Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, dagli AVV_NOTAIOti Prof. NOME COGNOME e Prof. NOME COGNOME pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALEITALIA -intimata-
Oggetto:
Regolamento di competenza
Avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 27.10.2023, RAGIONE_SOCIALE, comunicata i n data 7.11.23.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con atto di citazione la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, breviter, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) spiegava azione di responsabilità ex artt. 2396 e 2476 c.c. nei confronti di NOME COGNOME, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quantificati in misura non inferiore a € 17.619.335,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto NOME eccepiva in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, RAGIONE_SOCIALE specializzata in materia d’impresa, essendo competente il Tribunale ordinario, sezione lavoro, ai sensi dell’articolo 413, comma 2, c.p.c.
Con decreto del 27/09/2021, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE
2 .-Il tribunale adito con l’ordinanza impugnata ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Teramo. Per quanto qui di interesse ha statuito che:
la figura del direttore generale di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non si identifica con quella degli amministratori, non essendo parte dell’organo amministrativo, ma costituisce un distinto organo con specifici compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica e comunque di esecuzione RAGIONE_SOCIALE disposizioni impartite dall’organo amministrativo, al quale soltanto spetta pertanto la gestione dell’impresa sociale;
a i sensi dell’art. 2396 c.c., le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in
relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE;
la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della RAGIONE_SOCIALE sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea, o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria;
ove la responsabilità del direttore generale di una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia stata prospettata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE inadempienze poste in essere nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE sue mansioni, ossia nell’ambito del rapporto di lavoro, l’azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla RAGIONE_SOCIALE specializzata del Tribunale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma al Giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c.;
l’investitura formale del direttore generale con delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, conforme alle previsioni statutarie, è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere radicata la competenza della sezione specializzata in materia di RAGIONE_SOCIALE, dovendo accertarsi nel caso concreto se l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al direttore generale;
Nella specie, è pacifico che il convenuto abbia rivestito la qualifica di direttore generale della RAGIONE_SOCIALE attrice. Risultano altresì provate l’investitura formale con delibera del consiglio di amministrazione del 01/08/2014, conforme alla previsione di cu i all’art. 40 dello statuto sociale e l’assunzione del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
con la domanda introduttiva la RAGIONE_SOCIALE attrice si duole di pretesi inadempimenti del convenuto, tutti inerenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con la RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, esulanti
dal rapporto di immedesimazione organica tipico dell’organo amministrativo
4. RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per regolamento di competenza con un motivo ed anche memoria;
NOME COGNOME ha presentato scritture difensive ex art. 47, ult. comma, c.p.c. ed anche memoria
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
5 .-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 e 2396 c.c., del D.L. n. 17 del 2012, art. 3, comma 2, convertito dalla l. n. 27 del 2012, dell’art. 50 bis c.p.c.). Il Tribunale di L’Aquila ha errato nel dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Teramo –RAGIONE_SOCIALE Lavoro a conoscere la causa R.G. 844/2021, promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del dott. NOME per inadempimento di quest’ultimo rispetto a specifiche attività derivanti dal mandato gestorio che era stato conferito al dott. NOME dal Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE mediante specifiche delibere assembleari, in virtù di quanto previsto dallo Statuto. La RAGIONE_SOCIALE ha denunciato dinnanzi il Tribunale Ordinario, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Imprese, l’inadempimento del dott. NOME alle funzioni proprie così come delegate dal CdA (v. infra), in quanto le condotte contestategli sono all’evidenza riconducibili a specifiche attività derivanti dal mandato gestorio che era stato conferito al dott. NOME stesso dal Consiglio di amministrazione mediante n. 2 specifiche delibere di CdA in virtù di quanto previsto dallo Statuto il rapporto fra il dott. NOME e la RAGIONE_SOCIALE sia stato di ‘immedesimazione organica’ e non può, quindi, essere configurato come un rapporto di lavoro subordinato. Al fine
di individuare la competenza a decidere sulla responsabilità del direttore generale è necessario che il dott. NOME, come in effetti è avvenuto, sia stato investito del potere gestorio da parte del CdA come anche dettato dallo Statuto in tal senso (v. art.40 Statuto RAGIONE_SOCIALE) e che le condotte illecite contestate in atti siano relative al rapporto societario , suscettibili queste di vincolare la RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi in virtù dell’immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente che caratterizza il rapporto stesso.
5.1 -Il tribunale si è mosso su una serie di principi generali. Al direttore generale oltre i compiti gestori caratteristici del rapporto di lavoro subordinato possono essere affidati compiti analoghi a quelli attribuiti all’organo amministrativo. Nel caso di specie che il Direttore avesse avuto entrambe le posizioni non è contestato. Il tribunale ritiene che occorre individuare a quale RAGIONE_SOCIALE due diverse e distinte funzioni svolte sia connessa la responsabilità evocata dalla RAGIONE_SOCIALE. In tal direzione svolge la sua attività ermeneutica sull’indiscusso principio che elemento dirimente è il «”petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”», ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio evocando la nota posizione RAGIONE_SOCIALE SS.UU. di questa Corte ribadita in diversi contesti interpretativi (Cass., SS.UU., nn.20902/2011 e 2360/2015).
Va rilevato, tuttavia, che, in tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione – che è giudice del fatto in materia – si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (Cass., n. 25232/2014; Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 17312/2018).
L’art. 2596 c.c. assoggetta i direttori generali alla disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori in presenza di atti di nomina formale dell’assemblea o per disposizioni dello Statuto in relazione ai compiti loro affidati. Le deleghe conferite nel caso di specie al direttore Generale erano specifiche e tipiche del potere gestorio dell’Amministratore con obbligo di sola informazione e rendicontazione al Consiglio di Amministrazione soltanto se l’attività compiuta superasse i limiti di spesa definiti nella delega stessa. Le deleghe nel loro complesso (elencate specificamente nel ricorso in esame) delineano un’autonomia decisionale che va al di là dei poteri organizzativi interni del Direttore Generale, e, tra l’altro, venivano remunerati con una integrazione ulteriore. All’interno dei limiti molto ampi definiti nelle deleghe l’autonomia decisionale era incondizionata e con solo obbligo meramente informativo e ben lontana dall’assolvimento di compiti operativi e di coordinamento o di attuazione RAGIONE_SOCIALE strategie aziendali stabilite dall’amministratore delegato stesso. E l’esercizio di tali deleghe ha visto il NOME prendere autonomamente decisioni per operazioni commerciali di importo estremamente significativo che fuoriescono dall’ordinaria amministrazione propria del rapporto di lavoro subordinato e dal ruolo operativo esecutivo del Direttore generale.
6 . -Per quanto esposto, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata va cassata, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Imprese di L’Aquila, dinanzi al quale le parti verranno rimesse. La decisione sulle spese è riservata al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE Imprese di L’Aquila . Rimette le
parti dinanzi a detto Tribunale che provvederà anche per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima RAGIONE_SOCIALE