Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9572 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14687 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente – ricorrente in via incidentale-
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 2154/2020, pubblicata in data 25 novembre 2020;
Oggetto:
LAVORI EDILI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DIRETTORE DEI LAVORI
Ad. 11/03/2024 C.C.
R.G. n. 14687/2021
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE -dopo lo svolgimento di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’ art. 696 bis c.p.c. -ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo progettista e direttore dei lavori e il secondo esecutore materiale delle opere di costruzione di due immobili destinati a civile abitazione da essa commissionate; ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di vizi di costruzione dei manufatti realizzati. Il COGNOME, contestando il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il saldo delle proprie competenze professionali ed ha, comunque, chiamato giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) per essere garantito in caso di soccombenza.
Il Tribunale di Prato, rigettate le domande proposte nei confronti di NOME COGNOME, ha parzialmente accolto quelle proposte nei confronti del COGNOME, che ha condannato al pagamento dell’importo di € 115.093,59 in favore della società attrice; ha rigettato, invece, sia la domanda riconvenzionale del RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società attrice, sia la sua domanda di garanzia nei confronti della propria assicuratrice della responsabilità civile.
La Corte d’a ppello di Firenze, pronunciando sugli appelli proposti dal COGNOME, in via principale, e dalla RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale, in riforma della decisione di primo grado, ha integralmente rigettato ogni domanda anche nei confronti del COGNOME ed ha accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo, confermando il rigetto delle domande proposte nei confronti di NOME COGNOME e della domanda di garanzia proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME, che propone, a sua volta, ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste, con ulteriore controricorso, sia al ricorso principale che al ricorso incidentale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Ricorso principale
1.1 I primi due motivi del ricorso principale -aventi ad oggetto la responsabilità professionale del direttore dei lavori -sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Con il primo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 2229, 2230, 1176 comma 2 c.c. ».
La società ricorrente contesta la decisione impugnata « per aver ritenuto, il giudice di merito, che la mancata posa di una guaina impermeabilizzante in corrispondenza delle fondazioni di un edificio da realizzare in corrispondenza di una falda acquifera rappresenti una operazione di natura elementare imputabile esclusivamente all’impresa RAGIONE_SOCIALE e che non sia addebitabile, invece, al direttore dei lavori un difetto di diligenza per non aver fornito direttive a riguardo o, comunque, per non aver vigilato e rilevato tale problematica in corso d’opera ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 2229, 2230, 1176 comma 2 c.c. , nonché all’ art. 24 del D.P.R. 380/2001 ».
La società ricorrente contesta la decisione impugnata « per aver ritenuto, il giudice di merito, che il direttore dei lavori, qualora la committenza svolga un ruolo attivo nell’esecuzione delle opere edili anche attraverso la nomina di un proprio direttore di cantiere, debba essere sollevato da ogni responsabilità per quanto attiene alla fase dell’esecuzione dei lavori, dovendo rispondere solo di eventuali errori progettuali ».
1.2 Si premette che la corte d’appello ha accertato, in fatto, che i vizi (risalita di umidità) riscontrati negli immobili realizzati su commissione della società attrice, causa dei danni lamentati da quest’ultima, sono imputabili ad una tecnica costruttiva non idonea.
Precisamente, tali vizi si sono verificati perché « non era stata realizzata alcuna protezione della platea di fondazione, esattamente dell’intradosso estradosso del solaio di fondazione e delle tramezzature interne per evitare la risalita di umidità, utilizzando idonee tecniche costruttive (una idonea guaina protettiva antiumido) ».
Nella stessa sentenza impugnata si precisa, in proposito, che « il CTU ha però rilevato che in assenza di un registro di cantiere non si possiedono elementi documentali per stabilire se tali difetti costruttivi ab origine derivassero da carenze di direttive tecniche da parte del D.L., da errori dell’impresa RAGIONE_SOCIALE in fase di posa in opera dei materiali, o siano invece ascrivibili esclusivamente a scelte operate dalla committenza che curava di persona l’acquisto dei materiali impiegati nella costruzione dei fabbricati così come prescritto nel contratto con la RAGIONE_SOCIALE ».
Sulla base di tali premesse, l a corte d’appello ha affermato che: a) « la necessità di stendere una guaina protettiva su una platea di un edificio realizzato su una falda acquifera freatica costituisce una tecnica elementare del buon costruire imputabile in astratto all’impresa »; b) « l’impresa RAGIONE_SOCIALE ha effettivamente agito sotto direttive stringenti della RAGIONE_SOCIALE trattandosi, documentalmente, e in forza delle prove acquisite, di un appalto ‘a regia’ »; c) « la RAGIONE_SOCIALE era tenuta all’acquisto della guaina protettiva »; d) « i tre soggetti coinvolti nella vicenda -il direttore lavori, la COGNOME, RAGIONE_SOCIALE delle opere strutturali e l’impresa committente – hanno interagito tra loro con una modalità che vedeva senz’altro protagonista di tutte le scelte che implicavano costi per la committente, nel senso della preponderante direzione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE ».
Ne ha fatto discendere che la società committente « scegliendo di operare una soluzione più economica per sé stessa, declinando un’elementare regola tecnica del buon costruire (di cui essa era e doveva essere consapevole in quanto sostanzialmente costruttrice in proprio delle villette) si è assunta al contempo in proprio il rischio che il lavoro non rispondesse alle regole dell’arte quindi né può invocare omissioni della COGNOME né omissioni del Direttore dei Lavori, in quanto questi, anche usando la vigilanza in concreto giorno per giorno del cantiere, se il direttore di cantiere (propagazione della committente) aveva scelto di omettere di far posare la guaina protettiva non fornendola, non è dimostrabile che la direttiva impartita dal D.L. avrebbe sortito l’effetto contrario »; ciò in quanto « il direttore dei lavori costituisce un organo di controllo di una impresa appaltatrice che agisce in piena autonomia e raccorda attraverso il direttore di cantiere le esigenze dell’impresa con la committenza. Ma, se, come nel caso di specie, era la stessa committenza ad ingerirsi nella costruzione dell’immobile ivi operando att raverso la scelta e l’acquisto della tipologia dei
materiali e attraverso le direttive stringenti del direttore di cantiere, è del tutto evidente che il Direttore dei lavori non possa rispondere di scelte operative fatte dalla stessa committenza, ma solo ed eventualmente di errori di progettazione che hanno determinato problematiche costruttive ».
1.3 La decisione impugnata non risulta conforme ai principi di diritto che disciplinano l’oggetto della prestazione professionale che assume il direttore dei lavori nei confronti del committente e la sua conseguente responsabilità per vizi o difformità dell ‘ opera da realizzare; essa è, inoltre, insanabilmente contraddittoria sul piano logico prima ancora che giuridico.
1.3.1 Sotto il primo dei profili appena indicati, vanno ribaditi i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte -che sono, per la verità, richiamati e sembrano condivisi, in astratto, anche dalla corte territoriale nella sentenza impugnata -secondo i quali « in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente -preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della ‘diligentia quam in concreto’; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a g arantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che
ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 -01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 -01, in cui si specifica altresì che « l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati », in un caso relativo proprio ad infiltrazioni d ‘ acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, che ha conAVV_NOTAIOo alla conferma della sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di proAVV_NOTAIOi impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 -01; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016, Rv. 639746 -01, in cui si precisa che « il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto riAVV_NOTAIOo a mero esecutore di ordini, q uale ‘nudus minister’, non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche »; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020, Rv. 657092 – 01).
Risulta, inoltre, di intuitiva evidenza che la posa in opera (o meno) di una guaina protettiva sulla platea di fondazione dell’edificio e sui tramezzi interni di un edificio non è certamente una operazione elementare sempre e comunque
indefettibilmente connaturata alle regole dell’arte, ma è oggetto di una opzione alternativa di tecnica costruttiva che implica, in generale -e, in particolare, implicava nel caso di specie -una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche (anche geologiche) del sottostante terreno.
Tale scelta certamente rientra nella competenza del direttore dei lavori e costituisce oggetto della sua obbligazione professionale, che consiste, tra l’altro, nel disporre l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi .
Ciò, del resto, emerge dalla stessa sentenza impugnata.
La corte d’appello afferma espressamente che la necessità dell ‘ applicazione di una guaina protettiva sulla platea di fondazione e sui tramezzi interni degli edifici in costruzione derivava, nella specie, dalla circostanza che tali edifici si trovavano su una falda acquifera freatica: essa, quindi, implicitamente, ma inequivocabilmente, dà atto che non si tratta di una operazione di natura elementare indefettibilmente connaturata alle regole dell’arte e della tecnica di costruzione, ma di una opzione conseguente ad una specifica valutazione delle peculiarità della situazione dei luoghi, di carattere tecnico-scientifico, che, come tale, rientra a pieno titolo nella competenza professionale del direttore dei lavori.
Anche le conclusioni della relazione del consulente tecnico di ufficio, espressamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, depongono nel medesimo senso.
Il consulente, nell ‘indicare le possibili cause dell’errore tecnico che aveva determinato i vizi costruttivi dei manufatti, ha infatti ipotizzato, in primo luogo, proprio una possibile ‘ carenza di direttive tecniche da parte del direttore dei lavori ‘, pur non essendo in grado di escludere (in mancanza del registro di cantiere) che vi fosse stato, invece, un errore dell’impresa
RAGIONE_SOCIALE dei lavori in fase di posa in opera ovvero che fosse intervenuta una deliberata scelta contraria della committenza. È, peraltro, evidente che tali due ultime ipotesi (errore esecutivo da parte dell’impresa o deliberata scelta contraria della committenza), nell’ottica fatta propria d al consulente, presuppongono entrambe, in ipotesi, l’ avvenuta emanazione delle dovute direttive tecniche da parte del direttore dei lavori in ordine alla necessità di applicazione della guaina protettiva e sono entrambe riferite alla eventuale mancata applicazione, in concreto, di tali direttive da parte dell’impresa RAGIONE_SOCIALE o della committenza.
In definitiva, dunque, non può in alcun modo dubitarsi che fosse compito del direttore dei lavori impartire al direttore di cantiere ed all’impresa RAGIONE_SOCIALE degli stessi l’espressa direttiva tecnica relativa alla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, in considerazione delle peculiarità della situazione dei luoghi (e, deve aggiungersi, di verificare successivamente che detta guaina fosse stata effettivamente e correttamente applicata), eventualmente correggendo una diversa indicazione del direttore di cantiere o della stessa società committente in proposito.
Inoltre, in caso di mancata conformazione a tale direttiva dell’impresa RAGIONE_SOCIALE dei lavori o di omesso acquisto dei necessari materiali da parte della stessa committente, era comunque onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e, finanche, disporre, in mancanza, la sospensione dei lavori stessi (ovvero rifiutarsi di proseguire nel proprio incarico).
La decisione impugnata è, pertanto, certamente viziata da falsa applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità professionale del direttore dei lavori conseguente a vizi o difformità dell’opera da realizzare, nella parte in cui è stato ritenuto che non fosse necessario che lo stesso fornisse una siffatta specifica
direttiva tecnica e che, al contrario, la scelta in ordine alla necessità di applicare o meno la guaina protettiva sulla platea di fondazione e sui tramezzi interni, costituendo una ‘ tecnica elementare del buon costruire ‘ , fosse in realtà (almeno in astratto) una operazione elementare e marginale, imputabile esclusivamente all’impresa RAGIONE_SOCIALE dei lavori, mentre il direttore dei lavori poteva rispondere esclusivamente di eventuali errori di progettazione.
1.3.2 Sotto il secondo dei profili più sopra indicati, risulta, poi, evidente la contraddittorietà logica d ell’affermazione della corte territoriale per cui sarebbe da escludere la responsabilità del direttore dei lavori per avere omesso di impartire la corretta direttiva tecnica sulla necessità di applicare una guaina protettiva alla platea di fondazione ed ai tramezzi interni degli edifici in costruzione, per non essere ‘ dimostrabile ‘ che, se anche lo avesse fatto, tale direttiva sarebbe stata seguita e non disattesa dalla committente, anche per il tramite del direttore di cantiere, emanazione della medesima.
L’ affermazione è apodittica e contraddittoria: non sono indicati concreti elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere che le direttive tecniche impartite dal direttore dei lavori, nel caso di specie, non sarebbero state seguite da ll’impresa RAGIONE_SOCIALE e/o sarebbero state addirittura deliberatamente disattese dalla committente (mentre, al contrario, deve presumersi che, di norma, laddove il committente nomini un direttore dei lavori, le direttive impartite da quest’ultimo al fine di garantire la corretta realizzazione dell’opera, senza vizi costruttivi, siano poi regolarmente seguiti).
In ogni caso, come già chiarito, nel caso in cui le direttive tecniche da lui impartite non vengano correttamente seguite, il direttore dei lavori ha certamente la facoltà e, al tempo stesso, l’onere di farlo espressamente rilevare, sospendendo la prosecuzione delle opere fino a che l’impresa RAGIONE_SOCIALE e la
committenza non vi si conformino, ovvero finanche di rifiutarsi eventualmente di proseguire nella propria prestazione professionale.
1.4 In definitiva , la corte d’appello , pur avendo enunciato correttamente i principi di diritto che regolano le obbligazioni professionali del direttore dei lavori e la sua responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, in base ai quali tale responsabilità sussiste in caso di omessa emanazione delle direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere e va invece esclusa per gli aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse , ha poi erroneamente applicato tali principi, escludendo la responsabilità del direttore del lavori convenuto nel presente giudizio in un caso che rientrava nella prima ipotesi e non nella seconda.
Poiché la scelta di applicare o meno una guaina protettiva sulla platea di fondazione e sui tramezzi interni costituisce una opzione valutativa di carattere tecnico che deve essere certamente oggetto di una direttiva espressa e specifica da parte del direttore dei lavori , l’onere di provare che tale direttiva fosse stata, nel caso di specie, effettivamente impartita, cioè che la prestazione contrattuale dovuta era stata correttamente adempiuta, ricadeva sullo stesso direttore dei lavori, quale obbligato alla prestazione contrattuale: sotto tale aspetto, anche l’eventuale mancanza di precise indicazioni in proposito nel registro di cantiere avrebbe dovuto risolversi in suo danno.
D’altra parte, l’eventuale mancata emissione di tale direttiva non avrebbe potuto essere ritenuta, del tutto illogicamente, come una prova della inutilità della stessa; al contrario, tale omissione non solo costituisce di per sé un inadempimento del direttore dei lavori alla propria obbligazione professionale ma fa, altresì, presumere che lo stesso possa avere avallato una eventuale diversa e contraria indicazione della committenza e/o
non abbia diligentemente verificato la corretta osservanza delle proprie indicazioni da parte dell’ impresa RAGIONE_SOCIALE dei lavori. Applicando i principi di diritto che essa stessa aveva in astratto enunciato, la corte territoriale avrebbe, in realtà, dovuto accertare, ai fini della valutazione della responsabilità professionale del direttore dei lavori convenuto nel presente giudizio, se, in concreto, quest’ultimo avesse effettivamente fornito la prova di avere impartito la corretta direttiva tecnica in ordine alla necessità di applicare la guaina protettiva alla platea di fondazione e ai tramezzi interni degli edifici in costruzione (prova il cui onere grava evidentemente su di lui, quale soggetto tenuto al corretto adempimento della propria obbligazione professionale) e, solo in caso affermativo, avrebbe dovuto considerare se, nonostante ciò, tale direttiva fosse stata volontariamente disattesa dalla committente che, eventualmente, non procedendo all’acquisto della guaina di cui era stata disposta l’applicazione (come previsto per contratto), aveva di fatto impedito anche all’ impresa RAGIONE_SOCIALE di darvi seguito.
A tali accertamenti dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione della decisione impugnata con riguardo alla domanda proposta dalla società attrice nei confronti del COGNOME.
1.5 Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 1655, 1658, 1661, 1662 e 1663 c.c. ».
La società ricorrente contesta la decisione impugnata « per aver ritenuto, il giudice di merito, sussistenti nel caso di specie i presupposti di un c.d. appalto a regia e, quindi, per la qualificazione dell’impresa RAGIONE_SOCIALE nel senso di mero nudus minister della committenza (con conseguente esclusione di una sua responsabilità), sebbene i fatti ritenuti accertati e provati, come
richiamati nella sentenza impugnata, non siano idonei a configurare una tale fattispecie normativa ».
Il motivo di ricorso in esame -che ha ad oggetto la domanda proposta dalla società attrice nei confronti di NOME COGNOME, titolare dell’impr esa RAGIONE_SOCIALE materiale dei lavori -è infondato.
La corte d’appello, sulla base della valutazione delle condizioni contrattuali (in cui era, tra l’altro, riservato al committente di introdurre ogni possibile variante al progetto, nonché di scegliere, acquistare e fornire all’impresa i materiali necessari ) e di tutti gli ulteriori elementi di prova disponibili (tra i quali la nomina di un direttore di cantiere che costituiva ‘ diretta emanazione ‘ della stessa società committente) , ha ritenuto che, nella specie, non fosse ravvisabile un vero e proprio contratto di appalto, ma una ‘ mera prestazione di manodopera ‘, in quanto l’esecutore dei lavori era in concreto soggetto alle direttive stringenti della società committente, anche per il tramite del direttore di cantiere, sua diretta emanazione, al punto da non avere alcuna effettiva autonomia operativa.
Si tratta di un accertamento di fatto relativo all’interpretazione della volontà contrattuale e al concreto atteggiarsi dei rapporti tra la committente (anche per il tramite del direttore di cantiere da questa nominato) e l’esecutore dei lavori .
Tale accertamento di fatto risulta fondato sulla prudente valutazione delle prove ed è sostenuto da motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione di tale accertamento di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con riguardo alla pretesa responsabilità di NOME COGNOME, pare, d’altra parte, potersi attribuire decisivo rilievo, in particolare,
alla circostanza, espressamente evidenziata da lla corte d’appello, per cui, avendo la committente l’obbligo contrattuale di acquistare e fornire all’impresa tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle opere , il (pacifico) mancato acquisto e la mancata fornitura della guaina protettiva determina l’esclusione della responsabilità della stessa impresa per la sua omessa posa in opera.
2. Ricorso incidentale
2.1 Con il primo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2952 c.c. ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. », deducendosi « Erroneità della pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto infondato il motivo di appello che contestava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’AVV_NOTAIO COGNOME ad essere manlevato dalla RAGIONE_SOCIALE ».
La domanda di garanzia proposta dal COGNOME nei confronti della propria assicuratrice della responsabilità civile avrebbe dovuto essere dichiarata assorbita dalla corte d’appello, in conseguenza del rigetto della domanda principale, che determina -ovviamente -il venir meno dell’interesse delle parti ad una pronuncia su di essa: ciò comporta, inevitabilmente, la cassazione (anche di ufficio, ai sensi de ll’art. 382, comma 3, c.p.c.) della decisione impugnata in ordine a tale domanda, con assorbimento delle censure, aventi ad oggetto il merito della stessa, formulate con il motivo di ricorso in esame.
Va, peraltro, precisato che, dovendo essere accolto il ricorso principale, con conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata in relazione alla domanda principale proposta nei confronti del COGNOME, anche la cassazione della decisione relativa alla domanda di garanzia da quest ‘ultimo proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE deve avvenire con rinvio, in quanto va rimessa alla corte d’appello , in sede di rinvio, la rinnovata valutazione in ordine a tale domanda di garanzia,
ovviamente nel solo caso in cui venga infine accolta la domanda della società attrice nei confronti del COGNOME.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. » deducendosi « erroneità della pronuncia nella parte in cui ha condannato alle spese di lite l’COGNOME. COGNOME a favore di RAGIONE_SOCIALE sulla base della ritenuta infondatezza del motivo di appello che contestava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’COGNOME. COGNOME ad essere manlevato dalla RAGIONE_SOCIALE».
Anche il motivo di ricorso in esame resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale : in base a quanto fin qui esposto, infatti, in sede di rinvio dovrà nuovamente valutarsi sia la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti del COGNOME, sia (nel solo caso di accoglimento di tale domanda) la fondatezza della domanda di garanzia proposta da q uest’ultimo nei confronti della sua assicuratrice della responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE: le spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa dovranno, dunque, essere regolate di conseguenza (segnatamente, in base ai principi di diritto affermati da questa Corte, esse dovranno essere poste a carico della società attrice, se la sua domanda fosse rigettata con assorbimento di quella di garanzia, salvo il caso di chiamata in giudizio del tutto arbitraria e priva di una logica connessione con la domanda principale, tale da configurare un vero e proprio abuso dello strumento processuale, situazione che, peraltro, non pare poter ricorrere nel caso di specie, di chiamata in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile in base ad una polizza esistente: cfr. sul punto Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 -01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
6144 del 7/03/2024; le predette spese dovranno, invece, essere poste a carico del convenuto chiamante, se quest’ultimo fosse ritenuto responsabile nei confronti dell’attrice e la sua domanda di garanzia fosse, invece, rigettata; ciò fatta sempre salva la possibilità di una eventuale compensazione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. ).
3. Conclusioni
Sono accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo motivo; è dichiarato assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, comunque, in relazione alla domanda di garanzia proposta dal COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con rinvio alla Corte d’a ppello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso principale e rigetta il terzo, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e in relazione alla domanda di garanzia proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-