Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3216 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
Oggetto: notaio responsabilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13213/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente –
COGNOME
intimato –
COGNOME NOME
intimato –
Tribunale Penale di Roma
intimato –
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5650/2020, depositata il 13 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito in contestazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 13 novembre 2020, che, in accoglimento solo parziale dell’appello della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha annullato la sentenza del Tribunale di Tivoli nella parte in cui l’aveva condannata al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, confermando nel resto tale decisione nella parte in cui aveva accolto l’opposizione all’esecuzione promossa da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. e dichiarato l’inesistenza dell’atto di compravendita concluso il 4 ottobre 2006 stipulato a rogito del not aio NOME COGNOME ;
il giudice di appello ha dato atto che l’opposizione era indirizzata all’atto di pignoramento notificato su istanza dalla banca (all’epoca, Banca Popolare Antonveneta s.p.a.) a NOME COGNOME avente a oggetto un immobile sito nel comune di Morlupo, ed era fondata sull’assunto della proprietà esclusiva di tale bene, mai ceduto al predetto sig. COGNOME;
ha riferito che il giudice di prime cure, pronunciandosi anche sul riunito giudizio con cui la banca aveva chiesto di essere manlevata e risarcita del danno dal notaio NOME COGNOME e dal Tribunale penale di Roma, aveva accolto l’opposizione , dichiarando l’inesistenza dell’atto di vendita dell ‘immobile in questione del 4 ottobre 2006, per atto di tale notaio, in favore di NOME COGNOME e condannando la banca al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. in favore dell’opponente ;
ha, quindi, disatteso sia i motivi di gravame concernenti l’inesistenza
dell’atto di vendita e, conseguentemente, la mancata cessione dell’immobile in favore di NOME COGNOME sia quelli concernenti la ritenuta assenza di responsabilità del notaio COGNOME , mentre ha accolto quello vertente sulla condanna per responsabilità aggravata escludendo che la banca avesse agito in mala fede;
il ricorso è affidato a due motivi;
nessuno dei soggetti intimati spiega alcuna difesa;
-le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente esaminata la questione della legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, contestata nel controricorso;
parte ricorrente deduce sul punto di aver acquistato la titolarità del credito controverso per effetto del contratto di cessione dei crediti concluso con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. il 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130, e 58 t.u.b. e di aver dato notizia di tale cessione a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 23 dicembre;
deposita in giudizio l’estratto dell’avviso di pubblicazione in cui i rapporti ceduti in blocco sono quelli aventi le seguenti caratteristiche: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a RAGIONE_SOCIALE (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell’esercizio dell ‘ attività bancaria in tutte le sue forme; (iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; (iv) rapporti giuridici classificati in sofferenza sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare; (vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi
Toscana s.p.a.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna RAGIONE_SOCIALE;
orbene, in presenza di una cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b., l ‘avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, recante l’indicazione per categorie di rapporti ceduti , è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, qualora, come nel caso in esame, gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 19 dicembre 2017, n. 31188);
va, dunque, ritenuta la legittimazione della società ricorrente;
nel merito, con il primo motivo quest’ultima denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui ha escluso la responsabilità del notaio COGNOME nella identificazione della parte mutuataria, benché fosse stata dedotta la sua responsabilità nella identificazione della parte venditrice;
lamenta, in particolare, che la Corte territoriale si è pronunciata su una questione -quella della responsabilità del notaio per erronea identificazione della parte mutuataria -che non era stata oggetto di domanda, mentre non si era pronunciata sulla questione, investita dalla domanda, della erronea identificazione della parte venditrice che aveva costituito antecedente necessario al verificarsi del danno;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha dato atto che la banca aveva agito «per responsabilità contrattuale nei confronti del Not. COGNOME sia per aver questi rogato la compravendita i cui effetti sono ricaduti sulla banca, sia per aver rogitato il contratto di finanziamento sotteso all’iscrizione ipotecaria per cui è causa … senza rilevare l’illegittimità
della compravendita da lui stesso rogata» e in subordine per responsabilità da contatto sociale e in ulteriore subordine per responsabilità extracontrattuale (pag. 17 della sentenza);
ha, quindi, disatteso tali domande ritenendo che «non è ravvisabile una condotta imprudente del notaio», atteso che « l’intero contesto quindi sostiene l’affermazione del notaio sulla presentazione del COGNOME da parte dei RAGIONE_SOCIALE, con conseguente affidamento sulla bontà dell’atto da rogare , circostanza che comunque si affianca a quella -già di per sé decisiva -della insussistenza di un obbligo di legge per il notaio di avvalersi di due fidefacienti o comunque di non accontentarsi di un solo documento di identità»;
da quanto riferito emerge, dunque, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di appello ha preso in esame la domanda di responsabilità per mancata osservanza degli obblighi di diligenza in relazione alla stipula del contratto di compravendita in oggetto, ivi incluso quello dedotto attinente all’identificazione della parte venditrice , giungendo alla conclusione dell’insussistenza della violazione di tali obblighi;
può aggiungersi, in tema, che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio in relazione al mancato esame di domande autonomamente apprezzabili o eccezioni proposte ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento (cfr. Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 22 marzo 2017, n. 7472; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388);
con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1176, 1218, 2697 e 2729 cod. civ., 49 l. 16 febbraio 1913, n. 89, 115 cod. proc. civ. e 40 cod. pen., per aver la sentenza impugnata ritenuto che era onere della banca dimostrare che il sig. COGNOME non fosse stato presentato al notaio COGNOME da un suo funzionario, benché,
vertendosi in una ipotesi di responsabilità contrattuale, gravasse sul creditore solo l’onere di allegare l’inadempimento e che l’allegazione del notaio COGNOME in ordine al fatto contrario non era stata contestata;
lamenta, altresì, che la Corte territoriale ha escluso la allegata condotta negligente d el notaio all’esito di una valutazione che aveva riguardato l’attività di identificazione della parte mutuataria e non anche della parte venditrice;
il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
-quanto alla allegata errata applicazione del principio di non contestazione, la Corte di appello ha affermato che la contestazione della banca non era specifica e puntuale, ritenendola per tale ragione inidonea a costituire una specifica presa di posizione sul fatto allegato; – sul punto si osserva che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, per cui non è sindacabile in cassazione per violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680);
in ordine alla questione della responsabilità del notaio va evidenziato che questa è configurabile, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios , quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale e imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi (cfr. Cass. 18 luglio 2024, n. 19849; Cass. 18 aprile 2020, n. 7746; Cass. 9 maggio 2016, n. 9320);
tale responsabilità va qualificata da contatto sociale e, in quanto tale, è soggetta alle regole della responsabilità contrattuale;
ciò posto, si osserva che pur avendo parte ricorrente allegato la violazione da parte del notaio della regola di condotta tipizzata nell’art. 49, l.n. 89 del 1913, secondo la quale il notaio deve accertarsi dell’identità personale delle parti, il giudice di merito ha omesso di verificare il rispetto di tale regola -idonea ad assicurare la certezza dell’atto giuridico da compiere limitandosi a verificare che il notaio aveva assolto all’obbligo di accertarsi dell’identità di parte mutuataria (e, dunque, anche acquirente);
la verifica dell’identità dell’acquirente, tuttavia, non risulta essere dedotta in giudizio quale oggetto dell’ obbligo non rispettato e ciò in quanto è la falsa indicazione nel contratto rogato dal notaio del soggetto comparente quale parte venditrice a essere indicata quale elemento costitutivo della fattispecie illecita e non la falsa indicazione del soggetto comparente quale parte acquirente;
la puntuale allegazione di una responsabilità del notaio per omesso accertamento dell’identità personale della parte alienante , come richiesto dall’art. 49, l.n. 89 del 1913, richiedeva, dunque, al giudice di merito di verificare la conformità della denunciata condotta del pubblico ufficiale rispetto a tale regola tipizzata, verifica che, invece, non è stata compiuta;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in