Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32954 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32954 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18127/2020 proposto da:
NOME COGNOME elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, unitamente all’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO, lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOMECOGNOME elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
-intimata – avverso la sentenza n. 797/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/01/2020;
COGNOME‘COGNOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. COGNOME ritenuto che , con sentenza depositata in data 20/1/2020, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle somme a quest’ultimo dovute in ragione della fideiussione prestata dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione alle obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’COGNOME con un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione (salvo aggiungerne gli interessi dovuti secondo la legge), con particolare riguardo al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti dalla società conduttrice fino al termine del rapporto contrattuale, nonché al pagamento delle somme corrispondenti ai costi di ripristino dell’immobile che la società conduttrice si era impegnata a restituire nello stato originario;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento del danno dovuto dalla società conduttrice, ai sensi dell’art. 1591 c.c., per l’occupazione dell’immobile successivo alla scadenza del rapporto contrattuale; e ciò, tanto in ragione della natura extracontrattuale di tale ultima responsabilità (come tale non riconducibile all’impegno fideiussorio), quanto per l’illegittimità del rifiuto del locatore di ricevere tempestivamente l’immobile offertogli dalla società conduttrice (indipen-
dentemente dalle condizioni del bene): circostanza, quest’ultima, rilevabile sul piano argomentativo ai fini dell’esclusione della responsabilità del fideiussore, benché non traducibile in termini positivi essendo la contraria statuizione fatta propria dal giudice di primo grado ormai coperta da giudicato interno nei confronti della società conduttrice;
sotto altro profilo, nel disattendere l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, la corte territoriale ha sottolineato come la fideiussione proposta da quest’ultima dovesse ritenersi estesa, non solo al pagamento dei canoni di locazione, ma a tutte le obbligazioni discendenti dal contratto (ivi comprese le relative integrazioni ex lege e i costi di ripristino dell’immobile al termine del rapporto), rilevando, sotto altro profilo, come il locatore non fosse incorso in alcuna violazione degli obblighi imposti a tutela delle ragioni del fideiussore dagli artt. 1956 e 1957 c.c., dovendo, da ultimo, escludersi l’intervenuta conclusione di un accordo transattivo liberatorio per il fideiussore, non avendo quest’ultimo provveduto, come opportuno e indispensabile, alla relativa dimostrazione mediante prova scritta;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME ha depositato controricorso al fine di resistere al ricorso incidentale;
la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria; considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’avvenuta violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 101 cit., avendo detto giudice posto a fondamento della decisione sulla limitazione della responsabilità del fideiussore rispetto a quella del debitore principale (segnatamente l’inestensibilità della responsabilità ex art. 1591 c.c. del conduttore al fideiussore) una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta al contraddittorio delle parti, non potendo condividersi l’affermazione del giudice di appello, circa il carattere esplicitamente controverso della questione, inopinatamente dedotto tramite la valorizzazione delle generiche contestazioni sollevate dalle controparti avverso le domande proposte nei relativi confronti;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente principale abbia limitato in termini inammissibilmente scarni o insufficienti il tenore complessivo dell’esposizione dei fatti di cui al ricorso, omettendo altresì individuare, in forme inequivoche, quelli che sarebbero stati ‘ i profili ‘ delle difese svolte nel corso del giudizio, in chiara violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.;
varrà in ogni caso evidenziare come la decisione del giudice di primo grado non avrebbe mai potuto considerarsi viziata dall’eventuale violazione dell’art. 101 c.p.c., atteso che tale norma impone la ricostituzione del contraddittorio tra le parti unicamente in relazione alle questioni di fatto rilevate d’ufficio , e non già in relazione alle questioni di
diritto come quella oggetto dell’odierna controversia, nella specie consistente nella qualificazione della natura della responsabilità del conduttore ai sensi dell’ art. 1591 c.c. (sul punto, v., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022, Rv. 663636 -01, secondo cui l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese);
con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1591 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del fideiussore per il risarcimento del danno connesso alla violazione, da parte del conduttore, dell’obbligo di restituzione dell’immobile nei termini dovuti ( ex art. 1591 c.c.), attribuendone infondatamente una pretesa natura extracontrattuale;
il motivo è fondato.
osserva il Collegio come, una volta attestata (come effettivamente accaduto nel caso di specie, ad opera del giudice d’appello) l’avvenuta prestazione, da parte del fideiussore, della propria garanzia personale in relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, la responsabilità per le obbligazioni imposte alla società conduttrice a seguito dell’inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto la puntuale restituzione dell’immobile locato (ai sensi dell’art. 1591 c.c.) non avrebbe potuto sfuggire alla responsabilità del fideiussore;
a tale riguardo, deve ritenersi totalmente erronea l’affermazione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’art. 1591 c.c. individuerebbe una forma di responsabilità di natura extracontrattuale del conduttore, valendo, sul punto, il richiamo al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la responsabilità del conduttore per il ritardo nella restituzione dell’immobile (disciplinata dall’art. 1591 c.c. con una norma da ritenersi applicabile anche là dove il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia) ha natura contrattuale , poiché deriva dalla violazione dell’obbligo del conduttore di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto (al riguardo v., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv. 663344 -01);
con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la questione relativa alla legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite fosse passata in giudicato esclusivamente nei confronti della società conduttrice, e non anche della RAGIONE_SOCIALE in qualità di fideiussore, non avendo quest’ultima (così come la società conduttrice) impugnato tale capo della sentenza di primo grado con appello incidentale;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come, né la corte d’appello, né (in questa sede) la parte controricorrente, abbiano mai dedotto l’avvenuta proposizione di un appello incidentale avverso l’affermazione del primo giudice secondo cui il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile in condizioni non conforme a quelle pattuite fosse legittimo;
da tale incontestabile premessa deriva (oltre al riconoscimento del passaggio in giudicato del punto concernente la legittimità del rifiuto del locatore di ricevere la restituzione dell’immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite) che la motivazione dettata dal giudice d’appello, diretta a escludere il diritto del locatore di richiedere al fideiussore il risarcimento del danno connesso al ritardo della società conduttrice nella restituzione dell’immobile nelle condizioni dovute (diritto fondato sul presupposto della legittimità del rifiuto di ricevere la restituzione dell’immobile in condizioni non conformi a quelle pattuite), viola il giudicato interno formatosi sul punto, dovendo ritenersi, conseguentemente, illegittima;
con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente disposto la compensazione del 40% delle spese relative al grado di appello, nonostante l’accoglimento dell’appello principale proposto dall’COGNOME e l’integrale rigetto dell’appello incidentale proposto dalla COGNOME, con la conseguente insussistenza di alcuna reciproca soccombenza tra le parti;
la rilevanza della censura in esame deve ritenersi assorbita dall’accertamento della fondatezza, e dal conseguente accoglimento, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale;
con il primo motivo del ricorso incidentale, la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, in violazione della richiamata norma di ermeneutica contrattuale, che le parti del contratto di fideiussione avessero esteso l’obbligazione della
garante a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e non solo a quelle relative al pagamento dei canoni;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come l’odierna ricorrente incidentale abbia riportato, nel proprio atto di impugnazione (cfr. pagg. 27-28), il passo del contratto di fideiussione in cui si menziona espressamente l’impegno del fideiussore a garantire l’esatto adempimento ‘delle obbligazioni assunte in contratto’ dalla società conduttrice ‘e, in particolare, l’obbligazione dell’esatto e puntuale pagamento del canone’ ;
la sola circostanza che la corte d’appello abbia considerato la menzione del ‘ pagamento del canone ‘ alla stregua di una sostanziale forma ‘esemplificativa’ della più generale previsione circa la responsabilità del fideiussore per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, deve ritenersi tale da non costituire una palese violazione del canone ermeneutico di cui all’art . 1362 c.c. dedotto in questa sede dalla ricorrente incidentale;
a tale riguardo, è appena il caso di rammentare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.;
in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si
sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);
nel caso di specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c., orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;
sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze,
sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;
con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1957 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente considerato, ai fini della determinazione della scadenza della fideiussione, l’estinzione dell’intero rapporto contrattuale e non già le date relative alla scadenza dei singoli canoni di locazione, con la conseguenza erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, sulla base di un’errata interpretazione degli elementi istruttori, ha ritenuto adeguatamente assolti, da parte del locatore, gli obblighi allo stesso imposti dall’art. 1957 c.c., tenuto conto dell’avvenuta limitazione della responsabilità del fideiussore agli stessi termini delle obbligazioni principali;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la censura avanzata dall’odierna ricorrente incidentale con il motivo in esame riguardi un punto (la scadenza della fideiussione con riguardo al pagamento dei singoli canoni di locazione) che non risulta essere stato investito dall’appello incidentale, emergendo piuttosto, dalla lettura della sentenza d’appello (cfr. pagg. 8-9), come il riferimento all’art. 1957 c.c. fosse stato limitato, dall’appellante incidentale, alla sola scadenza della fideiussione con riguardo all’obbligazione concernente la mancata restituzione dell’immobile ;
ciò posto, non avendo la ricorrente incidentale adeguatamente assolto in questa sede agli oneri di allegazione imposti dall’ art. 366 n. 6 c.p.c., con specifico riguardo all’oggett iva estensione dell’appello incidentale, deve ritenersi inammissibile l’odierna censura con riguardo
all’asserita estinzione della garanzia riferita al pagamento dei singoli di canone di locazione;
quanto, invece, alla pretesa estinzione della garanzia in relazione all’obbligazione concernente la mancata restituzione dell’immobile (che la corte territoriale ha escluso ‘ in quanto dalla lettura degli atti risulta chiaro che, avendo il locatore contestato immediatamente la mancata restituzione dell’immobile perché non ripristinato nelle condizioni originarie come invece previsto nel contratto’: pag. 8), l’inammissibilità della censura discende dall’impostazione critica seguita nel motivo in esame, essendosi l’odierna ricorrente incidentale limitata alla prospettazione di una rilettura nel merito degli elementi di prova già valutati dal giudice d’appello (con particolare riguardo alla rilevata tempestività della contestazione mossa dal locatore alla società conduttrice), e dunque sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1956 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che il creditore non fosse incorso nella violazione degli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell’art. 1956 c.c., con particolare riguardo all’avvenuta estensione dei finanziamenti sostanzialmente concessi alla società conduttrice pur avendo assunto la ragionevole consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società conduttrice;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte d’appello abbia espressamente affermato l’impossibilità di dedurre la violazione, da parte del creditore,
dell’art. 1956 c.c. non essendo stato dimostrato che il locatore fosse a conoscenza di una situazione così precaria della conduttrice da non consentire di far fronte alle obbligazioni assunte (cfr. pag. 9);
ciò posto, la censura in esame, nella misura in cui intende revocare in dubbio l’attendibilità di una simile affermazione in fatto, si risolve nella sostanziale prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti e delle prove analizzata dal giudice d’appello, ancora una volta secondo una prospettiva critica non consentita in questa sede di legittimità;
con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 257 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di provvedere all’escussione del testimone indicato dalla COGNOME al fine di comprovare l’avvenuta stipulazione tra le parti di una transazione connessa al pagamento delle somme in contestazione;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la ricorrente incidentale abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si
concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 -01, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).
nel caso di specie, avendo la corte territoriale negato la legittimità dell’istanza istruttoria proposta dall’odierna ricorrente incidentale sul presupposto che la dedotta transazione, in ragione del carattere ‘notevole’ delle somme in contestazione, avrebbe dovuto essere necessariamente comprovata per iscritto, l’odierna censura, nel contestare la sentenza impugnata per violazione dell’art. 257 c.p.c., dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della doglianza, essendosi la ricorrente incidentale sottratta all ‘ impugnazione dell’ autonoma ratio decidendi specificamente individuata dal giudice d’appello ;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso principale (inammissibile il primo ed assorbito il quarto), e l’infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale (inammissibili i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con
il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale, nonché il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.
Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale.
Dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale.
Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME