Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7288/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec:EMAIL);
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale titolare della cessata omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL ) e dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- e sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale titolare della cessata omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL ) e dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-ricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente al ricorso incidentale -e contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (pec:
EMAIL) e NOME COGNOME (pec:EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentale -e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali p.t., NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona della legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (pec:EMAIL)e dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentale-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale titolare della cessata omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL ) e dall’avvocato NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentalee contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec:EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 23/2022, depositata il 03/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE conveniva, dinanzi al Tribunale di Ravenna, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il sig. NOME COGNOME, esponendo che: i) la RAGIONE_SOCIALE si occupava di trasportare per conto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, partite di vergella di rame dallo stabilimento sito in Pizzighettone (CR) a Imola (BO); ii) in data 5.4.2011, la RAGIONE_SOCIALE incaricava il sub vettore RAGIONE_SOCIALE di eseguire il trasporto di una partita di sei bobine di vergella di rame del peso complessivo di 29.046 kg; iii) durante il tragitto il mezzo su cui viaggiava la merce subiva una violenta rapina ad opera di ignoti, che sequestravano l’autista e trafugavano la merce; iv) in data 22.6.2011, la RAGIONE_SOCIALE incaricava un altro sub vettore, il sig. NOME COGNOME -titolare dell’omonima impresa individuale – di eseguire il trasporto di altra partita di bobine di vergella di rame del peso complessivo di 29.066 Kg; v) durante il tragitto, nella medesima località in cui era avvenuta la precedente rapina, anche il mezzo su cui viaggiava questa merce subiva una
rapina ad opera di ignoti, eseguita con le stesse modalità della precedente.
Surrogatasi ex artt. 19161260 cod.civ. nei diritti dell’assicurata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice RAGIONE_SOCIALE chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale per colpa grave e/o dolo ex art. 1696 cod.civ. e la responsabilità extracontrattuale sia delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che del COGNOME -nella qualità- in relazione alle due rapine, con condanna al risarcimento dei rispettivamente subiti danni.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME contestavano la configurabilità di una loro responsabilità, adducendo che i trasporti erano stati organizzati con tutte le cautele e la diligenza necessarie per scongiurare il rischio di perdita del carico, con la scelta del tragitto più sicuro e veloce.
Anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava ogni addebito, assumendo che entrambi i trasporti erano stati eseguiti in pieno giorno e per la via più breve ed usuale, con il minor utilizzo di tratte extraurbane, e rappresentando la serietà e professionalità dei sub vettori scelti e l’assoluta imprevedibilità e inevitabilità delle rapine.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1072/2015, rigettava le domande attoree, ritenendo esclusa ogni responsabilità in capo ai convenuti, ravvisando la sussistenza del caso fortuito ed escludendo una condotta negligente da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia per la scelta dei sub vettori che per le adottate modalità di trasporto.
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 23/2022, depositata il 03/01/2022, investita dell’impugnazione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte degli appellati l’onere di dimostrare il caso fortuito con riferimento alla seconda rapina, reputando che il secondo evento, avvenuto a circa
due mesi di distanza dal primo ed attuato con le medesime modalità, fosse prevedibile ed evitabile usando una maggiore diligenza ovvero mettendo in atto ulteriori accorgimenti (ad esempio, attraverso la richiesta e l’utilizzo di sistemi satellitari e antirapina), non essendo sufficiente a tale proposito l’affidamento del trasporto a diverso sub vettore. Ha aggiunto che il comportamento degli appellati –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME integrava gli estremi della colpa grave ex art. 1696, 5° comma, cod.civ., escludente la limitazione del risarcimento del danno pari ad un euro per ogni chilogrammo di merce trasportata andata perduta od avariata, e, per l’effetto, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME al risarcimento del danno in misura pari al valore della merce perduta (euro 178.574,66).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito propongono ora ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si affida a tre motivi, e il COGNOME, che formula quattro motivi, nonché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il cui ricorso si basa su un solo motivo.
Al ricorso della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; al ricorso del COGNOME resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; al ricorso di quest’ultima resistono con separati controricorsi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1693, 1° comma, cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La tesi sostenuta è che la corte d’appello abbia erroneamente ritenuto non fornita la prova del caso fortuito, e cioè dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità della rapina, avendo dimostrato di aver fatto tutto quanto ragionevolmente dovuto da un vettore diligente e professionale, ovvero organizzare il trasporto in orario diurno nel più breve e veloce tragitto possibile, minimizzando l’utilizzo di tratte extraurbane, nonché, in ragione della precedente rapina, affidandolo a diverso vettore, supponendo che, proprio in ragione del precedente episodio, avvenuto nella stessa zona e poco tempo prima, vi fosse un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine; di talché la pretesa di una diligenza ancora maggiore, mediante l’impiego di impianti satellitari e di antifurto, non trova giustificazione né per il tipo di merce trasportata -che la stessa corte territoriale ha definito commercialmente richiesta ed appetibile, ma non certo preziosa o di valore -né per la diffusività di episodi criminali -posto che sempre la stessa corte territoriale ha escluso che all’epoca vi fosse ‘uno specifico fenomeno di reiterate e frequenti rapine su strada, a mano armata e con modalità in genere riservate al trasporto di beni certamente più preziosi del rame’ -.
Lamenta che, anche a voler ritenere prevedibile la seconda rapina, la stessa non sarebbe stata comunque evitabile, attese le modalità particolarmente violente e criminalmente professionali con cui la stessa è stata nel caso posta in essere, se non con una scorta armata, in quanto non sarebbero bastati gli accorgimenti indicati dalla corte d’appello, posto che un impianto satellitare avrebbe permesso al più di rinvenire il camion rubato, ma non certo la merce, mentre un sistema antirapina, viste le modalità in cui la rapina è stata nella specie posta in essere, sarebbe stato del tutto inutile.
Il motivo è inammissibile.
La corte d’appello ha ritenuto che, proprio in ragione del precedente evento criminoso che rendeva prevedibile e probabile il rischio di rapina, il vettore avrebbe dovuto adeguare il proprio comportamento di organizzatore del viaggio in relazione al tragitto ed alla tipologia di mezzo adoperato per il trasporto. Il fatto che avesse già subito una rapina rendeva prevedibile la rapina che in occasione del primo evento criminoso è stata considerata (anche) dal giudice a quo un evento improbabile.
Ai fini del giudizio di adeguatezza della valutazione ex ante del rischio da parte del vettore, la corte d’appello ha ritenuto che spettasse al vettore adottare tutte le cautele volte ad evitare la seconda rapina, posto che ad integrare l’esimente del fortuito di cui all’art. 1693 cod.civ. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile ma occorre che esso sia imprevedibile (cfr. Cass. nn. 10262/92, 12120/90, 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale ex art. 1176, 2° comma, cod.civ., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. nn. 8750/96, 7293/96, 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico (Cass. 21/12/1999, n. 14397; Cass. 27/3/2009, n. 7533; Cass. 15/5/2020, n. 8978).
Né le modalità violente del fatto possono considerarsi integrare automaticamente il caso fortuito (Cass. 8/6/1979, n. 3268), essendosi trovato il vettore in una situazione di cui poteva valutare il pericolo (Cass. 8/8/1996 n. 7293; Cass. 7/10/1996, n. 8750).
Ciò che si rimprovera alla corte d’appello non è un error iuris , bensì la valutazione dei fatti che l’ha portata a ritenere la seconda rapina prevedibile ed evitabile con l’uso di una diligenza maggiore rispetto alla cautela adottata dal vettore consistente nel mero affidamento del trasporto delle merci ad un diverso sub vettore.
Si tratta, dunque, di una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti di causa invero preclusa a questa Corte, in ragione delle caratteristiche morfologiche e funzionali del giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione dell’art. 1696, 5° comma cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto sussistente la sua colpa grave pur avendo riconosciuto non esservi stata alcuna noncuranza da parte sua, né essendo possibile desumerla dal mero mancato superamento della presunzione di responsabilità a suo carico.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 13/10/2009 n. 21679), al fine di escludere l’applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada non rileva che il vettore o i suoi dipendenti o ausiliari, o il sub vettore, (nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non abbiano vinto la presunzione di colpa a loro carico stabilita dall’art. 1693 cod.civ., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell’attività professionale da espletarsi (cfr. Cass. 6/5/2020, n. 8494; Cass. 15/06/2018, n. 15732 e già Cass. 31/5/2016, n. 12995; Cass. 20/7/2005, n. 15255; Cass. 8/2/2005, n. 2538; Cass.22/10/2003, n. 15789; Cass. 28/11/2001, n. 15124; Cass. 21/6/1983, n. 4245), ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione riguardo alla sussistenza della colpa grave, di cui all’art. 1696, 5° comma, cod.civ.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, atteso che pur da prospettive diverse attingono la statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto sussistente la colpa grave, sono infondati.
La corte di merito ha fatto corretta applicazione, dandone congrua motivazione, del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14456/01), avendo accertato che, in considerazione delle modalità dell’accaduto e delle condizioni di tempo e di luogo in cui era stata perpetrata la seconda rapina, l’evento era derivato da colpa grave dell’odierna ricorrente, proprio perché ha reputato che la stessa, avendo già subito una rapina con le medesime modalità, aveva organizzato il secondo trasporto con modalità tali da integrare gli estremi di una negligenza inescusabile in un vettore professionale.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale COGNOME denuncia la violazione dell’art. 132, 2°comma, n. 4 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., stante l’irriducibile contraddittorietà dell’affermazione (pag. 6) che nel caso di specie da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vi è stata violazione della diligenza dovuta nell’organizzazione di un trasporto merci in una zona nella quale due mesi prima era avvenuta un’altra rapina effettuata con le medesime modalità di quella che aveva coinvolto i mezzi e le merci affidategli, omettendo nello specifico di chiedergli di adottare accorgimenti idonei per prevenire il verificarsi di un’altra rapina, a quel punto prevedibile, nonché di effettuare il trasporto con modalità diverse dal primo eseguito da altro sub vettore, provvedendo ad installare dispositivi antirapina e a seguire
percorsi alternativi, senza d’altro canto richiedergli la predisposizione di particolari misure né metterlo a parte della precedente rapina effettuata ai danni dell’altro sub vettore.
Lamenta che anche in punto di non applicabilità della limitazione di responsabilità, di cui all’art. 1696 cod.civ., la corte d’appello ha omesso di rendere intellegibile il percorso logico argomentativo posto a fondamento delle raggiunte conclusioni.
Con il secondo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e dell’art. 1693, 1° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente valutato il quadro probatorio documentale confermato dalla prova per testi, concludendo che nel caso della rapina subita dalla impresa del COGNOME non sia stata fornita la prova del caso fortuito, ovvero dell’imprevedibilità ed inevitabilità della rapina. Al contrario, risulterebbe dimostrato che, da parte sua, era stato fatto tutto quanto esigibile per il corretto e sicuro trasporto della vergella di rame, ossia organizzare il trasporto nel tempo e tragitto più veloce possibile, viaggiando di giorno, utilizzando lo stretto necessario le tratte extraurbane; di conseguenza la rapina avrebbe dovuto essere considerata caso fortuito; del resto, la corte d’appello non avrebbe potuto pretendere, visto che la sua sede legale era in provincia di Isernia, che conoscesse o che dovesse conoscere un fatto -la rapina- verificatasi in una zona così distante.
Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto del fatto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva chiesto l’adozione di particolari misure di sicurezza e di prevenzione e nulla aveva riferito in ordine al fatto che circa due mesi prima altro sub vettore – la RAGIONE_SOCIALE – aveva subito una rapina analoga; per di più gli accorgimenti richiesti dalla corte d’appello, quand’anche adottati, non avrebbero evitato la rapina, in considerazione delle modalità cruente e criminali con cui essa era stata perpetrata.
Con il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc.civ. e dell’art. 1696, 2° e 4° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto ricorrente un comportamento anche da parte sua gravemente colpevole, sì da escludere la riduzione del risarcimento del danno, dovendo negarsi la riduzione del risarcimento nei soli casi in cui il trasportatore venga meno in maniera volontaria e consapevole ai propri obblighi di vigilanza e custodia sulla merce trasportata, non di certo nei casi in cui si sia come nella specie subita una violenta rapina posta in essere da quattro uomini armati.
Lamenta che un comportamento gravemente colposo è semmai quello mantenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale ha omesso di chiedere un trasporto da eseguire con modalità diverse rispetto a quello in precedenza eseguito dal sub vettore SEN, oggetto di rapina.
Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dalla non conoscenza da parte sua che due mesi prima si era verificata una rapina con le medesime modalità e nella stessa zona, essendo smentito dalla documentazione agli atti che fosse al corrente dei rischi specifici di quel tipo di trasporti in quella zona, o che dovesse assumere informazioni in tal senso, avendo sede legale in una provincia diversa.
I motivi, esaminabili congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati e meritano accoglimento nei termini di seguito illustrati.
La corte d’appello ha attribuito rilievo al fatto che il trasporto delle vergelle di rame era stato organizzato dal vettore (RAGIONE_SOCIALE) con modalità ritenute negligenti, essendosi rivolto ad un altro sub
vettore, incaricandolo, però, di svolgere il trasporto con modalità che, data la precedente rapina, si erano rivelate inidonee a consentire di prevedere ed evitare il verificarsi di un ulteriore evento dannoso.
Ha ritenuto parimenti responsabile il sub vettore, senza avere accertato in concreto se a carico di quest’ultimo vi fossero profili di responsabilità. Detta omissione assume particolare rilevanza alla luce del fatto che la corte d’appello ha confermato la sentenza di prime cure, che ha ritenuto la prima rapina evento imprevisto ed inevitabile (caso fortuito) idoneo ad esonerare da responsabilità il vettore (RAGIONE_SOCIALE) e il sub vettore (SEN).
La corte d’appello ha, infatti, ritenuto assolto da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare il caso fortuito con riguardo alla prima rapina, ritenendo essere state nell’occasione adottate le misure più idonee a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso (era stato scelto il tragitto più veloce per arrivare a destinazione e con minori tratti di strade extraurbane, il trasporto era stato eseguito in pieno giorno) ‘in quanto proporzionate alla natura della merce, trattandosi di trasporto di metallo sì commercialmente richiesto ed appetibile, ma non certo di metalli preziosi o di valori. Per altro verso, la particolare e sproporzionata violenza esercitata dai rapinatori che, in pieno giorno e a poca distanza dal centro abitato, con la minaccia di armi da fuoco costrinsero l’autista a scendere dal mezzo, lo fecero salire su un altro veicolo e lo tennero sequestrato per molte ore per poi abbandonarlo in campagna, senz’altro dimostrano l’impossibilità del vettore di opporsi alla sottrazione e l’imprevedibilità del verificarsi di siffatta rapina’.
Per ritenerlo corresponsabile si sarebbe dovuto accertare che fosse stato messo a parte del fatto che solo due mesi prima un carico analogo era stato rapinato, e con quali modalità.
La diversa considerazione della seconda rapina è stata dalla corte d’appello motivata proprio facendo riferimento alla ‘consapevolezza’ da parte sua ‘del fatto che nella stessa zona, nel medesimo tragitto e per la stessa tipologia di merce poco tempo prima si era verificata la rapina con quelle modalità, sicché la RAGIONE_SOCIALE, agendo con diligenza, avrebbe dovuto adottare gli idonei accorgimenti per prevenire il verificarsi di un’altra rapina a quel punto prevedibile -non essendo sufficiente l’affidamento del trasporto ad un diverso sub vettore, COGNOME, senza chiedere al medesimo di eseguire il trasporto con modalità diverse dal primo’.
Il fatto, dunque, che il COGNOME avesse trasportato la merce su un mezzo privo di sistema satellitare e antirapina, pur reperibili sul mercato all’epoca dei fatti, non poteva bastare a far ritenere il secondo sub vettore responsabile, occorrendo che fosse stato messo a conoscenza della rapina compiuta appena due mesi prima.
Né può bastare a giustificare il diverso trattamento riservato al primo sub vettore SEN rispetto al secondo sub vettore COGNOME la circostanza che quest’ultimo non si fosse informato, essendo un operatore professionale, dei rischi specifici di quel tipo di trasporto e in quella zona.
Atteso che come la stessa corte d’appello ha implicitamente riconosciuto la merce trasportata era appetibile ma non preziosa, e che le modalità di organizzazione del trasporto erano in effetti congrue, anteriormente al verificarsi del primo evento criminoso la rapina non poteva invero considerarsi un evento probabile.
L’improbabilità in uno con la imprevedibilità sono venute invero meno all’esito della prima rapina.
A tale stregua, la considerazione della condotta del COGNOME come colposa contrasta con quanto argomentato a sostegno della ravvisata sussistenza del fortuito in occasione del primo trasporto.
Non può di conseguenza ritenersi congruamente motivato in termini di colpa grave il comportamento del secondo sub vettore, ai fini dell’applicazione dell’art. 1696, 5° comma, cod.civ.
10) Con un unico motivo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1693, 1° comma, 1176, 1218 cod.civ. nonché dell’art. 116 cod.proc.civ. , in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha ritenuto che la prima rapina integrasse gli estremi del caso fortuito; detta statuizione è denunciata come viziata perché la corte di merito non ha asseritamente valutato se e quali cautele fossero state predisposte per prevenire ed evitare la rapina, concentrandosi sulle modalità del fatto del terzo (p. 29), ravvisando la sussistenza del caso fortuito pur non avendo i vettori assolto all’onere di provare l’inesistenza di ogni profilo di loro responsabilità. La rapina non è, tuttavia, da considerare automaticamente un’esimente, là dove il fatto sia avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo (Cass. n. 16554/2015).
Lamenta che, nella specie, vi sono più elementi indiziari della ricorrenza di una colpa grave da parte dei vettori e di una colposa organizzazione dei due trasporti da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non averli affidati a vettori dotati di adeguati sistemi di sicurezza antirapina (prima rapina) e in più senza avere modificato il percorso stradale dei mezzi né informato il secondo vettore della prima rapina (seconda rapina).
Si duole che la corte d’appello abbia considerato la denuncia di rapina una prova idonea ad escludere la responsabilità per caso fortuito, omettendo di considerare che i verbali di accertamento dei pubblici ufficiali non fanno prova della veridicità delle dichiarazioni
dei denuncianti o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualunque mezzo di prova.
La presunzione di responsabilità ex recepto a carico del vettore avrebbe potuto essere vinta solo dalla specifica prova della derivazione del danno e dell’inadempimento da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore ricollegabile a caso fortuito o forza maggiore.
Lamenta che l’appetibilità della merce trasportata, la costante esecuzione di carichi analoghi, la scelta di percorrere strade secondarie statali in luogo di una più sicura autostrada, l’avere affidato la merce a vettori non dotati di mezzi con sistemi antirapina avrebbe dovuto indurre la corte d’appello a ritenere il vettore ed il sub vettore gravemente colposi con conseguente impossibilità di avvalersi della limitazione di responsabilità di cui all’art. 1696 cod.civ.
Deduce, ancora, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale vettore contrattuale, non avrebbe potuto andare esente da responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1693 e 1228 cod.civ., anche senza individuare a suo carico un culpa in eligendo , trattandosi di responsabilità oggettiva in cui il comportamento dell’ausiliario che lo ha sostituito nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del debitore (Cass. n. 5329/2003).
Il motivo è inammissibile.
Le argomentazioni della ricorrente sono volte ad ottenere un diverso esito degli accertamenti di fatto che hanno indotto la corte territoriale a ritenere che la prima rapina non costituisse né per il vettore né per il sub vettore un evento imprevedibile ed inevitabile. Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod.proc.civ., la ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo
principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
11) All’accoglimento nei suesposti termini dei motivi del ricorso incidentale del COGNOME, rigettato il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale del COGNOME, rigetta il ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti del ricorso del COGNOME e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/04/2024 dalla Terza