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Responsabilità del fideiussore e danni da ritardo

La Corte di Cassazione stabilisce che la responsabilità del fideiussore in un contratto di locazione si estende anche ai danni derivanti dalla ritardata restituzione dell’immobile. Con l’ordinanza n. 32954/2023, i giudici hanno chiarito che l’obbligazione prevista dall’art. 1591 c.c. ha natura contrattuale e non extracontrattuale, rientrando quindi pienamente nella garanzia prestata per tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

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Responsabilità del fideiussore nel contratto di locazione: la Cassazione fa chiarezza

La stipula di un contratto di locazione è spesso accompagnata da una fideiussione, una garanzia personale che tutela il locatore in caso di inadempimento del conduttore. Ma fino a che punto si estende questa garanzia? La responsabilità del fideiussore copre solo i canoni non pagati o anche i danni derivanti da altri inadempimenti, come la ritardata restituzione dell’immobile? Con l’ordinanza n. 32954 del 27 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, affermando la natura contrattuale della responsabilità per ritardata consegna e, di conseguenza, la sua inclusione nella garanzia fideiussoria.

I Fatti del Caso

La vicenda giudiziaria nasce da un contratto di locazione commerciale. Una società conduttrice si era resa inadempiente a diverse obbligazioni: non aveva pagato alcuni canoni, non aveva ripristinato l’immobile nelle condizioni originarie e, soprattutto, lo aveva restituito in ritardo. Il locatore aveva quindi agito in giudizio sia contro la società conduttrice sia contro la persona fisica che aveva prestato fideiussione a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

La Decisione della Corte d’Appello

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva condannato la garante al pagamento dei canoni insoluti e delle somme per il ripristino dei locali. Tuttavia, aveva escluso la sua responsabilità per il risarcimento del danno derivante dalla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinato dall’art. 1591 del Codice Civile. Secondo i giudici d’appello, tale responsabilità avrebbe avuto una natura extracontrattuale e, pertanto, non sarebbe stata coperta dalla garanzia fideiussoria, che si limita agli obblighi nascenti dal contratto.

L’estensione della responsabilità del fideiussore secondo la Cassazione

Il locatore, insoddisfatto della decisione, ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel qualificare la natura della responsabilità per ritardata consegna. La Terza Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso del locatore, ribaltando la visione del giudice di merito.

I giudici supremi hanno sottolineato un principio consolidato: la responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell’immobile ha natura contrattuale. Essa, infatti, non deriva da un fatto illecito generico, ma dalla violazione di una specifica obbligazione prevista dal contratto di locazione: quella di restituire il bene alla scadenza del rapporto.

Di conseguenza, se la fideiussione è stata prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni derivanti dal contratto”, come nel caso di specie, essa non può che estendersi anche al risarcimento del danno previsto dall’art. 1591 c.c. L’affermazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta “totalmente erronea”.

Il rigetto del ricorso della garante

La Cassazione ha, invece, respinto integralmente il ricorso incidentale proposto dalla garante, la quale contestava, tra le altre cose, l’interpretazione del contratto di fideiussione. Secondo i giudici, l’interpretazione della corte di merito, che considerava la menzione del “pagamento del canone” come un semplice esempio all’interno di una garanzia più ampia per “tutte le obbligazioni”, era pienamente legittima e non violava alcuna norma di ermeneutica contrattuale.

Le Motivazioni

La motivazione centrale della Corte di Cassazione si fonda sulla corretta qualificazione giuridica dell’obbligo di cui all’art. 1591 c.c. L’obbligo di risarcire il danno per la ritardata restituzione non è un’obbligazione esterna al contratto, ma una sua diretta conseguenza. Nasce dall’inadempimento dell’obbligo primario di riconsegna del bene. Poiché la fideiussione garantiva l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, includere i canoni e i costi di ripristino ma escludere il danno da ritardo rappresentava una palese contraddizione logica e giuridica. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata su questo punto, rinviando la causa alla Corte d’Appello per una nuova decisione che tenga conto di questo fondamentale principio.

Le Conclusioni

Questa ordinanza rafforza la tutela dei locatori e definisce con precisione i confini della responsabilità del fideiussore. Chi presta una garanzia per un contratto di locazione deve essere consapevole che il suo impegno non si limita al solo pagamento dei canoni, ma può estendersi a coprire tutti i danni derivanti dagli inadempimenti del conduttore, inclusi quelli, spesso ingenti, legati alla mancata o ritardata riconsegna dell’immobile. La decisione riafferma che la responsabilità ex art. 1591 c.c. è parte integrante del sinallagma contrattuale della locazione.

La garanzia prestata da un fideiussore in un contratto di locazione copre anche i danni per la ritardata restituzione dell’immobile?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione (ex art. 1591 c.c.) ha natura contrattuale, derivando dalla violazione di un obbligo del contratto di locazione. Pertanto, se la fideiussione garantisce tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, essa si estende anche a questo tipo di danno.

Perché la responsabilità per ritardata consegna dell’immobile è considerata di natura contrattuale?
Perché deriva direttamente dalla violazione dell’obbligo, previsto nel contratto di locazione, di restituire la cosa locata alla scadenza. Non è un danno generico (extracontrattuale), ma una conseguenza specifica dell’inadempimento di una precisa pattuizione contrattuale.

Può il fideiussore essere chiamato a rispondere anche dei costi di ripristino dell’immobile?
Sì. La sentenza conferma che, se la fideiussione è prestata a garanzia di “tutte le obbligazioni discendenti dal contratto”, essa include anche l’obbligo della società conduttrice di restituire l’immobile nello stato originario e, di conseguenza, i costi necessari per il ripristino.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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