Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17036/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CINDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1679/2019 depositata il 17/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, ex direttore generale della RAGIONE_SOCIALE, destinatario di sanzioni pecuniarie da parte della RAGIONE_SOCIALE per violazioni del d.lgs. n. 58/1998. Le violazioni contestate includono carenze nella gestione del servizio di consulenza, nella profilatura dei clienti, nella mappatura dei prodotti finanziari e nella concessione di finanziamenti collegati all’acquisto di azioni della capogruppo. La RAGIONE_SOCIALE ha irrogato una sanzione complessiva di € 45.000 in base al cumulo giuridico. COGNOME ha impugnato il provvedimento RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte di appello di Torino, argomentando diversi errores in procedendo e iudicando , tra cui la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio, la mancata separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, e l’erronea valutazione degli illeciti. La Corte di appello ha rigettato l’opposizione, confermando la legittimità delle sanzioni applicate.
Ricorre in cassazione COGNOME con due motivi. Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2396 c.c., sostenendo che la Corte d’Appello di Torino ha erroneamente esteso al direttore generale, NOME COGNOME, obblighi di supervisione e controllo previsti esclusivamente per gli amministratori. La responsabilità del direttore generale è stata indebitamente assimilata a quella degli amministratori, anche in assenza di poteri e obblighi tipici di questi ultimi, come definiti dall’art. 2381 c.c. La sentenza impugnata ha quindi attribuito al ricorrente responsabilità per carenze organizzative e operative della banca, che non rientravano tra le sue competenze.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 190 del TUF e dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la natura penale sostanziale della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente, impedendo così l’applicazione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 della CEDU, inclus a l’applicazione del principio della lex mitior . La corretta applicazione del principio avrebbe determinato una riduzione della sanzione o la sua disapplicazione.
Il 5/12/24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il 13/12/2024 la RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla rinuncia.
Ne segue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del ricorso .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione