SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1028 2026 – N. R.G. 00001797 2019 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1797/2019 R.G. vertente
T R A
, NOME.F.
, residente in Aversa alla
C.F.
INDIRIZZO, elett.te dom.to in Napoli alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che l o rappresenta ed assiste – giusta mandato in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al NUMERO_TELEFONO. NUMERO_TELEFONO o a mezzo p.e.c.:
APPELLANTE
E
sito in Napoli, al INDIRIZZO, (C.F. , in persona dell’Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura e contestuale elezione di domicilio in calce all’atto introduttivo (e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax od e.mail agli indirizzi sopra indicati;) APPELLATO P.
NONCHÉ
(C.F. ), con sede in Napoli alla INDIRIZZO, in persona dell’amm.re e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Portici alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, il quale -giusta procura in atti -la rapp.ta assiste e difende e il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. NUMERO_TELEFONO ovvero al seguente indirizzo pec: P.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8534 del 2018, pubblicata il 5.10.2018 e mai notificata, del Tribunale di Napoli, in tema di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: l’AVV_NOTAIO per l’appellante: ‘questa difesa nel riportarsi all’atto di appello insiste per l’accoglimento dello stesso e quindi insiste perché Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 8534/2018 emessa dal Tribunale di Napoli in data 05/10/2018, per tutte le motivazioni esposte e, per l’effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia: 1) Rigettata ogni avversa domanda eccezione e deduzione in quanto infondata sia in fatto che in diritto accogliere la spiegata domanda riconvenzionale formulata dall’AVV_NOTAIO. e per l’effetto condannare il condominio appellato alla corresponsione della somma di euro 12.232,71 oltre IVA ed oneri come per legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di competenze professionali dallo stesso maturate; 2) Vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA CPA e spese generali per il doppio grado di giudizio.’.
AVV_NOTAIO per il condominio: ‘per il rigetto integrale dell’appello promosso dall’AVV_NOTAIO. perché infondato nel merito e non provato; per il rigetto dell’appello della inammissibile, in quanto tardivo, e, per l’effetto conferma la appellata sentenza, con vittoria del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara anticipatario.’.
AVV_NOTAIO per ‘Questa difesa si riporta ai motivi, argomentazioni, eccezioni e deduzioni innanzi esposte insistendo perché venga riformata e quindi revocata la sentenza di primo grado. Al contempo, la si riserva ogni azione in separata sede non intendendo rinunciare alle proprie pretese maturate in conseguenza dell’attività svolta per il Condominio appe llato. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio.’.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 14.2.2014 il condominio del fabbricato del lotto 24/25 del sito in Napoli, al INDIRIZZO conveniv a in giudizio la e l’arch.
Mussolino esponendo quanto segue: il condominio committente, in data 19.1.2010, stipulava con l’impresa un contratto di appalto che faceva espresso richiamo al progetto ed al computo metrico redatti dall’arch. a cui veniva conferito anche l’incarico di direttore dei lavori; sin dall’inizio delle attività, i condomini contestavano al ed all’impresa appaltatrice la cattiva esecuzione delle lavorazioni; con lettera del 7.3.2011 il direttore dei lavori, , comunicava all’amministratore del condominio l’avvenuta ultimazione delle opere, precisando, tuttavia, che l’impresa sarebbe stata comunque presente sul cantiere al fine di completare gli interventi di cui agli ordini di servizio, atti alla eliminazione dei vizi di esecuzione già accertati nonché al ripristino dei danni proAVV_NOTAIOi da fenomeni infiltrativi verificatisi nel corso del rifacimento dei terrazzi di copertura; benché i lavori non fossero stati ancora ultimati del tutto, con la medesima lettera del 7.3.2011, il direttore dei lavori dichiarava che di lì a poco avrebbe provveduto al rilascio del certificato di collaudo; alla data della citazione, tuttavia, i lavori non erano stati ancora completati laddove le lavorazioni ultimate evidenziavano numerosi difetti di esecuzione, con rilevanti danni sia alle parti comuni che alle proprietà private.
Pertanto, chiedeva di: ‘1. accertare e dichiarare il grave inadempimento rispettivamente della convenuta nella sua qualità di Impresa appaltatrice e dell’AVV_NOTAIO. , nella sua qualità di Direttore dei Lavori, per le causali deAVV_NOTAIOe in premessa; 2. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della società appaltata in danno dell’istante ; 3. accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione professionale dell’arch. , per grave inadempimento dello stesso, per i motivi di cui in premessa; 4. dichiarare i convenuti in solido tenuti a risarcire l’istante dei danni tutti da questo subito sia per l’inadeguata ed errata esecuzione delle lavorazioni appaltate e danni consequenziali (ivi compresi quelli derivanti dalle infiltrazioni dai lastrici solari di copertura) nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa ed in misura comunque non inferiore ad € 125.000,00# ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che l’illustre giudicante riterrà adeguata, anche in ragione delle penali da appl icare per la ritardata ultimazione dei lavori (€ 200,00 per
ogni giorno di ritardo ex art. 11 del contratto di appalto) nonché in ragione del danno morale che i condomini , e dovessero avanzare nei confronti dell’istante per il mancato utilizzo dell’appartamento e danni conseguenziali; 5. condannare i convenuti in solido alle spese di lite con attribuzione al procuratore che fin d’ora se ne dichiara intestatario ‘ .
Si costituivano in giudizio, il 10.5.2014 ed il 3.11.2014, rispettivamente, ed chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti e spiegando domanda riconvenzionale per il conseguimento dei crediti da loro vantati.
Espletata la CTU, il Giudice, all’udienza del 31.5.20 18, tratteneva la causa per la decisione, previa concessione de i termini di cui all’art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 8534 del 2018, pubblicata il 5.10.2018 e mai notificata, il Tribunale di Napoli così statuiva: ‘1. rigetta la domanda attrice di risoluzione del contratto per grave inadempimento della 2. accoglie la domanda attrice di risarcimento del danno e, pertanto, accerta e dichiara la responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2055 c.c., della e dell’AVV_NOTAIO. per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto di appalto; 3. condanna, in solido, i convenuti al pagamento, in favore del del Lotto 24/25 del della somma: – di euro 10.939,86 euro, oltre I.V.A., pari al costo delle operazioni necessarie ad eliminare vizi e difformità alle opere eseguite, come quantificato dal CTU, anche in virtù delle modalità esecutive da quest’ultimo indicate; 4. accoglie la domanda attrice di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’arch. ; 5. rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla per il pagamento delle somme non corrisposte a saldo dei lavori svolti; 6. rigetta la domanda riconvenzionale dell’AVV_NOTAIO.
; 7. condanna la e l’arch . al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore che si liquidano complessivamente in € 7.000 (nella misura del 50% ciascuno) per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa, ed € 233 per spese, con attribuzione in favore del legale antistatario.’.
Avverso tale sentenza, con citazione del 5.4.2019, proponeva appello sulla base dei motivi come di seguito schematizzati:
I- Erroneo addebito di responsabilità al direttore dei lavori; II- erroneità della condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni in favore del ; III- erroneità della condanna al pagamento integrale delle spese di giudizio.
Pertanto, concludeva chiedendo di: ‘riformare la sentenza n. 8534/2018 emessa dal Tribunale di Napoli in data 05/10/2018, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l’effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere: 1) Rigettata ogni avversa domanda eccezione e deduzione in quanto infondata sia in fatto che in diritto accogliere la spiegata domanda riconvenzionale formulata dall’AVV_NOTAIO. e per l’effetto condannare il condominio appellato alla corresponsione della somma di euro 12.232,71 oltre IVA ed oneri come per legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di competenze professionali dallo stesso maturate; 2) Vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA CPA e spese generali per il doppio grado di giudizio.’.
Si costituivano il 18.7.2019 (udienza fissata in citazione per il 18.7.2019), il condominio del fabbricato del lotto 24/25 del sito in Napoli, al INDIRIZZO ed riportandosi alle conclusioni in epigrafe.
Disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata riservata a sentenza il 18.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato comparse conclusionali; il ha depositato anche memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla
Occorre premettere che l’atto di adesione all’appello principale, proposto dalla stessa con la comparsa di costituzione e risposta, non può che essere qualificato come appello incidentale.
Ciò posto, l’art. 343 c.p.c. stabilisce che ‘L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata nel termine previsto dall’articolo 347’, cioè, ‘almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al
tribunale’.
Nel caso di specie l’appello incidentale è stato proposto dall’appellata con comparsa di costituzione depositata in data 18.7.2019, ovverosia oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata con la citazione in appello: pertanto, l’impugnazione incidentale risulta essere inammissibile poiché tardiva.
Passand o all’esame del merito dell’appello principale, con il primo motivo di impugnazione il ha censurato la sentenza appellata per aver erroneamente ritenuto sussistente la sua responsabilità.
Quest’ultimo, infatti, avrebbe assolto pienamente ai pro pri doveri informando tempestivamente il condominio dei problemi strutturali e delle infiltrazioni riscontrate nonché emettendo numerosi ordini di servizio volti ad eliminare i vizi emersi nelle lavorazioni già eseguite dall’appaltatrice. Inoltre, nessuna responsabilità potrebbe essere a lui attribuita per il mancato collaudo delle opere dovuto a vizi ancora da eliminare da parte dell’impresa, alla circostanza che a quest’ultima sia stato impedito l’accesso ai terrazzi privati (precludendo, così, l’ultimazi one dei lavori) oltre che agli interventi arbitrari eseguiti da ditte private incaricate dai singoli condomini. Il giudice di prime cure avrebbe, di conseguenza, errato anche nel rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal direttore dei lavori ed avente ad oggetto la corresponsione del corrispettivo pattuito per l’espletamento dell’incarico affidatogli dal .
Il motivo è infondato, pertanto, deve essere confermata la sentenza impugnata sebbene sulla base di una diversa motivazione.
Il giu dice di prime cure ha statuito che: ‘Con riferimento alla prestazione professionale svolta dal direttore dei lavori, va invece rilevato l’inesatto adempimento, determinato dal mancato collaudo delle opere realizzate. In buona sostanza, il contegno tenuto dal convenuto tra la fase di ultimazione dei lavori previsti dal contratto e quelli successivamente commissionati è a dir poco contraddittoria. Come sopra riportato, in numerose occasioni il direttore dei lavori ha annunciato al condominio l’imminente colla udo delle opere realizzate, anche sollecitato dalla In tal senso è emblematica la raccomandata in
data 4.4.2012 indirizzata al condominio, nella quale l’AVV_NOTAIO.
annunciava la redazione del certificato di collaudo entro 10 giorni. Inoltre, non si comprende per quale motivo il convenuto abbia certificato la fine dei lavori contrattualmente previsti in data 7.3.2011 e non abbia poi provveduto al collaudo delle stesse, soprattutto dopo aver rappresentato al condominio la sussistenza di tutte le condizioni per il rilascio del collaudo. Pertanto, non appaiono degne di pregio le argomentazioni deAVV_NOTAIOe in giudizio e relative all’autonomo intervento da parte di alcuni condomini, in quanto si tratta di circostanze successive alla già palesata inerzia da parte del direttore dei lavori, in relazione al rilascio del collaudo.’.
Invero, ai fini della valutazione dell’inadempimento del professionista, occorre dare rilievo non al mancato collaudo delle opere ma, più a monte, all’inosservanza degli obblighi oggetto del suo incarico. Il riferimento è, più precisamente, all’omissione dell’attività di verifica e controllo già durante l’esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di appalto, il direttore dei lavori ‘esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l’attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto’ (Cass. n. 29331/2024).
Si deve ritenere che tra le obbligazioni gravanti sul direttore dei lavori rientrino la verifica della conformità sia dell’opera rispetto al progetto sia delle modalità di esecuzione della stessa rispetto al capitolato e alle regole della tecnica oltre che l’adozione di ogni accorgimento tecnico necessario a garantire l’assenza di difetti costruttivi. Pertanto, il professionista non può sottrarsi a responsabilità laddove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.
27045).
In particolare, l’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte, sussiste in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557).
La difesa sostenuta dall’odierno appellante non risulta conforme alla giurisprudenza appena richiamata dal momento che questi pretenderebbe di escludere la propria responsabilità sol perché, una volta comunicata la conclusione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, lo stesso avrebbe tempestivamente aAVV_NOTAIOato gli ordini di servizio volti ad eliminare i vizi riscontrati.
Precisamente, nella citazione in appello, il direttore dei lavori afferma: ‘Dalla stessa CTU è em erso che il d.l. in data 7.3.2011 aveva comunicato che erano terminati i lavori da parte dell’impresa e, di conseguenza, aveva iniziato a svolgere tutta quella necessaria ed indispensabile attività di verifica e di controlli per poter giungere alla emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere (collaudo). Infatti una volta che l’impresa dichiara di aver terminato i lavori, a questo punto inizia la fase di controllo e verifiche da parte del d.l.. Quindi il tecnico inizia ad accertare se sono stati rispettati i tempi e se le opere risultano eseguite a regola d’arte. Nessuna inadempienza può essere contestata al d.l., che ha emanato gli ordini di servizio necessari per la risoluzione delle problematiche infiltrative’.
Ebbene, alla luce di quant o premesso, l’attività di verifica e controllo sui lavori eseguiti dall’appaltatrice avrebbe dovuto essere svolta dal direttore dei lavori ben prima della loro conclusione ed in relazione a ciascuna fase di realizzazione degli stessi.
Pertanto, la mera comunicazione al di errori di esecuzione successivamente alla conclusione dei lavori o l’intimazione volta alla rimozione dei vizi attraverso ordini di servizio non esclude, per ciò solo, la responsabilità del direttore dei lavori per mancata sorveglianza e verifica delle attività svolte.
Infatti, numerose sono state le lavorazioni portate a termine, sotto la
sua supervisione, con la presenza di gravi vizi di esecuzione e in modo non conforme sia al progetto redatto che alle regole della buona tecnica (come accertato dal consulente tecnico d’ufficio a pagina 69 e seguenti dell’elaborato peritale) provocando, così, danni al oltre che ai singoli condomini come quantificati in sede di CTU.
Di conseguenza, risulta corretta anche la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal , relativa alla corresponsione del corrispettivo pattuito per l’incarico affidatogli.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l’assorbimento degli altri due con cui l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per averlo condannato, in solido con la ditta appaltatrice, al risarcimento del danno in favore del oltre che al pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000 seguono la soccombenza dell’appellante principale e dell’appellante incidentale e vanno distratte in favore dell’AVV_NOTAIO che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
A norma dell’art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introAVV_NOTAIOi in data successiva al 28.12.12, quand o l’impugnazione, an che incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha propost a è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in es ame mentre l’obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da
avverso la sentenza n. 8534 del 2018, pubblicata il 5.10.2018
e mai notificata, del Tribunale di Napoli, così provvede:
rigetta l’appello principale;
dichiara inammissibile l’appello incidentale;
condanna ed in solido, al pagamento in favore del
sito in Napoli, al INDIRIZZO, (C.F. ), delle spese e competenze del giudizio di appello, che liquida in € 5.809 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distra e in favore dell’AVV_NOTAIO; P.
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo dell’appellante principale e dell’appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione principale e incidentale, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente dr. NOME COGNOME
All’integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. ssa NOME COGNOME.