Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30225/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO CO BANCA D’ITALIA, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA n. 51069/2014 depositata il 15/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia, a seguito di accertamenti ispettivi eseguiti tra il 28.11.2012 ed il 15.2.2013, irrogò a NOME COGNOME, nella qualità di Direttore Generale di RAGIONE_SOCIALE, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 61.500,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (art. 53, 1° comma, lett. b) e d) D.Lgs. n. 385/1993), per carenze nel processo del credito (art. 53, 1° comma, lett. b e d) D.Lgs. n. 385/1993), e per operazioni speculative (art. 35, 2° comma, D.Lgs. n. 385/1993).
In seguito a tali irregolarità, su conforme proposta ex art. 70, comma 1, lett. a) del TUB RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, il RAGIONE_SOCIALE, sciolse gli organi di amministrazione e sottopose la RAGIONE_SOCIALE, con D.M. del 26.4.2013, ad amministrazione straordinaria.
Avverso la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Itali, NOME COGNOME propose opposizione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 T.U.B; dedusse di essere stato assunto dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 1991 e di essere stato nominato Direttore Generale il 4 agosto 2011; che solo dopo un anno dall’assunzione RAGIONE_SOCIALEa carica, la RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva avviato un accertamento ispettivo, che si era concluso il 15 febbraio 2013 con la rilevazione di alcune irregolarità; l’opponente si difese sostenendo che dette irregolarità erano riconducibili al precedente Direttore .
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 15.3.2018, rigettò l’opposizione.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito ritenne che le irregolarità riscontrate, lungi dall’essere superate nel corso del suo mandato, si erano protratte, soprattutto in relazione alle
concessioni dei finanziamenti, che avevano aggravato l’esposizione debitoria RAGIONE_SOCIALEa banca. Secondo la Corte d’appello, COGNOME non aveva esercitato alcuna sorveglianza attiva sulla gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né era intervenuto sulle gravi anomalie del sistema creditizio per apportare i necessari correttivi; al contrario, aveva continuato ad erogare il credito, senza adeguate garanzie di copertura e di rientro.
Il decreto impugnato passa in rassegna una serie di operazioni di concessione del credito ad imprese che presentavano condizioni di criticità per difficoltà finanziarie (RAGIONE_SOCIALE), senza alcuna istruttoria, sulla base di valutazioni atecniche, fondate su conoscenza personali e senza osservare le regole di prudenza previste nella politica di processo del credito.
Inoltre, NOME COGNOME aveva ritardato nel comunicare alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia alcune posizioni di rischio tra i crediti in sofferenza, adducendo giustificazioni non adeguate, basate su mere aspettative RAGIONE_SOCIALEa loro solvibilità o ancorate su dati parziali e inconferenti, evidenziando la carenza dei controlli interni e nella gestione del credito aziendale.
In relazione alla normativa antiriciclaggio, la Corte di meritò ritenne che la posizione apicale di Direttore Generale implicasse un dovere attivo di vigilanza, che non escludeva la sua responsabilità per le disfunzioni addebitabili al responsabile RAGIONE_SOCIALEa funzione antiriciclaggio.
Infine, venne accertato lo svolgimento di attività speculativa in derivati su valute per importi rilevanti nonostante lo scopo di mutualità RAGIONE_SOCIALEa banca, operazioni per le quali la RAGIONE_SOCIALE d’Italia, nell’ispezione del 2010 aveva mosso rilievi critici, in seguito ai quali la banca si era impegnata a non dare corso all’apertura di nuove posizioni e di chiudere quelle in corso nei successivi diciotto mesi; al
contrario, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘ispezione del 2013 la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a svolgere attività speculativa per rilevanti importi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma sulla base di quattro motivi.
La RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa e/o carente motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia preso in esame il decreto di archiviazione emesso nei suoi confronti dal GUP del Tribunale di Cuneo per fatti fondati sui medesimi accertamenti in relazione ai quali erano state elevate le contestazioni in sede amministrativa.
Il motivo è infondato.
La censura svolta presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nei termini in cui esso era possibile prima RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, mentre, con la citata novella, è denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o
contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, salvo che non si tratti di assenza assoluta o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014).
Il motivo è, altresì, infondato anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame del decreto di archiviazione, dal momento che la Corte di merito ha esaminato il documento e lo ha ritenuto irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità in sede amministrativa, atteso il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 del TUB., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (art. 24 – 97 e 111 cost.), l’omessa pronuncia e/o l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, l’errato rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di esibizione e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione e del procedimento per error in procedendo (art. 360 nn. 3 -4 e 5 c.p.c.)’; si imputa alla Corte d’appello di Roma di aver omesso l’esame di alcuni fatti decisivi, compiendo gravi errori, e di aver condotto un’attività istruttoria del tutto superficiale; in particolare, la Corte di merito non avrebbe accolto l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. perché la RAGIONE_SOCIALE d’Italia depositasse una serie di documenti specificamente indicati nel ricorso ed avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova per testimoni. L’istanza di esibizione era stata determinata dall’impossibilità del COGNOME, non più alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 4 luglio 2013, di reperire la documentazione afferente l’amministrazione ed il governo del predetto istituto, costituita prevalentemente dai verbali del consiglio di amministrazione, dalle schede rischio e dal dettaglio RAGIONE_SOCIALEe movimentazioni RAGIONE_SOCIALEe posizioni,
all’epoca RAGIONE_SOCIALEe condotte contestate, nonché dalla corrispondenza predisposta dal medesimo Direttore Generale e inviata dal proprio profilo istituzionale ad altri Uffici RAGIONE_SOCIALEa Struttura, così come ad interlocutori esterni. Tali documenti dimostrerebbero l’estraneità del ricorrente alla maggior parte RAGIONE_SOCIALEe violazioni oggetto di contestazione e la sproporzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione comminata rispetto ai fatti addebitati.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 T.U.B., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento RAGIONE_SOCIALEa p.a. (art. 24 – 97 e 111 cost.), l’errato rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze di prova orale e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione e del procedimento per error in procedendo e per mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie (art. 360 nn. 3 -4 e 5 c.p.c.)’; il ricorrente si duole del rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie articolate nelle note autorizzate del 26.5.2016, con le quali aveva chiesto di provare il numero limitato di concessioni di credito concesse nel periodo in cui rivestiva la carica di Direttore Generale, operazioni peraltro approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole RAGIONE_SOCIALEa Commissione tecnica. La prova testimoniale avrebbe provato l’attività svolta per il rientro di alcune posizioni debitorie connotata da criticità nonché la circostanza che alcune operazioni speculative sarebbero state autorizzate da dirigenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 tub, degli artt. 3 e 11 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689/1981, oltre che dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e del principio di buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (art. 24 – 97 e 111 cost.),
la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per error in procedendo, l’omessa e/o carente motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c.’; il ricorrente lamenta che, in ordine al rilievo concernente la sua breve durata nella carico di Direttore Generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pari ad un anno e mezzo, la Corte di merito si fosse appiattita sulle difese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, senza un esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione depositata, da cui sarebbe emersa una redditività positiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al termine RAGIONE_SOCIALE‘ispezione che non avrebbe giustificato il ricorso all’amministrazione straordinaria. Sarebbe errata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di addebitare al ricorrente la responsabilità per non aver rimosso le criticità esistenti sulla base di una mera responsabilità da posizione.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte di merito ha fatto corretta interpretazione dei principi affermati da questa Corte in tema di prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del Direttore generale, senza trasmodare nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa responsabilità oggettiva.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 pone una presunzione di colpa a carico RAGIONE_SOCIALE‘autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia nei confronti del direttore generale di una società d’intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione provare di aver
adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicché il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato (Cass., Sez. Unite, 30.9.2009, n. 20930; Cassazione civile sez. II, 09/12/2013, n.27432).
La Corte d’appello, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha ravvisato in capo al COGNOME condotte improntate ad inerzia e negligenza, per non essere intervenuto al fine di evitare o porre fine alle numerose irregolarità rilevate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia in sede di ispezione, continuando, al contrario, a porre in essere operazioni irregolari e particolarmente rischiose per il sistema creditizio. La sentenza impugnata individua le numerose anomalie esistenti nella concessione del credito, ravvisando condotte in capo al ricorrente contrarie alla regola di prudenza ed alle norme di tecnica bancaria.
Nonostante le segnalazioni rilevate all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 2010, nel periodo del suo incarico, non solo non erano stati adottati rimedi per rimuovere le criticità segnalate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia ma l’esposizione debitoria si era aggravata.
Secondo gli accertamenti svolti dalla Corte d’appello, NOME COGNOME non aveva esercitato alcuna sorveglianza attiva sulla gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né era intervenuto sulle gravi anomalie del sistema creditizio per apportare i necessari correttivi; egli aveva continuato nell’erogazione di finanziamenti senza che vi fossero adeguate garanzie di copertura e di rientro, in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di tecnica bancaria e di comune prudenza. Il decreto impugnato ha passato in rassegna una serie di operazioni di concessione dei crediti ad imprese in difficoltà finanziarie, senza che fosse svolta alcuna istruttoria, sulla base di valutazioni atecniche, fondate su
conoscenza personali, laddove il suo ruolo apicale avrebbe richiesto il dovere di intervenire per apportare i necessari correttivi. Anche la gestione dei crediti in sofferenza o ‘incagliati’ è stata svolta, secondo la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, con negligenza e ritardi nella comunicazione all’organo di vigilanza, sicchè era integrato l’addebito circa la carenza dei controlli interni e l’inadeguatezza nella gestione del credito aziendale.
In relazione alla normativa antiriciclaggio, la posizione apicale imponeva un controllo ed un’attenta vigilanza sui sistemi di controllo, non costituendo affatto un’esimente la delega al responsabile RAGIONE_SOCIALEa funzione antiriciclaggio; a ciò si aggiunga l’accertamento di operazioni speculative, non solo nel periodo antecedente alla sua nomina di Direttore Generale ma anche nel periodo successivo.
A fronte di tali molteplici elementi istruttori che, secondo la Corte di merito erano idonei a fondare un pieno giudizio di responsabilità del Direttore Generale, in conformità con il granitico orientamento di questa Corte, il ricorrente si limita a contrapporre fatti o valutazioni non decisive per il giudizio.
Il corredo probatorio acquisito in giudizio ha indotto la Corte d’appello a rigettare sia la richiesta di esibizione di documentazione, ex art.210 c.p.c., sia la richiesta di prova testimoniale.
L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante; esso è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione
di norma di diritto (Cassazione civile sez. II, 03/11/2021, n.31251; Cass. Civ. n. 22196/2010)
Non sono, altresì, decisive le richieste di prova testimoniale, con la quale il ricorrente aveva chiesto di provare il numero limitato di concessioni di credito concesse nel periodo in cui rivestiva la carica di Direttore Generale, in quanto l’addebito riguardava l’inerzia nell’adozione di misure volte a ridurre le concessioni di finanziamento laddove la situazione debitoria si era aggravata dopo l’ispezione RAGIONE_SOCIALE‘organo di vigilanza, a nulla rilevando che le concessioni di linee di credito fossero state approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole RAGIONE_SOCIALEa Commissione tecnica.
Anche la determinazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa sanzione è stata oggetto di apprezzamento del giudice di merito, che ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa gravità del fatto e RAGIONE_SOCIALEa personalità del ricorrente ( Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione