Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1843/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché nei confronti di
Danni ad
distacco immobile
da di
parete rocciosa.
Ad. cc 16 aprile 2025
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME,
-indicati quali meri destinatari della notifica del ricorsononché nei confronti di
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato;
-indicate quali mere destinatarie della notifica del ricorsoavverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO SEZ.DIST. di RAGIONE_SOCIALE n. 160/2021 depositata il 05/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTO E DIRITTO
In data 24 ottobre 2013 due massi si distaccarono dalla p.f. 149 in C.C. Gries e caddero sulla sottostante p. ed. 4852 in C.C. Gries, ove erano ubicati immobili abitativi di proprietà di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME.
I signori NOME, NOME COGNOME e NOME, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, convennero dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, quale proprietaria della particella fondiaria, da cui si era originata la frana, ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile delle opere di prevenzione contro la caduta massi, al fine di accertare le cause della frana e le opere per eliminare i pregiudizi ed i danni subiti.
Il contraddittorio del procedimento venne esteso: a) ad RAGIONE_SOCIALE su richiesta della resistente COGNOME; b) alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, su istanza del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il nominato c.t.u. individuò quale causa principale dell’evento franoso, del volume complessivo di 120 mc, le pressioni idrauliche verificatesi all’interno dei giunti dell’ammasso roccioso a seguito delle precipitazioni eccezionali del 23 e 24.10.2013 e quale concausa
(anche) l’insufficiente capacità energetica delle barriere in relazione al volume dei singoli blocchi presenti nel corpo di frana. Affermò inoltre la prevedibilità ed evitabilità del distacco di corpi rocciosi di dimensioni analoghe a quelle dei due massi oggetto di crollo.
3. Ad esito del deposito della consulenza tecnica, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME, il Comune di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE deducendo di ritenere i medesimi responsabili ai sensi dell’art. 2051 c.c. rispettivamente 2043 c.c. e chiedendone la condanna in solido tra loro rispettivamente per la quota di ciascuno, al risarcimento dei conseguenti danni quantificati in complessivi euro 445.444,68, o nella diversa maggiore o minore somma, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, il Comune di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che, nel chiedere la reiezione delle domande attrici, evidenziavano il carattere eccezionale delle piogge che avevano preceduto l’evento franoso, nonché del volume complessivo del materiale roccioso franato e pertanto l’interruzione del nesso causale, la non prevedibilità del fenomeno concretamente verificatosi e del suo sviluppo, l’idoneità delle barriere esistenti ed, infine, l’irregolarità e l’abusività delle unità abitative colpite dai massi.
La convenuta COGNOME deduceva la ricorrenza nella specie delle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, in considerazione della eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento franoso de quo , con la conseguenza che nessuna responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c. avrebbe potuto a lei essere imputata. Chiedeva inoltre l’autorizzazione alla chiamata in garanzia di RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva in giudizio confermando la copertura assicurativa RCT in favore della chiamante.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – istruita la causa (mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed integrazione della atp svolta da altro consulente tecnico) – con la sentenza n. 315/2020, in particolare:
-dichiarava la solidale responsabilità del Comune di RAGIONE_SOCIALE – ex art. 2051 c.c. – e della RAGIONE_SOCIALE – ex art. 2043 c.c. – in relazione ai danni subiti dagli attori NOME, NOME e NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in occasione dell’evento dannoso del 24 ottobre 2013;
accertava che nei rapporti interni tra il Comune e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la responsabilità andava ascritta in misura pari al 50% ciascuno;
rigettava integralmente le domande svolte da NOME COGNOME;
rigettava le domande svolte dagli altri attori nei confronti della convenuta NOME COGNOME.
Avverso la predetta decisione proponevano appello gli originari attori.
Si costituiva in giudizio il Comune di RAGIONE_SOCIALE, che dispiegava appello incidentale.
Si costituiva altresì la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che pure dispiegava, a sua volta, appello incidentale.
Si costituiva nel giudizio di appello anche la COGNOME, che, nel chiedere il rigetto dell’impugnazione principale, deduceva la formazione del giudicato sulla sentenza nr. 315/20 per quanto atteneva alle domande svolte nei suoi confronti e concludeva per la reiezione dell’impugnazione principale.
Si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, eccepiva la formazione del giudicato sulla statuizione riguardante NOME COGNOME e la stessa RAGIONE_SOCIALE, e deduceva di ritenere corretta
la decisione del Tribunale in ordine alla condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.
La Corte d’appello, con sentenza n. 160/2021, in particolare, respingeva l’appello incidentale interposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 315/2020 e, di conseguenza, confermava la solidale responsabilità del Comune RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nel pagamento dei debiti indicati in sentenza, condannando ciascuna parte nella misura del 50%.
5. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi, nella parte in cui la corte territoriale, nel contraddittorio con il solo Comune di RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il suo appello incidentale.
5.1. Con il primo motivo, la PAB ha denunciato: <>.
Ha sottolineato che: a) nessuna delle norme, oggetto di riferimento nella sentenza impugnata, contempla in capo ad essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un qualche potere di vigilanza a fianco del Comune e/o sostitutivo di questo; b) il fatto che la zona in esame fosse inserita nel piano di pericolo realizzato dal Comune ai sensi del D.lgs. n. 180/1998 non postula tout court alcun potere di vigilanza e/o di sostituzione del Comune in caso di accertata inerzia nel vigilare, tanto più che, come riportato dalla stessa Corte di appello, il pericolo rilevato, nella zona del distacco, era meramente ‘ generico ‘; c) il precedente di caduta massi asseritamente avvenuto nel 2004, cui allude la Corte, non comprova tout court che essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse stata a
conoscenza né che fosse stata ‘ certamente a conoscenza della necessità di provvedere ad un adeguato intervento, ben prima che le proprietà attoree fossero danneggiate ‘; d) la legge provinciale n. 34/1975, come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, è legge in materia di RAGIONE_SOCIALE civile, che è volta a prevenire il rischio da calamità pubbliche a salvaguardia di una collettività indeterminata e indeterminabile.
Si è lamentata del fatto che entrambi i giudici di merito hanno applicato al caso in esame norme di RAGIONE_SOCIALE civile anziché quelle di edilizia ed urbanistica.
Ha osservato comunque che anche dall’esame della normativa urbanistica provinciale (legge provinciale n. 13/1997, abrogata dalla legge provinciale n. 9/2018 con decorrenza dal 1 luglio 2020, ma applicabile ai fatti di causa ratione temporis) risulta che essa RAGIONE_SOCIALE non ha alcun potere di vigilanza sui Comuni (previsto invece in capo al Sindaco, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché in capo al segretario comunale) ma solo un potere di azione (annullamento), che, essendo esercitabile entro un termine perentorio di 5 anni, è incompatibile con una presunta funzione di garanzia.
Ha osservato altresì che considerazioni analoghe valgono anche per altre disposizioni, sempre in materia di RAGIONE_SOCIALE civile, tra le quali richiama: l’art. 52 comma 2 dello Statuto speciale di Autonomia, che prevede il potere del Presidente della RAGIONE_SOCIALE di emettere ordinanze contingibili ed urgenti; l’art. 32 comma 2 del D.P. Reg. 1° febbraio 2005, che prevede il potere del Presidente della RAGIONE_SOCIALE di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, anche in via sostitutiva del Sindaco; il d.lgs. n. 112/1998 (abrogato dal d. lgs. n. 1/2018, ma vigente all’epoca dei fatti), avente ad oggetto ‘ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ‘; il d.P.R. n.
380/2001, recante il ‘ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ‘.
5.2. Con il secondo motivo, la PAB ha denunciato: <> nella parte in cui la corte di merito (pagg. 24ss, 26ss, 28ss e 30ss), al pari del giudice di primo grado (pagg. 8ss e 22ss), ha affermato che: a) l’evento dannoso era stato causato non tanto e comunque non solo dalle piogge eccezionali di quel periodo, bensì anche dalla condizione intrinseca della parete rocciosa: la presenza di giunti verticali di particolare forma e dimensione che, a giudizio dei CTU, avrebbe lasciato prevedere la caduta di uno o più massi di dimensioni analoghe ai 2 massi – il primo di 5 / 7 m³, il secondo di 12 / 15 m³: CTU dr. AVV_NOTAIO, relazione del 15.02.2015, pag. 2/21 precipitati verso le abitazioni); b) poiché l’evento dannoso non era stato provocato esclusivamente dalle piogge eccezionali, non sussistevano i presupposti del caso fortuito né dunque l’interruzione del nesso di causalità fra obbligo di vigilanza e prevenzione, ascritto a Comune (ex art. 2051 c.c.) e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ex art. 2043 c.c.), ed evento dannoso.
Invocando principi affermati da questa Corte (anche penale: Cass. pen., 16761/2010) in tema di fatto illecito colposo omissivo improprio, ha sottolineato che nel caso di specie mancava una norma specifica che imponesse ad essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di impedire l’evento dannoso in esame, cioè che contemplasse a suo carico un obbligo di garanzia, quale quello ipotizzato da entrambi i giudici di merito; e che, in caso di eventi calamitosi, eventuali responsabilità penali sono state riconosciute in capo al Sindaco e/o all’Assessore comunale competente, ma mai in capo ad una RAGIONE_SOCIALE civile sovraordinata (Prefetto, RAGIONE_SOCIALE, Regione).
Ha sottolineato altresì che: a) non era mai stata avvisata dal Sindaco di RAGIONE_SOCIALE e/o da altri di un eventuale rischio di caduta massi, nel territorio comunale in esame, (fronteggiabile o) non fronteggiabile con i poteri e le risorse economiche comunali; b) il Comune di RAGIONE_SOCIALE non aveva mai chiesto contributi provinciali per realizzare, in detta zona produttiva di interesse comunale, ai sensi della L.P. n. 34/1975, opere di mitigazione del rischio di caduta massi e non aveva mai segnalato ad alcun Ufficio provinciale alcuna situazione di pericolo pubblico, grave o meno, o di calamità naturale in atto; c) ad essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava soltanto una situazione di pericolo, generico, riferito alla zona in esame, la quale per l’appunto era stata inserita nel piano di pericolo previsto dal decreto legislativo n. 180 del 1998, fatto proprio da essa RAGIONE_SOCIALE in forza di due deliberazioni del 2000.
Ha sostenuto che, essendo mancata qualsivoglia allegazione e prova sul fatto se l’RAGIONE_SOCIALE provinciale fosse stata avvisata dal Sindaco dell’eventuale presenza di rischio non fronteggiabile con i poteri e le risorse finanziarie del Comune, è giocoforza concludere che difettano i requisiti della responsabilità solidale in capo ad essa Pronuncia. E, di conseguenza, vanno cassati tutti i capi di sentenza in parte qua che presuppongono erroneamente ed illegittimamente detta solidarietà passiva a carico di essa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
6. Ha resistito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, oltre che per proprio difetto di legittimazione passiva, per mancata proposizione dello stesso nei confronti degli originari attori. In sintesi, secondo il Comune, COGNOME, COGNOME, COGNOME, che sono stati meri destinatari della notifica del ricorso, avrebbero dovuto essere considerati legittimati passivi a resistere. Ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe posto una mera questione di ripartizione
interna delle quote di responsabilità, ma avrebbe contestato in radice l’ an debeatur , ossia la propria posizione debitoria.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza, in considerazione della particolare rilevanza, anche sotto il profilo della novità negli esatti termini, delle questioni di diritto sottese:
sia all’eccezione preliminare, sollevata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, in ordine alle conseguenze processuali di una volontaria e reiterata limitazione dell’impugnazione a solo alcuni dei litisconsorti invece necessari (per il caso in cui tali debbano qualificarsi i beneficiari della condanna solidale che l’impugnazione comunque rimette in discussione anche in ordine all’identificazione dei condannati);
che ai motivi di ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla stessa configurabilità, o meno, di una responsabilità (vuoi ai sensi dell’art. 2043 c.c., vuoi ai sensi dell’art. 2051 c.c.: in entrambi i casi, al ricorrere di quali presupposti di fatto e diritto) di una Pubblica RAGIONE_SOCIALE in relazione ad eventi istituzionalmente prospettati come oggetto di potestà conferite allo specifico fine di prevenirli.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025, nella camera di consiglio