Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
Oggetto: Responsabilità civile -Responsabilità del professionista -(contratto di appalto) – Direttore dei lavori -Diligenza -Obblighi di vigilanza .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11658/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC EMAIL), come da procura speciale alla lite in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, (EMAIL) come da procura speciale alla lite in calce al controricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
CC 13 dicembre 2023
Ric. n. 11658/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
nonché contro
CONDOMINIO di INDIRIZZO,
-Intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di PALERMO n. 324/2022 pubblicata in data 28/02/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 324/2022 ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME e confermato della sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante a rifondere in favore degli appellati le spese del grado.
Per quanto ancora qui rileva, NOME COGNOME, odierno resistente, proprietario dell’ appartamento posto all’ultimo piano dell’immobile , convenn in giudizio il Condominio di INDIRIZZO, sito a Palermo, la RAGIONE_SOCIALE, impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione del tetto e il Geometra NOME COGNOME, odierno ricorrente, affinché fossero condannati, ciascuno nell’ambito dei rispettivi profili di responsabilità, a risarcire in solido i danni subiti dal proprio appartamento, per avere ciascuno concorso, in violazione, fra l’altro , dello specifico obbligo di diligenza imposto dall’art. 1176 cod.civ. nel non causare e/o non impedire il percolamento delle acque meteoriche dal tetto.
Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 400/2016 ha accolto le domande proposte da NOME COGNOME e condannato:
-il Condominio di INDIRIZZO a realizzare immediatamente gli interventi necessari a rimuovere le cause dei danni presenti nell’immobile dell’attore, al fine di evitare il perpetrarsi delle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura condominiale, attraverso l’esecuzione delle opere analiticamente indicate, dal AVV_NOTAIO.
CC 13 dicembre 2023
Ric. n. 11658/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
NOME COGNOME, nelle relazioni di consulenza tecnica redatte sia nel corso del procedimento di ATP sia nel giudizio di cognizione;
il Condominio INDIRIZZO INDIRIZZO, la RAGIONE_SOCIALE e il NOME COGNOME (in qualità di progettista e direttore dei lavori), a risarcire, in solido tra loro, a COGNOME NOME la somma di € 16.906,50, oltre IVA, ed oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data del loro verificarsi (agosto 2007) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi al saldo;
-il INDIRIZZO a risarcire all’attore COGNOME NOME la somma di € 3.046,18, oltre IVA, per i danni subiti dall’attore successivamente alla data di deposito della relazione di ATP, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di ATP (maggio 2009) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi fino al saldo.
Tenuto conto della responsabilità solidale dei convenuti (art. 2055 c.c.) nella causazione dei danni subiti dall’attore, lo stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di manleva avanzata dal Condominio e la domanda di manleva avanzata dal AVV_NOTAIO e condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’attore e di quelle di CTU.
In accoglimento della domanda in riconvenzione di risarcimento del danno, svolta dal Condominio di INDIRIZZO, il giudice di prime cure aveva infine condannato la RAGIONE_SOCIALE e il Geometra NOME COGNOME (in qualità di progettista e direttore dei lavori), a risarcire, in solido tra loro, in favore del Condominio la somma di € 26.434,62 (oltre IVA), di cui € 4.800,00 per il costo della messa in sicurezza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione di NOME (maggio 2009) alla data della sentenza, oltre gli interessi legali successivi fino al saldo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 324/2022, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; ha
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Ric. n. 11658/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
resistito con controricorso NOME COGNOME; sebbene intimato il Condominio di INDIRIZZO, non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1218, 1223, 1227, 1373, 1461,1453, 2056, 2049, 2230, 2236, 1176, 2055, 2697 c.c., art. 138 DPR 554/1999 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.’ ; in particolare, denuncia l’asserita erroneità della decisione della Corte d’appello che ha confermato la sua corresponsabilità per i danni occorsi all’immobile de quo .
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1218, 1453, 1223, 1227, artt. 1175 e 1375, 2055 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. ‘; il ricorrente, lamenta l’ asserito errore commesso la Corte di Appello nel non accogliere la sua richiesta di riduzione dei danni ex art. 1227 c.c.
I due motivi, come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione attenendo entrambi, sotto diversi aspetti, la critica alla ascritta corresponsabilità al convenuto professionista, sono inammissibili sotto un triplice profilo.
3.1. In primo luogo, sono inammissibili in quanto gli asseriti errores iuris con riferimento agli artt. 1176 e 2697 c.c. e ai principi in tema di causalità e di riparto dell’onere probatorio , laddove si imputa al convenuto professionista di non aver dimostrato di aver svolto dilige ntemente l’incarico svolto , sono volti, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti, insistendo nelle censure già ampiamente ed esattamente esaminate dalla Corte d’appello palermitana , risolvendosi le stesse in un’inammissibile critica alla interpretazione delle risultanze
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Ric. n. 11658/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE I. COGNOME processuali esamina te e valutate dal giudice d’appello e in un altrettanto inammissibile richiesta a questa Corte di esaminarle nuovamente. Nello specifico, il ricorrente insiste nel contestare le valutazioni compiute complessivamente dalla Corte d’appello sulle sue corresponsabilità nella vicenda in esame e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
3.2. In secondo luogo, le violazioni di legge denunciate evocano riferimenti normativi che non scalfiscono la ritenuta e motivata esclusione della derivazione del danno dalle carenze ascritte alla responsabilità concorrente del professionista e, con essi, l’odierno ricorrente reitera la proposizione dei temi di merito, quali l ‘ iniziale situazione di degrado dell’immobile che avrebbe dovuto essere verificata in relazione alla violazione delle regole dell’arte edile, imputabili alla sola ditta appaltatrice e non al direttore dei lavori, dovute alle periodiche sospensioni dei lavori e alla definitiva interruzione dei medesimi.
3.3. Infine e per le stesse ragioni, neppure coglie nel segno la censura con cui il ricorrente invoca, nuovamente, la riduzione del risarcimento dei danni ex art. 1227 cod. civ..
Ebbene, la Corte di merito con motivazione piana e coerente ha dato conto di ciascun profilo in ordine al quale si è nuovamente doluto l’odierno ricorrente con il ricorso in esame (cfr. l’elenco dettagliato a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); invero, la Corte d’appello alla luce del complesso delle risultanze istruttorie esaminate ha ritenuto che l’odierno ricorrente «non abbia correttamente vigilato sulla esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore. Inoltre , le intimazioni cui l’appellante fa cenno rivolte all’Impresa appaiono atti puramente formali (si vedano doc.ti nn. 14, 17, 19, 20, 21), inviati reiteratamente e senza alcun effetto
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di sorta. Non sono state assunte, invece, le determinazioni necessarie nell’immediatezza, all’atto della prima interruzione, consistenti nell’informare la committente della concreta necessità di rimediare alla condotta dall’appaltatrice mediante la sostitu zione con altra impresa, al fine di scongiurare i rischi di danni poi effettivamente verificatisi, anche in considerazione delle elusive risposte dell’Impr esa». Ha pertanto ribadito la responsabilità dell’odierno ricorrente sia per il danno aquiliano concausato assieme alla ditta appaltatrice al condomino COGNOME, odierno controricorrente e allo stesso Condominio, intimato, sia per il danno contrattuale di cui si è reso responsabile concorrente. Conclusivamente ha osservato la Corte palermitana che attesa «la responsabilità concorrente dell’odierno appellante », concordemente con quanto deciso dal giudice di prime cure, ha rigettato anche le domande di manleva e di diminuzione e/o esclusione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. (v. pagg. 11-13 della sentenza impugnata).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della parte resistente.
Nulla per l’intimat o Condominio che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui
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Ric. n. 11658/2022
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13