Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 412 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 412 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30740/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n . 1490/2020 depositata il 4/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione conveniva in giudizio NOME COGNOME, in qualità di ex amministratore unico e liquidatore della
società, esperendo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 146 l. fall., sia l’azione sociale di responsabilità che l’azione sociale di responsabilità dei creditori sociali; nel contempo evocava in giudizio anche NOME COGNOME e NOME COGNOME affinché fosse dichiarata l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di un atto di atto di donazione con cui NOME COGNOME aveva trasferito ai figli NOME e NOME una serie di immobili ubicati in Catania.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 624/2017, accoglieva tutte le domande proposte, condannava NOME COGNOME al pagamento in favore della procedura attrice della somma di € 756.310,45 e dichiarava l’inefficacia, nei confronti del fallimento, dell’atto di donazione perfezionato ad opera del medesimo COGNOME in favore dei figli in data 12 dicembre 2007.
La Corte distrettuale di Catania, a seguito dell’appello presentato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevava -fra l’altro -la carenza di interesse rispetto al motivo di appello con cui era stato lamentato il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’azione esperita ex art. 2934 cod. civ.: la curatela, infatti, aveva esercitato, agendo in virtù del disposto dell’art. 146 l. fall., sia l’azione sociale di responsabilità che quella di responsabilità dei credit ori sociali, cosicché, quand’anche fosse stata prescritta la seconda, sarebbe stato necessario esaminare la prima, la cui prescrizione non era stata eccepita.
Ricordava che il C.T.U. nominato in primo grado aveva accertato che nell’anno 1999 ‘ il liquidatore aveva venduto le rimanenze di magazzino a un prezzo talmente inferiore a quello di costo da perdere un potenziale ricavo di £. 500.000.000 ‘ , mentre nell’anno 2000 ‘ il liquidatore si era disfatto, tramite rottamazione -e quindi senza alcun ricavo -di tutta la merce rimasta in magazzino del valore complessivo di £ 705.216.000 ‘.
Rappresentava che il Tribunale di Catania aveva così accertato una sottrazione di valori attivi patrimoniali nel corso dell’esercizio 1999 per un
totale di £ 500.000.000 e, nel corso dell’esercizio successivo , per un totale di £ 705.216.000.
Riteneva che l’ex amministratore non avesse dimostrato la conformità alla diligenza professionale richiestagli circa le scelte gestorie di svalutare, nel 1999 e di rottamare, nel 2000, le rimanenze di magazzino, sottolineando che questi atti di gestione erano stati fonte di danno per la società poi fallita, di cui il RAGIONE_SOCIALE doveva rispondere.
Constatava che il debitore non aveva fornito la prova che il proprio rimanente patrimonio fosse talmente capiente da non pregiudicare in alcun modo le aspettative di soddisfacimento dei suoi creditori.
Osservava, rispetto all’azione revocatoria, che il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore doveva essere verificato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso piuttosto che a quello del suo accertamento, momento che nel caso di specie coincideva con quello in cui il liquidatore aveva compiuto gli atti di mala gestio fonte di danno per la società negli anni 1999 e 2000.
Escludeva che, atteso che gli atti di donazione di cui era stata chiesta la revoca (perfezionati in data 12 dicembre 2007) erano successivi al sorgere del credito, fosse necessaria la prova che gli stessi fossero stati dolosamente preordinati a eludere il soddisfacimento dei creditori.
Accoglieva, pertanto, l’appello principale solo con riferimento all’entità del credito della procedura, condannando NOME COGNOME al pagamento del minor importo di € 622.442,119.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 4 settembre 2020, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Il primo motivo assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per omessa pronuncia sull’eccezio ne di prescrizione ex art. 2394 cod. civ., ritualmente spiegata dai ricorrenti.
La Corte distrettuale ha ritenuto -a dire di parte ricorrente -che la disamina dei presupposti dell’azione di cui all’art. 2932 cod. civ. fosse assorbente di quelli dell’azione ex art. 2934 cod. civ., con un sillogismo che implica un’illegittima confusione dei due rimedi giudiziali, ontologicamente diversi e connotati da una differente ripartizione dell’onere probatorio, e muove da un’infondata equivalenza del danno a cui gli stess i si riferiscono. I ricorrenti, inoltre, hanno rappresentato di aver ritualmente eccepito, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in primo grado, l’intervenuta prescrizione delle domande attoree con riferimento alle azioni introdotte ai sensi dell’art. 146 l. fall.
4.2 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 2939 cod. civ.: la Corte d’appello ha omesso qualunque vaglio delle difese svolte dai convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME all’interno della propria comparsa di costituzione e risposta dinanzi al tribunale, dove era stata eccepita la prescrizione dell’azione ex art. 146 l. fall. promossa dalla curatela attrice, disapplicando i l principio di cui all’art. 2939 cod. civ. di ultrattività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo che dall’inerzia del debitore subirebbe un effetto riflesso e pregiudizievole nella propria sfera giuridica.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, risultano il primo in parte infondato, in parte inammissibile, il secondo inammissibile.
5.1 Si evince dalla decisione impugnata (v. pag. 3) che il tribunale aveva dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali di cui all’art. 2934 cod. civ., con una statuizione che è stata impugnata con il primo motivo di appello.
La Corte distrettuale ha ritenuto che ‘il motivo di appello’ fosse ‘privo di interesse’, poiché la complessità dell’azione della procedura, che cumulava l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori sociali, imponeva comunqu e l’esame della prima azione, la cui prescrizione non era stata eccepita, anche in ipotesi di intervenuta prescrizione della seconda.
Nessuna omessa pronuncia può dunque essere predicata, perché la Corte distrettuale ha statuito sul motivo di appello presentato, ravvisando la mancanza di un interesse alla sua presentazione.
Allo stesso modo nessuna mancanza di motivazione può essere denunciata, perché la Corte distrettuale ha chiaramente spiegato, illustrando l’iter logicointellettivo seguito per arrivare alla decisione, che l’esame della doglianza non avrebbe impedito il va glio (e l’accoglimento) dell’azione sociale di responsabilità cumulativamente proposta.
5.2 Tanto NOME COGNOME, quanto NOME COGNOME e NOME COGNOME sostengono ora di aver sollevato in primo grado un’eccezione di prescrizione rivolta all’azione di cui all’ art. 146 l. fall. nel suo complesso, con riferimento, quindi, anche all’azione sociale di responsabilità.
Un simile rilievo, in questa sede, è inammissibile.
Il tribunale, infatti, ha preso in esame solo l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali di cui all’art. 2934 cod. civ., ritenendola infondata, senza nulla statuire sull’azione sociale.
Gli appellanti dovevano dolersi di un (eventuale) omesso esame dell’eccezione di prescrizione concernente l’azione sociale proponendo un espresso motivo di impugnazione, poiché il vizio di omessa pronuncia non è suscettibile di rilievo d’ufficio in appello (Cass. 3863/2008).
La violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella quale sia (eventualmente) incorsa la sentenza di primo grado per non aver pronunciato su una domanda della parte, non può poi essere dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione quando non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello (Cass. 4612/1999).
6.1 Il terzo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 2392, 2476 e 2697 cod. civ. e 146, comma 2, l. fall., in quanto la Corte d’appello, in presenza di un addebito di responsabilità fondato non sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, ma sull’inosservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze che lo stesso richiede, ha immotivatamente disapplicato il principio del business judgement rule , avvalorando un giudizio a posteriori di imputazione oggettiva dei risultati negativi di impresa all’organo gestorio.
Occorreva, invece, considerare che tanto la svalutazione contabile delle giacenze, quanto la rottamazione di materiale obsoleto, rientravano nell’insindacabile discrezionalità imprenditoriale dell’amministratore.
6.2 Il quarto motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1218, 1223, 2392, 2697, 2727, 2729, 2043, 2056 e 2394 cod. civ.: la Corte etnea ha -in tesi – er roneamente ravvisato la fondatezza dell’azione ex art. 146 l. fall., sovrapponendo in maniera illegittima i fatti costitutivi delle azioni di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ. e confondendo i principi regolatori del la distribuzione dell’onere probatorio fra le parti.
In particolare, anche a voler ritenere inadempiente l’organo gestorio, la curatela, rispetto all’azione contrattuale, non aveva dimostrato che un danno fosse derivato al patrimonio sociale dalle condotte addebitate, né aveva fornito la prova della relativa entità, limitandosi ad addurre, rispetto alla svalutazione delle giacenze, un pregiudizio da potenziale ricavo e a censurare, con riferimento alla rottamazione, l’appostazione contabile di variazione delle giacenze.
In ambedue i casi, inoltre, non era neppure configurabile una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2394 cod. civ., in mancanza di prova di dolo o colpa nel compimento delle operazioni contabili criticate, quanto ad un danno immediatamente derivato al patrimonio sociale da una simile appostazione e del relativo criterio di determinazione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li unisce, presentano concorrenti profili di infondatezza e inammissibilità.
7.1 È pacifico che nel 1999 e nel 2000 NOME COGNOME abbia operato come liquidatore (a seguito dell’avvio della fase di liquidazione della compagine sin dal 1997; cfr. pag. 4 della decisione impugnata).
L’odierno ricorrente, in una simile veste, conservava sì il potere di gestire la società, ma ai soli fini di procedere allo svolgimento della liquidazione; le sue scelte di gestione erano perciò ridotte e normativamente orientate, perché erano esercitabili nei limiti dei criteri e dei poteri attribuitigli dall’assemblea ai sensi dell’art. 2487, comma 1, lett. c), cod. civ., dal tribunale a mente del successivo capoverso, ovvero, in mancanza, dall’art. 2489, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. 13867/2017).
7.2 Il tribunale ha accertato, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata, che nell’anno 1999 ‘ il liquidatore aveva venduto le rimanenze di magazzino a un prezzo talmente inferiore a quello di costo da perdere un potenziale ricavo di £. 500.000.000 ‘; nel 2000, poi, ‘ il liquidatore si era disfatto, tramite rottamazione -e quindi senza alcun ricavo -di tutta la
merce rimasta in magazzino del valore complessivo di £ 705.216.000 ‘ (pag. 4 della decisione impugnata).
La Corte d’appello, dal canto suo, ha precisato che la responsabilità attribuita al COGNOME trovava fondamento non sulle modalità di gestione delle scritture contabili, bensì sull’accertamento di singoli atti di cattiva amministrazione (pag. 9, punto 2.2).
Dunque, ciò che veniva in rilievo non era una questione di corretta appostazione contabile e di legittimità della rettifica del valore delle rimanenze, bensì l’atto di amministrazione che aveva determinato la fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale.
Per dirla con Cass., Sez. U., 9100/2015 (secondo cui ‘ La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro mancata o scorretta registrazione in contabilità ‘ ; § 3.4) nessun danno poteva derivare alla società in liquidazione dall’iscrizione in bilancio delle rimanenze, corretta o meno che fosse, ma certamente determinava un pregiudizio la dismissione delle stesse a un valore incongruo o addirittura nullo.
Il che significa che la mera operazione contabile di rettifica dei valori iscritti all’attivo, di per sé, non esentava il liquidatore dal dimostrare di aver operato nel rispetto dei criteri di liquidazione fissati dall’assemblea, dal tribunale o dalla legge.
7.3 La Corte distrettuale, nel merito, ha ritenuto (pag. 9, punto 2.3) che l’ex liquidatore non avesse provato la correttezza delle scelte gestorie che gli venivano contestate, rispetto alla svalutazione compiuta nel 1999, funzionale alla vendita a prezzo ridotto, e alla rottamazione effettuata nel 2000, spiegando che l’appellante si era limitato a una generica allegazione di circostanze relative al contesto storico e alla situazione di mercato in cui RAGIONE_SOCIALE si era trovata ad operare negli anni in cui era in liquidazione,
senza però fornire alcuna prova in ordine all’incidenza negativa che le medesime circostanze avevano avuto sull’attività della società.
Questa attribuzione all’ex liquidatore convenuto dell’onere della prova della conformità delle scelte gestorie dal medesimo compiute ai doveri correlati alla carica non si presta a censure.
Infatti, a mente dell’art. 2489, comma 2, cod. civ., ‘ i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori ‘.
Dunque, al pari di quanto avviene in materia di responsabilità dell’amministratore (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 8069/2024, Cass. 2975/2020, Cass. 17441/2016, Cass. 16952/2016), la responsabilità del liquidatore per i danni cagionati alla so cietà amministrata dall’esercizio della sua attività ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ai sensi dell’ art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dal medesimo ai suoi doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta al liquidatore dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, di aver svolto la propria attività con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, osservando, in particolare, i criteri di liquidazione e i poteri attribuitigli dall’assemblea ( ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod. civ.), dal tribunale ( ex art. 2487, comma 2, cod. civ.) ovvero, in mancanza, dalla legge in via generale ( ex art. 2489, comma 1, cod. civ.).
Una simile natura della responsabilità del liquidatore consentiva al curatore che agiva per il risarcimento del danno di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alle giacenze di magazzino, mentre restava a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuta liquidazione delle merci in conformità con i criteri e i poteri attribuitigli (e dunque nel caso di specie, secondo gli accertamenti dei giudici di merito, la prova della
conservazione del valore del patrimonio sociale, rispetto alla contestazione di vendita delle rimanenze a un prezzo di gran lunga inferiore a quello di costo, e dell’integrità del patrimonio sociale, rispetto alla rottamazione compiuta).
Prova che l’ex liquidatore non aveva fornito, secondo quanto acclarato dalla Corte di merito.
7.4 Quanto al nesso di causalità e al danno è sufficiente fare richiamo, di nuovo, ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 9100/2015, § 3.4) secondo cui è ‘ del tutto ovvio che la distrazione di alcuni beni mobili di proprietà sociale sia suscettibile di riflettersi negativamente sul patrimonio della società ‘, così come ‘ è altrettanto evidente che la relativa perdita è commisurata al valore di quei beni, o al vantaggio che da essi l’impresa avrebbe potuto ricavare ‘.
Considerazione che, applicata alla fattispecie in esame, significa che è insito nella natura della contestazione di mancato rispetto dell’obbligo di conservare il valore e l’integrità del patrimonio il fatto che un inadempimento di un simile obbligo, ove riconosciuto sussistente, si sia riflesso negativamente sul patrimonio della società, compromettendone la liquidazione, in assoluto o a valore economico congruo.
Infine, la quantificazione del danno è stata fatta dalla Corte distrettuale sulla base delle scritture contabili predisposte dallo stesso amministratore (pag. 11 della decisione impugnata), secondo un accertamento di merito non rivedibile in questa sede di legittimità.
Il quinto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’erroneità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, comma 1, cod. civ. e 112 cod. proc. civ.: la Corte di merito -spiega il ricorrente -ha richiamato un principio, in base al quale il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento dell’insorgenza del credito stesso e non del suo accertamento, che non poteva trovare
meccanica applicazione in presenza di mere appostazioni contabili frutto di atti gestori consentiti e insindacabili nel merito fino all’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria di eventuali violazion i di obblighi di legge o di statuto.
L’impossibilità di predicare prima facie l’antigiuridicità dei fatti addebitati, sulla scorta del principio della business judgment rule , comportava la necessaria postergazione dell’insorgenza del credito litigioso all’avvio dell’apposita azione di accertamento.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte d’appello, nel condividere gli accertamenti del tribunale, non ha fatto riferimento a una vicenda che si risolveva nella verifica della legittimità di mere appostazioni contabili, come sostiene la censura in esame, ma a ‘ singoli atti di cattiva amministrazione ‘ e ai ‘ danni da ciascuno di essi derivati ‘ (pag. 9) e, più precisamente, alla scelta gestoria ‘ di svalutare nel 1999, e di rottamare nel 2000, le rimanenze di magazzino ‘ (pag. 10).
Questi atti di gestione, come in precedenza precisato, rimanevano soggetti non alla business judgement rule , ma alle prescrizioni stabilite dagli artt. 2487 e 2489 cod. civ. a carico del liquidatore.
Trattandosi della contestazione di una liquidazione di una parte del patrimonio sociale a valore incongruo (o addirittura azzerato), il credito risarcitorio non poteva che essere fatto risalire -come ha correttamente ritenuto la Corte di merito -al momen to del compimento dell’atto di mala gestio .
Di conseguenza, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore, in funzione dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, andava riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 22161/2019, Cass. 17356/2011, Cass. 8013/1996).
10. Il sesto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, comma 1, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.: l’odierno ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte etnea, aveva -in tesi -allegato la composizione del proprio patrimonio alla data degli atti dispositivi e dimostrato la residua capienza rispetto ad eventuali pretese creditorie.
La Corte distrettuale, utilizzando tutte le risultanze istruttorie acquisite e valutando tanto il cespite di Catania, pignorato ma mai destinato a vendita forzata, quanto i cinque immobili di Siracusa, ben avrebbe potuto apprezzare la capienza del patrimon io immobiliare dell’appellante all’epoca degli atti dispositivi.
11. La censura è inammissibile.
La Corte d’appello, dopo aver preso in esame tutti gli immobili (in Catania e Siracusa) addotti nella censura in esame e le allegazioni fatte dal COGNOME (in relazione alla documentazione versata in atti dal proprio consulente di parte e ai coefficienti di legge), diffusamente reiterate in questa sede, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della capienza del patrimonio del debitore ad assicurare le aspettative di soddisfacimento degli altri suoi creditori, giudicando che a tal fine non si potes se tener conto dell’immobile catanese sottoposto a pignoramento.
A fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).
Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in
giudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008); invero, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti , si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017).
Al contrario il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
Al fondo resta fermo che, secondo l’indirizzo nomofilattico di questa Corte, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., non si riduce alla semplice menzione delle norme che si assumono violate, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., ma onera il ricorrente per cassazione di indicare in modo chiaro e specifico quali siano le affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato che si debbano ritenere in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. U, 23745/2020; cfr. anche in motivazione Cass. 28462/2021, Cass. 31071/2022, Cass. 13408/2023, Cass. 15033/2024).
Va insomma escluso che la censura di violazione o falsa applicazione delle norme di legge possa essere ‘filtrata’ dalla valutazione del materiale istruttorio, in assenza di una denunzia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 255/2022).
12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME