Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21136 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
R.G.N. 9934/2018
C.C. 21/05/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato materialmente al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, e COGNOME NOME, in proprio;
–
intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 659/2017, pubblicata il 21 settembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Nocera Umbra notificava a COGNOME NOME (nella qualità di Direttore dei lavori di una cava, nominato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) della L.R. Umbria n. 2/2000, e ritenuto obbligato in solido), unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, e a quest’ultima in proprio, l’ordinanza -ingiunzione n. 7448/2010 (preceduta da rituale contestazione dell’illecito), con la quale veniva loro irrogata con vincolo solidale -la sanzione amministrativa di euro 60.000,00, con riguardo alla violazione prevista dall’art. 17, commi 4 e 5, della citata L.R. Umbria n. 2/2000 e succ. modif. e integr., recante ‘norme per la disciplina di attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni’ (nello specifico, per aver provveduto alla realizzazione di una strada di accesso ad un’area di cava in difformità dal progetto approvato).
I suddetti destinatari della citata ordinanza -ingiunzione proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Perugia -Sez. dist. di Foligno, il quale nella costituzione dell’opposto Comune di Nocera Umbra, che resisteva la rigettava con sentenza n. 1600/2014, rilevando la sussistenza della contestata violazione essendo risultata dalla documentazione acquisita la difformità della strada di arrocco al progetto approvato, sul presupposto della ravvisata applicabilità alla fattispecie della normativa di cui all’indicata L.R. n. 2/2000, trattandosi di strada situata, almeno in parte, all’interno dell’area della cava.
Decidendo sull’appello formulato dal COGNOME NOME e nella costituzione del solo Comune di Nocera Umbra, la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 659/2017 (pubblicata il 21 settembre 2017), rigettava il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del menzionato ente appellato.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte umbra rigettava, innanzitutto, le doglianze dell’appellante circa gli assunti difetti di motivazione della sentenza di primo grado; confermava, poi, la sussistenza della violazione oggetto di opposizione (essendo rimasto accertato che la strada di arrocco era stata, quantomeno in parte, realizzata all’interno dell’area di cava in difformità dal progetto, così rimanendo irrilevante l’ambito della disciplina urbanistica, semmai applicabile alla parte della strada esterna alla cava); considerava corretta la decisione impugnata nella parte in cui il COGNOME era stato ritenuto legittimato passivo sostanziale rispetto alla violazione contestatagli (in quanto nominato direttore dei lavori e che rivestiva il ruolo di figura professionale garante della corretta esecuzione dee lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, donde l’affermazione della sua responsabilità ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689/1981) e respingeva qualsiasi altra censura.
Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso il Comune di Nocera Umbra, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 5, 6 e 14 della legge n. 689/1981, sul presupposto che – diversamente dalla contestazione mossagli e dal titolo di responsabilità ascrittogli – egli era stato ritenuto, con la sentenza di appello (perciò da reputarsi incorsa nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), corresponsabile dell’illecito amministrativo in applicazione dell’art. 5 della legge n. 689/1981 (qualità mai addebitatagli per tale ragione) e non, invece, in quanto responsabile in solido ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, come invece considerato con l’impugnata ordinanza -ingiunzione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., non avendo il giudice di appello, una volta ritenuto di dover porre a fondamento della sua decisione una questione nuova sul suo diverso titolo di responsabilità, sollecitato il contraddittorio al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa sul nuovo fatto costitutivo dell’originaria pretesa azionata in via sanzionatoria amministrativa.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione della circostanza che, in casi esattamente coincidenti a quello in esame (di cui era stata fornita la relativa prova attraverso apposita produzione documentale: provvedimenti prot. del 31 gennaio 2013 e del 20 ottobre 2015), la Provincia di Perugia aveva deciso ‘di stralciare la posizione del direttore di cava’.
Con il quarto motivo il ricorrente ha prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), e 17 della L.R. Umbria n. 2/2000, con riferimento all’art. 6 della legge n. 689/1981, dovendosi escludere la sua responsabilità solidale rispetto all’illecito in questione avuto riguardo all’attività principale da intendersi sanzionata (da ricondursi all’illegittima attività di escavazione) e non al ruolo del direttore dei lavori, non trascurandosi la circostanza che nei suoi riguardi non era stato indicato, nell’ordinanza -ingiunzione, alcun richiamo alla presunta attività che lo stesso aveva posto in essere nella suddetta qualità.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato l’illogicità manifesta e l’incoerenza della motivazione della sentenza impugnata, con e per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per aver la Corte di appello affermato l’insussistenza di ragioni per ritenere che la violazione contestata fosse
stata commessa senza colpa, la quale è – ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981 -necessaria per l’applicazione della sanzione e che si presume. 6. Il primo motivo è infondato.
Va, infatti, osservato che -come correttamente evidenziato anche dall’ente controricorrente nel caso di specie la Corte di appello si è limitata a interpretare la rappresentazione dei fatti in relazione alla posizione rivestiva nella consumazione dell’illecito amministrativo dal ricorrente, ritenendo che lo stesso ne rispondesse non quale coobbligato solidale ma come concorrente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 689/1981. Quindi, fermi restando i fatti accertati, ha dato una qualificazione giuridica conferente alla funzione ricoperta dal COGNOME, in applicazione della specifica norma regionale (art. 11, comma 1, lett. a), L.R. n. 2/2000) violata che prevedeva un apposito obbligo di garanzia a carico del Direttore dei lavori per la realizzazione della strada che interessava un’area adibita cava (v. sul punto Cass. n. 28929/2011 e Cass. n. 11289/2018).
Il precedente di questa Corte richiamato in ricorso (Cass. n. 1550/2018) riguarda il diverso modo di operare dell’interruzione della prescrizione nel caso di obbligazioni solidali o di concorso di persone, che non appare conferente.
Non sussiste, quindi, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.
Anche il secondo motivo è privo di fondamento perché quella denunciata integra solo una questione di interpretazione giuridica del ruolo del ricorrente rispetto a fatti già univocamente accertati e rimasti immodificati, ragion per cui non sussisteva alcun obbligo di sollecitare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c. (v. Cass. n. 10353/2016 e Cass. n. 16049).
Pure la terza doglianza non coglie nel segno e va disattesa.
Il dedotto omesso esame riguarda, infatti, un aspetto che -con riferimento all’atto di contestazione e al contenuto dell’ordinanza -ingiunzione -non aveva alcuna decisiva rilevanza, attenendo a documenti esterni emessi dalla Provincia di Perugia attinenti ad altri
procedimenti, la cui valutazione non avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione giudiziale con riferimento a quelli che erano i fatti rimasti accertati con riferimento alla specifica vicenda scaturita dal procedimento sanzionatorio amministrativo dedotto in giudizio.
9. Anche la quarta censura non merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che -proprio in virtù della specifica normativa regionale evocata -il COGNOME, quale direttore dei lavori (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della L.R. n. 2/2000, in rapporto all’art. 17, commi 4 e 5, della stessa legge), costituiva una figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale e, quindi, quella di garante tecnico della conformità a progetto di detti lavori, la cui funzione, però, non era stata rispettata sulla base degli accertamenti fattuali emersi, avuto riguardo al tratto di strada eseguito all’interno dell’area destinata a cava. Egli, perciò, è stato ritenuto legittimamente concorrente nella contestata violazione essendo titolare di una posizione di garanzia e, in quanto tale, era tenuto ad attivarsi per impedire la commissione dell’illecito sanzionato in via amministrativa (v., in proposito, Cass. n. 16000/2020, riguardante un precedente specifico in cui il ricorrente era stato proprio il COGNOME -sempre contro il Comune di Nocera Umbra – con riferimento ad un caso identico in cui era stata posta la medesima questione).
10. Anche il quinto ed ultimo motivo è privo di fondamento poiché la Corte di appello ha, logicamente e legittimamente dal punto di vista giuridico, ritenuto sussistente l’elemento psicologico quantomeno della colpa previsto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 a carico del ricorrente, colpa che -come è pacifico -è presunta in tema di violazioni amministrative, senza che il COGNOME abbia, nella fattispecie, offerto una prova (caso fortuito, forza maggiore, altri tipi di scriminanti, ecc.) tale da superare tale presunzione per escludere la sua responsabilità concorrente nella commissione della violazione amministrativa in discorso (cfr., per tutte, Cass. n. 11777/2020).
11. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Nocera Umbra, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune di Nocera Umbra, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione