Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6428/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE con riferimento al rischio assunto con il NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO (già Quegli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘s che hanno assunto il rischio del NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIOta NOME COGNOME (EMAIL.);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 912/2021 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 30/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 30/08/2021, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento per quanto di ragione gli appelli principale incidentali proposti dalle parti e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico di NOME COGNOME a titolo di risarcimento, in favore di NOME COGNOME, dei danni da quest’ultima subiti a seguito degli inadempimenti in cui la COGNOME era incorsa nell’espletamento delle proprie funzioni notarili, avendo trascurato di procedere alla dovuta indagine sulle condizioni del bene immobile posto ad oggetto della stipulazione, da parte della COGNOME, di un contratto preliminare di compravendita, e di fornire a quest’ultima un’accurata informazione dei rischi a cui la stessa sarebbe andata incontro nel promettere l’acquisto di tale bene, avuto altresì riguardo alle gravi carenze delle garanzie pur imposte dalla legge a tutela degli acquirenti di beni immobili in fase di costruzione;
con la stessa sentenza, la corte territoriale ha inoltre condannato gli RAGIONE_SOCIALE, quali delegatari delle società co-assicuratrici che avevano assunto il rischio di cui alla polizza n. 117506, a tenere indenne la COGNOME da quanto dovuto in favore della COGNOME al netto della franchigia assicurativa;
a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale -premessa la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva riscontrato
l’effettiva sottrazione del AVV_NOTAIO ai propri obblighi professionali in relazione all’incarico oggetto di lite -ha evidenziato come alla COGNOME non spettassero tutti gli importi risarcitori liquidati in suo in favore dal primo giudice, dovendo da tali importi risarcitori sottrarsi quelle somme che non potevano in alcun modo ricondursi, sul piano causale, all’inadempimento contrattuale della COGNOME, con particolare riguardo alle somme che la COGNOME corrispose alla controparte successivamente alla conclusione del contratto preliminare, tenuto conto che tale contratto ben avrebbe potuto considerarsi risolto di diritto alla scadenza del termine essenziale originariamente apposto dalle parti, e non rispettato per esclusiva responsabilità della società promittente venditrice;
sotto altro profilo, la corte d’appello ha disposto la correzione la decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva identificato la natura dei soggetti tenuti a tenere indenne la professionista dalle conseguenze dei relativi obblighi risarcitori, evidenziando come la manleva non dovesse essere disposta tout court a carico dei RAGIONE_SOCIALE, bensì nei confronti degli assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE che assunsero il rischio di cui alla polizza n. 117516, da identificarsi quali rappresentanti processuali anche delle altre società assicuratrici di cui ‘Quegli’ assicuratori avevano assunto la qualità di società delegataria;
avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE con riferimento al rischio assunto con il NUMERO_DOCUMENTO (già Quegli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio del NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO) resistono ciascuna con un proprio controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria; considerato che :
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare, ai fini della determinazione del danno risarcibile in proprio favore, la circostanza secondo cui il differimento del termine essenziale relativo alla consegna dell’immobile, già previsto nel contratto preliminare per la data del 20/09/2008, dipese da un ritardo dell’impresa nell’allestimento dell’appartamento destinato alla COGNOME, sì che le parti del contratto medesimo si accordarono per un differimento di detto termine che avrebbe dovuto ritenersi comunque riconducibile alle disposizioni contenute nel contratto preliminare, la cui stipulazione, rivelatasi dannosa per la promittente compratrice, fu comunque causalmente dovuta agli inadempimenti della COGNOME;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione al punto concernente la presunta portata causale dell’intervento dell’AVV_NOTAIO (professionista incaricato dalla COGNOME successivamente alla conclusione del contratto preliminare in esame) in ordine alla risoluzione del nesso causale tra i danni provocati alla COGNOME e gli inadempimenti del AVV_NOTAIO, con particolare riguardo alla predisposizione delle scritture aventi ad oggetto il differimento del termine per la consegna dell’immobile, rispetto a quello originariamente previsto nel contratto preliminare;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente assolto le controparti dall’onere di dimostrare la consapevolezza, in capo all’acquirente, dei vizi da cui era affetto l’atto negoziale predisposto dal AVV_NOTAIO, al fine di comprovare la dissoluzione
del nesso di causalità tra gli inadempimenti notarili e i danni sofferti dalla promittente compratrice;
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1218 e 1233 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato la disciplina concernente la ricostruzione del nesso di causalità tra l’inadempimento del AVV_NOTAIO e i danni subiti dalla promittente compratrice, senza procedere alla preventiva configurazione ipotetica della situazione nella quale si sarebbe trovata quest’ultima là dove il AVV_NOTAIO avesse diligentemente assolto al proprio mandato;
con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali subiti dalla COGNOME, per i medesimi motivi espressamente deAVV_NOTAIOi nelle prime quattro ragioni di censura;
tutti e cinque i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono fondati;
osserva preliminarmente il Collegio come il tema del nesso di causalità rilevante con riguardo al caso di specie non si configuri, tanto, in relazione all’astratta ipotizzabilità di un legame di stretta consequenzialità tra il comportamento inadempiente del AVV_NOTAIO e i danni subiti dalla COGNOME successivamente alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita (apparendo di intuitiva evidenza come, in astratto, tutti gli esborsi sostenuti dalla COGNOME in esecuzione di quel contratto preliminare dipesero dalla conclusione dello stesso), quanto invece in relazione all’esame de ll’incidenza risolutiva di tale nesso di causalità che la corte territoriale ha ritenuto di ascrivere al comportamento della stessa COGNOME, la quale, secondo il giudice d ‘ appello, al fine di sottrarsi alle conseguenze dannose del comportamento inadempiente della COGNOME, avrebbe potuto/dovuto far
valere la risoluzione di diritto del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto, da parte del promittente venditore, del termine essenziale ivi previsto: sì che il non aver determinato detta risoluzione di diritto valse ad attivare i meccanismi di autoresponsabilità della COGNOME connessi alla decisione di proseguire un rapporto per lei dannoso, con la conseguente impossibilità di ricondurre causalmente, all’inadempimento notarile, le ulteriori conseguenze dannose sofferte dall’odierna istante;
ciò premesso, il necessario presupposto logico di un simile ragionamento avrebbe inevitabilmente imposto di accertare, in termini rigorosi, se, al momento in cui la COGNOME avrebbe in astratto potuto provocare la risoluzione di diritto del contratto preliminare (in ragione del ritardo del promittente venditore nell’allestimento dell’immobile promesso in vendita), la stessa (unitamente al professionista a cui la stessa ritenne di affidarsi) disponesse concretamente di tutti gli elementi idonei a rendersi conto, autonomamente, del carattere dannoso del contratto preliminare precedentemente concluso, si dà approfittare del mancato rispetto del termine essenziale della controparte per liberarsene (facendone valere l’intervenuta risoluzione di diritto);
la necessità di tale rigoroso accertamento preliminare, infatti, costituiva la logica conseguenza dell’avvenuta attestazione della natura dell’inadempimento della COGNOME, essendo rimasto comprovato come quest’ultima ebbe a negare ab origine alla COGNOME, sottraendosi colpevolmente ai propri obblighi professionali, la disponibilità di tutti gli elementi informativi indispensabili ai fini della valutazione del carattere dannoso del negozio preliminare alla cui stipulazione la stessa notaia aveva dedicato il proprio controllo professionale;
da tali premesse, conseguentemente, deriva che, al fine di attestare la sopravvenuta dissoluzione del nesso di causalità tra l’inadempimento notarile e i danni sofferti dalla COGNOME (secondo l’articolazione argomentativa contenuta nella sentenza impugnata), la RAGIONE_SOCIALE (e/o i relativi assicuratori) avrebbe necessariamente dovuto fornire la prova rigorosa che la COGNOME, prima di procedere al convenzionale differimento del primo termine essenziale contenuto in detto preliminare, fosse medio tempore venuta a conoscenza aliunde della totale assenza, nel caso di specie, delle garanzie imposte dalla legge per la conclusione di un contratto preliminare come quello de quo e, in ogni caso, di tutte le criticità riscontrate in relazione a tale negozio (e dunque dell’infedeltà professionale del AVV_NOTAIO), non potendo ritenersi ragionevolmente (e logicamente) sufficiente la mera circostanza dell’essersi la COGNOME munita della collaborazione di un AVV_NOTAIO (il COGNOME): circostanza, quest’ultima, che, al di là del mero (isolato) carattere presuntivo che la connota, non appare di per sé sola sufficiente a giustificare l’inferenza critica ( l’acquisita lucida consapevolezza dell’inadempimento notarile) che la corte territoriale ha illogicamente ritenuto di trarne (cfr. pagg. 36-37 della sentenza impugnata);
sulla base di tali premesse, dev’essere rilevato il carattere gravemente illogico, e dunque meramente apparente, della motivazione dettata a fondamento della sentenza impugnata (con la conseguente determinazione, a carico di quest’ultima , dei diversi vizi complessivamente denunciati attraverso la proposizione delle doglianze in esame), la cui cassazione impone la rimessione degli atti al giudice del rinvio, affinché proceda al rigoroso accertamento in precedenza specificamente descritto, al fine della corretta ricostruzione dei termini causali eventualmente intercorrenti tra l’inadempimento
accertato a carico del AVV_NOTAIO e le conseguenze dannose concretamente denunciate dall’odierna istante;
con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata in via condizionata (per il caso in cui, per effetto di eventuali impugnazioni incidentali, fosse rimessa in discussione la responsabilità del AVV_NOTAIO), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione degli ulteriori profili di responsabilità del AVV_NOTAIO complessivamente deAVV_NOTAIOi dall’odierna istante, ritenendo sufficiente il solo riferimento alla responsabilità della professionista per aver omesso ogni controllo sulla regolarità dell’immobile negoziato e per aver trascurato di informare la cliente circa i rischi dell’operazione, senza inoltrarsi alla valutazione degli ulteriori aspetti degli inadempimenti della controparte analiticamente riproAVV_NOTAIOi in ricorso;
la mancata proposizione, da parte dei controricorrenti, di alcuna impugnazione incidentale avverso la sentenza d’appello, in relazione al punto concernente la responsabilità professionale del AVV_NOTAIO, vale ad assorbire la rilevanza dell’esame del presente motivo di impugnazione;
con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e segg. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale rimodulato le spese di lite in considerazione del ridimensionamento dell’entità del danno riconosciuto a carico dell’odierno istante, là dove, in caso di accoglimento dell’odierno ricorso, le spese di lite dovranno conseguentemente essere riliquidate con totale soccombenza delle controparti;
ciò posto, in ogni caso, la compensazione parziale operata dalla corte territoriale appare, secondo la ricorrente, in contrasto con i parametri normativi richiamati, non potendosi parlare nel caso di
specie di una soccombenza parziale dell’istante, essendo stata pienamente confermata la responsabilità della professionista originariamente chiamata in giudizio;
l’accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso, e la conseguente necessità di rinnovare il giudizio di merito in ordine alle pretese risarcitorie avanzate da ll’odierna istante, impone di ritenere assorbita la rilevanza di tale censura;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi cinque motivi del ricorso e l’assorbimento dei restanti, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie i primi cinque motivi del ricorso; dichiara assorbiti il sesto e il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione