Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4245/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 2983/2018 depositata il 18/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per sentire affermare la responsabilità degli stessi nell’incidente stradale verificatosi allorché, alla guida del suo motoveicolo, transitava in INDIRIZZO a RAGIONE_SOCIALE: assumeva che il veicolo terminava con la ruota anteriore in una buca ricoperta da brecciolino fresco, non visibile, che si apriva provocando la caduta dal motociclo cui conseguivano danni alla persona, in particolare la frattura RAGIONE_SOCIALEa rotula e RAGIONE_SOCIALEo stiloide ulnare sinistro con successive cure riabilitative fisioterapiche. Prospettando di aver riportato un danno biologico non inferiore a 20 punti di invalidità, oltre al danno morale, chiedeva che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni perché la presenza RAGIONE_SOCIALEa buca non era visibile e riconoscibile dall’utente RAGIONE_SOCIALEa strada che si trovava a transitare su di essa, che non poteva quindi far nulla per evitare l’incidente.
2. – Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda, escludendo fosse stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un nesso causale tra la condizione RAGIONE_SOCIALEa strada e il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa caduta, con conseguente danno alla persona, riconducendo la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa caduta alla condotta colposa RAGIONE_SOCIALEa stessa danneggiata. In particolare, a quanto emerge dalla sentenza d’appello, il tribunale affermava che ‘la
collocazione RAGIONE_SOCIALEa buca proprio sotto il margine del marciapiede, come ampiamente riscontrato dalle risultanze processuali, rilevava quale fattore sintomatico di una condotta colposa RAGIONE_SOCIALEa stessa danneggiata che ha inciso in maniera determinante nella causazione RAGIONE_SOCIALE‘evento lesiv o’.
– La COGNOME proponeva appello, ma questo veniva rigettato.
La Corte d’appello affermava che le ricostruzioni RAGIONE_SOCIALEa dinamica dei fatti fornite dalla stessa ricorrente in sede prima stragiudiziale e poi giudiziale non coincidessero completamente, in particolare che non fosse chiaro se si assumesse che la buca era ricolma di brecciolino preesistente e compatto oppure che la buca si apriva al passaggio del motociclo che vi sprofondava all’interno con la ruota anteriore.
Aggiungeva che la prova testimoniale, assunta su istanza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non confortava la sua ricostruzione dei fatti, secondo la quale il passaggio del motociclo si sarebbe svolto a bassa velocità, in salita, in una situazione di traffico sostenuto, avendo la teste dichiarato che la buca si trovava vicino al marciapiede e di fronte a un cantiere ma che la strada era libera e non vi erano auto davanti al motociclo. Gli esiti RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie conducevano, nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, a ricondurre la causa del fatto a un difetto di prudenza e diligenza RAGIONE_SOCIALE‘attrice perché, come ritenuto dal primo giudice, essendosi verificato l’incidente su una strada completamente libera, in pieno giorno, su un tratto rettilineo, doveva addebitarsi all’attrice la scelta errata di transitare lungo il ciglio del marciapiede, in un tratto in cui il manto stradale si presentava sdrucciolevole e in cattive condizioni.
La Corte d’appello puntualizzava che era intervenuta l’acquisizione del rapporto RAGIONE_SOCIALEa polizia stradale contenente alcuni rilievi successivi all’incidente, ma riteneva che esso non fornisse indicazioni risolutive, salvo che dallo stesso emergeva chiaramente la presenza RAGIONE_SOCIALEa buca ai margini RAGIONE_SOCIALEa strada in prossimità del marciapiede e quindi
avvistabile anche da una certa distanza da parte di un guidatore attento in condizioni di traffico contenuto. Quindi la Corte d’appello concordava con la valutazione del giudice di prime cure, secondo il quale la buca, pur esistente, era sita in prossimità del margine destro del marciapiede e la NOME avrebbe potuto agevolmente evitarla, non essendo gli spostamenti impediti dalla presenza di altri veicoli, spostandosi in altro punto RAGIONE_SOCIALEa strada.
– NOME ricorre ora, sulla base di tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 29832018 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 18.6.2018.
Resistono con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
– La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va detto che il ricorso risulta sottoscritto dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, muniti di mandato alle liti anche disgiunto; benché l’AVV_NOTAIO non risulti iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei cassazionisti, e non sia pertanto abilitato a proporre la presente impugnazione (del che si darà avviso, con separata comunicazione, al RAGIONE_SOCIALE), il ricorso risulta comunque ammissibile in quanto sottoscritto anche dall’altro difensore iscritto al predetto RAGIONE_SOCIALE. 2. – Con il primo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie dalla stessa proposte, volte alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa prova orale con la escussione di un maggior numero di testi.
Lamenta che la sua domanda sia stata rigettata per carenza di prova sulla stessa verità RAGIONE_SOCIALE‘incidente oggetto di causa, pur avendo il
primo giudice chiuso anzitempo l’istruttoria, precludendole di fornire la prova dei fatti.
– Con il secondo motivo si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di documenti ed in particolare del contrasto RAGIONE_SOCIALEa motivazione con la prova documentale e denuncia la sussistenza di una ‘violazione di legge ex articolo 360 numero 5’.
– Con il terzo motivo si duole RAGIONE_SOCIALEa erronea e falsa applicazione di legge, in particolare degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. per ‘ erronea affermazione in forma meramente presuntiva e perplessa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità per NOME contra alla responsabilità accertata per parte convenuta ‘.
– Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.
Manca la sommaria esposizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nei suoi punti essenziali, relativi ai passaggi decisori rilevanti: il ricorso opera una sorta di parafrasi RAGIONE_SOCIALEa stessa, in cui è riportato non il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, bensì il commento ad esso da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, inidoneo a far comprendere il reale contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il ricorso soffre inoltre di una inidonea tecnica redazionale, insufficiente a far comprendere l’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEe censure. Si sono riportati in parte tra virgolette i motivi di ricorso per farne emergere la palese inammissibilità e l’inidoneità degli stessi, per la poco rigorosa e atecnica formulazione, mancante RAGIONE_SOCIALEa cifra espositiva minima del ricorso per cassazione idonea svolgere la funzione di contenere comprensibili ed autosufficienti censure di legittimità.
Si ricorda che il giudizio di legittimità, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, esige sostanzialmente che il giudice, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, nonché il
contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure che dovrebbero giustificare la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di esse senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che gli sia consentito a tal fine, anche ad evitare uno sbilanciamento nella parità dei mezzi difensivi a disposizione RAGIONE_SOCIALEe parti, sostituirsi alla parte per interpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese. Il carente sviluppo argomentativo, inidoneo a far comprendere l’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALEe doglianze, ne comporta l’inammissibilità in quanto, diversamente opinando, le stesse dovrebbero essere ricostruite nel loro contenuto, attingendo al contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza e a mezzo di un apporto non meramente interpretativo ma di integrazione creativa RAGIONE_SOCIALEe difese formulate dalla parte che è precluso al collegio, perché comporterebbe la violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa parità RAGIONE_SOCIALEe armi.
– Anche se presi in esame singolarmente, in ogni caso, i motivi proposti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
La esposizione del primo motivo non consente, come detto, di comprendere appieno il contenuto e lo stesso significato RAGIONE_SOCIALEa doglianza. Solo a mezzo RAGIONE_SOCIALEa lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza si comprende che la ricorrente aveva ottenuto l’ammissione di alcuni capitoli di prova orale ed aveva indicato più di un teste, che all’udienza fissata per l’assunzione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale era presente solo un teste, che è stato ascoltato, e che il giudice di primo grado non ha ritenuto di rinviare per ascoltare gli altri, per poi rigettare la domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente.
Null’altro è precisato con la opportuna precisione dalla ricorrente, che non richiama neppure efficacemente gli atti del giudizio di merito. Neppure precisa la ricorrente se e come ha reagito coi dovuti tempi e modi all’ordinanza di chiusura RAGIONE_SOCIALE‘istruzione in primo grado
o se ha dedotto la questione del non consentito espletamento di tutte le prove testimoniali ammesse con uno dei motivi di appello.
– Anche il secondo motivo è inammissibile: dalla formulazione di esso non emerge in modo univoco se si censuri una violazione di legge o un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La censura è appena comprensibile nel suo effettivo contenuto e neppure supportata da idonei riscontri: non precisa ma lascia solo intendere che il rapporto RAGIONE_SOCIALEa polizia stradale sia entrato a far parte RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa e che di esso non si sia tenuto alcun conto, ma non ne richiama la collocazione in atti.
Del pari inammissibile è quindi il secondo motivo, con cui la ricorrente, nel denunciare l ‘ omesso esame del rapporto redatto dai pubblici ufficiali dopo il sinistro nella sua interezza, ha tuttavia omesso sia di indicare in quale fase processuale sia stato prodotto ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, sia di riportare nel ricorso il contenuto dei passaggi salienti del richiamato documento su cui argomenta, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all ‘ esame dei fascicoli d ‘ ufficio o di parte (Cass. 19.01.2023 n.1677).
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince inoltre con chiarezza che il rapporto sia stato esaminato e valutato nei suoi contenuti dal giudice di merito quale semplice mezzo istruttorio e che quegli, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ esame del rapporto, unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti, ha ritenuto la domanda infondata. L ‘ eventuale errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito -e che investe l ‘ apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare -non è di per sé sindacabile in sede di legittimità (Cass. 22.11.2018 n. 30182).
8. – Con il terzo motivo la ricorrente si duole che, pur a fronte di una situazione dalla quale emergeva pianamente la responsabilità per custodia del RAGIONE_SOCIALE ed anche RAGIONE_SOCIALEa società che eseguiva o aveva eseguito i lavori (non è chiarito se sulla stessa sede stradale o all’interno di un cantiere contiguo), sia stato ritenuto dirimente il comportamento imprudente e interruttivo del nesso causale tenuto dalla ricorrente, utente RAGIONE_SOCIALEa strada, sulla base di elementi presuntivi costituiti dal fatto che la strada era libera, con poco traffico e con buona visibilità, e quindi che la ricorrente avrebbe ben potuto evitare la buca evitando di transitare accosto al margine destro RAGIONE_SOCIALEa strada. Il terzo motivo in sé è inammissibile, perché non contiene una efficace denuncia di alcuna violazione di legge, ma si duole soltanto RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento in fatto. Nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello, la NOME non ha dimostrato che la ‘ cosa ‘ , ovvero lo stato del fondo stradale , abbia costitutivo la causa efficiente del danno verificatosi e non la mera occasione RAGIONE_SOCIALEo stesso. il Giudice del merito ha escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità da parte del custode ritenendo che il fatto fosse da imputare ‘ ad un difetto di prudenza e diligenza RAGIONE_SOCIALE ‘ attrice ‘ ovvero alla condotta RAGIONE_SOCIALEa stessa danneggiata, ritenuta espressione di un impulso causale autonomo nella determinazione del fatto dannoso a fronte di un pericolo ben visibile ed evitabile.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto, è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Pone a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.300,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE ciascuna, e di euro 1.600,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre, per ognuno dei controricorrenti, 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione il 10