Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33876 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33876 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28292/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE sottoscrittori dei certificati assicurativi n. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO;
– intimati – avverso la sentenza n. 997/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2015 s.n.c. la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche solo MEF) , quale proprietaria e custode dell’unità immobiliare sita sopra la propria, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente quale titolare dell’RAGIONE_SOCIALE esecutrice e quale direttore dei lavori di ristrutturazione che avevano interessato la predetta unità immobiliare, lamentando di aver subito danni per effetto dei suddetti lavori, chiedendo affermarsi la responsabilità risarcitoria dei convenuti e quindi condannarsi in solido i predetti al pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.646,67, oltre interessi al saggio speciale di cui all’art.1284 c. 4° c.c.
1.1. In particolare, nell’immobile sito in Torino al INDIRIZZO di INDIRIZZO, si trovavano due unità immobiliari: una, di cui era proprietaria la sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE) e l’altra, collocata immediatamente sopra la prima, di cui era proprietaria la società RAGIONE_SOCIALE, che la fece ristrutturare (affidando la direzione dei lavori all’AVV_NOTAIO e l’esecuzione dei lavori all’RAGIONE_SOCIALE) e la diede in locazione all’AVV_NOTAIO (che intendeva adibirla a studio professionale).
Secondo quanto riferito nella dalla sentenza impugnata (p. 16), nella seconda metà di gennaio 2015 e nell’ambito di un più complesso intervento di risistemazione dell’unità immobiliare di cui la società RAGIONE_SOCIALE era proprietaria ed il COGNOME locatario, su commessa di quest’ultimo, venne dato corso, tra l’altro ed in conformità agli atti di assenso dell’amministrazione comunale, alla ‘demolizione della pavimentazione’ interna in parquet e relativa ‘sottopavimentazione, alla messa a nudo della struttura del solaio facente da soffitto
all’ammezzato di proprietà’ della società oggi ricorrente in via principale ‘e da sostegno al pavimento dell’unità’ superiore (di proprietà della società oggi resistente, ricorrente in via incidentale).
1.2. Nel corso di tale attività ablatoria, venne appurata la ricostruzione, realizzata in modo rudimentale diversi decenni orsono, del solaio che separava le due unità, mediante una posa poco accurata ed anzi empirica di putrelle metalliche (c.d. ‘a doppio T’ e di sezione ora non più in uso) e tavelloni sottostanti, le prime incastrate ad un’estremità alle travi anch’esse di simile fattura ed all’altra incernierate ed inserite nella struttura muraria, con riempimento degli interstizi nella parte sovrastante (negli spazi delimitati e lasciati vuoti dalle putrelle medesime) mediante utilizzo di materiale inerte.
Offertosi tale inaspettato scenario alla vista del COGNOME e del COGNOME una volta rimosso il pluridecennale piano di calpestio dell’unità di cui era proprietaria la società RAGIONE_SOCIALE, furono quindi rimossi i laterizi; ma tanto fece sì che le putrelle portanti, non più gravate dal carico del materiale spurio, si elevassero verso l’alto in forza della loro naturale elasticità, così sottoponendo a tensioni inaspettate e non sopportabili ‘l’intonaco dell’intradosso del solaio soffitto del piano ammezzato’ nella disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE, in parte collassato oppure interessato da cavillature e fessurazioni, fenomeni questi costituenti la causa prima dei plurimi pregiudizi lamentati e di cui nei giudizi di merito è stato chiesto il ristoro.
In esito alla citazione in giudizio, si costituivano congiuntamente (e, quindi, con un’unica comparsa) tutti i convenuti, i quali contestavano la domanda attorea. In particolare:
in via preliminare, il COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE dichiaravano l’intenzione di voler chiamare in causa a titolo di garanzia, rispettivamente, gli RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, e la prima anche il locatario COGNOME quale custode del bene ex art. 2051 c.c., ivi compreso quel che aveva riguardato le
infiltrazioni d’acqua, originate da una rottura accidentale non correlata all’esecuzione dei lavori;
in via di merito, tutti e tre i convenuti evidenziavano la preesistente risalenza di numerose cavillature lungo il soffitto dei vani ammezzati, fenomeno questo che si era reso più evidente in concomitanza con i lavori di ristrutturazione dell’unità sovrastante, allorquando erano stati appurati la presenza, a rinforzo del solaio, di diverse putrelle sistemate in modo approssimativo, ed il riempimento degli interstizi con materiale di risulta, costituente il tutto la risultante di un intervento attuato in epoca immediatamente post bellica, caratterizzato da un notevole grado di flessibilità, tale da determinare, ad ogni sollecitazione sul piano di calpestio, superiore, l’insorgere di crepe lungo intonaco del soffitto inferiore. Precisavano che, dopo la rimozione del vetusto pavimento, si era proceduto all’asporto di dette macerie, così provocando la flessione verso l’alto delle putrelle e l’aggravamento del fenomeno delle crepe, senza peraltro che un siffatto intervento avesse assunto una valenza edilizia, essendosi limitato ed esaurito nella rimozione di inerti di notevole peso che da decenni gravavano sul soffitto dell’unità dell’attrice. Contestavano le previsioni normative cui l’attrice medesima aveva correlato il proprio credito risarcitorio, nonché l’ammontare dei danni di cui era stato chiesto il ristoro.
in via riconvenzionale, la società RAGIONE_SOCIALE aggiungeva che, in accordo con tutti gli interessati, la soletta in causa era stata consolidata su progetto di un tecnico appositamente incaricato ed a totali spese di COGNOME NOME, e che, poiché quest’ultimo contava di addebitare ad essa società il relativo importo, essa società a sua volta intendeva rivalersi nei confronti dell’attrice, ragion per cui spiegava in proposito domanda riconvenzionale.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evocata da COGNOME NOME, si costituiva evidenziando le caratteristiche della
polizza sottoscritta dall’assicurato e negando che la stessa potesse venire in rilievo con riferimento al caso di specie; in proposito, sottolineava che il rinnovo contrattuale era intervenuto il 22.6.2015, mentre l’evento si era verificato nel gennaio precedente, allorquando il preteso garantito aveva ricevuto la prima richiesta risarcitoria, seguita da altre sino alla notifica del ricorso per accertamento preventivo, senza peraltro fare cenno al relativo sinistro contestualmente a detto rinnovo, ed omettendo in anteprima di comunicarlo all’assicuratore; deduceva che la polizza in questione doveva reputarsi operativa ‘solo in eccedenza rispetto’ alla copertura assicurativa ‘accesa dalla società appaltante’, e cioè dalla società RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE; nel merito, prestava adesione alle difese articolate dall’assicurato.
Si costituiva pure COGNOME NOME, associandosi alle argomentazioni difensive esplicitate dagli originari convenuti, sostenendo di avere affrontato per intero le spese per il consolidamento della soletta ed avanzando domanda di rimborso, in una misura pari alla metà, dell’importo in proposito erogato; ricusava ogni responsabilità in ordine ai danni cagionati dalla rottura di una tubazione, senza alcuna connessione con i lavori in corso; infine, in caso di accoglimento delle domande dell’attrice, avanzava domanda di garanzia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con cui aveva stipulato apposita polizza.
Si costituiva anche la RAGIONE_SOCIALE con riferimento sia alla chiamata della società RAGIONE_SOCIALE, sia a quella del COGNOME, in tempi diversi e con autonome comparse, nonché patrocinata da differenti difensori.
Rispetto alla chiamata della società RAGIONE_SOCIALE, si associava alle difese dell’assicurata, precisando che il rischio oggetto di garanzia concerneva i danni derivati dall’ordinaria manutenzione dell’immobile, e che le condizioni contrattuali imponevano alla predetta di dare
immediata notizia dell’evento, circostanze queste che impedivano di considerare la chiamante il ‘gestore dell’ufficio’ da cui era scaturito il danno, e quindi di includere il fatto tra quelli indennizzabili.
Rispetto alla chiamata del COGNOME, rimarcava che quest’ultimo aveva sottoscritto in successione temporale due polizze, entrambe finalizzate a tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità civile conseguente agli interventi di ristrutturazione dell’immobile di INDIRIZZO, escluso però il danno conseguente alla rottura della tubazione ed all’infiltrazione dell’acqua al piano sottostante, per stessa ammissione non verificatosi in occasione del compimento dei lavori.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e della documentazione relativa all’ATP espletato; nonché mediante CTU.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3295/2019: a) respingeva le domande avanzate dall’attrice RAGIONE_SOCIALE nei confronti del convenuto COGNOME NOME, con condanna della prima a rimborsare al secondo le spese processuali del grado; b) condannava in via tra loro solidale i convenuti COGNOME NOME, la società semplice RAGIONE_SOCIALE ed il terzo chiamato COGNOME NOME a pagare in favore di detta attrice la somma di euro 23.000 oltre interessi legali dalla domanda, nonché a rimborsare alla medesima le spese processuali del grado; c) rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti nonché la domanda di garanzia avanzata da COGNOME NOME nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE, con condanna del primo a rimborsare ai secondi le spese processuali del grado; d) accoglieva le domande di garanzia avanzate dalla società semplice RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quest’ultima a rimborsare ai primi le spese processuali del grado; e) poneva a carico di COGNOME NOME, della società semplice RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME
NOME le spese e gli onorari dell’accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica d’ufficio.
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, che: da un lato, lamentava l’assoluzione di COGNOME NOME, pronunciata sull’erroneo presupposto che il progetto dallo stesso redatto fosse unicamente di natura architettonica e non anche strutturale, aspetto questo del tutto trascurato dal professionista e non indagato in via preventiva, bensì affrontato e risolto soltanto dopo il dissesto della volta del piano sottostante a seguito dell’intervento di altro tecnico; dall’altro, si doleva del mancato rimborso degli esposti sostenuti e pari ad euro 571,35), nonché dell’omessa previsione dei compensi maturati nell’ambito dell’accertamento preventivo ed indicati in euro 2.910.
Si costituivano congiuntamente anche nel giudizio di appello il COGNOME ed il COGNOME, i quali, a sostegno dell’affermazione della loro estraneità all’accaduto, ribadivano le argomentazioni già esplicitate nel precedente grado, riproducendo sul punto la relazione del consulente dell’appellante; alla stregua delle risultanze di detta relazione, il secondo domandava incidentalmente la riforma della sentenza di prime cure, nella parte relativa alla statuizione di sua condanna, mentre il primo contrastava quanto ex adverso dedotto; sostenevano il comune assunto dell’insussistenza di una loro responsabilità sotto tutti i profili prospettati dall’originaria attrice; chiedevano il rigetto dell’ulteriore motivo concernente la regolamentazione delle spese, mentre il professionista impugnava altresì in via incidentale la sua condanna a rimborsare tali spese a beneficio degli RAGIONE_SOCIALE, pronunciata sull’erroneo presupposto del rigetto della domanda principale, senza alcuna verifica circa la fondatezza di quella subordinata di garanzia.
Si costituiva anche la RAGIONE_SOCIALE, che ribadiva, relativamente al ‘thema decidendi’ introdotto con la
domanda principale ed alla posizione dell’assicurato COGNOME, gli assunti già esplicitati in primo grado; conseguentemente chiedeva il rigetto del primo motivo d’appello, ed altresì di quello successivo; avuto riguardo al rapporto di garanzia oggetto della sua chiamata, sosteneva il passaggio in giudicato della statuizione reiettiva sul punto e della conseguente condanna al rimborso delle spese in suo favore; per il resto, reiterava le obiezioni e le eccezioni già sollevate in prime cure.
Sempre congiuntamente si costituivano la società RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, contrastando il secondo motivo dell’atto di appello, ed incidentalmente impugnando, previa censura delle argomentazioni adottate dal Tribunale, la loro condanna in solido al risarcimento in favore dei parte attrice, sul presupposto che la responsabilità della proprietaria era insita nella natura del diritto dominicale, e quella del locatario e committente discendeva dalla scelta di un’RAGIONE_SOCIALE appaltatrice ‘manifestamente non in grado di’ eseguire i lavori con modalità tali da ‘evitare il verificarsi del pregiudizio’, affermazione questa invece non corrispondente alla realtà. Insistevano, in caso di rigetto dell’appello incidentale, nell’accoglimento della domanda di garanzia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. Infine, la società chiedeva la riforma della regolamentazione delle spese processuali, con compensazione di queste ultime in conformità al principio della soccombenza reciproca.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche nel giudizio di appello provvedeva a mantenere distinte, sempre valendosi di differenti patrocinatori e mediante scritti processuali autonomi, le proprie difese, con riferimento ai rapporti assicurativi intrattenuti da un lato con la società RAGIONE_SOCIALE e dall’altro con il COGNOME.
Avuto riguardo alla prima delle due posizioni in parola, affermava l’assenza di qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo all’assicurata, non vincolata contrattualmente (a differenza del
conduttore) né con il COGNOME né con il COGNOME; inoltre, sottolineava la natura straordinaria degli interventi manutentivi attuati dal locatario nel corso dei quali si era verificato il sinistro, come tali esulanti dalla garanzia assicurativa, che dava rilievo solamente a lavori di ordinaria manutenzione e per di più a beneficio del ‘gestore’, veste questa non attribuibile alla società in questione; domandava infine la restituzione delle somme erogate in virtù dell’immediata esecutività della sentenza impugnata, nonché sostenute per la registrazione di quest’ultima.
Quanto poi al rapporto assicurativo in essere con il COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE domandava il rigetto del secondo motivo d’appello principale; nel merito, ed a contrasto di uno specifico assunto del Tribunale, con un primo motivo d’impugnazione incidentale, sosteneva che il COGNOME, seppure committente dell’intervento, non aveva spiegato alcuna ingerenza nell’attività di direzione lavori e neppure in quella materiale ed esecutiva dell’appaltatore, senza alcuna colpa nella scelta di quest’ultimo; in via subordinata, lamentava la responsabilità paritaria attribuita all’assicurato in uno con altri soggetti; con riferimento alla liquidazione dei danni oggetto sia della responsabilità risarcitoria del COGNOME, sia conseguentemente della garanzia a carico dell’assicuratore, osservava l’omessa distinzione tra i pregiudizi cagionati dal distacco dell’intonaco e quelli provocati dalle infiltrazioni d’acqua, questi ultimi non contemplati dalle condizioni generali di assicurazione; si doleva dell’omessa compensazione, totale o quantomeno parziale, delle spese processuali del grado; infine, chiedeva la condanna dell’appellante principale e dell’assicurato alla restituzione di quanto rispettivamente percepito in forza della sentenza appellata.
La Corte territoriale con sentenza n. 997/2021:
-respingeva entrambi i motivi d’appello principale proposti dalla RAGIONE_SOCIALE; nonché l’appello incidentale proposto dalla società semplice RAGIONE_SOCIALE;
in accoglimento degli appelli incidentali proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, ed in riforma parziale dei capi secondo, quinto e sesto, ed in riforma integrale dei capi quarto, settimo, ottavo, nono ed undicesimo della sentenza del giudice di primo grado, respingeva le domande avanzate dall’ RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
respingeva la domanda di garanzia avanzata dalla società semplice RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e per l’effetto condannava la prima a rimborsare alla seconda le spese sostenute relativamente al primo grado processuale,
-condannava gli RAGIONE_SOCIALE a rimborsare a COGNOME NOME le spese da quest’ultimo sostenute relativamente al primo grado processuale;
compensava integralmente tra la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME le spese relative al primo grado processuale;
poneva in parti eguali a carico di tutte le parti in causa le spese e gli onorari relativi all’accertamento tecnico preventivo ed alla consulenza tecnica d’ufficio, liquidati con autonomi provvedimenti;
-confermava la citata sentenza in ogni sua ulteriore statuizione;
-condannava la società semplice RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’RAGIONE_SOCIALE le spese da quest’ultima sostenute con riferimento al giudizio di merito.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha notificato il ricorso alla società RAGIONE_SOCIALE
ed alla RAGIONE_SOCIALE, quale sua RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., al COGNOME ed alla sua RAGIONE_SOCIALE, al COGNOME ed alla sua RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché al COGNOME.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto ricorso incidentale, notificandolo alla ricorrente MEF, alla di lei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al COGNOME ed al COGNOME, nonché, ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., al COGNOME ed alla sua RAGIONE_SOCIALE, ed alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Per l’odierna udienza il Difensore della società ricorrente e quella della società resistente hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso sei motivi.
1.1. I primi quattro motivi attengono ai capi investiti dal suo appello incidentale (che, in tesi della ricorrente, avrebbe dovuto essere accolto):
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato:
<>.
Osserva che l’RAGIONE_SOCIALE ha sempre sostenuto che i danni all’intonaco fossero causati dai lavori di ristrutturazione dell’unità sovrastante ed in tale ottica l’aveva convenuta in giudizio essa società (quale custode dell’unità immobiliare sovrastante), unitamente all’RAGIONE_SOCIALE esecutrice ed al direttore dei lavori, affermando la loro responsabilità solidale.
Si duole che la corte territoriale, dopo aver escluso che i danni al soffitto fossero stati causati dai lavori di ristrutturazione e dall’utilizzo dei martelli pneumatici, essendo stati invece causati ‘dalle improprie modalità di realizzazione della soletta’ e ‘dalla particolare situazione connaturata al potenziale dinamismo del manufatto’, ha ritenuto responsabile soltanto essa società responsabile in quanto custode della soletta impropriamente realizzata, responsabilità che non era mai stata dedotta da RAGIONE_SOCIALE
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente individua il vizio denunciato nel fatto che era stata evocata in giudizio in quanto proprietaria e custode dell’appartamento, ove erano stati effettuati i lavori, e non in quanto proprietaria e custode della soletta difettosa, ma inammissibilmente non fornisce alcun dato utile per escludere a qualsiasi titolo ogni sua responsabilità.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 2053 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2051, nella parte in cui la corte territoriale, nonostante che abbia accertato che i danni erano dovuti ad ‘un vizio di struttura del bene … in un certo qual senso di costruzione’ ha erroneamente ritenuto responsabile essa società, in quanto custode, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 2053 (che rappresenta norma speciale rispetto all’art. 2051 c.c.) in tema di responsabilità del proprietario per difetto di costruzione.
Il motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale ha fatto richiamo alle condizioni intrinseche del bene (e non alla sua rovina), correttamente ponendo a base della decisione i fatti come sottopostile, non essendo vincolata dalla loro qualificazione o dai riferimenti operati dalle parti.
Con il terzo motivo ed il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 1125 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, in tesi difensiva errando, ha ritenuto che la struttura della soletta fosse di sua esclusiva proprietà (e custodia), mentre era in comproprietà sua e dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto disposto dall’art. 1125 c.c. e dalla giurisprudenza formatasi al riguardo (Cass. n. 15048/2018); e, d’altra parte, non ha affermato che anche RAGIONE_SOCIALE, in quanto comproprietaria della soletta, era tenuta (al pari di essa MEF) ad effettuare il consolidamento statico e doveva ripartire con essa società il relativo costo, mentre le spese di rifacimento dell’intonaco, reso necessario dalla sollecitazione del soffitto, dovevano rimanere a carico del proprietario del piano inferiore.
I motivi sono inammissibili, in quanto con essi -secondo la loro formulazione in ricorso, non potendosi, per giurisprudenza consolidata, colmare con alcun atto successivo le eventuali lacune di quello -la società ricorrente nulla chiaramente dice di dove e quando avrebbe sollevato la relativa eccezione (così sollevando dubbi sulla portata della comproprietà del solaio interpiano): sicché difettano elementi per escludere la novità della questione nella presente sede..
1.2. Il quinto ed il sesto motivo attengono invece ai capi della sentenza, oggetto dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, che, in tesi della ricorrente, avrebbe dovuto essere respinto.
Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, accogliendo l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE (secondo la quale ‘i danni subiti da parte attrice
sono ascrivibili nella loro totalità alle opere di ristrutturazione e consolidamento effettuate a cura e spese del terzo chiamato COGNOME‘), ha affermato che ‘gli eventi dannosi … erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene’ e, così facendo, ha implicitamente escluso la copertura assicurativa non soltanto in relazione alle opere di ristrutturazione (come richiesto in appello incidentale), ma anche in relazione alla soletta difettosa (cosa che invece la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contestato).
Il motivo è infondato, in quanto la corte territoriale ha ritenuto (p. 20) che gli eventi dannosi (e cioè il distacco parziale dell’intonaco e la fuoriuscita dell’acqua dalla conduttura ed i susseguenti percolamento e infiltrazioni di liquido nell’unità al piano di sotto) erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene, immanenti ad alcune parti in muratura.
Con il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o comunque incomprensibile nella parte in cui la corte territoriale, cadendo in ‘irriducibile contrasto’: da un lato, ha affermato che gli eventi dannosi erano la derivazione causale di deficit strutturali del bene (cioè di eventi dannosi che erano indubbiamente coperti dalla polizza: cfr. art. 6.1. delle condizioni generali); e, dall’altro, ha accolto l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE (dove invece veniva sostenuto che i danni fossero ascrivibili nella loro totalità alle opere di ristrutturazione e che quest’ultime, in quanto straordinarie, non erano coperte dalla polizza assicurativa), senza tener conto che il rischio relativo alle opere di ristrutturazione era coperto dalla diversa polizza stipulata, sempre con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal locatario, che dette opere aveva commissionato.
Il motivo è carente di autosufficienza, in quanto nella sua illustrazione la società ricorrente non riporta né le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello dalla RAGIONE_SOCIALE e neppure l’art.
6.1 delle condizioni generali di polizza. Ma il motivo neppure potrebbe dirsi fondato, perché non si scorge alcuna irriducibile contraddittorietà motivazionale, se non altro dai rigorosi requisiti disegnati da questa Corte dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il ricorso incidentale della società RAGIONE_SOCIALE -che investe le valutazioni, argomentazioni e statuizioni di cui ai punti 17, 18 e 22 della sentenza impugnata -si articola in 5 motivi.
2.1. Con il primo motivo la società resistente censura la sentenza impugnata (per nullità ex art. 112, per carenza di motivazione e comunque motivazione apparente, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché 1125, 2697 e 2909 c.c.) nella parte in cui la corte territoriale -dopo aver affermato che <> e che <> – ha dedotto da tale assunto che il danno dipendeva <>.
Sostiene che la corte territoriale -pronunciandosi, sia pure implicitamente, su tematiche afferenti la comproprietà della soletta ha fatto rivivere la domanda riconvenzionale che la MEF aveva svolto
in primo grado e che era stata poi abbandonata; ha violato il giudicato interno formatosi sulla questione del nesso di causalità tra le opere di ristrutturazione e l’evento dannoso, che non fu oggetto di ricorso incidentale di alcuno; e, valutando erroneamente il materiale probatorio con motivazione apparente e comunque incomprensibile, è incorsa negli altri vizi denunciati.
Il motivo non è fondato, in quanto MEF sin dalle sue prime allegazioni ha sostenuto che la causalità del sinistro era strettamente connessa alla struttura della soletta ed al fortuito ad essa collegato (dato dalla sorpresa nel verificare le modalità con cui tale soletta era stata a suo tempo realizzata) e a tale domanda non risulta aver mai univocamente rinunciato, per cui la Corte territoriale non ha pronunciato extra petitum laddove ha individuato la causa del danno nel vizio di costruzione della soletta.
2.2. Con il secondo motivo la società resistente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché carenza di motivazione e comunque motivazione apparente nella parte in cui la corte territoriale ha affermato, da un lato (p. 18) che <> e dall’altro (p. 25) che <>.
Sostiene che la corte territoriale, confermando l’esclusione di responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore, è incorsa nei vizi denunciati, in quanto <>. E a riprova di detto ultimo vizio sottolinea che la corte non ha speso una parola sul fatto che due consulenze tecniche avevano accertato che la causa del collasso del soffitto erano stati i lavori di ristrutturazione, mentre nessun dato tecnico confermava che lo svuotamento dell’intercapedine dal materiale di risulta fosse necessario.
Il motivo è inammissibile, in quanto la corte di merito ha ritenuto non provata la responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore con un giudizio in fatto, insindacabile in questa sede.
2.3. Gli ultimi tre motivi attengono al capo del dispositivo che condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 36.674,71. Precisamente:
In particolare, con il terzo motivo la società resistente denuncia nullità della sentenza per vizio di ultra petizione e/o di extra petizione nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità di NOME nella causazione dei danni (e, quindi, individuando i presupposti per l’accoglimento della domanda svolta dalla RAGIONE_SOCIALE in via subordinata) ha poi condannato esso RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto medio tempore spontaneamente ad esso pagato dalla RAGIONE_SOCIALE, in contrasto con quanto richiesto dalla stessa.
Con il quarto motivo denuncia carenza di motivazione e comunque motivazione apparente in relazione alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale a condannare esso RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme percepite dalla RAGIONE_SOCIALE, pur avendo affermato la responsabilità di MEF per la causazione dei danni.
I motivi – che si trattano congiuntamente, in quanto connessi sono infondati, in quanto la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in ordine al rapporto di garanzia con l’assicurata COGNOME, ha chiesto in via principale accertarsi e dichiararsi l’assenza di
qualsivoglia responsabilità di RAGIONE_SOCIALE nella causazione dei danni subiti dall’RAGIONE_SOCIALE e, in via subordinata, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE per carenza dell’invocata garanzia. E la corte territoriale ha accolto detta domanda subordinata, motivando per l’appunto che non vi era copertura assicurativa.
Con il quinto motivo la società resistente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1917 comma 2 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha condannato alla restituzione della somma essa RAGIONE_SOCIALE mentre avrebbe dovuto condannare la società RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto della quale, ai sensi della norma denunciata, la RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto ad essa RAGIONE_SOCIALE la somma per cui è ricorso.
Il motivo è privo della necessaria autosufficienza, in quanto la società resistente nell’illustrazione del motivo (pp. 27 -28), come d’altronde nell’esposizione del fatto (p. 10) non indica affatto quali fossero state sul punto le sue doglianze in sede di appello.
Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione tra le parti delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali, a carico di entrambe le parti, per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle parti ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023, nella camera di