SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 46 2026 – N. R.G. 00000538 2023 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 27 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia -sezione civile composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia P.
Appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia (C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ( ) con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia C.F. C.F. C.F.
QUALE INCORPORANTE
(C.F.
),
P.
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellati
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Il Consigliere istruttore, con ordinanza del 3.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l’udienza del 5.3.25 destinata alla remissione della causa a decisione da tenersi con le modalità di cui all’art 127 ter c.p.c. assegnando nel contempo i termini di cui all’art 352 c.p.c. In tale data, a causa del carico di procedimenti assegnati la causa è stata rinviata al 5.11.25
Con provvedimento del 5.11.25 il Magistrato coordinatore della sezione ha disposto la sostituzione del Consiglieri istruttore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME con il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e la causa è stata riservata per riferire al collegio in data 10.11.25 secondo le conclusioni rassegnate dalle parti.
Svolgimento del processo
La ditta (di ) ha convenuto innanzi al Tribunale di Spoleto e il direttore pro tempore della RAGIONE_SOCIALE Foligno RAGIONE_SOCIALE , chiedendo di dichiararne la responsabilità (anche solidale) e di condannarli al risarcimento del danno, quantificato in euro 63.000,00 (ovvero nella diversa somma maggiore/minore ritenuta di giustizia), oltre spese.
A fondamento della domanda l’attrice ha allegato, in sintesi: (i) la stipula, in data 19.02.2016, di atto di cessione d’azienda con la società con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c.; (ii) la pattuizione di un prezzo complessivo di euro 70.000,00, con versamento di un acconto e residuo da corrispondere entro il termine indicato negli atti; (iii) l’erogazione, da parte della banca, di un finanziamento di euro 150.000,00 (con causale indicata come acquisto di attività di ristorazione), avvenuta in data 02.05.2016; (iv) l’assunto per cui banca e direttore avrebbero dovuto aAVV_NOTAIOare cautele nell’erogazione, idonee a garantire il pagamento del saldo prezzo in favore del cedente; (v) il successivo inadempimento del cessionario e il pregiudizio economico riconAVV_NOTAIOo causalmente alla conAVV_NOTAIOa omissiva dei convenuti.
Si sono costituiti in tribunale e il AVV_NOTAIO. , contestando le pretese attoree e chiedendone il rigetto, deducendo, in sintesi, l’assenza di obblighi della banca verso il venditore estraneo al rapporto di finanziamento, nonché il difetto di nesso causale e di prova del danno.
Con distinto atto di citazione, ha altresì convenuto in giudizio il AVV_NOTAIO chiedendo di accertarne la responsabilità professionale e di condannarla al risarcimento dei danni indicati in euro 63.000,00 oltre interessi e rivalutazione (ovvero nella diversa somma accertanda) attribuendo alla professionista la responsabilità di non avrebbe curato correttamente gli adempimenti di pubblicità/registrazione dell’atto (rep. 1316 racc. 1022, depositato presso CCIAA di Perugia in data 14.03.2016), ovvero avrebbe omesso di comunicare nella lettera di avvenuta stipula che detta cessione era sottoposta alla clausola di riservato dominio, e ciò avrebbe tratto in errore la con ricadute sulla rappresentazione dell’operazione e sulla successiva erogazione del finanziamento, in rapporto causale con il danno lamentato.
Si è costituita il AVV_NOTAIO contestando in fatto e in diritto la domanda e chiedendone il rigetto, deducendo, in sintesi, l’assenza di inadempimento, e comunque di nesso causale e di prova del danno.
I due giudizi risultano iscritti ai nn. R.G. 1745/2018 (contro banca e direttore) e R.G. 1744/2018 (contro il AVV_NOTAIO) e sono stati trattati in connessione; la decisione di primo grado li ha esaminati nel medesimo provvedimento.
L’istruttoria si è svolta, per quanto emerge dagli atti, essenzialmente su base documentale. La causa è stata trattenuta in decisione a cui è seguita la pronuncia della sentenza n. 556/2023, depositata/pubblicata il 19.07.2023, con cui il Tribunale di Spoleto ha rigettato tutte le domande proposte nei confronti di ,
e AVV_NOTAIO condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
Con atto di appello (18.09.2023), ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, chiedendone la riforma articolando due motivi
8.1. Con il primo l’appellante censura la statuizione di rigetto nei confronti della banca e del direttore, contestando la ricostruzione del giudice in ordine a (i) assenza di collegamento tra finanziamento e cessione d’azienda; (ii) difetto di nesso causale; (iii) carenza di prova del danno. Deduce inoltre che la banca, nella concreta istruttoria/erogazione di un finanziamento indicato come finalizzato, avrebbe dovuto aAVV_NOTAIOare cautele idonee a evitare l’erogazione senza assicurare il pagamento del saldo prezzo al cedente, e che, una volta ricevute segnalazioni sull’inadempimento, avrebbe dovuto intervenire.
8.2. Il secondo motivo contesta la statuizione di rigetto nei confronti del AVV_NOTAIO, sostenendo che l’asserita errata qualificazione/registrazione o comunque la comunicazione/documentazione proAVV_NOTAIOa a terzi (in particolare alla banca) avrebbe omesso
di evidenziare la riserva di proprietà o altri elementi rilevanti, contribuendo causalmente all’erogazione del finanziamento e, quindi, al danno lamentato.
Contesta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie (in particolare prova testimoniale), ritenute decisive per la dimostrazione della conoscenza dei fatti da parte dei convenuti e della dinamica causale del pregiudizio, nonché per la prova delle specifiche poste di danno. Formula istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c., prospettando il periculum e la non trascurabile probabilità di accoglimento del gravame, con particolare riguardo alle statuizioni di condanna alle spese.
Si sono costituiti in appello gli appellati quale incorporante, il AVV_NOTAIO. ), resistendo al gravame, formulando eccezioni preliminari (tra cui la deAVV_NOTAIOa carenza di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c.) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
Con ordinanza 3.5.25 il C.I. ha ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie.
motivi della decisione
La preliminare questione di inammissibilità dell’appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all’ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte per cui ‘ ” Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adAVV_NOTAIOe dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado ” (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l’impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata così come si evince dal paragrafo 8 del superiore svolgimento del giudizio.
Il primo motivo di impugnazione contesta la statuizione del Tribunale che ha escluso la responsabilità di e del direttore di RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione (02.05.2016) di un finanziamento di € 150.000,00 in favore di in relazione al contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio (19.02.2016) concluso con Il
Tribunale ha negato (i) il collegamento negoziale tra cessione e finanziamento e (ii) la prova del nesso causale tra conAVV_NOTAIOa dei convenuti e danno.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale l’appellante sostiene che l’operazione (cessione d’azienda con riserva + finanziamento) è unitaria sul piano economico e che la banca, una volta consapevole della finalità (acquisto del ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘), avrebbe dovuto imporre/pretendere meccanismi di erogazione idonei ad assicurare il pagamento del prezzo al venditore (es. quietanza, pagamento diretto, vincolo di destinazione).
L a causale del finanziamento (‘acquisto attività di ristorazione’) e la documentazione istruttoria sarebbero, per l’appellante, riferite proprio all’azienda oggetto dell’atto notarile; la banca avrebbe fondato l’istruttoria anche su tale documentazione.
Afferma inoltre l’appellante che avvisi/preavvisi sarebbero stati indirizzati al direttore di RAGIONE_SOCIALE circa l’esistenza del patto di riservato dominio e circa il rischio/irregolarità dell’operazione; aspetti per cui ha insistito per la rilevanza delle prove per testi richieste Viene contestata la qualificazione data dal Tribunale al contratto con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., definito come ‘concluso e perfetto’: secondo l’appellante, poiché la proprietà viene trasferita solo dopo il pagamento dell’ultima rata, non sarebbe corretto considerare la cessione come completamente ‘adempiuta’ e priva di effetti sul finanziamento.
Secondo la difesa appellante, se il finanziamento fosse stato gestito in modo coerente alla finalità dichiarata, avrebbe ricevuto il prezzo; viceversa, il titolo monitorio sarebbe rimasto inefficace per irreperibilità del debitore.
13. Circa il supposto collegamento negoziale giova ricordare che la sua fonte negoziale richiede un accertamento in concreto della volontà delle parti di realizzare un assetto unitario e interdipendente; non discende automaticamente dalla mera compatibilità economica tra i contratti né dalla circostanza che un finanziamento sia, sul piano del motivo, ‘funzionale’ a un acquisto.
In tale quadro, l’eventuale qualificazione del finanziamento come mutuo di scopo presuppone che la destinazione incida sulla causa del contratto e coinvolga l’interesse del mutuante; in difetto, la destinazione resta un elemento estrinseco (motivo) e non genera, di per sé, obblighi di controllo sull’uso della provvista.
La Cassazione a Sezioni Unite recentemente (n. 5841/2025) ha rimarcato che la destinazione delle somme (anche se immediata e concordata) è atto dispositivo distinto dalla causa del mutuo: il contratto si perfeziona con la messa a disposizione giuridica della
somma (anche per accredito) e la destinazione non ne condiziona la validità né ne muta automaticamente il tipo.
Nel caso in esame non si vede come possa individuarsi il collegamento tra il contratto di compravendita con patto di riservato dominio e il finanziamento.
Opportunamente il Tribunale fa osservare (pag. 6) che il contratto di compravendita con riservato dominio è stato perfettamente concluso il 19.2.2016), il finanziamento è intervenuto successivamente il 2.5.2016.
Il patto di riservato dominio determina che la proprietà si trasferisca solo con il pagamento integrale, mentre i rischi passano con la consegna. La clausola tutela il venditore sul piano reale e dei rimedi contrattuali, ma non crea automaticamente un dovere della banca di garantire il pagamento del prezzo.
Nella esposizione letterale dei contratti non v ‘ è alcun elemento che possa sostenere l ‘ ipotesi di un collegamento causale. La generica indicazione del finanziamento concesso per ‘ attività di ristorazione ‘ rappresenta la esposizione di un mero motivo.
14. Per quanto sopra esposto, letto sotto il profilo della asserita responsabilità della banca attribuita dalla difesa appellante, giova ricordare che in via generale, nel mutuo ordinario la banca non è tenuta, nei confronti del venditoreterzo, a controllare l’impiego della provvista né a garantire il pagamento del prezzo. Un dovere di presidio può nascere solo se (i) la banca assume un obbligo specifico nel regolamento contrattuale (pagamento diretto, deposito/vincolo, svincolo condizionato); (ii) il finanziamento è realmente configurato come mutuo di scopo, con obbligo di destinazione rilevante sul piano causale; oppure (iii) la banca, con conAVV_NOTAIOe ulteriori, ingenera un affidamento qualificato nel terzo.
Ne deriva che la questione decisiva, sul piano del diritto, non è la mera ‘finalizzazione’ descrittiva, bensì l’esistenza di una pattuizione o conAVV_NOTAIOa che trasformi l’erogazione in un’attività doverosa di controllo o di pagamento in favore del terzo .
Tutte circostanza che nel caso di specie non si ravvisano e non possono certo costituire rilievo le sollecitazioni rivolte dalla al direttore della banca.
Le considerazione sin ora svolte, che escludono la sussistenza del nesso causale, esimono l ‘ approfondimento della indagine circa l ‘ asserita esistenza del danno su cui il Tribunale è intervenuto con puntualità circa il ‘ danno differenziale ‘ che afferisce agli esiti autonomi del contratto di compravendita e dimostrano ulteriormente la mancanza di connessione causale con il contratto di mutuo.
15. La esclusione del nesso causa e la causazione del danno riverberano sotto il profilo valutativo anche nei confronti della responsabilità che la difesa appellante attribuisce al
AVV_NOTAIO la responsabilità professionale del Notaio rogante in relazione (i) alla pubblicità camerale dell’atto di cessione d’azienda e (ii) al rilascio della c.d. ‘lettera di avvenuta stipula’. Secondo l’appellante, tali conAVV_NOTAIOe avrebbero concorso, in via causale, a determinare l’erogazione del finanziamento in favore della cessionaria e, per questa via, il mancato pagamento del saldo prezzo e le ulteriori poste di danno.
Appena si osserva che la responsabilità del professionista anche verso terzi può configurarsi se la conAVV_NOTAIOa viola regole di diligenza qualificata poste a tutela di terzi esposti (Cass. civ., sez. II, n. 19849/2024 -‘contatto sociale’/responsabilità verso terzi). Tuttavia, non è richiesto al AVV_NOTAIO ‘bloccare’ atti validi solo perché potenzialmente pregiudizievoli per terzi (Cass. civ., sez. III, n. 486/2025). Il discrimine è la violazione di regole tipiche di diligenza e l’affidamento ragionevole generato.
Laddove si alleghi ritardo/inesattezza, la responsabilità richiede prova del danno e del nesso causale in concreto; la semplice ‘finalizzazione’ (nel caso il semplice riferimento ai fini di ristorazione) del mutuo non crea automaticamente obblighi di presidio verso terzi, la destinazione, come si è visto, resta, di regola, un atto ulteriore rispetto alla causa del mutuo (Sez. Un., n. 5841/2025).
Anche osservando la questione posta dall ‘ atto di appello sotto il profilo del danno, in assenza di nesso causale tra i due contrat ti, giammai può farsi riferimento ai € 6 3.000,00 + 33.000,00 relativi alla erogazione del mutuo (cfr. pag. 23 dell ‘ appello).
Coglie invece nel segno il Tribunale quando evidenzia che ‘l’eventuale danno che l’attrice avrebbe potuto chiedere sarebbe esclusivamente di natura differenziale. Peraltro, anche in questo caso è del tutto indimostrata la circostanza secondo cui l’azienda sarebbe stata restituita, a seguito della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Perugia, ‘talmente degradata, danneggiata e resa del tutto inutilizzabile rispetto al momento in cui fu ceduta, che alla società non rimaneva altro che procedere alla chiusura dell’attività’.
Per le ragioni esposte l ‘ appello si dimostra infondato e va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
16. Al rigetto dell’appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto de l valore (€ 63.000,00) i parametri nello scaglione corrispondente proporzionalmente al valore (scaglione da € 52.000 ,00 a € 260.000,00 ) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) , vengono liquidati come da dispositivo
La Corte d’Appello di Perugia , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l ‘ appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare a ciascuna delle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in complessive € 8.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello .
Perugia, 16 gennaio 2026
Il Giudice Ausiliario Estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO