Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29635 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29635 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22718/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME e dell’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3870/2021 depositata il 26/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino Bar RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiedendo il risarcimento del danno per la lesione all’impianto dentario cagionato , nel corso di una colazione consumata presso la ditta convenuta, dalla presenza di un sassolino in un cornetto. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore . Con sentenza di data 26 maggio 2021 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello , condannando la società appellata al pagamento di Euro 20.414.00.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che la costituzione in giudizio del convenuto in primo grado era stata tardiva in base all’art. 166 cod. proc. civ. (ragione per la quale il Tribunale aveva rigettato l’istanza di chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE), per cui tardiva era anche la comunicazione da parte del convenuto alla luce dell’art. 4, comma 3, d .P.R. n. 224 del 1988, e che pertanto legittimato passivo restava il convenuto. Aggiunse che in tale contesto non poteva ravvisarsi la responsabilità del consumatore per non avere evocato in giudizio il produttore, non essendo onere dell’attore porre rimedio all’omissione della convenuta, e che inoltre la
convenuta non aveva neppure idoneamente dimostrato che il prodotto fosse riconducibile a RAGIONE_SOCIALE.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi e resiste con controricorso NOME COGNOME . E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che i motivi di appello hanno carattere generico, senza indicazione delle parti che si intende impugnare e delle modifiche richieste.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, confondendo le preclusioni processuali con gli elementi probatori forniti in primo grado, non ha considerato che prima dell’introduzione del giudizio era stato comunicato al COGNOME chi fosse il produttore, mentre è l’attore che è rimasto inerte. Aggiunge che il termine ultimo per il fornitore per l ‘in dicazione del produttore responsabile è la prima udienza di trattazione, poiché è in tale udienza che scatta la preclusione per la chiamata in causa del terzo da parte dell’attore. Osserva ancora che la sentenza di appello è stata emessa senza acquisire il fascicolo di primo grado, non potendo così valutare quanto dall’appellato fornito alla controparte per l’individuazione del produttore del prodotto difettoso.
E’ intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della parte controricorrente. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedimenti sulle spese alla luce dell’accettazione della rinuncia.
Non sussistono i presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2023