Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11642 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 11642 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22552/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4308/2017 depositata il 28/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni delle Procura Generale nella persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1.NOME COGNOME ricorre, con dieci motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina dichiarativa della risoluzione in danno del ricorrente del contratto di prestazione d’opera professionale dallo stesso stipulato, nella qualità di architetto, il 28 aprile 1993, con NOME, NOME e NOME COGNOME -odierni ricorrenti- nonché con NOME COGNOME -estraneo al giudizio- per la presentazione al Comune di Aprilia della ‘progettazione urbanistica del piano di lottizzazione’ che ‘consentisse lo sfruttamento urbanistico’ dei terreni di proprietà dei committenti, insistenti nella sottozona C1.
I COGNOME avevano revocato l’incarico al professionista sul rilievo che il progetto contrastava con le norme urbanistiche locali e non sarebbe stato approvato.
La Corte di Appello ha condiviso la tesi dei committenti.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che il professionista si era reso inadempiente al contratto -e che giustificatamente i COGNOME avevano dichiarato di volere revocare l’incarico
professionale) avendo egli presentato un progetto che in nessun modo avrebbe potuto essere approvato e ciò perché trattavasi di progetto di piano di lottizzazione laddove invece avrebbe dovuto trattarsi di un ‘piano plano -volumetrico convenzionato’. Il piano di lottizzazione non avrebbe potuto essere approvato come equipollente al piano plano-volumetrico, perché, per un verso, non aveva ricevuto ‘l’adesione formale dei proprietari di almeno tre quarti della superficie della sottozona, a fronte della previsione dell’allora vigente art. 23 della l. 17 agosto 1942, n.1150 e, per altro verso, perché il Comune non aveva neppure adottato il piano quadro urbanistico di cui all’art. 8 delle norme attuative del piano regolatore generale, senza il quale il ‘comparto non poteva essere realizzato’.
La Corte di Appello ha poi precisato che il progetto urbanistico del piano di lottizzazione presentato successivamente da altro tecnico incaricato dai COGNOME e da altri dodici proprietari di terreni nella stessa sottozona C1 e che era stato approvato dal Comune con delibera consiliare n.45 del 1998, ‘individuava l’intera sottozona e i relativi comparti’, ‘interessava il 75% della superficie complessiva’ della sottozona e riguardava il perimetro dell’intera sottozona. Questo progetto, inoltre, ha sottolineato la Corte di Appello, ‘comprendeva il piano volumetrico’.
La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve evidenziarsi la irrilevanza della decisione della Corte di Appello di Roma 22 novembre 2022, n. 7452, richiamata nella memoria del ricorrente, trattandosi di sentenza resa tra lo stesso ricorrente e gli eredi di NOME e non anche nel contraddittorio degli odierni controricorrenti. In particolare data la non coincidenza tra le parti dei due giudizi è
escluso che tale sentenza possa produrre effetto di giudicato esterno nel presente giudizio.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotto, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la sentenza impugnata presenta una motivazione ‘apparente, contraddittoria e illogica quanto alla presunta necessità del Piano Quadro ai fini della realizzabilità del progetto’. Viene lamentata, in riferimento al n. 3 e al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la Corte di Appello non abbia tenuto conto del fatto decisivo costituito dalla approvazione, in difetto di piano quadro, del piano di lottizzazione, con delibera del consiglio del Comune di Aprilia n. 45 del 1.7.1998′.
3.Con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la sentenza impugnata presenta una motivazione ‘apparente, contraddittoria e illogica quanto alla presunta inconferenza del Piano di lottizzazione convenzionata’. Viene dedotto, in riferimento al n. 3 e al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del ‘fatto decisivo costituito dalla natura dell’incarico conferito ed espletato ad oggetto la predisposizione del piano di lottizzazione convenzionata’.
4.Con il terzo motivo di ricorso viene lamentato, ‘in riferimento al n.3 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.’, ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150 nonché dell’art. 870 c.c. e norme correlate che tracciano la distinzione tra comparti edificatori e piano di lottizzazione’ nonché ‘degli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Aprilia’. Viene poi lamentato, in riferimento al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la sentenza impugnata presenta una motivazione ‘apparente e apodittica’ quanto alla ‘presunta inclusione nel piano di lottizzazione approvato nel 1998 dell’intera sottozona C1’. Viene lamentato,
infine, in riferimento al n. 3 e al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del ‘fatto decisivo consistente nel rilievo documentale che il piano di lottizzazione approvato, con delibera del consiglio di Comune di Aprilia n. 45 del 1.7.1998, al pari del progetto predisposto dal ricorrente, non comprende l’intera sottozona C1’.
Questi primi tre motivi possono essere esaminati assieme perché, sotto rubriche in parte diverse, veicolano censure coincidenti. Alcune censure sono infondate e altre inammissibili.
5.1. Merita richiamare la normativa di riferimento costituita, per quanto particolarmente rileva ai fini dello scrutinio dei motivi, dagli artt. 23 e 28 della legge 1150/1942 e dagli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Aprilia, vigente al tempo. L’art. 8 delle norme tecniche è riprodotto (in parte) nella sentenza impugnata e nel ricorso. L’art. 16 è riprodotto nel ricorso.
L’art. 23 della l.1150/1942 disciplina il comparto edificatorio, previsto dall’art. 870 cod. civ., che costituisce ‘il mezzo di attuazione del piano regolatore particolareggiato e rende possibile l’edificazione privata attraverso la formazione di consorzi tra proprietari rappresentanti almeno i tre quarti del valore dell’intero comparto’ (Cass. 10287/2014).
L’art. 28, modificato dall’art.8 della l. 765/1967, disciplina (per quanto qui interessa) il piano di lottizzazione convenzionata che, su progetto dei privati proprietari interessati a sviluppare le potenzialità edificatorie delle loro aree, può essere approvato dai ‘Comuni forniti di programma di fabbricazione e [ quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione’. Il piano di lottizzazione ha dunque la valenza di strumento urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione di dettaglio destinato in prevalenza a disciplinare interventi a carattere residenziale su aree
non ancora urbanizzate. Tale strumento si completa e si perfeziona soltanto con la stipulazione dell’apposita convenzione, cui l’autorizzazione alla lottizzazione deve considerarsi subordinata (v. Cass. 26275/2007).
L’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Aprilia prevede (per quanto interessa) che dopo l’approvazione dei P.R.G. -e qualora il Comune non intenda procedere alla formazione dei relativi PP.PP. -possano essere presentati dai proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle varie zone un progetto di lottizzazione o un piano piano-volumetrico delle aree edificabili.
Lo stesso articolo contiene una sezione dedicata ai ‘comparti di esecuzione del p.r.g.’.
La sezione tratta dei comparti ‘con riferimento esclusivo alla formazione dei piani particolareggiati ovvero dei Piani planovolumetrici da convenzionare e non con riferimento ai piani di lottizzazione’.
L’art. 16 delle medesime norme di attuazione prevede che ‘La concessione delle licenze edilizie per edifici ricadenti nell’ambito della sottozona C1 sarà subordinata alla preventiva approvazione, nei modi o termini di legge, dei PP.PP. di iniziativa comunale, ovvero dei Piani plano- volumetrici convenzionati ai termini di quanto stabilito all’art. 8 delle presenti norme’.
5.2. Alla luce del quadro normativo risulta in primo luogo l’infondatezza delle censure di violazione delle norme degli artt. 23 e 28 della l.1150 del 1942 e degli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Aprilia. Sostiene il ricorrente che l’esistenza dei ‘comparti di esecuzione’ è necessaria solo per il piano plano-volumetrico e non per il piano di lottizzazione, quale quello oggetto da lui presentato, essendo i piani di lottizzazione ‘piani attuativi esaustivi’. Da ciò -sempre
secondo il ricorrentel’errore della Corte di Appello di ritenere che il progetto per essere approvato avrebbe dovuto fare riferimento al comparto e alla maggioranza qualificata delle proprietà del comparto.
La censura è infondata giacché come sottolineato nella sentenza impugnata a pagina 6, essa muove dall’assunto -questo sì errato’che si si debba riferire ad un piano di lottizzazione (art. 28 l.u.) e non ad un piano plano-volumetrico convenzionato.
L’area a cui appartengono le proprietà degli odierni controricorrenti era in zona C-1.
In tale zona, ai sensi del riportato articolo 16, il rilascio delle licenze edilizie era subordinata alla preventiva approvazione, nei modi o termini di legge, o del ‘PP.PP. di iniziativa comunale, ovvero dei Piani plano-volumetrici convenzionati ai termini di quanto stabilito all’art. 8 delle presenti norme’.
Ai fini edificatori, dunque, il piano di lottizzazione non era idoneo.
L’art.8 delle norme tecniche, come espressamente e del pari correttamente sottolineato dalla Corte di Appello, richiedeva per i piani plano-volumetrici, la sussistenza dei comparti e questa, a sua volta, richiedeva la approvazione del piano quadro.
5.3. È infondata la censura di carenza di motivazione.
Richiamato il principio per cui ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo
della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’ (Cass. Sez. U, sentenza n.8053 del 07/04/2014), la motivazione della sentenza impugnata non solo esiste graficamente ma è logica e coerente: la Corte di Appello, come già ricordato, ha specificato che il piano da presentare perché per i terreni dei COGNOME potessero essere ottenute le licenze edilizie era non il piano di lottizzazione ma il piano planovolumetrico convenzionato e questo, ai sensi della normativa (art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Aprilia e art. 23 della l.1150/42), richiedeva la previa approvazione del piano quadro urbanistico senza il quale non era possibile la formazione dei comparti né conseguentemente dei consorzi.
Parimenti è infondata la censura di motivazione apparente: tale vizio infatti ricorre ‘quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Cass. 2767/2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145); da quanto già osservato in riferimento alla denuncia di mancanza di motivazione è evidente che la motivazione della sentenza è effettiva.
5.4. Sono inammissibili tutte le censure, formulate in riferimento al n. 3, al n. 4, al n.5 dell’art. 360 c.p.c., con cui il ricorrente intenderebbe attaccare la sentenza impugnata per una presunta incongruenza motivazione con riguardo alla indiscussa approvazione, o per una presunta omessa considerazione della indiscussa approvazione, con delibera del consiglio di Comune di Aprilia n. 45 del 1.7.1998, di un successivo piano di lottizzazione che, a dire del medesimo ricorrente, avrebbe avuto lo stesso contenuto di quello da lui presentato e che la Corte di Appello ha ritenuto non suscettivo di approvazione.
Tali censure, innanzi tutto, non si confrontano con quanto si legge nella sentenza -nella quale si dà puntualmente conto del fatto che del piano successivamente approvato e se ne sottolinea la differenza rispetto a quello presentato dal ricorrente. Si legge infatti che il piano successivamente approvato ‘comprendeva il piano volumetrico’. In riferimento poi al presupposto costituito dalla approvazione del piano quadro urbanistico (necessario ai sensi dell’art.8 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale per la formazione dei comparti) si legge che il piano approvato individuava il perimetro dell’intera sottozona e ‘dei relativi comparti’. In riferimento a ciò che il progetto di piano di lottizzazione avesse ricevuto l’approvazione della maggioranza dei tre quarti del valore dell’intero comparto prevista dall’art. 23 della l. 1150/42 per la formazione di consorzi, la Corte di Appello ha sottolineato che il piano approvato aveva ricevuto l’adesione di ‘altri 12 proprietari oltre ai COGNOME e interessava il 75% della superficie complessiva’ della sottozona.
Va rimarcato che le censure centrate su un dato, smentito da un accertamento della Corte di Appello, e neppure decisivo essendo decisivo nel quadro degli accertamenti e della motivazione della Corte di Appello, in relazione alle già ricordate previsione degli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale, il dato per cui il piano approvato conteneva il piano plano-volumetrico, piano imprescindibile per la zona C/1.
Le censure in esame, in secondo luogo, appaiono tendenti ad una riconsiderazione del contenuto del progetto presentato da ricorrente a fronte del successivo piano di lottizzazione approvato, ad una riconsiderazione della CTU disposta in primo grado e su cui sono basate le sentenze sia del Tribunale che della Corte di Appello, e quindi, inammissibilmente, ad una riconsiderazione del merito della controversia.
6. con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in riferimento al n. 3 e al n.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., che la Corte di Appello non abbia esaminato il -o, in subordine, non abbia motivato il rigetto del- motivo di appello con cui esso ricorrente aveva attaccato come ‘inconferenti’ determinati richiami giurisprudenziali contenuti nella decisione del Tribunale. Viene poi lamentata ‘violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in tema di responsabilità del progettista che impongono di accertare l’attuabilità del progetto in concreto, e violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione del piano regolatore generale e delle relative norme tecniche di attuazione’.
Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 15781 del 2005 e la sentenza della Sezione seconda n. 22129 del 2008 e che tali richiami erano fuori luogo in quanto entrambe le pronunce riguardavano casi di responsabilità del progettista per vizi del progetto laddove invece nel caso di specie secondo le norme del piano regolatore e le norme urbanistiche il progetto presentato da esso ricorrente non presentava difetti e, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello e dal Tribunale, era utile all’ottenimento delle licenze edilizie.
Con il medesimo motivo viene dedotto che la Corte di Appello ‘avrebbe dovuto esaminare analiticamente il piano di lottizzazione
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 1998′ e che se la Corte di Appello avesse effettuato tale esame avrebbe constatato che ‘in riferimento all’area nella quale insiste la proprietà COGNOME, nel luglio del 1998, veniva effettivamente approvato, in difetto di alcun piano quadro, proprio un piano di lottizzazione convenzionata e cioè la medesima tipologia di piano predisposto dal AVV_NOTAIO COGNOME‘.
Il motivo è inammissibile.
6.1. È inammissibile, innanzitutto, per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.), nella parte in cui è riferito alla asserita non pertinenza dei richiami alle menzionate pronunce di legittimità in quanto detti richiami sono stati fatti dal Tribunale e non dalla Corte di Appello, rispetto alla cui decisione -come emerge dalla motivazione- i principi affermati dalle pronunce richiamate dal Tribunale non hanno avuto peso.
6.2. È inammissibile, in secondo luogo, nella parte in cui è riferito ad un preteso omesso esame del contenuto concreto del piano approvato con delibera n.45 del 1999 e confronto con il progetto redatto dal ricorrente, in quanto, tendente ad ottenere in questa sede di legittimità una valutazione del piano riservata al merito e già precisamente svolta dalla Corte di Appello, la quale ha accertato trattarsi di piano con contenuto diverso da quello del progetto.
7.Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento al n.3, al n. 4 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia o immotivato rigetto ‘quanto alla mancata risposta del secondo ctu nominato in primo grado AVV_NOTAIO NOME COGNOME ai chiarimenti richiesti con ordinanza di rimessione sul ruolo istruttorio del 2/8 luglio 2008′ nonché ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191 e ss. in tema di Ctu’ per mancata considerazione delle note critiche del consulente di esso ricorrente alla seconda ctu e per omessa valutazione della
‘validità della primo elaborato peritale del ctu AVV_NOTAIO, ampiamente favorevole al ricorrente’.
Il ricorrente deduce di avere fatto valere in appello che il Tribunale, dopo avere chiamato il AVV_NOTAIO a chiarimenti, si era poi ‘accontentato in sentenza di una risposta meramente apparente’. In particolare il CTU si sarebbe sempre ‘rifiutato di esaminare il piano di lottizzazione convenzionata approvato con delibera consiliare n.45/98 in difetto piano quadro e di piano di fattibilità’. Sostiene il ricorrente che il motivo di appello non è stato preso in esame dalla Corte di Appello.
Deduce poi che ‘l’elaborato del CTU COGNOME non è convergente con quello del primo CTU NOME COGNOME che giungeva invece alla realizzabilità del progetto’ e che al CTU COGNOME era stato revocato l’incarico senza che sussistessero valide ragioni.
Il motivo è inammissibile.
8.1 Quanto alla prima denuncia, il motivo è inammissibile perché non tiene conto del fatto che il piano di lottizzazione approvato dal Comune con delibera consiliare n.45 del 1998 è stato esaminato dalla Corte di Appello che ne ha rimarcato la differenza contenutistica rispetto al piano progettato dal ricorrente in particolare sottolineando che il piano approvato, a differenza del piano di lottizzazione progettato ‘comprendeva il piano volumetrico’.
8.2. Quanto al denunciato contrasto tra le due consulenze tecniche, il motivo è inammissibile in quanto il primo consulente fu revocato, come il ricorrente stesso ricorda, dal Tribunale con decisione del 15 gennaio 2004. Il ricorrente non deduce di aver censurato tale decisione in appello.
Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento al n.3, al n. 4 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia o immotivato rigetto quanto alla motivo di appello con cui era stato fatto valere
che la percentuale dei tre quarti delle proprietà del comparto di cui all’art. 23 della l.1150 del 1942 era stata in realtà raggiunta e l’affermazione contraria del CTU era dovuta ad un errore sulla estensione e sulla consistenza del comparto come mostrato dalle tavole allegate al piano approvato con delibera consiliare n.45 del 1 luglio 1998
Il motivo è inammissibile.
10.1. Non ricorre alcun difetto di pronuncia né di motivazione.
La Corte di Appello ha dato conto delle misure della sottozona C1 indicate dal CTU e differenti da quelle asserite dal consulente dell’allora appellante ed ha precisato che nella tavola n.3 del progetto successivamente affidato dai COGNOME ad altro tecnico e approvato con delibera n.45 si leggeva che la superficie totale della sottozona era esattamente quella individuata dal CTU.
10.2. La denuncia formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 è inammissibile sia perché mira ad una rivalutazione del materiale istruttorio già valutato dal giudice di appello sia perché si appunta su un elemento -quello della estensione della sottozona- di per sé non decisivo essendo decisivo, nel quadro degli accertamenti e della motivazione della Corte di Appello, in relazione alle già ricordate previsione degli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il dato per cui il piano approvato conteneva il piano plano-volumetrico, piano imprescindibile per la zona C/1.
11. Con il settimo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento al n.3, al n. 4 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla, o immotivato rigetto della domanda avanzata in primo grado e riproposta in appello, in base alla quale l’iter di approvazione del progetto si era interrotto a causa del rifiuto dei committenti di sottoscriverlo.
Viene altresì dedotto che la Corte di Appello non avrebbe preso in esame il fatto decisivo costituito ‘dall’esatto adempimento del professionista alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 28 aprile 1993 e dell’inadempimento dei committenti’.
Viene infine dedotta la ‘violazione e/o falsa applicazione della normativa di settore in tema di comparti edificatori di cui all’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Aprilia’.
Il motivo è inammissibile perché non tiene conto del contenuto della sentenza di appello.
Le varie denunce muovono dall’assunto per cui il ricorrente avrebbe redatto un progetto suscettivo di approvazione, avrebbe così adempiuto al contratto e quindi il rifiuto di sottoscrivere il progetto e la revoca dell’incarico, da parte degli odierni controricorrenti, sarebbero state ingiustificati ed avrebbero integrato inadempimento del contratto.
L’assunto è contrario a quanto accertato dalla Corte di Appello.
Con l’ottavo motivo di ricorso viene lamentata, in riferimento al n.3, al n. 4 e al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia o immotivato rigetto della domanda avanzata in primo grado e riproposta in appello’ di condanna dei committenti inadempienti al pagamento delle somme dovute al ricorrente in corrispettivo della prestazione professionale svolta nonché al risarcimento dei danni.
Il motivo è inammissibile. Questo motivo muove dal medesimo assunto da cui muove il motivo precedente. Vale quanto già asservato in riferimento al settimo motivo.
Con il nono motivo di ricorso vengono lamentate, in riferimento al n.3 e al n.4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per omesso esame delle istanze di rinnovo della perizia previa sostituzione del CTU, avanzata nell’atto di appello. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost.
nonché dell’art. 115 c.p.c. e del principio dispositivo che governa il processo civile’.
Il ricorrente sostiene di aver insistito in appello per il rinnovo della CTU nonché per l’ammissione di tutte le testimonianze richieste in primo grado.
Il motivo è infondato.
Va applicato il principio per cui ‘ allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado’ (Cass. 1532/2018).
Con il decimo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c. Deduce il ricorrente che ‘la fondatezza dell’appello avrebbe dovuto indurre la Corte di Appello a disporre la condanna degli appellati soccombenti alle spese’ nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di Appello, condannando esso ricorrente -appellante soccombentealle spese, ha applicato l’art. 91 c.p.c. Il ricorrente sul vano auspicio che la sentenza sia riformata quanto alla decisione della causa prospetta che debba essere riformata anche nel capo accessorio delle spese.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 12 marzo 2024.