Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13032 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13032 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
RESPONSABILITA’ CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27726/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dal l’AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 701/2021 del la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 2 aprile 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE) domandò giudizialmente – ai sensi, alternativamente, dell’art. 2043, dell’art. 2049 o dell’art. 2051 cod. civ. – la condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni patiti per il mancato recapito di due plichi, contenenti valuta estera (in dettaglio, 90.000 marchi tedeschi ciascuno), affidati a RAGIONE_SOCIALE per la spedizione, mediante posta assicurata (per il valore di lire centomila e con indicazione « effetti pubblici » quale oggetto della spedizione), dalla filiale di Palermo alla filiale di Torino della banca, plichi rinvenuti vuoti (insieme ai sigilli di serraggio) all’interno di un sacco di RAGIONE_SOCIALE in un hub adoperato come magazzino da RAGIONE_SOCIALE sito in Calderara;
la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di giudizio; per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ha negato la responsabilità della convenuta per ogni titolo invocato dall’attrice, escludendo l’applicabilità:
(i) dell’art. 2051 cod. civ., dacché norma concernente i « danni ‘causati’ da cose di cui si ha la custodia e non dei danni causati, nella specie la sottrazione, a cose di cui si avrebbe la custodia »;
(ii) dell’art. 2049 cod. civ., in difetto della prova che « la sottrazione della moneta straniera sia effettivamente avvenuta ad opera di dipendenti o preposti di RAGIONE_SOCIALE » e, in particolare, la prova « che il furto sia avvenuto con certezza nel magazzino di Calderara, non potendo escludersi la sua realizzazione nelle diverse fasi di passaggio tra Palermo e Bologna » e altresì non essendo « la stessa SDA qualificabile come committente principale », dacché il contratto di spedizione era intercorso tra la banca e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
(iii) dell’art. 2043 cod. civ., ancora una volta per carenza di prova sugli elementi dell’illecito, stante la « incertezza su dove, quando ed ad
opera di chi sia stato commesso il furto », tale da escludere « la configurazione anche in concreto dell’illecito in capo a SDA », per essere « il plico rinvenuto nell’hub chiuso perfettamente e dall’esterno non visibile la manomissione, sicché quando il sacco di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era giunto al centro hub appariva integro »;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE;
parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;
i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di una serie di norme (artt. 99, 112, 132, 166, 167, 183 e 354 cod. proc. civ.), parte ricorrente, affastellando argomenti non sempre univocamente convergenti e di non agevole lettura, sostiene, in estrema sintesi, che la Corte d’appello abbia fondato la statuizione di rigetto « sulla base di fatti estranei alle eccezioni di parte convenuta ritualmente formulate » ovvero « sull’accoglimento di una eccezione di merito introdotta dal convenuto tardivamente »: e tanto perché RAGIONE_SOCIALE non ha mai dedotto « un’eventuale responsabilità di un (sub) appaltatore ch’essa avrebbe incaricato del trasporto né ha allegato il titolo di legittimazione di quest’ultimo né lo ha indicato nominativamente né ha reso conoscibile il contenuto dell’ipotetico incarico affidato », tutti fatti costitutivi della eccezione sollevata;
con il secondo motivo, ancora per violazione e falsa applicazione di plurime norme (art. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.), ribadito che RAGIONE_SOCIALE non ha tempestivamente dedotto che i plichi furono prelevati da un suo (sub)appaltatore ed evidenziato che di tale circostanza non vi è emergenza nelle prove assunte in giudizio, l’impugnante contesta al giudice territoriale di avere invertito il criterio
r.g. n. 27726/2021 AVV_NOTAIO. est. NOME AVV_NOTAIO
di riparto dell’ onus probandi , gravando l’attore di dimostrare « fatti ulteriori rispetto a quelli costitutivi del suo diritto (foss’anche in presenza di un ipotetico subappalto mai prima dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE) »;
ambedue i motivi – da vagliare congiuntamente, siccome avvinti da connessione – sono inammissibili, per una comune, identica ragione;
a tacere della genericità ed indeterminatezza delle doglianze così articolate (in mancanza di un puntuale riferimento a quale delle tre differenti, eterogenee e distintamente esaminate nella impugnata pronuncia -fattispecie di responsabilità invocate a suffragio della domanda risarcitoria), i motivi appaiono eccentrici rispetto alla trama argomentativa fondante la gravata statuizione;
come riferito in narrativa, infatti, la Corte d’appello ha giustificato la reiezione della domanda di risarcimento con la mancanza di prova del fatto costitutivo dedotto da parte attrice, ovvero la ascrivibilità a NOME della sottrazione del contenuto dei plichi;
chiari ed univoci in tal senso gli stralci della motivazione già trascritti: « la incertezza su dove, quando ed ad opera di chi sia stato commesso il furto esclude la configurazione anche in concreto dell’illecito in capo a RAGIONE_SOCIALE »; « l’appellante non è stato in grado di provare che la sottrazione della moneta straniera sia effettivamente avvenuta ad opera di dipendenti o preposti di RAGIONE_SOCIALE che il furto sia avvenuto con certezza nel magazzino di Calderara »; « la stessa SDA non può essere nemmeno qualificabile come committente principale, essendo il contratto di spedizione intercorrente tra BCI e RAGIONE_SOCIALE »;
ben evidente risulta dunque la inconferenza dei motivi in disamina, che detti passaggi, fulcro del convincimento del giudice, non attingono criticamente, nemmeno parte ricorrente avvedendosi che la pronuncia impugnata si è arrestata al rilievo del difetto dei fatti costitutivi della domanda, senza accedere alle eccezioni di parte convenuta;
a ciò aggiungasi, quali ulteriori, autonome e specifiche ragioni di inammissibilità:
(i) in relazione al primo motivo, l’omessa riproduzione – nemmeno per stralci o passaggi di interesse – in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della originaria convenuta, in spregio al requisito dell ‘esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrate l’asserita tardività delle allegazioni;
(ii) quanto al secondo motivo, la irricevibile richiesta al giudice di legittimità di riesame degli elementi istruttori acquisiti nei gradi di merito, onde addivenire ad una ricostruzione degli accadimenti fattuali in termini differenti da quelli accertati con la pronuncia gravata;
il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 117, 2051 e 2697 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., prospetta la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.: sulla premessa che « il danno rilevante prescinde dalle caratteristiche della cosa custodia, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente oppure no », parte ricorrente deduce che « l’effrazione con furto del contenuto si è verificata dopo la presa in consegna da parte di RAGIONE_SOCIALE, in pendenza della sua custodia, quando essa NOME era in grado e doveva controllare i rischi della custodia stessa » e ritiene di aver assolto l’onere probatorio su di lei gravante dimostrando « la derivazione del danno ‘dalla’ cosa in ragione di un processo ‘dannoso’ innescato da fattore umano che NOME aveva l’obbligo di controllare ed evitare »;
il motivo è infondato;
la responsabilità – si rammenti, extracontrattuale – disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., come icasticamente reso palese dal tenore testuale della norma (« danno cagionato dalle cose in custodia »), richiede, per la sua integrazione, il verificarsi di un evento dannoso è « cagionato » dalla cosa, cioè causalmente ascrivibile al fatto della cosa :
un evento di danno, in altri termini, che origina, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno, così determinando la responsabilità del soggetto che su tale cosa esercita un potere di fatto definibile come custodia ( ex aliis , Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. NUMERO_DOCUMENTO);
conforme a diritto è, dunque, la decisione gravata, nella parte in cui ha negato la invocata figura di responsabilità, versandosi, nel caso, in un’ipotesi di danno cagionato alla cosa custodita, non provocato dalla custodita, soltanto ad abundantiam il giudice territoriale osservando l’inesistenza di un vincolo contrattuale tra le parti, in thesi idoneo ad essere fonte di una (ben differente, quanto a presupposti e disciplina) responsabilità del soggetto incaricato della custodia di un bene a lui specificamente affidato a tal fine;
il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., lamenta una motivazione « confusa, involuta, incoerente e contraddittoria » circa i presupposti di operatività della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per fatto dei suoi preposti o dipendenti: in specie, l’impugnante ravvisa il rapporto di preposizione sul rilievo che « il fatto illecito non può che essersi verificato quando il plico era già nella disponibilità materiale del preposto al servizio, la cui attività doveva essere sottoposta al potere di direzione e di vigilanza di RAGIONE_SOCIALE », irrilevante essendo « individuare specificamente le singole persone o imprese di cui RAGIONE_SOCIALE si sia materialmente avvalsa »;
la doglianza è inammissibile, per ambedue i profili dedotti;
in primo luogo, l’anomalia motivazionale lamentata esula dal ristretto novero di quelle sindacabili innanzi il giudice di legittimità a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., circoscritto,
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
per radicato orientamento di nomofilachia, ai vizi di « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» , « motivazione apparente» , « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» , « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (sul punto, basti il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n.19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n.8053), vizi comunque non inficianti la pronuncia de qua, caratterizzata da percorso argomentativo svolto in maniera esaustiva nelle premesse, di fatto e diritto, e logica e coerente nelle conclusioni da esse ritratte;
in secondo luogo, l’intera argomentazione del ricorrente si basa sulla (ed anzi postula necessariamente la) esistenza di fatti invece non accertati dal giudice di merito, il cui dictum riposa – come già detto sull’assoluta incertezza, all’esito dell’istruttoria condotta, delle modalità spaziotemporali e sull’autore della sottrazione (« dove, quando ed ad opera di chi sia stato commesso il furto »), sicché, in ultima analisi, la censura in esame si risolve nella sollecitare questa Corte ad una nuova lettura delle emergenze istruttorie e ad una differente ricostruzione della quaestio facti, attività estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità;
queste ultime considerazioni giustificano altresì l’inammissibilità del quinto motivo, con il quale , per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., si critica la negata applicabilità della fattispecie generale di responsabilità aquiliana, di cui l’impugnante reputa la sussistenza per avere la SDA trasgredito « elementari norme di diligenza e di perizia nonché la doverosa adozione di cautele idonee a prevenire il fatto », inosservanza evincibile dal « fatto stesso » dell ‘ effrazione dei plichi assicurati e della sottrazione del loro contenuto: risultando, invece, eliso qualunque profilo di responsabilità dalla vista conclusione dell’impossibilità di ricostruzione dell’accadimento in modo tale da coinvolgere la controparte ;
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
il ricorso è complessivamente rigettato;
il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre visto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE, alla refusione in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 (ottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione