Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35007 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 35007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1712-2021 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 429 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA, depositata il 26 ottobre 2020 (R.G.N. 14/2019).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/9/2025
giurisdizione Responsabilità di INARRAGIONE_SOCIALE per informazioni inesatte. Presupposti e Limiti.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il gravame dell’ingegner NOME COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna, che aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni arrecati dall ‘asserita violazione degli obblighi di buona fede e di completa ed esatta informazione.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la responsabilità dell’ente previdenziale per false informazioni si può predicare soltanto per i dati di fatto inerenti alla posizione assicurativa dell’interessato , in quanto idonei a generare un affidamento ragionevole.
È irrilevante che COGNOME non abbia avversato sotto tale profilo le pretese dell’appellante, in quanto il principio di ‘ non contestazione ‘ non investe le interpretazioni e le valutazioni giuridiche e il giudice è comunque tenuto ex officio all’applicazione della disciplina corretta.
Inammissibili, infine, sono le censure sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il rigetto delle domande non si fonda sulla carenza di prova dei fatti costitutivi, ma sull’inidoneità dei fatti allegati a configurare la responsabilità di COGNOME.
-Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’ingegner NOME COGNOME, formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale.
–COGNOME replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 416 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’applicabilità del principio di ‘ non contestazione ‘ anche in ordine alla «deduzione della irresponsabilità dell’ente previdenziale in contemplazione della natura (giuridica) dell’errore inficiante» le comunicazioni di COGNOME (pagina 10 del ricorso per cassazione). Tale deduzione sarebbe stata introdotta tardivamente nel processo, dopo il maturare delle preclusioni assertive, e irritualmente il giudice l’avrebbe valorizzata, travalicando il « thema disputandum così come delimitato dalle questioni dedotte dalle parti» (pagina 13 del ricorso).
1.1. -Il motivo è infondato.
1.2. -Come ha correttamente rilevato la Corte d’appello di Caltanissetta (pagine 7 e 8 della sentenza impugnata) e come ha ribadito la parte controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa (pagine 1 e 2) , il principio di ‘non contestazione’ concerne i fatti allegati a fondamento della domanda o delle eccezioni e non l’inquadramento giuridico di tali fatti.
Tale principio, pertanto, non può essere utilmente invocato per la risoluzione delle questioni di diritto (Cass., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844; nel medesimo senso, Cass., sez. II, 4 aprile 2024, n. 8967).
Né si può annoverare il profilo dell’irrisarcibilità del danno tra le eccezioni in senso stretto (pagine 1 e 2 della memoria illustrativa del ricorrente), in difetto di un’espressa previsione di legge o di un’i ntrinseca necessità della richiesta di parte che avvalorino una qualificazione di tal fatta (Cass., S.U., 3 febbraio 1998, n. 1099).
Inoltre, i n virtù del principio ‘ Iura novit curia ‘, è il giudice a dover qualificare sub specie iuris le domande proposte, senza essere vincolato dalle indicazioni delle parti.
Il giudice, in pari tempo, è chiamato a vagliare i requisiti costitutivi delle pretese dedotte in causa.
Con tale compito si sono cimentati i giudici di merito, che hanno individuato i presupposti della responsabilità per informazioni inesatte, senza travalicare i limiti segnati dal petitum e dalla causa petendi .
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dell’art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artt. 1175, 1176, 1218, 2043 e 2697 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere erroneamente escluso , in tema d’interpretazione delle norme giuridiche , la responsabilità di un ente gravato da pregnanti doveri di diligenza.
Ad avviso del ricorrente, la responsabilità dell’ente sorge non solo per gli errori di fatto, ma anche per quelli di diritto, allorché abbiano leso la libertà di autodeterminazione dell’assicurato. In questa prospettiva, verrebbe in rilievo l’inadempimento dell’obbligo «di non frustrare, con errate e fuorvianti informazioni concernenti la situazione previdenzi ale e pensionistica degli iscritti, la fiducia e l’affidamento di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost.» (pagina 24 del ricorso per cassazione).
Pertanto, n el subordinare l’applicabilità della normativa di favore (art. 25, settimo comma, della legge n. 6 del 1981) alla continuatività dell’iscrizione, RAGIONE_SOCIALE avrebbe arbitrariamente disatteso l’interpretazione consolidata, affermata già da Cass., sez. lav., 17 aprile 1989, n. 1818, e inequivocabile nel reputare necessaria e sufficiente «la sola iscrizione alla Cassa in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 6/1981» (pagina 17 del ricorso per cassazione).
2.1. -La critica non coglie nel segno.
2.2. -Il rapporto che lega l’assicurato all’ente previdenziale « s’inquadra in una vera e propria relazione giuridicamente qualificata
tra parti legate da un vincolo obbligatorio, così da ingenerare una responsabilità da ‘contatto sociale’, responsabilità che si pone quale species del più ampio genus della responsabilità, ex art. 1218 c.c., con applicazione anche per tale regime, del criterio di riparto dell’onere della prova più favorevole per il creditore danneggiato, fermo restando che il debitore può sempre dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile» (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2024, n. 26620, in motivazione, pagina 6, sull’erronea certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE).
L’RAGIONE_SOCIALE è responsabile per l’erronea indicazione sulla posizione contributiva del lavoratore e per il conseguente collocamento in mobilità e l’affidamento dev’essere tutelato anche quando la certificazione non è stata richiesta o non è stata rilasciata nelle forme prescritte dall’art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2017, n. 23050, richiamata a più riprese dal ricorrente).
Analoghi princìpi sono stati espressi con riferimento agli enti previdenziali con personalità giuridica di diritto privato, sul presupposto che essi dispongono di dati e conoscenze e sono chiamati ad assolvere con diligenza agli obblighi di comunicazione nei confronti degl’iscritti.
M erita tutela l’affidamento dell’assicurato nelle informazioni che RAGIONE_SOCIALE fornisca in ordine all ‘ avvenuta maturazione del requisito contributivo della pensione di vecchiaia.
L ‘ ente previdenziale è obbligato a risarcire il danno derivante dalla decisione dell ‘ assicurato di cancellarsi dall ‘ albo professionale (Cass., sez. lav., 1° marzo 2012, n. 3195), allorché la comunicazione sul raggiungimento del minimo pensionistico si riveli «oggettivamente erronea» (punto 2 dei Motivi della decisione , a pagina 7).
NOME è responsabile per aver suscitato un affidamento ragionevole nella regolarità della posizione assicurativa e contributiva, anche quando faccia decorrere l’iscrizione da una data diversa da quella
che risulta per tabulas (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2014, n. 1659, richiamata nel ricorso, alle pagine 20 e seguenti).
2.3. -Le fattispecie passate in rassegna sono accomunate dall’oggetto delle inesatte informazioni, tutte concernenti la posizione assicurativa e contributiva. La responsabilità è stata affermata in relazione a dati fallaci, che esulano dalla sfera di controllo del l’assicurato e che spetta a ll’Istituto pubblico o all’ente privatizzato attestare . È in relazione ai compiti di certificazione e d’indagine degli enti che si può predicare un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate.
Secondo il paradigma dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989, che orienta anche nella definizione degli obblighi degli enti privatizzati, la responsabilità postula pur sempre dati oggettivi, la ‘situazione’ che la risposta dell’ ente di volta in volta documenta, alla luce delle risultanze in suo possesso. Anche quando sia mediata e condizionata dall’applicazione delle regole di diritto, è la rappresentazione di uno stato di fatto a venire in rilievo.
2.4. -La responsabilità non può essere estesa sic et simpliciter all’erronea interpretazione che l’ente prediliga in ordine alla normativa applicabile, nel contesto di una rappresentazione fedele della posizione contributiva dell’assicurato .
La corretta interpretazione della disciplina di legge non è appannaggio dell ‘Istitut o pubblico o de ll’ ente previdenziale privatizzato e l’assicurato non può riporre un affidamento meritevole di tutela nella lettura del dato normativo che gli enti mostrino di privilegiare.
I consociati hanno ragione di confidare nell ‘attendibilità e nella completezza delle informazioni che solo l’ente possiede e che l’interessato, secondo l’ id quod plerumque accidit , non può sottoporre a verifica.
Per contro, quanto alla disciplina di una determinata prestazione, l’interessato dispone di tutti gli strumenti per valutare, con ogni più
appropriato ausilio, l’interpretazione che gli enti recepiscono nell’esame delle istanze e per saggiarne la fondatezza nell’unica sede a ciò deputata: il giudizio. Nel giudizio occorre verificare, nel contraddittorio fra le parti, la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione richiesta. È questo piano a rivestire rilievo dirimente.
2.5. -Di tali princìpi ha fatto buon governo la pronuncia impugnata. Nelle comunicazioni del 30 ottobre e del 10 novembre 1997, COGNOME ha offerto puntuali e veritieri ragguagli in ordine alla situazione contributiva dell’assicurato , riportando i dati in suo possesso.
Non si può ravvisare una responsabilità, legata alla lesione dell’affidamento, sol perché la Cassa ha negato l’applicabilità della pregressa disciplina più favorevole, peraltro esplicitando -e così consentendo di vagliare criticamente -le giustificazioni d ell’ orientamento prescelto.
All’interpretazione avallata dagli enti previdenziali, priva di qualsivoglia preminenza assiologica, non si può prestare un fideistico ossequio, soprattutto a fronte di un diverso indirizzo che è la parte ricorrente a prospettare come radicato da un’epoca di gran lunga anteriore (il 1989) alle comunicazioni contestate.
Nessun ostacolo, dunque, si frappone alla richiesta di un esaustivo vaglio giudiziale delle ragioni addotte dalla Cassa in relazione a dati veridici nella loro oggettività.
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto inammissibili i motivi di gravame incentrati sull’erronea ripartizione degli oneri probatori.
A chi agisce sarebbe sufficiente provare la fonte del diritto e allegare il fatto dannoso e incomberebbe, invece, sul debitore convenuto l’onere di dimostrare fatti estintivi dell’altrui pretesa. A tale
onere RAGIONE_SOCIALE non avrebbe ottemperato e sarebbe illegittimo, pertanto, il rigetto delle domande risarcitorie.
3.1. -La doglianza non è fondata.
3.2. -Le ragioni illustrate nel disattendere la seconda censura e nel delimitare l’àmbito applicativo della responsabilità per informazioni inesatte privano di ogni rilevanza l’allegazione dell’asserito inadempimento di COGNOME, legato al l’errata interpretazione della disciplina vigente e della sua modulazione intertemporale.
-Il ricorso dev’essere, nel suo complesso, rigettato.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
-L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo d i chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a bis
ricorrente quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME