Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30366/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME SALVATORE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO.
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 933/2020, della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 17/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 18 aprile 2014, NOME COGNOME citò NOME COGNOME COGNOME (d’ora in avanti, anche, breviter , COGNOME) innanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecatigli, quantificati in € 232.636,99, per aver questi mal gestito il suo patrimonio.
1.1. Sostenne di aver conferito al COGNOME, -avendolo ritenuto esperto in ambito finanziario in quanto gestore del patrimonio mobiliare familiare -unitamente alle credenziali di accesso ai propri conti correnti (presso Cariparma e presso UBS), mandato, retribuito, ad investire in titoli finanziari nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2009, ma il convenuto aveva agito in spregio della diligenza richiesta ex art. 1710 cod. civ., nonché, spesso, in conflitto di interesse, dando luogo ad operazioni in perdita, prive di logica e contrarie all’interesse dell’istante. Infatti, aveva comperato sistematicamente a prezzo superiore rispetto a quello di successiva vendita -spesso molto vicina, addirittura nella stessa seduta di borsa – titoli e warrant di imprese di cui era azionista insieme ai suoi familiari, la INTEK, operante nel settore del rame.
1.2. Costituitosi, il COGNOME contestò l’avversa pretesa e spiegò domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, di € 500.000,00, per pretesi danni causatigli dalla campagna diffamatoria dell’attore nei suoi confronti fin dal 2009 e dalla lunga durata di un procedimento penale ai suoi danni conclusosi, però, con un’archiviazione, l’adito tribunale, con sentenza del 6/16 novembre 2018, n. 11512, accertò la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. e lo condannò a risarcire al COGNOME la somma di € 80.000,00, rigettando la domanda riconvenzionale del primo.
Il gravame promosso dal COGNOME contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 4 marzo/17 aprile 2020, n. 933, pronunciata nel contraddittorio con il COGNOME.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte disattese: i ) l’assunto del COGNOME secondo cui erroneamente il tribunale aveva ritenuto intercorso tra le parti un contratto di mandato sulla base di circostanze (rilascio di procura in suo favore ad operare sul conto UBS SA e consegna delle credenziali di accesso -password e login -al conto presso Cariparma intestato all’attore, tutto ciò segu ì to dall’esecuzione delle operazioni) insufficienti per qualificare in termini di mandato il rapporto inter partes , essendo equivoche e tali comunque da non escludere un semplice rapporto amicale, non contrattuale, che, invece, avrebbe richiesto ben altre prove documentali e/o testimoniali. Reputò la corte che la sentenza impugnata doveva considerarsi corretta, « atteso che proprio il rilascio della procura amministrativa, dove peraltro COGNOME viene qualificato mandante e il COGNOME procuratore, nonché la consegna delle credenziali per operare on line sul conto Cariparma, sono circostanze inequivoche e decisive sul fatto che il rapporto inter partes fosse di carattere contrattuale, a nulla rilevando poi se gratuito oppure oneroso, come correttamente rilevato dal primo giudice (‘Poiché…la colpa è di rilievo e grave, lasciando addirittura intravedere un dolo, la questione della qualifica del mandato come gratuito o oneroso è irrilevante…’) »; ii ) la doglianza dell’appellante concernente l’inadempimento contestatogli. Affermò la corte che, « Come ben detto dal primo giudice, in presenza di un contratto di mandato, grava sul mandatario l’onere di provar ne il corretto adempimento. Con riguardo, poi, alla presunta negligenza del COGNOME nell’omettere il necessario controllo, la Corte reputa del tutto condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui, quanto alle specifiche autorizzazioni ad ogni sing ola operazione, ‘non vi è alcuna risultanza processuale circa il consenso del mandante e nemmeno sulla sua informazione; di più la logica esclude che il mandante dapprima si affidi a persona esperta e di fiducia, sino al punto di dargli le credenziali del conto, per poi controllare ogni singola operazione’. È dunque provata la piena autonomia del COGNOME nelle operazioni per le quali gli era stato conferito il mandato, così come il primo giudice ha ben motivato con riguardo alla sussistenza di un evidente conflitto di interessi del COGNOME, al limite del
dolo, tenuto conto delle operazioni e delle modalità operative (‘vendendo sottocosto e riacquistando sovrapprezzo i titoli Intek’) per poi concludere per ‘l’intento strettamente personale perseguito da parte convenuta nella gestione delle risorse di parte attrice…il che fa ritenere che gli scopi di quest’ultimo non fossero la cura dell’interesse del mandante quanto piuttosto dei propri’. Ed aggiunge ancora il primo giudice, valutate le risultanze dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ‘l’acquisto in massa dei titoli, finalizzato a farne accrescere l’apprezzamento sul mercato quotato ed a spingere così altri investitori a fare altrettanto, con esiti di incremento del valore azionario, è operazione speculativa che può portare guadagni a chi investe, ma solo ove l’effetto attrattivo per gli altri investitori si verifichi, cosa che non è accaduta nel caso di specie, dove era soltanto il COGNOME a movimentare la quasi totalità degli scambi settimanali dei titoli de quibus’, con la conseguenza di ‘far app arire una movimentazione dei titoli della propria società a spese della provvista altrui’. Sulla base di queste puntuali considerazioni, riscontrate in modo documentale, il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità del COGNOME per avere agito con difetto di diligenza e buona fede, non con colpa lieve e ciò per avere eseguito operazioni non autorizzate, illegittime o comunque in danno del COGNOME, per realizzare un arricchimento personale con operazioni in evidente conflitto di interessi. A fronte di ciò, le contestazioni dell’appellante sono del tutto generiche, oltre che indimostrate e inidonee a scalfire la correttezza della sentenza impugnata »; iii ) la censura del COGNOME riguardante l’accertamento, a suo dire errato, dell’esistenza del danno patrimoniale. Ritenne la corte che « il primo giudice ha dapprima ben individuato le operazioni non autorizzate, soprattutto avuto riguardo alla loro consistenza, e poi ha determinato il danno subito dal COGNOME avuto riguardo all’esito conclusivo del m andato, esercitato senza la dovuta diligenza e le ordinarie regole di prudenza ed avvedutezza, considerato anche il tipo di operazioni compiute. Nessuna prova contraria, infatti, è stata fornita in relazione all’affermazione del primo giudice secondo cui ‘la vera colpa…è stata quella di insistere nelle operazioni Intek, cui il convenuto era interessato e che non davano buon esito; operazioni
quotidiane e proprio per questo incongrue, come si evince dall’estratto conto Cariparma che registra centinaia di queste operazioni’. Correttamente, in conclusione, il primo giudice, sulla base anche della mail del 23.09.2009, ha accertato il danno nella misura della differenza tra il saldo iniziale, non contestato, di € 208.000,00 e quello finale di € 128.000,00 »; iv ) il motivo di appello concernente l’assenza di motivazione sul nesso di causalità tra l’asserito inadempimento del COGNOME ed il danno , tenuto conto della mancata prova sul punto offerta dal COGNOME. Opinò la corte, invece, che « il primo giudice ha ben considerato la condotta del COGNOME come causalmente produttiva del danno riscontrato, alla luce proprio delle operazioni compiute sui titoli Intek, come comprovato dalla documentazione di Banca Regionale Europea. Le ulteriori eccezioni riguardanti il fatto che il COGNOME avrebbe affidato il suo patrimonio a soggetto privo di professionalità, oltre ad omettere di esercitare un costante monitoraggio, sono del tutto irrilevanti ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Nullità della sentenza, in violazione dell’art. 111, comma 6, Costituzione e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la Corte di appello di Milano erroneamente considerato, tramite motivazione apparente e comunque al di sotto del cd. ‘ minimo costituzionale ‘, la responsabilità del soggetto disponente le operazioni di investimento e disinvestimento come di natura contrattuale anziché extracontrattuale. Assume il COGNOME: i ) che l’atto di conferimento del potere di operare investimenti sui due rapporti e l’atto di esercizio di tale potere sono atti unilaterali inidonei ad individuare quale è, tra il loro possibile fine contrattuale ed extracontrattuale, quello che li sottende con una probabilità superiore al 50%; ii ) di aver fornito la sua
prestazione esclusivamente ‘ affectionis vel benevolentiae causa ‘ ovvero ‘a titolo di cortesia’, attesi ( a ) la gratuità della prestazione, ( b ) il fine solidaristico da lui perseguito, ( c ) l’assenza di professionalità della prestazione medesima, avendo operato senza avere titoli professionali e senza discrezionalità, avendo eseguito le operazioni sui titoli Intek previamente concordati con il COGNOME, ( d ) il controllo di quest’ultimo sui due rapporti, ( e ) le risultanze della magistratura penale che avevano escluso un contratto di mandato. Sulla base di tali premesse, si sostiene che la sentenza impugnata è ‘nulla’ laddove ha erroneamente accertato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa con conseguente accertamento della responsabilità contrattuale in capo all’odierno ricorrente, anziché – in applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ. -ricercare le norme concrete da applicare alla fattispecie in esame riqualificando la domanda del COGNOME nell’ambito dell’azione extracontrattuale e quindi nell’ambito di una responsabilità extracontrattuale in capo al COGNOME;
II) « Nullità della sentenza, in violazione dell’art. 111, comma 6, Costituzione e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto, tramite motivazione apparente e comunque al di sotto del cd. ‘ minimo costituzionale ‘, esistente l’inadempimento (o fatto illecito) del soggetto disponente le operazioni di investimento e disinvestimento. In particolare, si ascrive alla corte suddetta di avere errato nel ritenere sussistente l’inadempimento del COGNOME con riferimento alle operazioni di vendita sottocosto e di acquisto sovraprezzo di titoli Intek, operazioni che non rappresentano, secondo quest’ultimo, inadempimento contrattuale (perché non costituenti violazioni del dovere di diligenza), né fatto illecito (perché non configuranti violazione del divieto del neminem ledere ex art. 2043 cod. civ.);
III) « Nullità della sentenza, in violazione dell’art. 111, comma 6, Costituzione e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, tramite motivazione apparente e comunque al di sotto del cd. ‘ minimo
costituzionale ‘, esistente il danno patrimoniale contestato al soggetto disponente le operazioni di investimento e disinvestimento. Si ascrive alla corte territoriale di avere accertato l’esistenza di un danno patrimoniale di € 80.000,00 in merito alle operazioni Intek con motivazione apparente e contradditoria laddove: i ) non ha accertato l’esito conclusivo del mandato utilizzando solo le opinioni di COGNOME sul rapporto Cariparma e sull’estratto conto Cariparma senza alcun riferimento all’esito conclusivo d el mandato sui due rapporti; ii) non ha ammesso la c.t.u. sui due rapporti, ritenuta superflua ed inutile, decisiva, invece, per accertare l’esito conclusivo del mandato; iii ) ha censurato come colpa la consistenza o insistenza in singole operazioni occasionali a prescindere dal risultato complessivo, considerato a suo dire l’obiettivo speculativo del COGNOME; iv ) non ha utilizzato ‘ elementi probatori coerenti con il procedimento logico svolto per accertare l’esistenza del danno ‘. Da ciò la conclusione che la quantificazione in € 80.000,00 del danno complessivo, come determinata dalla corte suddetta, si rivela ‘ contabilmente incomprensibile ‘;
IV) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., 1223 e 2056 c.c., 1218 e 2043 c.c., 1227 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », per avere la corte di appello erroneamente ritenuto esistente il nesso di causalità tra la condotta del COGNOME ed il danno lamentato dal COGNOME.
2. Allo scrutinio dei primi tre descritti motivi giova premettere che come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 17 aprile 2020), ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivaz ione, sicché si è chiarito ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie concretamente insussistenti, come si dirà oltre, rispetto alla sentenza della corte milanese oggi impugnata -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘.
2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( cfr . Cass. nn. 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘ motivazione apparente ‘ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’ iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre,
deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva ( cfr . Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
2.2. Fermo quanto precede, i suddetti primi tre motivi di ricorso non meritano accoglimento, posto che è di tutta evidenza che la motivazione (già riportata nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘) adottata dalla corte distrettuale per respingere, sui corrispondenti punti, l’impugnazione dell’odierno ricorrente, sia, oltre che giuridicamente condivisibile, anche assolutamente in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.
2.2.1. Invero, la corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità come contrattuale (e non extracontrattuale, come, invece, preteso dal COGNOME) della responsabilità ascritta all’appellante, nonché della sussistenza dell’inadempimento di quest’ultimo e del quantificato danno dal medesimo arrecato al COGNOME, al cospetto delle quali le argomentazioni delle odierne censure appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448, 9807 e 2607 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999); ii ) la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto -come innegabilmente avvenuto nella specie -, sia
pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente ( cfr . in termini, Cass. n. 20883 del 2019 e Cass. n. 28139 del 2018; in senso sostanzialmente conforme si veda pure, in motivazione, la successiva Cass. n. 23997 del 2022). In altri termini, la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione e che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio ( cfr . Cass. n. 7347 del 2012; Cass. n. 21978 del 2018). Pertanto, adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico – giuridiche, purché, come si è appena detto, dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le doglianze proposte ( cfr. Cass. n. 5612 del 1998; Cass. 3636 del 2007, Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 11138 del 2011; Cass. n. 20648 del 2015; Cass., SU, n. 7074 del 2017; Cass. n. 21978 del 2018). Nel processo civile, infatti, la sentenza la cui motivazione riproduca il contenuto di atti processuali o provvedimenti giudiziari, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato ( cfr . Cass., SU, n. 642 del 2015); iii ) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto al già richiamato, attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le
fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16448 del 2024 e Cass. n. 30878 del 2023).
Il quarto motivo di ricorso, invece, si rivela complessivamente inammissibile.
3.1. Giova ricordare, invero, che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (evidentemente invAVV_NOTAIO dal ricorrente nella doglianza in esame), esso può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr . Cass. nn. 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2021; Cass. nm. 40495, 28462, 25343 e 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).
3.1.1. È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente ( cfr ., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a ) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b ) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ( cfr . Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c ) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito ( cfr . Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.1.2. Va rimarcato, infin, che un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi in thesi – al già richiamato testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012).
3.2. Nella specie, la corte distrettuale, dopo aver ribadito la natura contrattuale della responsabilità ascritta al COGNOME, ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la dimostrazione del danno lamentato dal COGNOME, e riconducibile alle descritte condotte del primo, oltre che del danno nella misura riconosciuta all’appellato ( cfr. pag. 3-7 della sentenza impugnata, peraltro in larga parte già riportate nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘),
a tal fine facendo corretta applicazione del corrispondente regime dell’onere della prova.
3.2.1. Non resta, dunque, che prendere atto dei relativi accertamenti compiuti dalla corte predetta, chiaramente di natura fattuali, rispetto ai quali le argomentazioni della censura in esame, appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, « in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3], c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa »); ii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione
impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 15033 e 16448 del 2024).
4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal costituitosi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal costituitosi controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p ari a quello
previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile