Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11708 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
sul ricorso 15851/2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 617/2022 depositata il 28/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto in via principale da NOME COGNOME avverso la decisione che in primo grado aveva riconosciuto il concorso di colpa di esso COGNOME in relazione al danno lamentato dal medesimo per aver dovuto vendere in perdita azioni Unicredit acquistate con fondi indebitamente messigli a disposizione della banca; ed in pari tempo, accogliendo il gravame incidentale della banca, ha pure riformato la medesima decisione nella parte in cui era stata riconosciuta la responsabilità di questa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per aver reso disponibili i fondi utilizzati dal COGNOME a causa di un’anomalia del proprio sistema informativo, asserendo, a questo riguardo, che, ferma detta qualificazione giuridica per non essere stata impugnata da alcuno la relativa statuizione, il COGNOME non poteva non essere al corrente dell’indisponibilità dei fondi nella misura utilizzata, sicché era in ciò ravvisabile la recisione del nesso di causalità tra l’errore del banca ed i danni lamentati, integrando il comportamento del COGNOME gli estremi del caso fortuito.
Il COGNOME ricorre ora avverso detta decisione sulla base di sei motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resiste l’intimata con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione degli art. 112 e 161 cod. proc. civ., nonché per vizio di motivazione contraddittoria ed apparente e per omesso esame di un fatto decisivo laddove, nel dare atto dell’intervenuta
inoppugnabilità della statuizione in punto alla qualificazione giuridica della fattispecie, non avrebbe considerato il primo motivo di appello inteso a contestare detta statuizione sotto il profilo della sua aderenza alle regole della correttezza e della buona fede e dell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 21 TUF ed avrebbe invece ritenuto priva di interesse, a mezzo di una motivazione apparente, la doglianza in punto di violazione di alcune condizioni contrattuali applicate al rapporto -è, al netto di ogni connotazione motivazionale enunciata solo in rubrica, per il resto inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione.
2.2. La Corte d’Appello, contrariamente a quanto riferito, non ha affatto ignorato lo specifico motivo di gravame fatto valere avanti a sé dall’impugnante lamentando la violazione delle regole in punto di correttezza e buona fede in uno con la violazione degli obblighi di cui all’art. 21 TUF, ma ne ha piuttosto ricusato la conferenza decisoria sulla considerazione che non essendo stata fatta oggetto di impugnazione l’operata qualificazione giuridica della fattispecie a termini dell’art. 2051 cod. civ., la doglianza in questione rimaneva per questo «assorbita dall’accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto dalla controparte in quanto è stato accertato che il COGNOME deve imputare esclusivamente a se stesso, per i motivi sopra detti, la responsabilità dei danni lamentati e che l’errore in cui la banca è incorsa ha costituito solo mera occasione per il compimento di un comportamento azzardato e consapevolmente a rischio». E dunque evidente che nei termini formulati il motivo si limita a reitera gli argomenti già scrutinati dal decidente e non formula, riguardo alle conclusioni da questo enunciato, alcuna considerazione critica che valga a soddisfare il precetto di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
2.3. Rilievo, quest’ultimo, che si rende rinnovabile anche in relazione all’ulteriore censura sviluppata dal motivo in relazione alla pretesa violazione delle norme negoziali regolanti il rapporto tra le parti, atteso che il rilevato difetto di interesse all’impugnazione, riscontrato dal decidente in capo al COGNOME per non aver lamentato questo alcun effetto pregiudizievole in conseguenza della violazione di dette norme, soddisfa compiutamente l’obbligo motivazionale perché chiarisce in modo ineccepibile la ratio della decisione, sicché il motivo, criticamente silente, si risolve unicamente nel sollecitare una rinnovata disamina del punto, incorrendo, perciò, in tal modo ancora una volta nella violazione del richiamato precetto di specificità.
Il secondo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché per vizio di motivazione contraddittoria ed apparente e per omesso esame di un fatto decisivo laddove, nel dare atto del difetto di interesse all’impugnazione rilevato in capo al COGNOME in ordine alla violazione delle norma negoziali regolanti i rapporti tra le parti, avrebbe omesso di esaminare nel merito la doglianza o lo avrebbe fatto a mezzo di una motivazione apparente -resta assorbito in ragione di quanto al riguardo, concludendo per la sua inammissibilità, si è osservato a margine della medesima censura sviluppata con il primo motivo di ricorso.
4.1. Il terzo motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2043 e 2697 cod. civ. laddove, nel dare atto che i danni lamentati dal COGNOME erano ascrivibili in via esclusiva al comportamento colposo consapevolmente ed azzardatamente posto in essere dal medesimo, avrebbe erroneamente ritenuto in ciò di dover riconoscere l’esimente del caso fortuito, quando al contrario la condotta negligente della vittima non esclude di per sé la richiamata responsabilità occorrendo
anche che tale condotta sia imprevedibile -è inammissibile in quanto visibilmente versato in fatto.
4.2. E’ ben vero che, secondo quel che si insegna abitualmente, la responsabilità da cose in custodia, cui si è inteso in sede di merito ricondurre la specie in discorso senza contestazioni di sorta, presuppone indefettibilmente, onde escluderne la ricorrenza l’oggettiva imprevedibilità o imprevenibiltà dell’evento pregiudizievole, unitamente alla prova del caso fortuito oppure alla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, nella produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943); ma la Corte d’Appello, nel pervenire alla conclusione qui contestata, rilevando la recisione del rapporto di causalità tra la condotta della banca ed il danno patito dal ricorrente, sviluppa il proprio ragionamento in adesione a questo quadro di riferimento nel solco di un apprezzamento di fatto inteso a valorizzare, quali indici anche dell’imprevedibilità ed imprevenibilità dell’evento dannoso, circostanze direttamente riconducibili alla persona del COGNOME e meglio sintetizzate nel fatto che prima dell’erronea operazione di accreditamento da parte della banca le disponibilità di conto riconducibili all’interessato erano assai modeste o addirittura di segno negativo, di talché non era pensabile che, vedendosi accredita la somma di oltre 1.000.000,00 di euro, egli ne potesse disporre liberamente e che, al contrario, disponendone, non lo facesse assumendone ogni responsabilità conseguente.
Dunque si è sul punto in presenza di un giudizio di fatto che non è notoriamente rimeditabile in questa sede.
5.1. il quarto motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 29 reg intermediari laddove, nel dare atto che l’argomentazione sviluppata dal COGNOME in punto all’inadeguatezza delle operazione non coglie nel
segno ed è perciò estranea alla fattispecie, avrebbe valutato parzialmente ed in maniera superficiale il dovere di informazione che fa capo alla banca e che nella specie era rimasto inosservato per effetto dell’erronea informazione fornita in ordine all’entità del saldo sul proprio conto corrente -è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione.
5.2. La Corte d’Appello -evidentemente registrando l’incongruenza dell’allegazione, giacché lo speciale dovere in punto di adeguatezza imposto dalla norma regolamentare è rappresentabile solo in relazione ad un’attività di intermediazione in strumenti finanziari, sicché è improprio dedurne l’inosservanza nel quadro delle ordinarie comunicazioni correnti tra la banca ed il cliente in ordine allo stato del conto corrente -ha, come visto, escluso la conferenza dell’argomento sul rilievo della sua estraneità alla fattispecie in disamina, affermazione quest’ultima che il motivo non contesta a mezzo di deduzioni idonee a dimostrane la fallacia e, dunque, l’erroneità del contrario convincimento enunciato al riguardo dal decidente, esponendosi in tal modo al rilevato difetto di specificità.
6.1. Il quinto motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. e per travisamento della prova e vizio di motivazione apparente laddove, nel dare atto che le circostanze probatorie allegate dal COGNOME a conforto del fatto che egli non fosse in grado di conoscere l’effettivo saldo del proprio conto non fossero credibili e fossero smentite dalle contrarie risultanze agli atti, sarebbe incorsa nel travisamento del materiale probatorio con l’effetto che una corretta ed univoca interpretazione di esse avrebbe potuto determinare l’accoglimento della domanda -è inammissibile perché visibilmente versato in fatto.
6.2. A fronte per vero dall’analitica confutazione della concludenza delle allegate circostanze operata dal decidente, che ne ha ricusato la attendibilità all’esito di una disamina condotta nel merito di ciascuna, evidenziandone la contraddittorietà e l’incoerenza, il motivo insiste unicamente perché riguardo ad esse sia rinnovato il sindacato valutativo, ma in tal modo oblitera manifestamente i limiti del giudizio di legittimità poiché chiama la Corte di cassazione ad esercitare un ufficio estraneo ai propri fini istituzionali.
7.1. il sesto motivo di ricorso -con cui si censura l’impugnata decisione per violazione degli artt. 91 e 113 cod. proc. civ. laddove, nel dare atto che le spese del giudizio di primo grado andavano liquidate complessivamente, si sarebbe astenuta dall’indicare quali fossero i parametri applicati e sarebbe venuta meno al precetto di una liquidazione per voci, è inammissibile per evidente difetto di autosufficienza
7.2. Considerato, per vero, che il motivo formula sul punto in discussione una critica del tutto generica e priva di indicazioni minimamente specifiche se ne impone la regolazione alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte in ragione del quale « n tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che, nel censurarne la complessiva quantificazione operata del giudice di merito, non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, in ordine alle quali quel giudice sarebbe incorso in errore» (Cass., Sez. I, 2/10/2014, n. 20808).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 6.3.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME