Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12287 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22925/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di NAPOLI n. 338/2021 depositata il 01/02/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, NOME COGNOME al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, causati da infiltrazioni di acqua, ai locali, e alle merci ivi depositate, siti in Napoli al INDIRIZZO rivenienti dalle perdite che dai soprastanti locali di proprietà del COGNOME, nei quali era esercitata l’attività alberghiera (da parte di altro soggetto denominato RAGIONE_SOCIALE);
NOME COGNOME si costituì in giudizio e chiamò in causa il INDIRIZZO INDIRIZZO e questi, nel costituirsi, chiamò in causa, previa autorizzazione giudiziale, la propria compagnia d’assicurazione RAGIONE_SOCIALE , che pure resistette alla domanda di manleva;
a ll’esito dell’istruttoria testimoniale, documentale e mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Napoli condannò NOME COGNOME al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, liquidati in poco più di tremila euro (€ 3.092,57) ;
NOME COGNOME propose appello, e il INDIRIZZO INDIRIZZO propose appello incidentale condizionato;
la Corte d’appello di Napoli, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l’impugnazione principale e quella incidentale, ed ha compensato le spese tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, e ha condannato NOME COGNOME al pagamento delle spese nei confronti di ciascuno degli altri tre appellati;
avverso la sentenza n. 338 del 2021 propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, NOME COGNOME;
resistono con separati controricorsi NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO e RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore generale non ha presentato conclusioni;
NOME COGNOME e il INDIRIZZO INDIRIZZO, hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
NOME COGNOME propone i seguenti motivi di impugnazione:
primo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ. e degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4 e 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;
il motivo verte sull’interpretazione della clausola del contratto di assicurazione, e segnatamente della n. 16 (ma anche altre clausole, quali la 17) e di un’appendice , o aggiunta, al contratto che comporterebbe la copertura dell’assicurazione anche per l’evento consistente in spargimento d’acqua;
il primo motivo è palesemente infondato, sia perché la questione non risulta essere stata adeguatamente posta nel merito, neppure dalle altre parti, sia perché l’interpretazione data dalla Corte d’appello è coerente e logica ed è nel senso che la causa dello spargimento dell’acqua, ossia delle infiltrazioni, era da imputarsi alla parte dell’immobile in condominio di proprietà esclusiva del COGNOME, e non, invece, come implicitamente asserisce il ricorrente, a una parte comune dell’edificio ;
solo qualora fosse stato accertato, nel merito, il che non avvenne, che la perdita d’acqua era imputabile a una parte comune dell’immobile , sarebbe stata operativa la garanzia assicurativa aggiuntiva, originariamente esclusa;
la Corte territoriale, invero, ascrive correttamente la responsabilità delle infiltrazioni al NOME in quanto custode, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dell’immobile, o meglio, della parte di immobile, dal quale l’acqua si era diffusa, n é risulta che il NOME
abbia adeguatamente provato, al di là di generiche affermazioni, l’esistenza del caso fortuito;
è opportuno, per completezza della motivazione, ribadire che la responsabilità di cui all ‘ art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all ‘ art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, almeno la seconda (per la prima bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675 del 20/07/2023 Rv. 668745-01), dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all ‘ evento pregiudizievole;
orbene, nella specie la controversia è stata risolta con univoca riconduzione della responsabilità nella causazione del danno alla cosa intesa come appartamento sovrastante, comprensivo degli impianti, mentre il proprietario se ne è presunto custode e, in quanto tale, investito permanentemente delle relative potestà di gestione, anche nel caso di utilizzo da parte di terzi (il caso fortuito integrandosi solo con un’azione imprevedibile e non altrimenti impedibile posta in essere da costoro), mentre la provenienza delle infiltrazioni dal sovrastante appartamento è indubitabile;
secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 112, 115, 167, 180, 324 e 345 cod. proc. civ. relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: il motivo verte sulla formazione di un giudicato interno a seguito della mancata contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE delle ipotesi di non operatività della garanzia assicurativa;
il secondo motivo è, al pari del primo, infondato in quanto dalla lettura dello stesso ricorso, nella parte rilevante ai fini del mezzo in esame, risulta che la compagnia assicuratrice si era assestata, anche in fase di appello, sulla linea difensiva, già prospettata, con successo, in primo grado, di esclusione della manleva nei confronti del RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, per non essere lo spargimento d’acqua proveniente da una parte comune dell’ edificio, cosicché l’affermazione censoria dell’essersi formato un giudicato, sin dal primo grado, è del tutto infondata, non risultando in alcun modo individuabile quale parte della sentenza di primo grado sarebbe passata in cosa giudicata sulla base di una asserita mancata contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE o addirittura su di una presunta domanda di RAGIONE_SOCIALE, che non risulta in alcun modo formulata;
terzo motivo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il motivo verte sulla compensazione delle spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che era, secondo il ricorrente, al pari soccombente e sulla condanna al pagamento delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE;
il terzo motivo è, pure, infondato, in quanto la motivazione della Corte d’appello è adeguata, avendo il giudice di merito, con dovizia di argomentazioni, spiegato le ragioni della correttezza della compensazione delle spese soltanto limitatamente a detta parte processuale, che comunque non poteva essere ritenuta integralmente soccombente nei confronti del COGNOME, per essere stata la sua domanda di risarcimento danni, per compromissione delle merci stipate nei locali interessati dalle infiltrazioni d’acqua, rigettata, atteso che la pronuncia sul punto era basata più che su di una mancata prova della causa dei danni per la mancata prova della quantità e valor dei beni mobili danneggiati, cosicché la
compensazione delle spese risultava adeguatamente motivata in base al testo dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. vigente , ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009, al momento in cui era stata notificata la citazione in primo grado, ossia al 15/02/2012, antecedente alle modifiche di cui alla al d.l. n. 132 del 12/09/2014, conv. con modificazioni nella legge n. 162 del 10/11/2014;
con riferimento alla condanna alle spese in favore della compagnia assicuratrice essa costituisce applicazione del principio di soccombenza, atteso che la chiamata in causa, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE venne causata dalla prospettazione difensiva, ritenuta in due gradi del giudizio di merito del tutto infondata, del COGNOME (Cass. n. 31868 del 15/11/2023 Rv. 669481 – 01);
il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascun controricorrente, come da dispositivo, in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata ;
la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis .1, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE in Euro 1.500,00 e in favore di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME in euro 1.200,00 per compensi, oltre, su dette somme, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di