Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32967 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20860/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2009 NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma l’architetto NOME COGNOME affinché fosse dichiarato l’inadempimento contrattuale di quest’ultimo , con condanna al risarcimento dei conseguentemente lamentati danni.
A fondamento della domanda deduceva che:
nel 1999 aveva affidato all’architetto COGNOME la direzione dei lavori di ristrutturazione dell’albergo RAGIONE_SOCIALE, sito in Roma alla INDIRIZZO; ed aveva appaltato detti lavori di ristrutturazione all’impresa RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto, che prevedeva, a fronte dell’esecuzione dei detti lavori, un corrispettivo a forfait di € 169,397,86 (lire 328.000.000), facendo, però, salvo il riconoscimento di ulteriori compensi per opere aggiuntive espressamente e formalmente autorizzate dalla direzione lavori;
-l’impresa RAGIONE_SOCIALE, ad ultimazione dei lavori, aveva chiesto il pagamento della maggior somma di € 316.476,52 (lire 612.783.978), per conseguire il pagamento dei quali aveva agito in via monitoria, ponendo a base della domanda le fatture nn. 32 e 120/2000, emesse sulla scorta di un capitolato dei costi unitari delle lavorazioni ulteriori a farsi, sottoscritto per presa visione dal direttore dei lavori NOME COGNOME;
-aveva proposto opposizione avverso l’ingiunzione, ma, ad esito del giudizio di primo grado, con sentenza (che aveva impugnato) era stato condannato, in proprio e nella spiegata qualità, al pagamento di quanto dovuto a fronte dell’esecuzione dei contestati lavori extra contratto.
Tanto premesso in fatto il COGNOME, nella suddetta qualità, deduceva il colposo inadempimento del COGNOME nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico conferito, con conseguente richiesta di condanna del medesimo al risarcimento dei danni da quantificarsi nelle maggiori somme corrisposte all’Impresa rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto e nelle spese processuali sostenute.
Resisteva alla domanda il COGNOME, che:
in via preliminare eccepiva la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello proposto dall’attore per la riforma delta sentenza favorevole all’impresa e, comunque, la carenza di legittimazione del COGNOME, avendo questi agito solo nella qualità di socio amministratore della RAGIONE_SOCIALE;
nel merito chiedeva rigettarsi la domanda, deducendo la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nonché l’assenza di ogni sua responsabilità, avendo lo stesso COGNOME (nella sua duplice qualità) assunto la diretta gestione dell’appalto, contrattando con l’impresa il corrispettivo per le lavorazioni extra;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore al risarcimento del danno da lite temeraria e, in ogni caso, alla refusione delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il giudice di primo grado, da un lato, dichiarava la carenza di legittimazione del COGNOME, ma rigettava la domanda della RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro, accoglieva la domanda del COGNOME e condannava il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del primo della somma di €
3.500,00 per lite temeraria, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 10.188,50 oltre accessori di legge.
Avverso la detta sentenza proponeva impugnazione il COGNOME, sempre in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse accolta la domanda che era stata da lui proposta con citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con condanna del COGNOME al pagamento della somma di complessivi € 140.000,00 oltre accessori e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, il COGNOME richiamava le statuizioni della sentenza n. 3952/12 resa dalla Corte di Appello di Roma, che aveva in parte riformato la decisione a sé sfavorevole del Tribunale, ed articolava tre motivi di impugnazione:
con il primo censurava l’erronea declaratoria della sua carenza di legittimazione ad agire in proprio, non avendo considerato il Tribunale che l’impresa aveva ottenuto la sua condanna anche in proprio al pagamento del corrispettivo per le lavorazioni extra;
con il secondo censurava l’erroneo governo delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova, posto che avrebbe dovuto esser il COGNOME a dimostrare l’esatto adempimento della prestazione e, comunque, l’errata valutazione delle risultanze della documentazione acquisita agli atti, dalla quale ii Tribunale avrebbe dovuto ricavare il diverso convincimento che il solo COGNOME aveva autorizzato i lavori in contestazione, avendo sottoscritto per presa visione i preventivi predisposti dall’impresa senza curarsi di dargliene notizia ovvero di fargliene trasmissione;
con il terzo censurava la violazione dell’articolo 96 c.p.c., non potendo attribuirsi alla proposta azione, anche nel caso di rigetto dei primi due motivi di gravame, i caratteri della temerarietà.
Resisteva all’appello il COGNOME, che chiedeva confermarsi la gravata sentenza, con vittoria di spese e condanna dell’appellante per lite temeraria.
La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 247/2019, rigettando l’appello del COGNOME, confermava integralmente la sentenza di primo grado, con condanna del COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione delle spese processuali relative al grado. La Corte d’appello rigettava anche la domanda di condanna per lite temeraria che era stata proposta dal COGNOME in relazione al giudizio di impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto il COGNOME, sia in proprio che quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso l’architetto COGNOME.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1.Con il primo parte ricorrente articola due censure.
Con la prima censura (p. 9) denuncia la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2909, 1701 primo comma e 1372 nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto incensurabile la condotta del Direttore dei lavori (che aveva autorizzato/consentito i lavori extra) per giudicato esterno proveniente dalla sentenza n. 3952/2012, con la quale la Corte di appello di Roma aveva affermato che al direttore dei lavori spettava il potere di autorizzare modifiche all’oggetto del contratto, autorizzando
l’esecuzione in applicazione dell’art. 1661 c.c. di opere in variante in guisa di procuratore ad negotia della stessa società committente ed aveva ipotizzato una eventuale responsabilità del professionista soltanto sotto il diverso profilo del danno da mancato concordamento del prezzo.
Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto formato il giudicato sull’affermazione <>.
Sottolinea che la sentenza n. 3592/2012 era intervenuta in un giudizio al quale il COGNOME era rimasto estraneo; e che a tutto voler concedere il giudicato si era formato sulla ricorrenza, a norma dell’art. 6 dell’appalto, di un idoneo potere rappresentativo nei confronti della CPC, mentre lui aveva sempre lamentato l’inadempimento del COGNOME al mandato professionale ricevuto.
Con la seconda censura (p. 12) denuncia la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1711 c.p. e dei principi in materia di interpretazione delle domande giudiziali nella parte in cui la corte territoriale ha limitato i danni, da lui avanzabili, alla sola differenza tra quanto effettivamente pagato a CPC come extra ed il minor costo eventualmente ‘spuntabile’ da una contrattazione diretta con la ditta.
Sostiene che, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 1711 c.c., contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, il danno risarcibile era l’intero costo delle lavorazioni addizionali, che erano state pagate a CPC in violazione del mandato.
Sottolinea che, per giurisprudenza consolidata, <>
1.2. Con il secondo motivo (p.14) denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 163 nn. 3 e 4 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto essere intervenuta una inammissibile mutatio libelli laddove lui in fase di appello aveva provveduto a specificare soltanto le opere extra contratto per cui è causa.
Sottolinea che già in atto di citazione aveva fatto menzione di tutti i documenti rappresentativi delle opere extra, per cui in atto di appello si era limitato a trascrivere il contenuto di allegati già presenti.
Sostiene che il tema di indagine è sempre stato fissato nella responsabilità del COGNOME per avere assentito interventi extra pur in assenza di mandato ad hoc: interventi extra, che erano stati indicati con riferimento agli allegati della citazione e, quindi, da sempre presenti in giudizio.
1.3. Con il terzo motivo (p. 15) censura la sentenza impugnata -per omesso esame del documento n. 2 (contratto di appalto, che all’art. 6 prevedeva che non sarebbero stati riconosciuti compensi per modifiche non espressamente e formalmente autorizzate dalla direzione lavori)
-e/o per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1388 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato che il
COGNOME avesse il potere negoziale di apportare modifiche al contratto di appalto.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte, il COGNOME non soltanto aveva il potere negoziale di impegnarlo, nella suddetta qualità, nei confronti dell’appaltatrice, autorizzando lavori originariamente non previsti, ma, proprio in conseguenza dell’illegittimo esercizio di questo potere negoziale, la ditta appaltatrice (CPC per l’appunto) aveva inviato al COGNOME i preventivi delle opere addizionali.
Rileva che vi è una insanabile contraddizione tra la parte della sentenza in cui la corte territoriale, disquisendo circa la formazione del giudicato sui poteri rappresentativi del COGNOME nei rapporti con la CPC, evidenzia una conoscenza del contratto di appalto (e in particolare dell’art. 6) e la parte immediatamente successiva della sentenza in cui la stessa corte svolge le sue valutazioni circa la ricorrenza o meno del medesimo potere rappresentativo in capo al COGNOME.
Aggiunge che in ogni caso il capo della sentenza in esame costituisce violazione dell’art. 1388 c.c., avendo la corte territoriale omesso di considerare che il contratto concluso dal rappresentante (COGNOME) nei limiti dei poteri conferiti (art. 6 del contratto di appalto) era vincolante per il soggetto rappresentato (la società RAGIONE_SOCIALE).
1.4. Con il quarto motivo (p. 19) censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 342 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dal giudice di primo grado.
Sottolinea che nell’atto di appello aveva invocato la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c. sul
presupposto che le sue domande fossero fondate (e, quindi, tutt’altro che temerarie), mentre la corte ha svolto una valutazione atomistica della relativa censura, bollandola come immotivata, sebbene poggiasse su specifici argomenti, trattati nelle pagine precedenti e non nuovamente trascritti soltanto per motivi di sintesi.
1.5. Ad esito della illustrazione dei motivi il ricorrente conclude affermando che la corte territoriale avrebbe accolto la sua domanda se avesse valorizzato, a norma degli artt. 1703 ss., il rapporto negoziale esistente tra le parti ed avesse ad esso ricollegato le conseguenze rubricate dall’art. 1711 c.c. per il caso in cui il mandatario, pur agendo nei limiti della procura, agisca fuori dai limiti impostigli dal mandato.
Il ricorso è inammissibile sotto più profili.
In primo luogo, il ricorso si caratterizza per il mancato rispetto del necessario requisito della specificità, in quanto parte ricorrente: a) distingue tra poteri conferiti al COGNOME con la procura e poteri conferiti allo stesso con il contratto di comodato, senza tuttavia precisare quali fossero i poteri previsti dall’uno e quali fossero i poteri previsti dall’altro; b) nell’esposizione dei fatti, non indica quali fossero stati i lavori extra abusivamente ordinati dall’Architetto AVV_NOTAIO alla società esecutrice dei lavori all’insaputa della società attrice , di cui si era lamentato nel giudizio di primo grado ; c) critica l’erronea interpretazione del mandato professionale, ma non indica quali sarebbero stati i criteri legali di interpretazione violati; d) argomenta sull’art. 1711 c.c., in ordine alle conseguenze in capo al mandatario che esorbiti al mandato, e sull’art. 1388, in ordine agli effetti pregiudizievoli del contratto concluso dal rappresentante per conto del rappresentato, senza tuttavia indicare in quale atto del processo
di merito di primo o di secondo grado abbia già svolto tali argomentazioni.
Inoltre, parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso (motivo terzo), ma omette di considerare che, secondo consolidato orientamento già espresso da questa Corte, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014), incombente che nella specie non risulta affatto assolto.
Ed ancora, il ricorso non si correla alla ratio decidendi .
Al riguardo, occorre ricordare che <<In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata con la giurisprudenza della RAGIONE_SOCIALE.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento. (Cass. n. 5001 del 2018).
Nel caso di specie parte ricorrente inammissibilmente omette di considerare che la corte territoriale, nella impugnata sentenza (p. 8), ad esito di un articolato percorso argomentativo, ha concluso affermando che: <>.
Infine – a fronte della circostanza che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che il COGNOME, in quanto sempre presente in cantiere, era consapevole della esecuzione dei lavori extra contratto, svolti dalla impresa appaltatrice CPC; mentre hanno ritenuto non provato che l’Architetto COGNOME avesse il potere di vincolare parte appaltante nei confronti della CPC (con la conseguenza che quest’ultimo non aveva alcuna responsabilità per il fatto che CPC avesse agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE – in giudizio in cui il COGNOME era rimasto estraneo – per le somme richieste per lavori extra contratto)- parte ricorrente, con i motivi di impugnazione proposti, sostanzialmente sollecita a questa Corte un nuovo esame del merito della controversia ed una nuova valutazione delle acquisite risultanze istruttorie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023, nella camera di