Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18283 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 22552/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
avverso il decreto nr. 6388/2017 del Tribunale di Padova, depositato in data 24/7/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 24 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Padova, con decreto del 24/7/2017, ha rigettato l’opposizione ex art.98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in liquidazione e in concordato preventivo, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE (di seguito Fallimento) in liquidazione, col quale il giudice delegato aveva escluso il credito di € 200.000 insinuato dall’opponente a titolo di risarcimento danni, per la perdita di macchinari (due escavatori link -belt LS 418)) che essa aveva affidato alla società poi fallita per il trasporto da Varsavia alla propria sede di Angiari (Verona).
2 Il tribunale patavino ha rilevato che COGNOME non aveva fornito prova di essere proprietaria degli escavatori smarriti, non potendo la prova in questione trarsi dalla casella ‘proprietario merce’ da essa stessa sbarrata nella lettera di vettura; ha aggiunto che non poteva ritenersi dimostrato neppure il valore dei macchinari, in quanto il ct incaricato da NOME di stimarli aveva redatto la propria relazione senza poterli esaminare e che, a tal fine, non poteva neppure essere disposta una ctu, perché non era stato prodotto alcun documento che attestasse le caratteristiche dei beni, quali, ad es., il loro stato di vetustà.
3 COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’ art. 112 c.p.c., per aver il tribunale, a fronte di un’azione di risarcimento del danno emergente, pari al valore dei macchinari, che traeva fondamento dall’inadempimento del vettore poi fallito alle obbligazioni di cui agli artt. 1176 e 1687 c.c., erroneamente respinto la domanda, stravolgendone causa petendi e petitum, sul presupposto che essa non avesse fornito la prova della proprietà dei beni oggetto del contratto di traporto.
2 La censura è fondata.
2.1 E’ circostanza non contestata, emergente dalla stessa lettura del decreto, nonché risultante dal tenore della domanda di ammissione (che RAGIONE_SOCIALE, in ossequio al principio di specificità, ha trascritto per estratto nel corpo del motivo di ricorso) che la ricorrente si è insinuata al passivo facendo valere il credito da risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento della società poi fallita alle obbligazioni assunte col contratto stipulato nell’ottobre 2012, col quale essa, anche nella qualità di destinataria, le aveva commissionato il trasporto (da Varsavia alla propria sede) e la AVV_NOTAIOegna dei due macchinari che erano invece andati smarriti.
2.2 Si trattava, quindi, di un’azione risarcitoria da responsabilità contrattuale, certamente esperibile dal contraente (mittente) che ha affidato i beni al vettore per il trasporto, o dal destinatario della AVV_NOTAIOegna, a prescindere dal rapporto di proprietà con la cosa: come affermato da questa Corte, la volontaria AVV_NOTAIOegna di una res in forza di contratto di trasporto, come di un contratto di comodato, locazione deposito, che giustifica la relazione di fatto sussistente tra il bene e l’ accipiens , non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (cfr . Cass. nn. 2075/2014,. 14665/2015, 27116/023)
2.3 Il tribunale ha perciò errato nel ritenere che il danno derivato dall’inadempimento, e AVV_NOTAIOistito nella perdita dei macchinari, potesse essere risarcito solo dietro prova della loro proprietà, così procedendo ad una arbitraria immutazione della domanda da personale a reale (cfr. Cass S.U. 7305/2014).
3 Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il tribunale preteso la prova di un fatto (il valore dei beni non AVV_NOTAIOegnati) che era stato indicato nella ct di parte prodotta e non specificamente contestato dalla curatela; lamenta inoltre che il giudice del merito abbia ritenuto di non poter disporre la ctu estimativa dei macchinari, da essa chiesta in subordine, per difetto dei dati necessari per poterli valutare, nonostante che nell’allegato M della ct prodotta, richiamato in decreto, ciascun escavatore fosse stato identificato col numero di codice, con la sigla del modello e con l’indicazione degli anni di costruzione.
3.1 La prima delle due censure in cui si articola il motivo è infondata, in quanto le risultanze di una AVV_NOTAIOulenza di parte non costituiscono ‘fatto’ che può ritenersi provato se non contestato.
3.2. Meritevole di accoglimento è, invece, la seconda censura, che, benché anch’essa dedotta sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., va qualificata come denuncia di un vizio di motivazione.
3.3. L’allegato M della perizia del geom. NOME COGNOME (richiamato dal decreto e versato in atti ai sensi dell’art 369, 2° comma nr. 4 c.p.c.), identificava infatti i macchinari (due TARGA_VEICOLO Belt TARGA_VEICOLO) con il numero di codice (TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO), sigla del modello (TARGA_VEICOLO) e anno di costruzione ( 1976 e 1982): il tribunale, dunque, non ha tenuto conto dell’avvenuta allegazione dei fatti decisivi (i predetti dati identificativi) in base ai quali poter disporre la ctu.
4 Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Padova in diversa
composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 24 gennaio 2024