Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9902 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6732/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
–
contro
ricorrente –
nonché contro COGNOME NOME, NOME COGNOME, RITA ROMANO.
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intimati –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 6052/2021, depositata il 29.12.2021 e notificata il 10.01.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME; Udito il PM , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con scrittura privata autenticata per AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE acquistò da RAGIONE_SOCIALE alcune unità immobiliari in Pompei.
Quale nuova proprietaria degli immobili, le fu notificato precetto ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e solo in tale frangente RAGIONE_SOCIALE rilevò l’esistenza di un’ipoteca, che non le era stata dichiarata dalla venditrice, né era stata rilevata dal AVV_NOTAIO rogante.
Pertanto RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE ed il AVV_NOTAIO dinanzi al Tribunale di Torre NOME per conseguire il risarcimento del danno.
Si costituiva resistendo il solo AVV_NOTAIO NOME. Con sentenza del 25 marzo 2011 il Tribunale di Torre
NOME affermava la responsabilità del AVV_NOTAIO per aver omesso una visura completa e aggiornata sugli immobili, ma nel contempo rigettava la domanda di risarcimento del danno, per difetto dell’attualità del pregiudizio.
Avverso questa pronunzia RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avanti alla Corte d’ Appello di Napoli.
Si costituiva nuovamente il solo AVV_NOTAIO, mentre RAGIONE_SOCIALE, inattiva ormai da tempo, risultava cancellata dal Registro dell’Imprese ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.
Nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni RAGIONE_SOCIALE documentava di aver conseguito l’estinzione della procedura esecutiva, per cui chiedeva in subordine che il risarcimento fosse contenuto entro l’importo pagato al creditore procedente per la liberazione degli immobili.
Con sentenza n. 4807/2021, pubblicata il 29 dicembre 2021 e notificata il 10 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.
Avverso questa pronunzia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il AVV_NOTAIO NOME.
La trattazione del ricorso era stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ., all’esito della quale il Collegio rilevava:
che nei precedenti gradi di merito la odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE aveva instaurato il contraddittorio non solo con il AVV_NOTAIO ma anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
che RAGIONE_SOCIALE non aveva notificato il ricorso per cassazione alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
che nel caso di specie era configurabile un litisconsorzio processuale, che in quanto tale dava luogo ad un rapporto che, ai fini dell’impugnazione, soggiaceva alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si imponeva, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi (Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass., 13/04/2007, n. 8854);
che pertanto doveva essere integrato il contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ovvero, laddove la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci (Cass., 20/04/2021, n. 10337).
Pertanto veniva emessa ordinanza interlocutoria ed il ricorso veniva fissato a nuovo ruolo, rimettendo alla pubblica udienza.
La società ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese, individuati in NOME COGNOME e NOME COGNOME; essendo risultato deceduto il COGNOME, la notifica dell’atto di integrazione è stata rinnovata nei confronti degli eredi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione agli artt.: 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 cod. civ.’.
Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la transazione fra RAGIONE_SOCIALE e creditore ipotecario per euro 400.000,00, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione dell’ipoteca, abbia evitato la perdita dei beni, divenendo dunque il danno da probabile a impossibile, con conseguente elisione del diritto al risarcimento.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) in relazione agli artt.: 99, 112, 153, 183, 345 c.p.c.; 1223 ss., 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 cod. civ.; gradatamente, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione agli stessi articoli’.
Critica l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di condanna del AVV_NOTAIO al pagamento dell’importo pagato per la liberazione degli immobili.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione agli artt.: 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1483, 1486, 1498, 2043, 2236, 2858 cod. civ.’.
Critica l’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento anche in relazione alla più ridotta misura del prezzo d’acquisto, sul rilievo che, quando il prezzo è pagato prima del rogito, il pregiudizio si ascrive a una serie causale indipendente dalla condotta del AVV_NOTAIO.
Il primo motivo è fondato.
La transazione non ha reso il danno, da probabile, impossibile, come ritenuto dalla corte d’appello con motivazione
illogica ed in violazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ., ma, al contrario lo ha concretizzato e reso certo: il danno infatti esiste, si è ‘soltanto’ modificato (da perdita dell’immobile ad esborso per evitare la perdita), e coincide con il prezzo pagato dalla odierna ricorrente al creditore ipotecario per ottenere la cancellazione dell’ipoteca e l’estinzione della procedura esecutiva.
Del resto, questa Corte si è già espressa sul punto in eguale fattispecie, affermando il seguente principio di diritto: ‘il danno che il AVV_NOTAIO rogante il contratto di compravendita di un immobile, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, è tenuto a risarcire all’acquirente dell’immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, va commisurato all’effettivo nocumento sofferto dalla parte; tale pregiudizio potrà anche esser pari al valore dell’immobile ove il proprietario del bene, a causa dell’omissione colposa del AVV_NOTAIO, abbia perduto l’immobile con l’esproprio o a causa del rilascio del bene (Cass., 18/02/1981, n. 982); diversamente, sul presupposto dell’accertata responsabilità del professionista, questi potrà essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l’immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservarne la proprietà (Cass., 29/09/2017, n. 22820), con la conseguenza che le spese di purgazione rappresenteranno il danno e, nel contempo, la sua misura’ (v. Cass., 26192/2020).
5. Il secondo motivo è parimenti fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310; Cass., 7 settembre 2020 n. 18546; Cass., 28 novembre 2019, n. 31078) la ammissibilità delle domande cd. ‘complanari’, in quanto comunque connesse alla sottesa vicenda sostanziale per cui è lite tra le parti.
La corte territoriale non ha invece fatto buon governo di tali principi ed ha qualificato come inammissibile la domanda con cui, invero, la odierna ricorrente, in allora appellante, lungi dal mutare il thema decidendum , ha soltanto ‘ridotto’ o meglio ha ‘aggiornato’ l’ammontare della propria domanda risarcitoria, in relazione all’importo pagato al creditore ipotecario per la liberazione degli immobili.
6. Il terzo motivo è anch’esso fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non riveste efficacia scriminante della responsabilità del AVV_NOTAIO l’avvenuto pagamento del prezzo prima del rogito (Cass., 15/06/2018, n. 15761), ed a questo orientamento si intende dare continuità, perché in effetti, il danno non è costituito dal pagamento del prezzo, bensì dall’effettivo nocumento per l’acquirente, che stipula il rogito ignaro delle iscrizioni pregiudizievoli e successivamente, come nel caso di specie, è costretto a sopportare esborsi per ottenere la cancellazione delle stesse; pertanto, nonostante il pagamento anticipato del prezzo, la conoscenza dell’ipoteca avrebbe comunque esplicato i suoi effetti al momento della stipulazione del rogito, il che non si è invece verificato a causa della omissione del AVV_NOTAIO.
7. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto.
L’impugnata sentenza va cassata in relazione a tutti e tre i motivi proposti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei principi suindicati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza