Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12795/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDICOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 541/2021 depositata il 09/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con atto notificato 26 luglio 2021 COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, illustrato d successiva memoria, avverso la sentenza della corte d’appello di Roma n. 606/2021 del 26 gennaio 2021, pronunciata nei confronti NOME COGNOME. NOME COGNOME ha notificato ricorso incidentale condizionato, illustrato da successiva memoria. Il PM ha depositato una requisitoria instando per l’inammissibilità del ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Viterbo, resa nel giudizio promosso dai medesimi nei confronti del AVV_NOTAIO al fine di accertare, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità del AVV_NOTAIO in relazione alla stipula dell’atto di compravendita del 14 luglio 2008 con cui gli attori/appellanti hanno acquistato un fabbricato con circostante terreno ubicato nel comune di Monterosi (VT). Gli attori appellanti, in particolare, hanno lamentato che il convenuto non abbia verificato che l’ammontare dei corrispondenti oneri per la sanatoria urbanistica si fosse rivelato superiore del previsto e,
parimenti, di non essere stati informati di un vincolo paesaggistico, tale da pregiudicare l’edificabilità del fondo, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente al comportamento negligente del professionista. Nel costituirsi in giudizio, a sua volta, il convenuto appellato ha resistito alla pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte territoriale adita, dopo avere acquisito una CTU, differentemente da quanto statuito dal giudice di primo grado in punto di responsabilità professionale, ha ritenuto che in capo al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nonostante non ne fosse stato espressamente officiato, sussistesse l’onere di verificare la regolarità della domanda di sanatoria degli illeciti edilizi del 10.12.2004 e la sussistenza di vincoli paesaggistici e, dunque, di appurare la veridicità di quanto dichiarato dalla parte venditrice nell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 17 L. n. 47/85. Purtuttavia, ha ritenuto non provato il danno patrimoniale e morale conseguente, in particolare rilevando che il corrispettivo della vendita, per il pagamento del quale era stato acceso un mutuo, non risultava essere stato versato dagli acquirenti al venditore, e che le ulteriori spese sostenute per oneri e rogito non erano state documentate; così anche le opere di ristrutturazione risultavano anteriori all’atto di vendita, e dunque causalmente non riconducibili alla negligenza del AVV_NOTAIO. Riteneva infine non provato il danno morale e biologico lamentato.
Motivi della decisione
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
PRIMO MOTIVO. Rubricato: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4’. Con il primo motivo, i ricorrenti assumono l’inesistenza ovvero l’apparenza della motivazione, e la conseguente nullità
della sentenza, con cui la corte territoriale ha rigettato la domanda per carenza di prova del pregiudizio subito.
SECONDO MOTIVO. Rubricato: ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 115116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo della controversia che non è stato oggetto di contestazione relativo al pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile’. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la medesima statuizione di rigetto della domanda per carenza di prova del quantum debeatur a titolo di risarcimento, lamentando l’insufficiente ed illogica motivazione ed assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe correttamente valutato le risultanze del giudizio e l’assenza di contestazione sul pagamento del prezzo dell’immobile.
III.
TERZO MOTIVO. Rubricato: ‘violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame su un ulteriore fatto decisivo della controversia afferente alle spese supportate per il completamento dell’immobile’. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la medesima statuizione di rigetto della domanda per carenza di prova sul quantum debeatur , lamentando che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore di fatto nella valutazione del preventivo di spesa della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, omettendo la dovuta valutazione del documento in relazione alle spese supportate per i lavori di completamento dell’immobile.
Il ricorso incidentale condizionato, subordinato all’accoglimento del ricorso principale, è affidato a due motivi:
PRIMO MOTIVO. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2236 c.c., della L. n. 47/85 e delle norme rilevanti per individuare l’ambito della prestazione professionale del AVV_NOTAIO in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. Si impugna la sentenza là dove la corte territoriale ha ritenuto che in capo al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nonostante non ne fosse stato espressamente
II.
officiato, sussistesse l’onere di verificare la regolarità della domanda di definizione degli illeciti edilizi del 10.12.2004 e la sussistenza di vincoli paesaggistici e, dunque, di appurare la veridicità di quanto dichiarato dalla parte venditrice nell’atto di compravendita ai sensi dell’art. 17 L. n. 47/85. Si denuncia che la corte romana sia incorsa in un vizio di sussunzione della fattispecie concreta per come ipotizzata da detta Corte, sotto le regole che governano la responsabilità del AVV_NOTAIO che roghi un atto di trasferimento di un’unità immobiliare e, quindi, di vizio riconducibile all’art. 360, n. 3, per violazione dell’art. 2236 c.c., e delle altre norme rilevanti per individuare l’ambito della prestazione professionale del AVV_NOTAIO.
SECONDO MOTIVO. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.1 n. 5 c.p.c.. Fermo il precedente assorbente rilievo, si denuncia che la statuizione della corte distrettuale è errata anche per altro verso. I giudici di appello avrebbero ravvisato la responsabilità del AVV_NOTAIO, essendo stato l’atto stipulato in ragione delle dichiarazioni della parte venditrice, in una situazione in cui per la parte acquirente vi erano tutti gli elementi per percepire che la domanda di condono non avrebbe mai potuto essere accolta.
I motivi del ricorso principale vanno trattati congiuntamente, sollevando questioni tra loro connesse relative a un vizio di omessa decisione o di contrasto tra il chiesto e il pronunciato in relazione alla valutazione del danno da risarcire, ritenuto dalla Corte di merito non provato o insussistente. Essi sono inammissibili per i seguenti assorbenti motivi.
La Corte territoriale, pur avendo accertato la responsabilità del AVV_NOTAIO per la stipula di un atto pubblico di compravendita immobiliare nullo, perché concernente un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, ha cionondimeno respinto la
domanda risarcitoria sul rilievo che il corrispettivo della vendita, da pagarsi con bonifico bancario dopo la stipula di un mutuo, non risulta essere stato versato dai compratori al venditore. E così anche le spese sostenute per la pratica di mutuo e le spese notarili non risultano documentate. Risultano, viceversa, non temporalmente collegate alla negligenza del AVV_NOTAIO le spese anticipate al venditore per la ristrutturazione dell’immobile, non soggetto a sanatoria perché effettuate in un’area risultata, al tempo del rogito, assoggettata a vincolo di inedificabilità
Quanto al primo motivo, denunciante motivazione apparente o inesistente sul pregiudizio occorso, i ricorrenti denunciano la contraddittorietà della decisione che dopo avere affermato la responsabilità del AVV_NOTAIO ha ritenuto non sussistere il pregiudizio, nonostante la inesistenza giuridica dell’atto e inalienabilità assoluta dell’immobile compravenduto.
In merito si osserva che le Sezioni Unite della Corte (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476) hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 9558/2018 e n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di
merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della menzionata norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il vizio di non sufficiente motivazione, non riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., va inoltre denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 n. 4 c.p.c. ed è ravvisabile quale vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano interne alla sentenza, e non rispetto alla decisione impugnata o ad argomentazioni utilizzate dalle parti, sì da mettere in rilievo la mancanza di un requisito essenziale della decisione (Cass. SU 8053/2014).
Nella fattispecie in esame, anche a voler ritenere non vincolanti le formulazioni delle norme violate, le critiche mosse alla sentenza impugnata non sono tuttavia sussumibili in alcuno dei vizi rilevanti ex art. 360 c.p.c. per difetto di autosufficienza, perché non è indicato dove il fatto, decisivo e controverso, che sarebbe stato omesso dal giudice (inesistenza giuridica dell’atto e inedificabilità dell’immobile) sia rinvenibile negli atti e nello svolgimento delle argomentazioni delle parti (SU Cass. 34469/2019); per altro verso, non viene indicato il motivo per cui le argomentazioni poste a base della decisione della Corte
territoriale vanno ben oltre il ‘minimo costituzionale’ imposto dalla norma di riferimento, così come univocamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
La doglianza relativa alla pretesa violazione del principio di non contestazione sulle spese sostenute, di cui al secondo motivo, appare anch’essa inammissibile per difetto di autosufficienza, e ciò anche in riferimento alla eccezione di novità della questione sollevata dalla parte controricorrente, non essendo menzionato l’atto giudiziale mediante il quale tale circostanza debba ritenersi priva di specifica contestazione della controparte (SU Cass. 34469/2019).
Quanto alle violazioni di legge in tema di valutazione delle prove, deve ritenersi l’inammissibilità della censura , in quanto attinente a fatti valutati discrezionalmente dal giudice in merito alla loro rilevanza probatoria, se la valutazione delle prove è stata effettuata con rispetto dei paradigmi normativamente indicati in tema di prove: ‘in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.” (così, Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell’11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).
Mentre, con riferimento all’art. 116 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità l’errata applicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in
riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, ovvero si dichiari di applicare un parametro legale ad una prova invece liberamente apprezzabile, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 09/12/2020, n.28105, che espressamente richiama Cass. Sez.3, 05.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez. U – , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
Il terzo motivo mette in discussione l’esame complessivo del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio di merito, con particolare riferimento al preventivo di spesa anticipato dagli acquirenti al venditore in sede di preliminare di vendita. Il giudice d’appello, stando alla prospettazione degli attori -appellanti, già determinatisi antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile a sostenere le spese di costruzione, con valutazione in fatto in questa sede non sindacabile ha escluso che, causalmente, l’asserito pregiudizio (anche perché fondato su di un mero preventivo di spesa) potesse essere ricondotto alla successiva condotta del AVV_NOTAIO di mancato rilievo del vincolo di inedificabilità assoluto e di insanabilità degli abusi edilizi commessi ( Cass. 34476/2019).
Il motivo, oltre a non individuare la regola di diritto violata in punto di valutazione delle prove ( v. supra ), difetta di autosufficienza. I ricorrenti omettono di trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto del preventivo di spesa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
Da tutto quanto sopra, consegue l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, anche se tardivo.
In via pregiudiziale va rilevato che il ricorso incidentale tardivo, per quanto assorbito perché condizionato all’esito
sfavorevole del ricorso principale, appare ammissibile sotto il profilo processuale, risultando infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato per tardività della sua proposizione in quanto notificato il 05/10/2021 e quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (26/01/2021). Nel caso di specie, il controricorrente è rimasto soccombente riguardo all’accertamento della sua responsabilità professionale, cui aveva resistito, che si pone quale presupposto preliminare della condanna al risarcimento del danno rispetto alla quale il convenuto è rimasto, invece, vittorioso. Ed invero, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza che l’impugnato, in mancanza dell’altrui gravame, avrebbe accettato ( ex multis , Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 14596 del 09/07/2020; Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007).
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con ogni conseguenza in ordine alle spese , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
in
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti alle spese , liquidate € 5.200.00 , oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 06/05/2024.