Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29547 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
1. RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere stipulato con RAGIONE_SOCIALE contratto di leasing , avente ad oggetto l’autovettura TARGA_VEICOLO, che includeva una garanzia commerciale, della durata di tre anni, riferita ad eventuali difetti di conformità della vettura, esponeva che il veicolo, dopo avere subito un primo guasto ai collettori di scarico, riparato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo i termini della garanzia commerciale, ne aveva riportato, in data 5 febbraio 2011, un secondo, con necessità di sostituire l’intero motore, per il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva negato l’operatività della garanzia commerciale, adducendo che il danno non fosse conseguenza di un ‘difetto di conformità’, ma da imputare piuttosto ad un ‘cattivo utilizzo’ della vettura da parte della utilizzatrice. Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento dell’operatività della garanzia commerciale, la convenuta venisse condannata al pagamento delle spese necessarie per la diagnosi del guasto e per le riparazioni, oltre che al risarcimento del danno derivato dal versamento del canone di locazione finanziaria nel periodo di fermo tecnico del veicolo.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, all’esito della disposta c.t.u., accoglieva parzialmente la domanda, rilevando che il guasto al motore del veicolo rientrasse nell’ambito di copertura della garanzia convenzionale concessa da RAGIONE_SOCIALE e che fosse irrilevante quanto dedotto dalla convenuta circa l’esclusiva ascrivibilit à del guasto riscontrato dal c.t.u. all’operato dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , la quale, in occasione del primo guasto, aveva provveduto a sostituire i collettori di scarico in modo imperito, dal momento che oggetto della causa era la verifica dell’operatività della garanzia, che era correlata
alla diligenza dell ‘utilizzatore del bene ed al rispetto delle condizioni imposte dalla casa madre, con specifico riferimento alla individuazione dei soggetti abilitati ad intervenire sul mezzo; condannava, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla attrice i costi sostenuti per la diagnosi del guasto e per la sostituzione del motore.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4530/2015, accogliendo l’impugnazione della RAGIONE_SOCIALE e respingendo tutte le domande avanzate da RAGIONE_SOCIALE, riteneva, da un lato, che il guasto verificatosi in data 5 febbraio 2011 non fosse coperto dalla garanzia convenzionale, perché da ricollegarsi non ad un difetto di fabbrica, ma al particolato rinvenuto nell’olio del motore della vettura, ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio compatibile con il materiale contenuto nei catalizzatori precedentemente sostituiti con nuovi collettori di scarico, e, dall’altro, che la condotta del terzo (RAGIONE_SOCIALE), che aveva consentito l’entrata nel motore dei residui metallici dei catalizzatori, avesse determinato l’interruzione del nesso causale tra la rottura dei catalizzatori e quella successiva del motore, non potendo la RAGIONE_SOCIALE rispondere, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dell’operato della RAGIONE_SOCIALE , che era impresa indipendente e soggetto autonomo.
Proposto ricorso per cassazione dalla società RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con la sentenza n. 4298 del 2019, ha cassato la sentenza d’appello, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE dovesse rispondere, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del secondo guasto al motore, che, secondo le risultanze della c.t.u., era dipeso dalla precedente riparazione dei catalizzatori eseguita da ll’ RAGIONE_SOCIALE autorizzata.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, dando atto che la Corte di legittimità aveva rilevato che la
rottura del motore era da addebitarsi al primo guasto, che costituiva l’antecedente specifico , e applicando alla fattispecie l’art. 1228 cod. civ., ha dichiarato l’operatività della garanzia commerciale per difetti di conformità e condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma da quest’ultima complessivamente versata in esecuzione della sentenza della Corte d’appello, poi annullata.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ. ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato che il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione non consentiva la lettura e la valutazione delle ipotesi ricostruttive formulate nella seconda c.t.u. disposta nel giudizio di rinvio. Sostiene che il giudizio di rinvio è configurato come ad istruzione sostanzialmente ‘chiusa’, ma che sono previste eccezioni nell’ipo tesi ‘ in cui la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere il miglior accertamento dei fatti, intesi in senso storico e normativo, non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo’ . Sostiene, pertanto, che la mancata utilizzazione, ai fini ricostruttivi, della seconda c.t.u. integra omissione dell’esame di un punto decisivo della controversia, deponendo le risultanze della stessa in modo contrario a quelle della
prima c.t.u.
Precisa che il giudice di rinvio, pur dovendo preservare il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, avrebbe dovuto riesaminare la vicenda dal punto di vista fattuale, in quanto la sentenza di legittimità non conteneva un vero e proprio accertamento del nesso di causalità tra la prima riparazione ed il successivo guasto al motore subito dalla vettura, sul quale si sarebbe formato il giudicato interno, ma offriva piuttosto una ricostruzione finalizzata ad esporre il principio di diritto. Contesta, pertanto, alla Corte di merito di non avere proceduto ad una autonoma valutazione del nesso causale, pur a fronte del rinvio disposto dalla Corte di cassazione perché si procedesse ‹‹ a nuovo esame ›› , sottolineando che il giudice di rinvio ben avrebbe potuto disporre , anche d’ufficio, una nuova c.t.u. utile per valutare l’attendibilità delle conclusioni a cui era pervenuta la precedente c onsulenza RAGIONE_SOCIALE d’ufficio.
Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole che il giudice di rinvio non abbia preso in considerazione le risultanze emerse all’esito del secondo accertamento peritale, le quali, se adeguatamente valutate, avrebbero condotto ad una decisione diversa.
Il motivo è inammissibile.
3.1. La disamina della censura non può prescindere da una preliminare individuazione dei caratteri e dei limiti del giudizio di rinvio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi
non solo alla ‹‹ regola ›› giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., sez. L, n. 17353 del 23/07/2010; Cass., sez. 5, 16/10/2015, n. 20981). Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (tra le tante, Cass., sez. 3, 22/08/2018, n. 20887; Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7091).
3.2. Detto questo, le argomentazioni che l’odierna ricorrente pone a supporto della doglianza non possono essere condivise perché non tengono conto del ragionamento logico-giuridico sotteso alla sentenza di questa Corte n. 4298/2019.
Nello specifico, con tale pronuncia si è, in premessa, ribadito che:
a) ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod. civ., il debitore il quale nell’adempimento dell’obbligazione si avvalga dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; 3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855), irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell’attuazione della propria obbligazione,
ponendo la medesima a disposizione del creditore ( v., da ultimo, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590 ), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio;
b) la responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero non già sul principio della colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329), bensì sul principio cuius commoda eius et incommoda (ovvero dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione), comportante l’assunzione del rischio per i danni che al terzo (o al creditore) ne derivino (cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 12/10/2018, n. 25375; Cass., 22/11/2018, n. 30161);
c) al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, non vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, essendo al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo ( v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 22/11/2018, n. 30161); cosicché il preponente o il debitore risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l’adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore;
d) gravano sul debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto: a) delle
eccezionali condizioni personali del danneggiato; b) del fatto successivo del terzo.
La sentenza di legittimità ha, quindi, ritenuto che i su esposti principi fossero stati disattesi dalla sentenza n. 4530/2015 della Corte d’appello di Milano, essendo stato accertato nel giudizio di merito che:
al contratto di leasing intercorso tra le parti accedeva una garanzia commerciale («prevista all’art. 1.1. delle condizioni generali»), rilasciata dalla società RAGIONE_SOCIALE in favore della utilizzatrice, della durata di tre anni, «per eventuali difetti di conformità della vettura concessa in leasing » rispetto alle prestazioni dichiarate nel libretto di uso e manutenzione, da eliminare «in tempi ragionevoli» e «senza spese» per il beneficiario;
tale garanzia «abilita(va) il garantito a pretendere la riparazione senza oneri» nei confronti del garante, il quale al riguardo «utilizza(va) necessariamente un contratto di appalto con l’RAGIONE_SOCIALE», da individuarsi da parte del beneficiario necessariamente nell’ambito dei centri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autorizzati RAGIONE_SOCIALE, «secondo quanto previsto dall’art. 4.3. delle condizioni generali ai fini di non incorrere nella decadenza della ( rectius , dalla) garanzia»;
«dopo una percorrenza di circa 16.000 km» il veicolo de quo aveva riportato «un primo guasto» ai «collettori di scarico (catalizzatori)», gratuitamente riparato «da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE autorizzato RAGIONE_SOCIALE presso la quale l’autovettura era sempre stata portata per tutte le operazioni di manutenzione … »; e, successivamente, «dopo una percorrenza di circa 5000 km», era seguita la rottura del motore (pag. 8 della sentenza);
all’esito dell’espletata c.t.u., la rottura del motore era stata dai giudici di merito ascritta all’erronea riparazione effettuata dalla
suindicata RAGIONE_SOCIALE «in modo imperito», essendo risultata cagionata dal «particolato rinvenuto nell’olio del motore della vettura … compatibile con il materiale contenuto nei catalizzatori precedentemente – rotti e sostituiti con nuovi collettori di scarico, i quali al momento del guasto al motore erano risultati integri».
Alla luce di tali presupposti di fatto, la sentenza n. 4298/19 ha ri tenuto erroneo l’assunto della Corte d’appello di Milano , che aveva considerato inoperante la garanzia commerciale, perché il guasto era dipeso non da un difetto di conformità, ma da una errata riparazione eseguita da un soggetto terzo, l’RAGIONE_SOCIALE, del cui operato RAGIONE_SOCIALE non rispondeva, in difetto di prova della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1228 cod. civ. E ha, di contro, rilevato che ‹‹la 2^ rottura (del motore)’ non poteva considerarsi come vicenda autonoma rispetto alla 1^ (dei catalizzatori) ›› , sulla base del rilievo che l’intervento riparatore avesse interrotto il nesso di causalità, considerato che ‹‹ la suindicata 1^ rottura, pacificamente ritenutasi coperta della garanzia convenzionale in argomento, ha (aveva) costituito l’antecedente specifico che ha (aveva) reso necessario l’intervento riparatorio nel caso effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, della quale la società odierna controricorrente si è (era) avvalsa per adempiere alla propria obbligazione di garanzia ›› ; precisando altresì che ‹‹ l’erroneità di tale intervento ‘ aveva costituito ‘ l’antecedente specifico da cui è (era) conseguita la 2^ rottura ›› .
Da tanto ha poi desunto, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, che ‹‹ la condotta erronea dell’RAGIONE_SOCIALE ›› non poteva considerarsi avere – quale caso fortuito – interrotto il nesso di causalità, dovendo per converso ritenersi avere integrato ‹‹ il rischio specifico determinato dall’antecedente causale costituito dalla 1^ rottura, essendo il creditore/danneggiato rimasto esposto alla condotta negligente ed imperita dell’RAGIONE_SOCIALE cui
(scegliendola tra i soggetti dal garante previamente individuati) ha (aveva) dovuto necessariamente rivolgersi, ai fini della operatività della (per evitare la decadenza dalla) garanzia convenzionale de qua ›› e tenuto conto – in termini di c.d. giudizio controfattuale – che in assenza di tale specifico antecedente causale la condotta in questione della suindicata RAGIONE_SOCIALE non vi sarebbe stata ( cfr. Cass., sez. 3, 22/02/2016, n. 3428). Concludendo, pertanto, che di tale errato intervento di riparazione, effettuato da soggetto del quale si era avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione di garanzia, la RAGIONE_SOCIALE doveva necessariamente rispondere.
3.3. Individuati, nei termini sopra precisati, i paletti entro i quali avrebbe dovuto muoversi il giudice di rinvio, è evidente che quest’ultimo non doveva limitarsi a rispettare il principio di diritto enunciato, che imponeva di ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 1228 cod. civ., ma era altresì tenuto a non prescindere dai presupposti di fatto su cui quel principio poggiava e, quindi, a non rimettere in discussione l’accertamento, contenuto nella sentenza n. 4298/19, della operatività della garanzia commerciale e, quindi della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, per essere la rottura del motore dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di RAGIONE_SOCIALE rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia.
Fondandosi la sentenza di legittimità su tali presupposti di fatto (sussistenza di nesso causale tra la rottura del motore e la precedente riparazione dei collettori di scarico, ascrivibilità alla RAGIONE_SOCIALE del danno derivato dalla condotta imperita del terzo ausiliario, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non aveva ben eseguito la prima riparazione), risulta evidente che al la Corte d’appello in sede di rinvio non è stato demandato il compito di procedere ad un nuovo
accertamento dei fatti, ed in particolare ad una verifica della sussistenza del nesso di causalità, trattandosi di presupposto in fatto già sotteso al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità.
Del tutto inconferente si rivela, pertanto, il richiamo ai precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente (tra cui, Cass., n. 37469/2021), nei quali si afferma che il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente ‹‹ chiusa ›› , salve le eccezioni previste dalla stessa norma e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento).
Invero, quei precedenti, che prevedono un nuovo accertamento dei fatti, non si attagliano alla fattispecie in esame, nella quale la sentenza di legittimità, cassando la sentenza dinanzi ad essa impugnata, ha sì rilevato un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma non ha modificato i termini giuridici della controversia e ha, piuttosto, sulla base di circostanze fattuali già esaminate ed accertate in sede di merito, affermato che la Corte territoriale, ritenendo interrotto dal fatto del terzo il nesso di causalità, non aveva fatto buon governo dell’art. 1228 cod. civ.; ciò esclude che, nella specie, vi fosse necessità di provvedere ad un accertamento di fatti non trattati dalle parti o non vagliati dal giudice di merito.
Non ha, dunque, errato il Giudice di rinvio nell’affermare che la causa del guasto del motore era già stata individuata nell’errato
intervento di riparazione posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE della rete convenzionata RAGIONE_SOCIALE in occasione del primo guasto e nel ritenere, conseguentemente, che l’odierna ricorrente dovesse rispondere di tale errato intervento effettuato da un suo ausiliario, di cui si era avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione di garanzia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sussistendo -come emerso dalla c.t.u. espletata in primo grado la colpa del personale dell’RAGIONE_SOCIALE che, sostituendo i catalizzatori rotti ‹‹ non aveva adeguatamente controllato che non fossero rimasti materiali o residui metallici nell’olio del motore, causandone la rottura›› .
Le considerazioni sopra svolte conducono a ritenere che anche il secondo motivo di ricorso non si sottragga alla declaratoria d’inammissibilità, in quanto la Corte d’appello, in virtù dell’accertamento, ormai definitivo, contenuto nella sentenza di legittimità circa la sussistenza del nesso di causalità tra primo intervento riparatorio e successivo guasto al motore, non avrebbe potuto trarre alcun elemento decisivo dalle risultanze della consulenza RAGIONE_SOCIALE disposta in sede di giudizio di rinvio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto le censure contenute nel ricorso, palesemente inammissibili, rendono l’impugnazione incompatibile con il quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie, valorizzando la sanzionabilità dell’abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di
evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (Cass., sez. U, n. 12310/2015, in motivazione).
Deve, pertanto, concludersi per la condanna della ricorrente, d’ufficio, al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; al pagamento della somma di euro 9.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione