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Responsabilità del geometra: risarcimento e nesso causale

Una società immobiliare ha citato in giudizio il venditore e il direttore dei lavori (un geometra) per i danni derivanti da gravi abusi edilizi che hanno impedito il rilascio del certificato di agibilità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15358/2024, ha confermato la responsabilità del geometra a titolo extracontrattuale per aver contribuito con la sua condotta all’inadempimento contrattuale del venditore. La Corte ha inoltre chiarito che l’onere di provare un eventuale concorso di colpa dell’acquirente nella causazione del danno spetta al professionista che lo eccepisce. Di conseguenza, ha cassato la sentenza d’appello che aveva limitato il risarcimento, rinviando il caso per una nuova valutazione dei danni.

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Responsabilità del geometra: la Cassazione sul nesso causale negli abusi edilizi

L’ordinanza n. 15358/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante analisi sulla responsabilità del geometra in qualità di direttore dei lavori, specialmente quando la sua condotta contribuisce a un inadempimento contrattuale altrui. Il caso esaminato riguarda i danni subiti da un acquirente a causa di gravi abusi edilizi, e la Suprema Corte chiarisce i confini della responsabilità extracontrattuale del professionista e i principi che regolano il nesso causale e l’onere della prova.

I fatti del caso: Un acquisto immobiliare con gravi vizi

Una società immobiliare acquistava nel 2005 tre unità immobiliari da un’impresa costruttrice. Quest’ultima si era impegnata a fornire i certificati di agibilità e abitabilità. Tuttavia, il Comune accertava gravi irregolarità edilizie, tra cui una sopraelevazione abusiva e il mancato rispetto delle distanze, portando alla sospensione dei lavori e al diniego del permesso in sanatoria. A causa di questi problemi, l’acquirente citava in giudizio l’impresa venditrice (poi fallita), il progettista e il geometra direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, inclusi il deprezzamento degli immobili e i costi per la regolarizzazione.

La decisione della Corte di Appello: una responsabilità parziale

La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riconosceva una responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) del geometra. I giudici ritenevano che il professionista avesse consentito la realizzazione di lavori non autorizzati, concorrendo così all’inadempimento della società venditrice. Tuttavia, il risarcimento veniva limitato. La Corte escludeva i danni da deprezzamento e usura, imputando i lunghi tempi della definizione amministrativa a una presunta inerzia della società acquirente e alla crisi economica mondiale, piuttosto che direttamente alla condotta del geometra.

L’intervento della Cassazione e la piena responsabilità del geometra

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società acquirente, cassando con rinvio la decisione d’appello. La Suprema Corte ha affrontato due snodi cruciali: la natura della responsabilità del professionista e la corretta ripartizione dell’onere probatorio.

Il concorso del terzo nell’inadempimento contrattuale

La Cassazione ha innanzitutto rigettato il ricorso incidentale del geometra, confermando un principio consolidato: il terzo (in questo caso, il direttore dei lavori) che, con la propria condotta dolosa o colposa, contribuisce all’inadempimento di una delle parti di un contratto (il venditore), è tenuto a risarcire il danno a titolo extracontrattuale. La condotta del geometra, consistita nel permettere la realizzazione degli abusi, è stata ritenuta una causa diretta del pregiudizio subito dall’acquirente, indipendentemente dalla sua conoscenza o meno del contratto di vendita.

L’onere della prova e il nesso causale

Il punto centrale della decisione riguarda il nesso di causalità e l’onere della prova. La Cassazione ha stabilito che la Corte di Appello ha errato nel ritenere che l’acquirente dovesse provare che il ritardo nella definizione amministrativa (e il conseguente deprezzamento degli immobili) non fosse dipeso da altri fattori. Al contrario, una volta accertato che gli abusi edilizi (concausati dal geometra) hanno dato origine al procedimento amministrativo, spetta al professionista convenuto dimostrare, con un’eccezione specifica, che il danno si è aggravato per l’inerzia del danneggiato (ex art. 1227 c.c.). L’onere di provare il fatto ‘impeditivo’ che interrompe il nesso causale grava su chi lo allega.

Le motivazioni

La Corte di Cassazione ha ritenuto illogica la motivazione della sentenza d’appello. Sostenere che il danno da deprezzamento fosse dovuto alla crisi economica o all’usura del tempo, senza considerare che proprio la sospensione dei lavori causata dagli abusi aveva impedito la disponibilità e la vendita degli immobili, costituisce un’inversione della logica causale. Il procedimento amministrativo non era un evento estraneo, ma la diretta conseguenza della condotta illecita a cui il geometra aveva partecipato. Pertanto, i danni derivanti dal protrarsi di tale situazione, inclusi il deprezzamento e i costi per la regolarizzazione, sono causalmente riconducibili agli abusi originari. Inoltre, la Corte ha rilevato l’omessa pronuncia sulla domanda di rimborso dei costi per l’ultimazione dei lavori necessari a rendere gli immobili conformi, voce di danno direttamente collegata agli illeciti contestati.

Le conclusioni

Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma un principio di tutela fondamentale per gli acquirenti di immobili. La responsabilità del geometra e degli altri professionisti tecnici non si esaurisce nel rapporto contrattuale con il committente, ma si estende a titolo extracontrattuale verso i terzi che subiscono un danno a causa dei loro illeciti. Soprattutto, viene chiarito che, una volta provato l’illecito e il danno, non spetta al danneggiato dimostrare l’assenza di altre concause, ma è il responsabile che deve provare l’eventuale concorso colposo del creditore nell’aggravamento del pregiudizio. La decisione rafforza la posizione del cittadino e delle imprese nei confronti di negligenze professionali nel settore edilizio.

Un geometra direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile nei confronti dell’acquirente di un immobile per abusi edilizi, anche se non ha un contratto diretto con lui?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il professionista che, con la sua condotta colposa, contribuisce all’inadempimento contrattuale del venditore (ad esempio, consentendo la realizzazione di abusi edilizi) è tenuto a risarcire il danno all’acquirente a titolo di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana).

In caso di danno da ritardo, come il deprezzamento dell’immobile, a chi spetta provare che il ritardo è colpa dell’acquirente?
Spetta al professionista (il geometra, in questo caso) che viene citato per danni. Una volta che l’acquirente ha dimostrato che il danno deriva dagli abusi edilizi, è onere del convenuto provare che il danno si è aggravato a causa di una specifica inerzia o colpa dell’acquirente. L’onere della prova non grava sul danneggiato.

Il concorso di un professionista (come il geometra) nell’inadempimento del venditore è considerato una responsabilità contrattuale o extracontrattuale?
È considerata una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Anche se il geometra non ha un contratto con l’acquirente, la sua condotta illecita (aver permesso gli abusi) ha causato un danno ingiusto a un terzo, facendolo concorrere nell’inadempimento contrattuale del venditore e obbligandolo a risarcire il danno in solido con quest’ultimo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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