Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7972 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12156/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 743/2019, depositata il 09/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentirli condannare, in ragione RAGIONE_SOCIALEe rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa RAGIONE_SOCIALEe opere edilizie da loro realizzate.
1.1. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitorie le attrici allegarono: di essere proprietarie di un immobile sul lato sinistro di Vico Andiloro in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che sul margine opposto del predetto vico sarebbe esistito un muro con un sottostante canale di scarico che, posto ad un livello di circa due metri inferiore rispetto al loro immobile, avrebbe consentito il defluire RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche nel vicino torrente; che tale dislivello consentiva al loro immobile e tutte le altre case e terreni limitrofi al Vico di scaricare le acque meteoriche senza alcun ristagno; che l ‘ RAGIONE_SOCIALE, in occasione RAGIONE_SOCIALEa costruzione di alcune villette a schiera, avrebbe riempito con materiale di risulta il citato dislivello, nonché ricoperto l ‘ anzidetto canale e demolito parte del muro; che, in epoca antecedente all ‘ inizio RAGIONE_SOCIALEa costruzione, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe eseguito lavori per l ‘ allargamento e la bitumazione del Vico Andiloro; che i danni alla propria abitazione, conseguenti all ‘ allagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile in occasione di precipitazioni meteoriche, fossero causalmente riconducibili ai predetti lavori edilizi.
1.2. – Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti. L ‘ COGNOME sostenne la esclusiva responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non aveva provveduto ad adeguare la rete fognaria alle nuove esigenze; l ‘ Amministrazione comunale negò che qualunque danno potesse essere ad essa addebitato, in proprio o in qualità di custode.
1.3. – L ‘ adito Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istruito il giudizio mediante espletamento di c.t.u., condannò, con sentenza n. 1110/08, il RAGIONE_SOCIALE ad ‘eseguire tutte le opere pubbliche necessarie ed utili ad evitare gli allagamenti verificatesi negli immobili RAGIONE_SOCIALEe attrici, per come indicate nella CTU, ponendo le relative spese per l ‘ 80% a carico del convenuto COGNOME NOME e per il restante 20% a carico RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE‘; condannò, altresì, l ‘ COGNOME e l ‘ Amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti dalle attrici, quantificati rispettivamente nella misura di euro 14.128,60 ed euro 3.532,15.
-Avverso tale decisione proponevano impugnazione entrambi i convenuti: COGNOME NOME in via principale e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in via incidentale.
I gravami venivano rigettati dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sentenza resa pubblica il 9 settembre 2019.
2.1. – A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la Corte territoriale (per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: a ) andava condivisa la ricostruzione operata dal consulente tecnico d ‘ ufficio in primo grado e confermato il relativo l ‘ accertamento secondo cui la responsabilità per i danni subiti dagli appellati dovesse essere attribuita all ‘ RAGIONE_SOCIALE, in misura pari all ‘ 80%, e al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in misura pari al 20%; b ) quanto all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era da reputarsi responsabile ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c.: b.1 ) in primo luogo, in quanto l ‘ attività da essa posta in essere -‘avendo comportato un notevole spostamento e riposizionamento di masse terrose, creazione di un terrapieno di altezza superiore
alla strada e al cortile degli appellati, con scavi profondi che hanno determinato anche trasformazione del territorio e del suo assetto geografico’ era da qualificarsi come attività pericolosa, alla luce di un giudizio basato sulla pericolosità in concreto fondato sul parametro di elaborazione giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEa cd. prognosi postuma; b.2 ) in ogni caso, l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE COGNOME andava considerata ‘negligente ed imperita ai sensi RAGIONE_SOCIALEa generale disposizione di cui all ‘art. 2043 c.c.’ in quanto: il ‘rimedio consistente nella cunetta trasversale munita di grata che avrebbe dovuto raccogliere tutte le acque recapitandole nella condotta di proprietà RAGIONE_SOCIALEa Provincia -che ha realizzato è risultato, per come specificatamente precisato dal CTU, inidoneo, insufficiente, inefficace e, quindi, frutto di sottovalutazione del pericolo’; ‘irrilevante era la conformità dei lavori alla concessione edilizia, posto che, l ‘ esecutore dei lavori è sempre tenuto ad eseguirli in modo tale da non arrecare danni a terzi’; ‘né ha dimostrato l ‘ eccezionalità e l ‘imprevedibilità RAGIONE_SOCIALEe piogge’ tale per cui potesse essere esclusa una sua responsabilità colposa; c ) quanto al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era da ritenersi responsabile: c.1) ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2043 c.c., per esser stato imprudente, negligente ed imperito l ‘ intervento di allargamento e bitumazione del vicolo; c.2 ) ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2051 c.c. perché, in quanto proprietario e custode del bene pubblico, avrebbe dovuto vigilare e realizzare opere di smaltimento del le acque piovane ‘in previsione che la bitumazione del INDIRIZZO avrebbe reso il fondo stradale impermeabile alle piogge’.
-Per la cassazione di tale sentenza ricorre NOME COGNOME affidando le sorti RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione a tre motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., con allegata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 462 del 6 aprile 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa contro versia’, per avere la Corte territoriale: a ) omesso di pronunciarsi sul provvedimento giudiziale -ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 novembre 2011 (nel giudizio distinto dal n. r.g.a.c. 3099/2011) – depositato dal ricorrente agli atti di causa; b ) contraddittoriamente ritenuto sussistente il nesso di causalità tra gli allagamenti e l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME nonostante avesse riconosciuto la responsabilità, in proprio e in qualità di custode, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c ) insufficientemente motivato nella parte in cui ha applicato il principio RAGIONE_SOCIALEa cd. prognosi postuma alla sola attività pericolosa svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Sotto il primo profilo, la Corte non avrebbe affatto preso in considerazione quanto deciso, con efficacia di sentenza, dalla citata ordinanza in data 11 novembre 2011, ‘avente ad oggetto gli identici fatti (allagamenti ulteriormente susseguiti nella stessa zona) di quelli che ci occupano nel presente giudizio’; con detto provvedimento il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa medesima c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado che ha dato causa al presente giudizio (distinto dal n. r.g. 1323/2004) e in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘prognosi postuma’ si sarebbe determinato nel diverso senso RAGIONE_SOCIALEa esclusiva responsabilità dei danni provocati a seguito degli allagamenti in capo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento al secondo e al terzo profilo, la Corte d ‘ Appello avrebbe in ogni caso errato nel ritenere sussistente anche la responsabilità in capo alla RAGIONE_SOCIALE in quanto il
riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, in proprio e in qualità di custode, sarebbe stato di per sé determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE medesima; inoltre, facendo err onea applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘prognosi postuma’, utile ad accertare la responsabilità connessa alle attività pericolose, avrebbe qualificato come tale l ‘ attività RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (consistente nella ‘realizzazione RAGIONE_SOCIALEe villette in conformità al titolo autorizzativo, nel rispetto del PRG e previo pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte RAGIONE_SOCIALEa prima’) e non anche l’ attività edilizia posta in essere dal RAGIONE_SOCIALE, effettuata in assenza di opere che permettessero lo smaltimento RAGIONE_SOCIALEe acque piovane.
– Con il secondo motivo è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 324 c.p.c., per ‘contrasto di giudicati’, avendo la Corte territoriale errato nel non essersi pronunciata e, dunque, conformata all ‘ accertamento contenuto nel giudicato relativo all ‘ anzidetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 novembre 2011 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito di altro procedimento (n. 3099/2011 R.G.A.C.) e ritualmente depositata agli atti di causa; ordinanza – avente ad oggetto fatti identici al presente giudizio e pronunciato nei confronti di alcune RAGIONE_SOCIALEe stesse odierne parti (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) -che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa stessa c.t.u. espletata nel primo grado del presente giudizio, aveva escluso qualsiasi responsabilità in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE, ravvisandola, invece, in capo al RAGIONE_SOCIALE.
– Con il terzo motivo è prospettata violazione, falsa e/o errata applicazione degli artt. 2050 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale errato nel qualificare come pericolosa l ‘ attività edilizia esercitata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e non anche le opere edilizie realizzate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva ‘realizzato, nella stessa zona oggetto di allagamenti, piazze e strade ben bitumate ma del tutto sprovviste … RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile impianto fognario’.
In particolare, a seguito RAGIONE_SOCIALEa erronea qualifica RAGIONE_SOCIALE ‘ attività svolta dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come ‘pericolosa’ e RAGIONE_SOCIALEa conseguente applicazione dei principi in materia di onere RAGIONE_SOCIALEa prova vigenti in materia di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l ‘ RAGIONE_SOCIALE de quo il maggior responsabile RAGIONE_SOCIALE ‘ allagamento in considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza di prova circa l ‘ adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
4. -È prioritario lo scrutinio del secondo motivo, con il quale si denuncia un contrasto di giudicati, assumendosi la prevalenza del giudicato favorevole all ‘ odierno ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe rilevato.
La doglianza è infondata.
In particolare, l ‘ ordinanza a cui il ricorrente fa riferimento è quella emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l ‘ 11 novembre 2011 nell ‘ ambito del procedimento n. r.g.a.c. 3099/2011, che il ricorrente deduce aver depositato due volte nel giudizio di appello (rispettivamente in data 23.7.2013 in formato cartaceo e, una seconda volta, in via telematica) e che, non essendo presente nel fascicolo di parte, è stata acquisita in forza di potere officioso esercitato in presenza di istanza ex art. 369, comma secondo, c.p.c. (Cass. n. 14839/2020).
La citata ordinanza è stata pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in sede di reclamo avverso l ‘ ordinanza n. 1309/2011 del 19 luglio 2011, con cui lo stesso Tribunale aveva rigettato l ‘ istanza di rilascio di provvedimento d ‘ urgenza ex art. 700 c.p.c. avanzata da taluni proprietari di immobili in località Vico Andiloro, tra cui NOME COGNOME, parte anche nel presente giudizio.
In sede di reclamo, il Tribunale aveva, invece, accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., ritenendo sussistente -sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento contenuto nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio distinto dal n. r.g. 1323/2004 (ossia nel primo grado del presente giudizio) – il fumus boni iuris e il periculum in
mora RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria degli istanti nei confronti del solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale unico responsabile dei danni causati agli immobili dagli allagamenti.
Trattasi, dunque, di accertamento contenuto in un provvedimento emesso in sede cautelare, che, come tale , è inidoneo a produrre gli effetti propri RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata.
È difatti principio consolidato (tra le molte, Cass. n. 9830/2018) quello per cui la inidoneità al giudicato del provvedimento d ‘ urgenza deriva, in particolare, dalla natura non decisoria e non definitiva RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento in esso effettuato dal giudice cautelare; e cioè dalla impossibilità del provvedimento di incidere in maniera stabile e definitiva sulle situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari.
La mancanza di decisorietà, infatti, emerge dalla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza cautelare prima, del procedimento poi e, infine, del provvedimento: esso, in particolare, concerne non l ‘ accertamento circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal privato, bensì la individuazione dei presupposti in presenza dei quali la legge consente di emanare il provvedimento cautelare, cioè la verosimiglianza del diritto (cd. fumus boni iuris ) e la possibilità che lo stesso, in caso di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa istanza cautelare, possa essere leso da un pregiudizio imminente ed irreparabile (cd. periculum in mora ).
La mancanza di decisorietà, inoltre, deriva dalla stessa natura del procedimento cautelare, provvisoria e strumentale rispetto all ‘ accertamento svolto in sede giurisdizionale. Le misure cautelari, infatti, assolvono alla fondamentale funzione di tutela RAGIONE_SOCIALEe situazioni giuridiche soggettive di cui i privati sono titolari, per tutto
il tempo necessario ad ottenere la sentenza che riconosca o meno, in via definitiva, la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa loro pretesa; pertanto, l ‘ accertamento contenuto nel provvedimento cautelare diviene giuridicamente irrilevante al momento del pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza che, dunque, ne prende il posto.
Il ricorrente, pertanto, ha errato nell ‘ attribuire efficacia di sentenza passata in giudicato all ‘ ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in sede di reclamo, in data 11 novembre 2011.
Né è concludente la difesa di parte ricorrente allorquando invoca come giudicato esterno la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 462 del 6 aprile 2021, depositata con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Non solo il ricorrente ha omesso di dare prova del passaggio in giudicato di detta sentenza, ma -in via altrettanto dirimente, alla luce RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 41895/2021) -la stessa non potrebbe comunque assumere natura di giudicato esterno nel presente giudizio, posto che, tra i due giudizi, non vi è coincidenza di parti e di rapporto giuridico, essendo, nel giudizio di cui alla sentenza n. 462/2021, diverso il danneggiato (nella persona di NOME Baldessarro), ossia la parte che ha azionato la pretesa risarcitoria nei confronti di NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il danno patito in conseguenza del danneggiamento dei propri beni mobili e immobili.
5. -Il primo motivo è inammissibile.
Lo è, anzitutto, in quanto veicola, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, censure sotto il profilo del vizio motivazionale di cui alla previgente formulazione (poi modificata dall ‘ art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., inapplicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità.
E tanto vale anche in riferimento alla doglianza di omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza in data 11 novembre 2011 (che, come detto, non ha natura di cosa giudicata), che è orientata, per l ‘ appunto, a mettere in evidenza una carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la quale non si sarebbe fatta carico di valutare (sul piano probatorio) anche il diverso apprezzamento di altro giudice sugli stessi fatti.
Peraltro, anche se si intendesse (in ipotesi, giacché non ne sussistono i presupposti, come indicati da Cass., S.U., n. 8053/2014) scrutinare il motivo sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, di cui al vigente n. 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., esso sarebbe comunque inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 348ter c.p.c., poiché la sentenza impugnata trova fondamento sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto (desunte dalla c.t.u. espletata in corso di giudizio), RAGIONE_SOCIALEa decisione emessa in primo grado.
6. -Il terzo motivo è inammissibile.
Lo è non solo perché le censure con esso proposte sviluppano, nella sostanza, critiche all ‘ accertamento di fatto riservato al giudice di merito (in punto di apprezzamento del nesso di causalità materiale -cfr. Cass. n. 9985/2019 – e di pericolosità in concreto RAGIONE_SOCIALEa condotta fonte di responsabilità ex art. 2050 c.c.: cfr. Cass. n. 10268/2015), ma anche perché -e in via assorbente di ogni altra considerazione -omettono di impugnare l ‘ ulteriore e autonoma ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, secondo cui la responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era da ravvisarsi anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2043 c.c. (cfr., segnatamente, pp. 15/16 RAGIONE_SOCIALEa senten za impugnata e sintesi al § 2.1. dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia).
Deve, infatti, trovare applicazione il principio, consolidato (tra le molte, Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 13880/2020), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni,
tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALEe rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l ‘ intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEe altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa.
-Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.270,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza