Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 945 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 945 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16553/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 759/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, surrogandosi nei diritti della assicurata RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, il vettore RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la sua condanna al pagamento dell’importo di euro 161.004,82, a titolo di risarcimento dei danni per la perdita di autovetture RAGIONE_SOCIALE affidatele in consegna per il trasporto dall’RAGIONE_SOCIALE in Germania,
danneggiate in conseguenza di un incendio che aveva coinvolto la bisarca sulla quale i veicoli erano stati caricati.
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, deduceva che il trasporto era stato eseguito dal sub-vettore RAGIONE_SOCIALE ed era coperto da polizza assicurativa stipulata con la compagnia RAGIONE_SOCIALE, di cui chiedeva ed otteneva la chiamata in causa; eccepiva , tra l’altro, la carenza di responsabilità ex art. 17, comma 4, lett. A) , della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE.
Il sub-vettore RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE e del vettore, nonché la carenza di responsabilità del vettore ex art. 17, comma 4, lett. A) della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE (CMR), mentre la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice opponeva l’assenza di prova della cop ertura assicurativa e la carenza di operatività della polizza per assenza di responsabilità ex art. 17, comma 4, lett. A) , della Convenzione CMR.
Il Tribunale adito rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo che la stessa dinamica dei fatti consentiva di ritenere che l’evento incendio potesse considerarsi come imprevedibile ed inevitabile, con conseguente assoluta carenza di responsabilità del vettore.
1.1. Impugnata la suddetta sentenza da RAGIONE_SOCIALE e, in via incidentale, da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello principale ed accolto quello incidentale .
In sintesi, ha rilevato che era stato accertato, sulla base della denuncia di sinistro sporta, che l’autista che conduceva la bisarca si era fermato in orario notturno in una area non custodita per riposare, avendo raggiunto il numero di ore di guida consentito, e che, mentre lo stesso dormiva, ignoti aveva appiccato il fuoco all’automezzo, a causa del quale due delle autovetture trasportate erano andate totalmente distrutte, mentre le altre due erano state parzialmente
danneggiate; ha, pertanto, ravvisato gli estremi della colpa grave nella condotta dell’autista, il quale non aveva svolto la prestazione con la dovuta diligenza, avendo parcheggiato l’automezzo in zona non custodita ed omesso di sorvegliarlo. Passando poi all’esame delle eccezioni riproposte in appello dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle terze chiamate in causa, non scrutinate dal Tribunale in ragione del rigetto della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE, ha reputato operante la clausola di esonero da responsabilità del vettore prevista dall’art. 17, comma 4, lettera A) , della CMR, osservando che sussisteva quanto meno il fondato dubbio che tale esimente, costituita dall’utilizzo , per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone come previsto dal mittente, aveva avuto una incidenza causale sulla perdita parziale della merce consegnata conseguente all’incendio e che l ‘ appellante non avesse allegato, né tanto meno provato, che il danno alla merce fosse stato causato da circostanze diverse dall’esimente regolata dall’invocato art. 17 della CMR.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.
Helve tia RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Generale e Direzione per l’RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE denunzia ‹‹ violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4, lett. a) , della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE del 1956 CMR. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE del 1956 CMR. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1696, comma 5, cod. civ.››
Lamenta che la Corte territoriale, dopo avere ravvisato gli estremi della colpa grave in capo al vettore, escludendo, ex art. 29 della C.M.R., la limitazione di responsabilità del vettore, ha poi ‘in modo incomprensibile’ accolto il motivo di appello incidentale formulato da RAGIONE_SOCIALE, concernente la clausola di esonero da responsabilità prevista dall’art. 17, comma 4, lett. a) , della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce ‹‹ nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, seco ndo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, perplessa e riportante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ›› , evidenziando che la motivazione della decisione gravata sarebbe contraddittoria, essendo evidente che ‘o c’è colpa grava o c’è esimente’, non potendo le due ipotesi coesistere.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, RAGIONE_SOCIALE denuncia ‹‹ violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’articolo 29 della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE del 1956 e dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. ›› , per avere la Corte d’appello
affermato l’esistenza di colpa grave in capo al vettore, sebbene fosse stato accertato che il conducente aveva dovuto fermarsi per rispettare il disposto della normativa comunitaria in termini di riposo durante i viaggi ( ex art. 6 e ss. Reg. CE n. 561/2006 del 15/03/2006, che stabilisce che il periodo di guida non deve superare le nove ore), avesse trovato come unico posteggio per camion un piazzale illuminato e non fosse stata offerta prova dell’esistenza nelle vicinane di altri parcheggi, tantomeno custoditi.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotto ‹‹ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere considerato che l’autista è stato costretto a sostare in un piazzale non custodito a causa del protrarsi del controllo doganale ››. La ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano riconosciuto l’esistenza di una colpa grave in capo al vettore, senza considerare che l’autista non aveva avuto la possibilità di scegliere un parcheggio alternativo, stante il superamento del tempo di guida imposto ed il ritardo accumulato per un minuzioso controllo doganale al quale era stato sottoposto che gli aveva impedito di raggiungere il parcheggio custodito ove aveva pianificato di trascorrere le ore obbligatorie di sosta.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, CMR in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 29 CMR in relazione all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) ›› , per avere la Corte d’appello omesso di considerare che il danneggiamento alla merce trasportata era conseguenza di un atto vandalico di terzi e, quindi, per non avere rilevato che il danno non era stato provocato da una condotta consapevole del vettore.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è dedotta ‹‹ Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE riguardante il difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE all’azione (art. 4 C .M.R. e art. 1705, secondo comma, cod. civ.), in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) ››. La ricorrente evidenzia che la Corte d’appello ha trascurato di rilevare che l’indennizzo era stato corrisposto da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, ossia ad un soggetto che, sulla base dei documenti di trasporto prodotti, non era stato parte del contratto.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato la sentenza impugnata è censurata per ‹‹ omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE riguardante la inammissibilità e la infondatezza della domanda di garanzia per difetto della prova del rapporto con la RAGIONE_SOCIALE; difetto della legittimazione passiva della società rumena (art. 1372 cod. civ.) in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) ›› .
Con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato è dedotta ‹‹ Nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE riguardante la prescrizione della pretesa svolta dalla RAGIONE_SOCIALE nei suoi confronti (art. 32 CMR) in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) ›› .
Il secondo motivo del ricorso principale, che, per ragioni di ordine logico deve essere esaminato con priorità, è infondato.
Secondo quanto chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, il vizio di contraddittorietà della motivazione di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sussiste solo quando le
ragioni poste a fondamento della decisione risultino tra loro incompatibili e sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione del procedimento logico ─ giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., sez. 3, 09/02/2004, n. 2427; Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196).
Tale vizio non è riscontrabile nella motivazione della sentenza qui impugnata, con la quale la Corte d’appello, dopo avere scrutinato i motivi di gravame formulati dall’appellante principale ed avere ritenuto che la condotta tenuta dal conducente dell’automezzo che trasportava le autovetture danneggiate non era stata improntata alla diligenza qualificata che l’art. 1176 cod. civ. esige dal vettore professionale, ha poi proceduto all’esame dell’appello incidentale , spiegato da RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo l ‘ operatività della esimente di cui all’art. 17, comma 4, lett. a) , della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE, non precedentemente scrutinata dal Tribunale, sottolineando che sussisteva quanto meno il fondato dubbio che l’utilizzo di un veicolo aperto e senza tendone impiegato per il trasporto avesse avuto un’incidenza causale sulla perdita parziale della merce trasportata conseguente all’incendio .
L’impugnata sentenza, correttamente interpretando la normativa da applicare al caso in esame, ha ricostruito i fatti al fine di accertare se vi fosse quel fondato dubbio (sull’incidenza causale sul riscontrato danno) che determinava il diverso criterio di imputazione della responsabilità e lo ha fatto con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici rilevanti in sede di legittimità. Tanto basta per escludere che la motivazione sia perplessa, incomprensibile o, addirittura, illogica.
Inammissibile è il primo motivo del ricorso principale.
10.1. Innanzitutto, il motivo difetta di specificità, in quanto la ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 17, comma 4, lett. a) , e 29 della Convenzione di RAGIONE_SOCIALE, si
limita a trascrivere quanto riportato dal giudice d’appello, da pagina 12 della motivazione, senza illustrare le ragioni per le quali la decisione avrebbe fatto malgoverno delle disposizioni evocate.
Difatti, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745).
10.2. La decisione non si pone d’altro canto in contrasto con la disciplina dettata dalla RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare con l’art. 17, comma 4, lett. a) .
Tale ultima disposizione, dopo aver enunciato la regola per cui il vettore risponde della perdita come dell’avaria delle merci consegnate per il trasporto, individua situazioni in cui la responsabilità del vettore è esclusa ed in tale ambito distribuisce tra mittente e vettore l’incidenza di determinati rischi.
In particolare, l’art. 17, comma 4, alla lett. a) , dispone che il vettore è esonerato da responsabilità, tra l’altro, quando la perdita o l’avaria derivino dai rischi particolari inerenti ad uno o a più fatti seguenti: a) impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura; b) mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci
soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente; c) trattamento carico, stivaggio o scarico della merce a cura del mittente o del destinatario; d) natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione di parassiti o di roditori; e) insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli; f) trasporto di animali vivi.
Ciò comporta che il vettore non risponde per la perdita o l’avaria se sono conseguenza di uno dei suddetti rischi e l’onere di provare che la perdita o l’avaria è dipesa da fatti che rientrano nell’ambito dei rischi che sono a carico del mittente spetta al vettore (art. 18.1.).
Come già precisato da questa Corte, quando ricorre uno di detti rischi, la posizione del vettore è resa meno gravosa da una presunzione di irresponsabilità (art. 18.2): il vettore non deve provare lo specifico fatto che ha determinato la perdita o l’avaria, né deve provare che esso è la conseguenza di una determinata modalità seguita nella esecuzione del trasporto; la presunzione d’irresponsabilità opera a suo favore tutte le volte che, per le particolari circostanze di fatto in cui la perdita o l’avaria si è determinata, è possibile che a provocarla sia stato il verificarsi d’uno dei suddetti rischi.
In sostanza, in base agli artt. 17 e 18 richiamati, pur restando, in termini generali, la imputazione automatica dell’effetto dannoso al vettore, basta tuttavia il dubbio sulla incidenza causale dei ‘ risques ‘ per escludere tale automatismo, nel duplice senso che a) il solo fondato dubbio libera il vettore; b) per rendere nuovamente operativo il criterio automatico generale di imputazione di responsabilità, il controinteressato (‘l’ ayant droit ‘) deve dimostrare, non che il danno
sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei ‘ risques’ indicati al comma quarto dell’art. 17 (Cass., sez. 3, 03/10/1997, n. 9667; Cass., sez. 3, 07/08/2000, n. 10360; Cass., sez. 3, 30/01/2009, n. 2483; Cass., sez. 3, 07/04/2005, n. 7258).
Ora, nella specie, lo schema logico che connota il ragionamento seguito dai giudici di appello non contrasta con i principi sopra richiamati. Difatti, la corte territoriale, prendendo le mosse dalla considerazione che costituiva circostanza pacifica che per il trasporto delle autovetture era stato utilizzato un veicolo aperto e senza tendone di copertura, tanto che risultava dalla documentazione versata agli atti di causa dal vettore che RAGIONE_SOCIALE utilizzasse abitualmente tali mezzi di trasporto, anche per ragioni di economicità della spesa, ha ritenuto sussistente il ‘ fondato dubbio’ che l’esimente di cui all’art. 17, comma 4, lett. a) , C.M.R. avesse ‘avuto un’incidenza causale sulla perdita parziale della merce’ in conseguenza dell’incendio ; e ciò in ragione del fatto che ‹‹ le fiamme sviluppatesi dopo l’incendio appiccato da ignoti hanno potuto propagarsi rapidamente e senza ostacolo, proprio per il fatto che l’automezzo era aperto e senza tendone di copertura›› . A tanto ha aggiunto che la società appellante, odierna ricorrente, non aveva allegato, né tanto meno provato che il danno alla merce fosse stato causato da circostanze diverse dall’esimente regolata dal richiamato art. 17, comma 4, della CMR, con particolare riferimento alla lettera a) .
10.3 . Non sfugge alla declaratoria d’inammissibilità neppure la denuncia di violazione dell’art. 1696, quinto comma, cod. civ., risultando la doglianza del tutto generica ed inidonea a chiarire i motivi per cui la sentenza si porrebbe in contrasto con la norma evocata.
11. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del
ricorso incidentale condizionato proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE
Va, invece, dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale condizionato spiegato da RAGIONE_SOCIALE, tardivamente depositato in data 5 ottobre 2023, oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ( come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 ), a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data 24 luglio 2023.
12. Le spese del giudizio di cassazione, nel rapporto processuale tra la ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla deve disporsi in merito alle spese giudizio di cassazione nel rapporto tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, in ragione della rilevata improcedibilità del ricorso incidentale da quest’ultima proposto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE; dichiara improcedibile il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Generale e Direzione per l’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente principale e della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 novembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME