Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10972 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10567/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME, con
domicilio digitale
EMAIL
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio EMAIL
– controricorrenti – e contro
NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 6821 del 31/10/2022 della Corte d ‘ appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispCOGNOMEvamente genitori e fratelli di NOME COGNOME, convenivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per domandare il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto in seguito ad un ‘ esplosione dovuta ad una fuga di gas, la cui responsabilità era da attribuire, in tesi attorea, ai convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ.
Nella causa intervenivano -spiegando richiesta risarcitoria -anche NOME COGNOME (sorella del defunto, che poi rinunciava alla pretesa), NOME e NOME (quest ‘ ultimo rappresentato dalla madre, NOME COGNOME) COGNOME (figli).
Analoga domanda veniva successivamente avanzata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, figlio e (asseritamente) convivente del deceduto.
Riunite le cause, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16312 del 23/7/2015, accoglieva la domanda attorea -«dichiara il concorso di colpa nella causazione della morte di NOME COGNOME in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME (40%) e NOME COGNOME (60%); condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché, con esclusione per NOME COGNOME, NOME COGNOME in solido al risarcimento dei danni che liquida in favore di: – NOME COGNOME: euro 100,00 – NOME COGNOME: euro 100,00 – NOME COGNOME: euro 180,00 –NOME COGNOME: euro 180,00 – NOME COGNOME: euro 213,200 – NOME COGNOME: euro
213,00 – NOME COGNOME: euro 85.280 Oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo» -con la seguente motivazione: «… la grave ed inescusabile responsabilità dei convenuti in solido deriva dall ‘ avere, in qualità di effCOGNOMEvi proprietari e utilizzatori dell ‘ immobile, come attestano incontrovertibilmente tutte le risultanze istruttorie, affidato, consapevolmente, l ‘ incarico della realizzazione dell ‘ impianto del gas a persona del tutto non qualificata, incompetente ed all ‘ evidenza incapace. Qui non si è in presenza di un ‘ avversità imprevedibile. Al contrario la superficialità ed il pressapochismo (di chi ha operato, il COGNOME, e di chi ha incaricato, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME) ne sono l ‘ unica e la vera causa. Non occorre dilungarsi oltre, tanto prova l ‘ evidenza, nel ripercorrere la lunga teoria di prove che incontrovertibilmente corroborano la verità incontestabile che emerge con forza dagli atti e che attesta che COGNOME quale esecutore e i coniugi COGNOME quali responsabili ex artt. 2043 e 2051 c.c. dell ‘ immobile sono i responsabili in solido dell ‘ evento che ha portato al decesso di NOME COGNOME. È ragionevole attribuire, nei rapporti interni, la responsabilità colposa dei convenuti, al 60% a NOME COGNOME (condannato anche in sede penale) e per il restante 40 % ad NOME COGNOME e NOME COGNOME in parti uguali. NOME COGNOME ovviamente non ha alcuna colpa: si è limitato a fare ciò che prudenza consigliava, vale a dire aprire le finestre e chiudere il rubinetto del gas. Nulla gli può essere addebitato di avventato o incauto.».
5. Proponevano impugnazione NOME COGNOME e NOME COGNOME contestando, tra l ‘ altro, la configurabilità di una loro responsabilità ex artt. 2043 o 2051 cod. civ. e, in subordine, facendo valere circostanze atte ad elidere la responsabilità stessa o la solidarietà passiva, nonché la carente motivazione sui criteri impiegati per la liquidazione del danno.
6. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -questi ultimi, anche unitamente a NOME COGNOME, in quanto eredi di NOME COGNOME -proponevano appello incidentale.
Nelle more, gli appellanti COGNOME e COGNOME concludevano un accordo transattivo con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (anche quali eredi di NOME COGNOME).
La Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 6821 del 31/10/2022, respingeva tutte le impugnazioni.
Per quanto qui rileva, il giudice di secondo grado così motivava la propria decisione: «Con il terzo motivo di gravame gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenerli responsabili ex art. 2043 c.c., non essendo loro ascrivibile alcun contributo causale nella causazione dell ‘ esplosione, da cui poi, è scaturita la morte di COGNOME NOME. Proseguono i coniugi COGNOME, sostenendo che l ‘ evento catastrofico del 5/08/2004 è imputabile al solo NOME COGNOME, il quale nell ‘ eseguire l ‘ impianto di adduzione del gas nella loro abitazione, negligentemente aveva lasciato aperto il rubinetto gas posto sul piano cottura. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano l ‘ insufficienza della motivazione della sentenza per aver il primo giudice addebitato loro la responsabilità ex art. 2051 c.c. sulla scorta del solo verbale di sommarie informazioni rese da COGNOME NOME nel corso delle indagini espletate in sede penale, da cui era poi scaturita la sua condanna, laddove, invece, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire la percentuale del 100% di responsabilità al COGNOME. Il terzo ed il quarto motivo sono suscCOGNOMEbili di reductio ad unitatem in quanto strettamente connessi. I motivi sono entrambi infondati. Del tutto condivisibilmente il Tribunale ha addebitato la responsabilità dei fatti di causa nella misura del 40% ai COGNOME e del preponderante 60% a COGNOME NOME. Indubbia è infatti la prevalente responsabilità dell ‘ idraulico COGNOME, il quale, come risulta nel verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, ha … la superficialità ed il pressapochismo del suo operato ; tuttavia, ciò non esclude un rilevante apporto causale dei coniugi COGNOME per essere proprietari dell ‘ immobile in cui si verificò l ‘ esplosione e per aver ,con superficialità ,commissionato l ‘ esecuzione dei lavori di
realizzazione dell ‘ impianto a gas a persona non tecnicamente e specificamente qualificata, NOME COGNOME. Non appaiono sorrette da alcuna evidenzia probatoria le doglianze degli appellanti circa il fatto che COGNOME NOME avesse solo la nuda proprietà sull ‘ immobile, essendo in usufrutto alla madre NOME COGNOME, e la considerazione, quindi, che nulla dovesse essergli addebitato. Il Collegio rammenta, infatti, che l ‘ usufruttuario è il titolare del diritto personale di godimento e, quindi, mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene, a meno che non venga dimostrato che abbia sul bene il pieno controllo … Il possesso dell’ immobile da parte dei coniugi appellanti risulta dalle prove documentali e testimoniali raccolte, in particolare dal verbale di sommarie informazioni reso dello stesso COGNOME NOME, il quale riferisce alla polizia giudiziaria ‘…mia moglie e il costruttore della mia casa in seguito esplosa, si sono portati a casa mia ed una volta entrati in casa hanno subito sentito odore di gas. Voglio precisare che la sera prima, alle ore 20:00, l ‘ idraulico COGNOME NOME, su disposizione di mia moglie, stava controllando il piano cottura poiché non funzionava …’ … Ne deriva che il Tribunale, al contrario di quanto confusamente sostenuto dagli appellanti, ha esaminato attentamente le prove raccolte, segnatamente costituite dalle sommarie informazioni rese nel procedimento penale dagli appellanti stessi, dal verbal e dei vigili del fuoco … dalle dichiarazioni di … incaricati dal COGNOME di eseguire la recinzione della villetta e di fornire gli arredi dell ‘ immobile da cui era inequivocabilmente evincibile che pur se indubbia la preponderante responsabilità dell ‘ idraulico COGNOME per la negligenza ed imperizia adottate nell ‘ installazione dell ‘ impianto a gas, al contempo la qualità di proprietario dell ‘ immobile ed il fatto di aver conferito l ‘ incarico al COGNOME, rende i coniugi COGNOME responsabili ex art. 2043 e 2051 c.c. … essendo probatoriamente riconducibile il decesso di COGNOME NOME all ‘ esplosione dell ‘ impianto a gas, la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico di costui, bensì del proprietario e di colui
che ha eseguito i lavori, potendo la responsabilità del custode essere superata solo con prova del caso fortuito, che è decisamente da escludere nel caso di specie. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, alla luce delle evidenze probatorie acquisite, ad integrare l ‘ evento dannoso hanno concorso le condotte autonome e negligenti dei proprietari appellanti sia per aver affidato l ‘ incarico di esecuzione dei lavori dell ‘ impianto a gas a persona priva della necessaria professionalità tecnica qualificata nel settore (cfr. … sommarie informazioni dell’ idraulico COGNOME laddove si legge ‘…l’ impianto era stato eseguito senza un progetto redatto da tecnico qualificato, senza alcun collaudo della tubazione con aria compressa…’ ), sia perché pur essendo consapevoli del mal funzionamento dell ‘ impianto a gas, ciononostante, non si erano colposamente attivati per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi (… il Dirigente della Polizia di Stato atte sta che ‘…il COGNOME NOME aveva rappresentato personalmente alla sig.ra COGNOME che il lavello ed il piano cottura delle cucine necessitavano ora, a mezzo idraulico, dei relativi collegamenti confermando di non aver effettuato tale manovra in quanto operazione tecnica di sua non specifica competenza…’ . Ne deriva che risulta in tal modo provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei COGNOME e l ‘ esplosione, con evidente esclusione del caso fortuito, artificiosamente costituito dalla condotta del danneggiato NOME COGNOME, e conseguente conferma della responsabilità solidale degli appellanti ai sensi dell ‘art. 2055 c.c. … Con il sCOGNOMEmo motivo i coniugi COGNOME si dolgono dell ‘ errata quantificazione del danno da perdita parentale, asserendo che il Tribunale ha omesso di specificare quali parametri ha adottato per la liquidazione dello stesso. In via subordinata chiedono l ‘ applicazione della riduzione massima della Tabella di Roma, essendo risultato che nessuno dei prossimi congiunti di NOME COGNOME avesse con lui convissuto o fosse a lui legato da un ‘ intensa affectio parentalis. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., atteso che, al di là della generica censura, parte appellante non ha allegato il calcolo del minor
importo risarcitorio ritenuto maggiormente appropriato alla specificità del caso e per quale ragione tale diverso importo avrebbe costituito un ammontare maggiormente attendibile.».
Avverso tale decisione, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, basato su sette motivi; resistevano con controricorso NOME e NOME COGNOME; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
All ‘ esito della camera di consiglio del 9/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione articoli 2697, 2732/3, 2734, 2735, 2729, 2699, 2700 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2051 c.c.», per avere la Corte d ‘ appello fondato la propria decisione, in ordine alla responsabilità dei ricorrenti (segnatamente, al conferimento dell ‘ incarico all ‘ idraulico), sulle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da NOME COGNOME e, in ordine alla titolarità dell ‘ immobile in cui si era verificata l ‘ esplosione, senza esaminare i documenti (atti pubblici) dai quali risultava che il COGNOME era solo nudo proprietario.
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione articoli 2697, 2732/3, 2734, 2735, 2729, 2699, 2700 c.c. in combinato disposto con gli articoli 2043 e 2051 c.c.», per avere la Corte di merito omesso affermato la responsabilità della COGNOME sebbene la stessa non fosse né proprietaria dell ‘ immobile, né mai indicata (nelle sommarie informazioni o nelle dichiarazioni testimoniali) quale custode o anche solo committente delle opere dell ‘ immobile.
3. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2043 c.c.», in quanto la responsabilità aquiliana dei ricorrenti è stata individuata nell ‘ «aver, con superficialità, commissionato l ‘ esecuzione dei lavori di realizzazione dell ‘ impianto a gas a persona non tecnicamente e specificamente qualificata, NOME COGNOME», circostanza mai allegata dalle controparti e, comunque, priva di qualsivoglia fondamento.
4. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la «ulteriore violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2051 c.c.», per non essere stato considerato il caso fortuito, integrato dalle condotte del COGNOME, aventi esclusiva incidenza nella causazione dell ‘ evento.
5. Col sesto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., si deduce la «violazione e falsa degli articoli 2051, 2055 e 1227 c.c. – nullità della sentenza per motivazione apparente e non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione art. 130/2 n.4 c.p.c. in combinato con art. 118 d.a.c.p.c. e violazione art. 112 c.p.c.», per il mancato riconoscimento del caso fortuito nella fattispecie costituito dal comportamento del danneggiato.
6. Le predette censure -che possono essere esaminate congiuntamente perché, in base a quanto di seguito illustrato, tutte incidono sulla motivazione data dalla Corte d ‘ appello in ordine agli elementi costitutivi delle configurate responsabilità ex artt. 2043 e 2051 cod. civ. e ai loro presupposti fattuali -sono fondate.
7. Il giudice di secondo grado, nell ‘ applicare le succitate disposizioni, muove dall ‘ apodittica affermazione di alcuni presupposti fattuali (peraltro, considerando come prove le circostanze dichiarate dall ‘ altro convenuto, ritenuto corresponsabile solidale, senza esplicitare alcun vaglio sulla loro veridicità) per poi affermare, in maniera altrettanto tautologica, che i coniugi COGNOME e COGNOME rispondono per il danno derivante dalla morte di NOME COGNOME.
In particolare, si formula in via preliminare -anziché, come risultato di un percorso logico-giuridico -una graduazione di responsabilità tra COGNOME (40%) e COGNOME (60%), fondando tale giudizio sul solo verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dall ‘ autore materiale dell ‘ impianto da cui era fuoriuscito il gas, poi esploso.
Il «rilevante apporto causale dei coniugi COGNOME» è basato sulla presunta loro proprietà dell ‘ immobile in cui si verificò l ‘ esplosione, circostanza che la Corte di merito afferma senza richiamare a supporto della propria asserzione alcun elemento probatorio, né curandosi di confutare specificamente e puntualmente (ed anche solo di esaminare adeguatamente) la contraria documentazione prodotta al riguardo dagli appellanti (atti pubblici sulla titolarità del bene), se non con generiche e imprecise dichiarazioni rese in altra sede (alla polizia giudiziaria) dal COGNOME.
La stessa Corte, poi, si contraddice in maniera insanabile, perché riconosce che l ‘ immobile era gravato da usufrutto a favore di un terzo ed è evidente l ‘ erroneità dell ‘ affermazione secondo cui «l ‘ usufruttuario è il titolare del diritto personale di godimento e, quindi, mero detentore qualificato e non già pieno possessore del bene», atteso che si tratta di diritto reale di godimento che attribuisce, invece, appunto il possesso all ‘ usufruttuario, così parificato al proprietario ai fini dell ‘ art. 2051 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 05/07/2004, Rv. 574130-01); soltanto genericamente -e, dunque, con motivazione solo apparente, se non tautologica o apodittica -si asserisce che il possesso dell ‘ immobile da parte dei coniugi «risulta dalle prove documentali e testimoniali raccolte». Difatti, la Corte territoriale formula un richiamo al materiale probatorio appena un poco più preciso, ma che resta comunque del tutto deficitario, di quello fatto dal primo giudice, il quale, senza una vera motivazione, aveva parlato, senza riportarla nello specifico, di una «lunga teoria di prove che incontrovertibilmente corroborano la verità incontestabile che emerge con forza da-
gli atti e che attesta che COGNOME quale esecutore e i coniugi COGNOME quali responsabili ex artt. 2043 e 2051 c.c. dell ‘ immobile sono i responsabili in solido dell ‘ evento».
Si sostiene, poi, che gli odierni ricorrenti avrebbero «con superficialità … commissionato l’ esecuzione dei lavori di realizzazione dell ‘ impianto a gas a persona non tecnicamente e specificamente qualificata …. affidato l’ incarico di esecuzione dei lavori dell ‘ impianto a gas a persona priva della necessaria professionalità tecnica qualificata nel settore».
Su questo specifico punto la motivazione è gravemente ed insuperabilmente difettosa: non si spiega né perché il COGNOME fosse privo delle professionalità richiesta per l ‘ esecuzione dei lavori (circostanza che non può essere tratta ex post dall ‘ incidente occorso, ma che andava valutata ex ante ), né in base a quali elementi probatori sia stato desunto l ‘ affidamento delle opere da parte proprio dei COGNOME (l ‘ aver segnalato che c ‘ era un malfunzionamento non dimostra ex se la committenza dei lavori) e, quindi, la ravvisata culpa in eligendo non trova concreto adeguato riscontro nella sentenza impugnata.
È, poi, tautologica -al pari della graduazione delle responsabilità con COGNOME -l ‘ esclusione del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo, posto che il giudice d ‘ appello sembra aprioristicamente affermare che dalla sola esplosione deriva il danno, senza però considerare se vi possano essere state condotte colpose imprudenti della vittima tali da incidere sul nesso causale, anche a mero titolo di concorso, ed anche in tal caso pretermettendo la considerazione delle specifiche contestazioni degli appellanti principali.
Resta assorbito il quarto motivo, con cui il ricorrente denuncia la «violazione e falsa dell ‘ art. 2051 c.c. -nullità della sentenza violazione e falsa dell ‘ art. 112 c.p.c.», per avere la Corte di merito applicato l ‘ art. 2049 cod. civ., anziché la norma predetta: in quanto soltanto
dopo la corretta ricostruzione del nesso causale potrà, a tutto concedere, divenire o tornare attuale la relativa questione.
Col sCOGNOMEmo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si deduce la «nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 342 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello reputato inammissibile la censura relativa ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
La Corte d ‘ appello liquida la censura degli appellanti come aspecifica, perché non è stato «allegato il calcolo del minor importo risarcitorio ritenuto maggiormente appropriato alla specificità del caso e per quale ragione tale diverso importo avrebbe costituito un ammontare maggiormente attendibile».
In proposito, si rileva che non spetta all ‘ appellante, nella formulazione del motivo, fornire una motivazione alternativa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01), nemmeno in punto di liquidazione del danno.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la censura era tutt ‘ altro che generica, perché investiva il parametro impiegato per la liquidazione (tabelle di Roma, senza specificazione dell ‘ anno di riferimento) e i presupposti per la sua applicazione (età della vittima, riduzioni per la non convivenza, ecc.), nonché il criterio impiegato per includere nelle somme indicate interessi e rivalutazioni. Pertanto, la conclusione della corte territoriale in punto di non specificità del motivo di gravame non può condividersi e la gravata sentenza va cassata anche in ordine a tale profilo, nella parte in cui conserva la sua rilevanza.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d ‘ appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto e il sCOGNOMEmo motivo del ricorso;
dichiara assorbito il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Roma, in