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Responsabilità direttore lavori: quando scatta il termine

Un committente ha citato in giudizio il direttore dei lavori per i danni derivanti da un appalto. La Cassazione ha confermato la decisione di merito, qualificando la responsabilità direttore lavori come contrattuale e non extracontrattuale ex art. 1669 c.c. L’azione è stata respinta per prescrizione, decorrente dalla data in cui il committente ha avuto piena conoscenza dei vizi.

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Responsabilità direttore lavori: quando scatta e come si prescrive

La responsabilità del direttore dei lavori è un tema centrale nel diritto immobiliare e degli appalti. Un professionista che assume questo incarico ha obblighi precisi di vigilanza e controllo sull’operato dell’impresa appaltatrice. Ma cosa succede se l’opera presenta vizi e difformità? Che tipo di responsabilità sorge e, soprattutto, entro quali termini il committente può agire per ottenere un risarcimento? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questi aspetti, distinguendo nettamente tra responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c.

I Fatti di Causa: Un Progetto di Ristrutturazione Finito in Tribunale

Il caso nasce dalla richiesta di un committente di risolvere un contratto d’appalto per lavori di miglioramento strutturale di un immobile. Il committente lamentava l’inadempimento del direttore dei lavori, chiedendo un cospicuo risarcimento per i danni subiti. Sosteneva che il professionista non avesse vigilato correttamente sull’impresa, consentendo l’esecuzione di opere difformi dal progetto.

Nei primi due gradi di giudizio, la domanda del committente era stata respinta. I giudici avevano ritenuto l’azione prescritta, cioè presentata oltre i termini di legge. La questione cruciale, giunta fino in Cassazione, era duplice: qualificare correttamente la natura della responsabilità del direttore dei lavori e individuare il momento esatto da cui far partire il calcolo della prescrizione.

La Qualificazione della Responsabilità Direttore Lavori: Contrattuale o Extracontrattuale?

Il committente, nel suo ricorso, sosteneva che la responsabilità del direttore dei lavori dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’art. 1669 c.c., che disciplina la rovina e i gravi difetti di immobili. Questa norma, di natura extracontrattuale, prevede una garanzia di dieci anni e si applica non solo all’appaltatore ma a tutti coloro che hanno contribuito a causare il danno, incluso il direttore dei lavori.

La Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa interpretazione. I giudici hanno chiarito che il rapporto tra committente e direttore dei lavori è regolato da un contratto di prestazione d’opera professionale. Di conseguenza, la sua responsabilità per inadempimento degli obblighi di vigilanza e controllo è di natura contrattuale. L’azione per far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c., invece, ha natura extracontrattuale e presupporrebbe che il committente agisca contemporaneamente contro tutti i soggetti responsabili del danno, compresa l’impresa appaltatrice, cosa che in questo caso non era avvenuta.

Obblighi specifici del Direttore dei Lavori

La Corte ha ribadito che gli obblighi del direttore dei lavori includono:
– L’accertamento della conformità dell’opera al progetto.
– La verifica delle modalità esecutive secondo le regole della tecnica.
– L’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi.
– La vigilanza e il controllo sull’operato dell’appaltatore.
– La segnalazione tempestiva di eventuali inadempienze al committente.

La violazione di questi doveri configura un inadempimento contrattuale, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Il dies a quo e la decorrenza della prescrizione

Una volta stabilita la natura contrattuale della responsabilità, il punto decisivo diventa stabilire il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni. Secondo la Corte, questo momento non coincide con la consegna dell’opera, ma con quello in cui il committente acquisisce una conoscenza certa e oggettiva dei vizi e della loro riconducibilità all’inadempimento del professionista.

Nel caso di specie, era emerso dalle prove (testimonianze e documenti) che il committente era venuto a conoscenza delle difformità esecutive tra settembre e dicembre del 1999. In quel periodo, infatti, i lavori erano stati sospesi e l’accesso al cantiere interdetto, eventi di cui il committente era stato informato. La lettera di denuncia formale, però, era stata inviata solo nel febbraio 2010, oltre dieci anni dopo, rendendo l’azione di risarcimento tardiva e quindi prescritta.

Le Motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. In primo luogo, ha escluso la violazione del diritto di difesa (art. 101 c.p.c.), affermando che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti allegati, senza dover necessariamente sentire le parti, specialmente quando la discussione sulla decorrenza della prescrizione decennale era già avvenuta nel corso del giudizio.

In secondo luogo, ha ribadito che l’azione contro il solo direttore dei lavori per inadempimento ai suoi obblighi professionali rientra nel perimetro della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione della prescrizione decennale. L’applicazione dell’art. 1669 c.c. avrebbe richiesto un’azione congiunta contro appaltatore e direttore dei lavori per concorso nella causazione del danno.

Infine, la Corte ha considerato infondata la censura sulla valutazione delle prove per determinare il dies a quo. Ha sottolineato che la valutazione del momento in cui il committente ha avuto conoscenza dei vizi è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, la motivazione è logica e coerente.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Committenti e Professionisti

Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per i committenti, emerge la necessità di agire tempestivamente non appena si ha conoscenza di vizi o difformità nell’esecuzione dei lavori. Attendere troppo a lungo può comportare la prescrizione del diritto al risarcimento. Il termine decorre non dalla scoperta di un generico problema, ma dal momento in cui si ha una percezione chiara e oggettiva della non conformità e della sua causa.

Per i professionisti, la sentenza conferma che la loro responsabilità è primariamente contrattuale e legata agli specifici obblighi assunti con l’incarico. La corretta e documentata esecuzione delle attività di vigilanza e segnalazione al committente diventa fondamentale per tutelarsi da future contestazioni.

Che tipo di responsabilità ha il direttore dei lavori nei confronti del committente?
La responsabilità del direttore dei lavori verso il committente deriva da un contratto di prestazione d’opera professionale ed è, di regola, di natura contrattuale. Essa sorge in caso di inadempimento ai suoi doveri di vigilanza, controllo e direzione dei lavori.

Da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento contro il direttore dei lavori?
Il termine di prescrizione ordinario di dieci anni inizia a decorrere non dalla consegna dell’opera, ma dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza oggettiva e percepibile del danno e della sua riconducibilità all’inadempimento del professionista, secondo la diligenza esigibile.

È possibile agire contro il solo direttore dei lavori secondo la disciplina per rovina e difetti di immobili (art. 1669 c.c.)?
No. Secondo la Corte, l’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. presuppone che il committente agisca contro tutti i soggetti che hanno concorso a causare il danno (come l’appaltatore e il direttore dei lavori). Un’azione promossa contro il solo direttore dei lavori per inadempimento ai suoi doveri di vigilanza rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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