Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.01120/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale incorporante RAGIONE_SOCIALE , in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL) e NOME COGNOME (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore ad negotia ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché di
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO , in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
e di
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO , in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2420/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 settembre 2020;
udìta la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. nel febbraio 2013 RAGIONE_SOCIALE stipulò con RAGIONE_SOCIALE un ‘ contratto per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori a favore di RAGIONE_SOCIALE ‘, in base al quale RAGIONE_SOCIALE si obbligò, da un lato, alla fornitura diretta a RAGIONE_SOCIALE di servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza e, dall’altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi;
nel contratto era stato specificato (art.2) che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ‘ precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’ Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato ‘ e che l’Istituto avrebbe potuto ‘ assicurare i Servizi anche tramite istituti terzi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Istituto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’operato degli IVP in questione ‘; inoltre , RAGIONE_SOCIALE si era impegnata (art.5) ‘ ad assumersi il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi ‘;
in esecuzione del rapporto contrattuale, RAGIONE_SOCIALE individuò, quale istituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a RAGIONE_SOCIALE i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
questa RAGIONE_SOCIALE, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milioni di euro, depositato presso due caveau siti in provincia di Treviso e a Vicenza, in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite RAGIONE_SOCIALEa mandataria, con conseguente perdita per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stimabile nel complessivo importo di euro 3.228.785;
RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali;
RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, eccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le proprie compagnie assicurative (gli assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE‘s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 e RAGIONE_SOCIALE);
si costituirono le compagnie assicurative, eccependo l’ inoperatività RAGIONE_SOCIALEe polizze; gli assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE‘s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepirono anche la tardività RAGIONE_SOCIALEa chiamata e la mancanza di autorizzazione alla stessa;
il Tribunale accolse la domanda principale e condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE, a titolo risarcitorio, la somma di euro
3.228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione); rigettò le domande di manleva;
La Corte d’ appello di Bologna , previo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale proposta da RAGIONE_SOCIALE e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la condanna RAGIONE_SOCIALEa prima al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa seconda, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora stragiudiziale) la decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corre sponsione degli interessi;
la Corte territoriale, fermo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di manleva, con riguardo a quella principale risarcitoria ha ritenuto:
-che il contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aveva previsto a carico RAGIONE_SOCIALEa seconda l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi (unica modalità consentita dalla legge nell’ ambito territoriale posto al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sua competenza), con attribuzione alla mandataria RAGIONE_SOCIALEa piena, diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa mandante per l’operato degli istituti terzi di cui si fosse avvalsa, del quale aveva assunto espressamente il rischio;
-che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE, non era invocabile , in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa mandataria per il fatto del terzo, l’art. 1715 cod. civ., in quanto tale disposizione era derogata dalla richiamata pattuizione contrattuale, per effetto RAGIONE_SOCIALEa quale , tra l’altro, tornava applicabile anche la regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ.;
-che, inoltre, neppure era invocabile, in funzione del rilievo di nullità RAGIONE_SOCIALEa pattuizione contrattuale di responsabilità piena e diretta di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 1938 cod. civ. , in quanto essa pattuizione non era qualificabile in termini di negozio di garanzia (né fideiussorio, né atipico, né autonomo), stante, in particolare, l’assenza di accessorietà tra l’ obbligazione del terzo e quella del mandatario, la sussistenza di ‘ un unico impegno di RAGIONE_SOCIALE ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestRAGIONE_SOCIALE di servizi ‘ (pag. 12
RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e il carattere specifico ed attuale (pertanto, non futuro) di tale obbligazione;
3. ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei articolati motivi, il primo dei quali diretto a censurare l’ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale risarcitoria e i restanti (ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo, concernente le spese di lite) diretti a censurare il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di garanzia;
hanno risposto con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE (in qualità di soggetto incorporante RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO e gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO;
la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’ accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri;
tutte le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. con il primo motivo (rubricato: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1938 codice civile. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1715 codice c ivile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS). Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 ») RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE);
la censura riguarda precipuamente il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale con cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di Istituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presupposto che la responsabilità per l’adempi mento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dai terzi con cui aveva contrattato, avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissazione di un importo massimo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola peculiare (ma comunque dispositiva) di cui all’ art. 1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa) RAGIONE_SOCIALE‘art.1938 cod. civ. ;
la critica -condivisa dal pubblico ministero nelle argomentate conclusioni depositate -pone questioni di particolare rilievo giuridico, quali: a) la precisazione RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEa regola generale di irresponsabilità del mandatario senza rappresentanza verso il mandante per l’ adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dalle persone con le quali ha contrattato, quale regola particolare, per un verso derogatoria RAGIONE_SOCIALEa regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ., per altro verso, a sua volta, derogabile in virtù di ‘patto contrario’; b) la individuabilità in astratto (a prescindere dalla qualificazione operata in relazione alla fattispecie concreta) del ‘patto contrario ‘ quale negozio (eventualmente autonomo) di garanzia, avuto riguardo agli effetti generali del mandato senza rappresentanza (art. 1705 cod. civ.); c) l’individuabilità in tale ipotesi (a prescindere dall’individuazione nella fattispecie concreta) RAGIONE_SOCIALE ”obbligazione garantita’, avuto riguardo all’oggetto del mandato senza rappresentanza (artt. 1703 e 1411 cod. civ.); d) l’ incidenza, in astratto, sulla delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del mandato , RAGIONE_SOCIALEa eventuale pattuizione stipulata in deroga all’art. 1715 cod. civ., quale pattuizione diretta, oltre che ad escludere l’ irresponsabilità del mandatario, anche a delimitare l’oggetto del contratto ;
le questioni sinteticamente indicate assumono con evidenza la natura di ‘ questioni di diritto di particolare rilevanza ‘, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ.;
appare dunque necessario che questa Corte pronunci sul ricorso all’esito RAGIONE_SOCIALEa discussione sulle stesse in pubblica udienza.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile,