Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17801 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31588/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME DI
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2699/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.-La ricorrente NOME COGNOME COGNOME, quando si sono verificati i fatti di causa, era locataria di un edificio storico nel centro di Bologna nel quale aveva sede il suo studio legale.
L’immobile era, all’epoca dei fatti, di proprietà del signor NOME COGNOME, poi deceduto ed a cui sono succeduti gli eredi NOME, NOME e NOME COGNOME.
Il proprietario, nel febbraio del 2008, ha affidato dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, composto di soli due piani, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva tra le maestranze un solo dipendente.
I lavori consistevano nel rifacimento della impermeabilizzazione dell’intera copertura del palazzo, nonché della relativa coibentazione. Al fine di garantire che venissero correttamente eseguiti, sono stati nominati l’architetto NOME COGNOME, quale progettista direttore dei lavori, ed il geometra NOME COGNOME, quale coordinatore responsabile della sicurezza.
I lavori da realizzare sullo stabile presupponevano l’uso di materiali infiammabili e dunque una certa cautela nella loro esecuzione, oltre alla necessità della presenza di un sorvegliante ad impedire che si sviluppassero incendi.
1.1.Ciononostante, nell’agosto del 2008, durante i lavori finalizzati a stendere la guaina, si è sviluppato un incendio che l’imprenditore NOME COGNOME ed il suo dipendente, presenti sul posto, non sono riusciti a spegnere, e che dunque ha avvinto l’intero stabile distruggendo lo studio legale dell’avvocato COGNOME, che ha di conseguenza subito la perdita, oltre che degli arredi di pregio presenti nello studio, altresì di tutta la documentazione relativa all’attività in corso, e quindi dei fascicoli, dell’intera biblioteca e dell’archivio clienti.
L’avvocato COGNOME, che prevalentemente lavorava a Dubai ed aveva dunque come clienti soggetti degli Emirati Arabi, ha lamentato di avere subito da tale episodio una contrazione dei suoi affari e dei suoi guadagni, ed anche un ridimensionamento dello studio legale dovuto all’abbandono degli avvocati che ne facevano parte, seguito alla perdita degli incarichi professionali.
1.2.-L’avvocato NOME COGNOME ha dunque citato in giudizio i proprietari dell’immobile, ossia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, il geometra COGNOME, l’architetto NOME COGNOME ed il titolare della ditta NOME COGNOME, chiedendo loro un risarcimento di oltre quattro milioni di euro.
1.3.- I proprietari dell’immobile si sono costituiti, hanno chiesto il rigetto della domanda ed hanno altresì ottenuto la chiamata in causa della loro assicurazione, la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto anch’essa il rigetto della domanda.
Allo stesso modo si sono costituiti l’architetto e il geometra, che, a loro volta, hanno chiesto la chiamata in causa delle RAGIONE_SOCIALE, anche essa costituitasi in giudizio.
1.4.- Il Tribunale ha nominato un consulente tecnico per la stima dei danni, e, all’esito dell’istruttoria, ha rigettato la domanda nei confronti dei proprietari , dell’architetto direttore dei lavori e del geometra responsabile della sicurezza, accogliendola solamente nei confronti dell’esecutore dei lavori NOME COGNOME, con conseguente
condanna di quest’ultimo alla somma complessiva di euro 253.000,00, ma, per contro, ha condannato l’attrice a rifondere alle altre parti le spese legali per un ammontare di circa 40.000 euro.
1.5-Questa sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME che ha chiesto la condanna anche degli altri convenuti, ossia dei proprietari, ed altresì il riconoscimento di un danno maggiore rispetto a quello ottenuto in primo grado.
1.6.-La Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, ma solo per quanto attiene all’ammontare del danno posto a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, che è stato riconosciuto in euro 276.600 anziché nei 253.000 euro liquidati in primo grado, ed ha per il resto confermato quanto deciso dal Tribunale.
1.7.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di NOME COGNOME con nove motivi di ricorso illustrati da memorie. Si sono costituiti con controricorso le RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, gli eredi COGNOME, che hanno altresì depositato memorie, la RAGIONE_SOCIALE, che ha altresì depositato memorie, NOME COGNOME che ha anche depositato memoria, quest’ultima, tuttavia, limitata a precisare le conclusioni, senza alcun ulteriore svolgimento argomentativo.
Ragioni della decisione
2.La tesi dei giudici di appello è che la responsabilità dell’incendio e dei conseguenti danni deve attribuirsi interamente ed esclusivamente all’appaltatore NOME COGNOME, il quale ha scaldato troppo la guaina, prima di applicarla su uno strato legnoso, e non si è poi accorto del principio di incendio, non avendo usato la cautela, come invece avrebbe dovuto, di far sorvegliare la zona da una persona attenta a che non si sviluppasse un incendio, come era stato suggerito dal geometra responsabile della sicurezza.
I giudici escludono che abbia potuto avere un qualche ruolo il proprietario dell’immobile in quanto, avendo costui affidato i lavori
alla RAGIONE_SOCIALE appaltatrice, aveva perso il potere di fatto sul bene, e, che, del resto, in ragione dell’età, non era neanche in grado di esercitarlo, e dunque non aveva la possibilità di impedire l’evento, che peraltro si poneva rispetto alla condotta del proprietario come un caso fortuito imprevedibile ed inevitabile.
Anche la condotta del geometra doveva dirsi immune da colpa in quanto costui aveva in effetti predisposto il piano di sicurezza prevedendo le misure necessarie a prevenire l’incendio, che però non erano state evidentemente rispettate.
Né era prospettabile una culpa in eligendo in capo al proprietario dovuta al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE incaricata non era iscritta alla RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE di lavori edili specializzati, in quanto i lavori affidati, vale a dire quelli di ristrutturazione della copertura, erano in realtà lavori che non necessariamente richiedevano una particolare specializzazione.
Né, infine, secondo la Corte di merito, potrebbe affermarsi una responsabilità del COGNOME in ragione del suo patteggiamento in sede penale, in quanto non solo la decisione resa in quel giudizio non ha effetti di giudicato nel processo civile, ma altresì essa non contiene alcun accertamento che possa costituire per il giudice civile un principio di prova, o comunque un elemento su cui fondare la decisione.
Posta dunque l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, ed esclusa quella di tutti gli altri, la Corte d’appello di Bologna ha confermato sostanzialmente la stima dei danni fatta dal CTU, salvo un lieve maggiore riconoscimento per quanto attiene alle spese di ricostruzione dei fascicoli ,ma ha negato rilievo alla circostanza che due sedi ulteriori dello studio legale, a Imola e a Istanbul, sono state chiuse a cause dell’incendio, non ravvisando alcun nesso causale tra quelle chiusure e la distruzione della sede bolognese.
Infine, i giudici di merito hanno ritenuto non provato il calo dei ricavi e dunque il danno conseguente ai mancati guadagni.
3.- Questa ratio è contestata con nove motivi di ricorso.
3.1- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1140 e ss. 2051 e ss. e 1218 e ss. del codice civile.
Si contesta la ratio della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso una responsabilità dei proprietari committenti con l’argomento che, avendo costoro consegnato il bene all’appaltatore, avrebbero perso sul bene il potere di fatto che è presupposto della responsabilità del custode, come prevista dall’articolo 2051 del codice civile.
La ricorrente contesta questo assunto asserendo che il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c. e che questa responsabilità non viene meno per il fatto che egli abbia consegnato la cosa all’appaltatore, salvo ovviamente il caso fortuito.
Osserva tuttavia la ricorrente che la sentenza impugnata non spiega perché la condotta dell’appaltatore si sia posta come caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, né indica i fatti da cui è stata dedotta la casualità del danno.
Piuttosto, una serie di circostanze, tra cui la natura dei materiali utilizzati, il tipo di lavorazione che richiedevano, rendeva il danno assolutamente prevedibile anche in ragione di un principio di incendio che c’era stato in precedenza.
Viene inoltre sottolineato come non vi sia menzione del ruolo svolto dai figli del COGNOME, cioè dai figli del committente, anch’essi proprietari dell’immobile, ed infine si eccepisce la circostanza che il fatto che il committente avesse nominato un responsabile della sicurezza non lo esimeva dal controllare che costui rispettasse gli obblighi assunti: da questo punto di vista il committente dovrebbe rispondere ex articolo 1228 cc per fatto degli ausiliari.
3.2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1655, 2043 e 2049 del codice civile nonché del Regolamento CEE 1893 del 2006.
La tesi della ricorrente è la seguente: il committente risponde del danno per culpa in eligendo e in vigilando in quanto avrebbe affidato lavori di particolare delicatezza ad un soggetto che non aveva le competenze per effettuarli adeguatamente e che, peraltro, risultava iscritto alla RAGIONE_SOCIALE come un imprenditore non specializzato in quel tipo di lavori edili.
Osserva la ricorrente come l’appalto presupponga che la prestazione sia svolta da un’RAGIONE_SOCIALE, ossia da un soggetto che, con organizzazione propria e con mezzi propri, esegua l’opera avvalendosi di una struttura imprenditoriale, nel senso che, per aversi RAGIONE_SOCIALE è necessario che ci sia il prevalente impiego di lavoro subordinato, anziché, come nel caso presente, l’impiego di lavoro proprio o di un membro della famiglia.
Se, come ritiene la ricorrente, si esclude che chi ha eseguito i lavori possa ritenersi un imprenditore, allora ne deriva che costui era il semplice esecutore di direttive provenienti dal committente, che dunque deve ritenersi responsabile dei danni arrecati al terzo.
Questi due motivi pongono una questione comune e dunque possono tenersi in considerazione insieme.
Essi sono infondati.
Intanto, va precisato che non c’è omessa pronuncia sulla posizione dei figli del committente, in quanto, in un certo senso, la posizione di costoro è implicitamente dal giudice di merito assimilata a quella del loro dante causa, nel senso che, esclusa la responsabilità di quest’ultimo, è implicitamente esclusa quella di coloro che nella sua posizione sono subentrati.
Ciò detto, i due motivi presuppongono una qualificazione diversa, l’una dall’altro, della fattispecie in questione, poiché il primo motivo prospetta una responsabilità del committente ex articolo 2051 c.c.,
mentre il secondo motivo prospetta una responsabilità ex articolo 2043 o 2049 cc.
Va dunque chiarito sotto quali norme va ricondotto il caso in questione.
È evidente che una responsabilità da articolo 2051 c.c. presuppone che il danno sia causato dalla cosa per via, come si suol dire, del suo dinamismo, mentre una responsabilità ex articolo 2043 cc presuppone che la cosa sia azionata dall’uomo, ossia che il danno derivi dalla cosa in quanto utilizzata in quel momento dall’uomo, e dunque, in ultima analisi, che il danno derivi più che dalla cosa dalla condotta di chi la utilizza, o di chi sulla cosa interviene.
Nel caso presente, come è evidente, il danno al terzo, ossia alla ricorrente, è stato causato da una errata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, e dunque è derivato al terzo non già dal dinamismo in sé della cosa, ma da una condotta colpevole dell’uomo, vale a dire dalla condotta dell’appaltatore che non ha utilizzato le adeguate cautele nella realizzazione dei lavori; non danno da cosa in custodia, ma danno da attività imprudente o imperita: la cosa ha provocato danno in quanto utilizzata in quel momento da un agente, e non per il suo intrinseco dinamismo.
Con la conseguenza che è da escludersi del tutto il riferimento alla responsabilità da cose in custodia e con la ulteriore conseguenza dunque che il committente non risponde per un danno causato da una cosa che ha affidato ad altri, e della quale abbia dunque ha perso la custodia, ma semmai risponde per fatto altrui, cioè per il danno causato a terzi da un soggetto a cui lui ha affidato, nel suo interesse, l’esecuzione di determinati lavori; ed è evidente allora che la fattispecie di riferimento è del tutto diversa da quella ipotizzata del primo motivo e semmai è più simile alle considerazioni fatte nel secondo motivo.
L’ipotesi è dunque quella del danno causato a terzi dall’appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, e del ruolo che, rispetto a tale
condotta, abbia il committente: su tale situazione è principio di diritto che <> (Cass. 10588/ 2008; Cass. 36399/ 2023).
Il giudice di merito ha dunque accertato che i lavori affidati all’RAGIONE_SOCIALE convenuta non erano tali da richiedere una particolare specializzazione, o comunque non erano lavori che richiedevano una particolare difficoltà di esecuzione e perizia nel farli, che quella RAGIONE_SOCIALE non avesse, trattandosi della realizzazione della copertura di un tetto a falde. Questo accertamento è un accertamento in fatto, relativo alla natura della prestazione richiesta e al grado di specializzazione del prestatore, che è motivato dal giudice di merito in maniera sufficiente, e che non è messo in discussione dalla formale circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE era iscritta alla RAGIONE_SOCIALE per lavori non specializzati, posto che, per l’appunto, il giudice di merito, con accertamento in fatto, ha escluso che si potesse trattare di un lavoro di particolare specializzazione.
Con l’ulteriore conseguenza che, trattandosi di responsabilità per fatto altrui, come previsto dall’articolo 2049 c.c., non ha rilievo, a dispetto altresì di quanto previsto nella sentenza impugnata, il caso fortuito, che non è contemplato da quella norma quale causa di esenzione della responsabilità del committente, responsabilità che invece è delimitata nei termini previsti in precedenza.
3.3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile nonché 444 del codice penale.
La censura riguarda Il punto della sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante la sentenza di patteggiamento ai fini di stabilire la responsabilità del committente che, come si è detto, aveva per l’appunto patteggiato la pena in sede penale.
La tesi della ricorrente è che il gip aveva chiaramente ritenuto la responsabilità degli imputati indicando le prove che fondavano tale responsabilità, ma che, per contro, il giudice civile ha invece apoditticamente escluso negando che tale accertamento potesse essere sufficiente o comunque costituire un elemento di prova nel giudizio civile.
Il motivo è inammissibile.
La stessa ricorrente correttamente ammette che la sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 del codice di procedura penale costituisce un mero elemento di prova per il giudice civile, non avendo effetti vincolanti ovviamente in un diverso giudizio e che dunque, come elemento di prova, è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
E la motivazione sta nel fatto che la sintetica motivazione del giudice penale non consentiva di trarre elementi di giudizio idonei a sorreggere una decisione civile, ciò in quanto l’affermazione di responsabilità era in quella sentenza penale di mero riferimento alle fonti di prova, senza alcuna argomentazione che illustrasse come quelle fonti di prova giustificavano una responsabilità del committente, e senza tacere del fatto che l’affermazione di una responsabilità penale non necessariamente, data la diversità degli elementi soggettivi e degli interessi lesi, deve influenzare il giudizio civile.
3.4.- Il quarto motivo prospetta violazione degli articoli 1223,1226, 2697 del codice civile.
Attiene alla valutazione del danno, ed in particolar modo a quello relativo alla perdita dei faldoni contenenti appunti personali e materiali giuridici, nonché alla perdita delle riviste giuridiche e dei libri che formavano la biblioteca.
Il giudice di appello, come si è visto, ha ritenuto che il danno potesse essere stimato in poco più di quanto fatto dal giudice di primo grado, ma non oltre, e che quindi non potesse essere accolta la richiesta della ricorrente di un maggiore danno, dal momento che, a prescindere dalla descrizione eccessivamente generica che di quei beni era stata fatta, non era stata dimostrata l’impossibilità di ripristinare a costi contenuti l’intero archivio.
Questa valutazione è contestata dalla ricorrente innanzitutto osservando come in realtà una descrizione analitica dei beni era stata fatta, anche in sede d’appello, e, in secondo luogo, come la gran parte di quei beni, come ad esempio i libri che costituivano la biblioteca, non potevano ritenersi recuperabili o altrimenti sostituibili e che dunque essi costituivano una perdita definitiva ed irreparabile.
Il motivo è inammissibile.
Esso censura la stima e la valutazione del danno da parte del giudice di primo grado che è questione di fatto rimessa a quest’ultimo.
A ben vedere non c’è censura relativa ai criteri di stima e di liquidazione del danno, dal momento che la ricorrente si limita a dire che quei beni erano insostituibili, che erano specificamente elencati, ma non dice quale avrebbe dovuto essere il criterio per stimarli, diverso da quello utilizzato dal giudice con l’ausilio del CTU, né indica quale criterio legale di stima del danno, in questo caso, sia patrimoniale che non patrimoniale, il giudice ha erroneamente utilizzato, e quale invece avrebbe dovuto per contro essere adottato.
3.5.- Il quinto motivo prospetta violazione degli articoli 1223, 2697, 2727, 2729 del codice civile e contesta alla sentenza impugnata di avere rigettato la richiesta di risarcimento dei danni dovuti alla chiusura dello studio di Imola, quale conseguenza dell’ incendio e della distruzione dello studio principale di Bologna.
La ricorrente rimprovera al giudice di merito una erronea applicazione del ragionamento presuntivo che, se correttamente svolto, avrebbe dovuto portare invece a ritenere la chiusura dello studio di Imola quale conseguenza della distruzione dello studio di Bologna. Ossia dal fatto noto che quest’ultimo era andato distrutto avrebbe dovuto ricavarsi che anche la chiusura dello studio di Imola era conseguenza di quell’evento.
Il motivo è fondato ma va fatta una precisazione.
Il danno è quello relativo alla chiusura dello studio di Imola, lamentato dalla corrente quale conseguenza della chiusura di quello di Bologna: se ciò sia vero o meno non è da stabilirsi sulla base di una presunzione, la quale è strumento per ricavare un fatto ignoto da uno noto: qui entrambi i fatti sono noti , sia la chiusura dello studio di Bologna, che la chiusura dello studio di Imola.
Piuttosto la questione è quella di accertare se la chiusura di uno studio abbia causato la chiusura dell’altro, e dunque di accertare se il danno consistente nella chiusura dello studio di Imola sia una conseguenza immediata e diretta, come pretende l’articolo 1123 del codice civile, della forzata chiusura dello studio di Bologna: se vi sia un nesso di causa tra due eventi noti.
L’accertamento del nesso di causalità in questo caso è basato su criteri di regolarità, nel senso che <> (Cass. 31546/2018).
Posto questo principio di diritto, dunque, ne deriva che il giudice di merito avrebbe dovuto basare il suo giudizio su un criterio di regolarità causale piuttosto che sulla supposizione soggettiva, non sorretta dal richiamo a massime di esperienza, secondo cui lo studio di Imola avrebbe potuto essere comunque utilizzato pur essendo andato distrutto lo studio principale di Bologna, affermazione questa che, come è evidente, non fa riferimento ad alcun criterio di causalità, sia esso basato su massime di esperienza che su prove risultanti dal processo, ma piuttosto è l’effetto di un giudizio soggettivo del giudicante.
3.6.- Il sesto motivo prospetta violazione degli articoli 1223, 1226, 2059 c.c..
E’ relativo alla liquidazione del danno personale subito dalla ricorrente a seguito della distruzione e perdita dello studio legale.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la somma liquidata in primo grado, equivalente a quella che solitamente si assegna per la perdita di un parente, sia idonea a risarcire le sofferenze psichiche derivanti dalla perdita dello studio e dalla necessità di ricostruirlo.
La ricorrente contesta a questa ratio di non aver tenuto conto invece del danno esistenziale, o meglio delle ripercussioni esistenziali o relazionali dell’evento, e sostiene che si tratta di due pregiudizi assolutamente distinti e diversi: da un lato, il pregiudizio soggettivo qualificabile come danno morale, dall’altro invece il danno esistenziale, che è costituito dallo stravolgimento della vita e dunque dal danno dinamico relazionale.
Si assume inoltre che la liquidazione così effettuata è meramente equitativa, non è indicato il criterio in base al quale il danno è stato liquidato in quei termini e ciò non consente un controllo adeguato sulla motivazione.
Il motivo è fondato.
Come risulta dal ricorso, ed in particolare alle pagine 40 e 41 in nota, la ricorrente aveva allegato in modo specifico una serie di conseguenze che l’evento aveva avuto sullo sconvolgimento delle abitudini di vita, e sui conseguenti disagi relazionali, che fanno parte dell’aspetto dinamico relazionale del danno alla persona e che sono evidentemente distinte dal danno morale soggettivo.
Il giudice di appello ha ritenuto invece che il risarcimento accordato dal giudice di primo grado fosse sufficiente a ristorare la ‘tensione psicologica’ e dunque il danno morale soggettivo, senza tenere in alcuna considerazione l’aspetto oggettivo del pregiudizio dinamico relazionale, che pure era stato puntualmente allegato, e senza dare conto di come si è arrivati a quella quantificazione.
3.7.- Il settimo motivo prospetta violazione degli articoli 1223 e 2697 c.c. e censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno per la perdita dell’avviamento, contestando ai giudici di merito di avere scambiato l’avviamento con il danno subito per la perdita dei fascicoli: il tutto in una laconica ed apodittica motivazione contenuta al punto 21 della pagina 32.
Osserva la ricorrente come, per contro, l’avviamento è concetto affatto diverso dal danno emergente consistente nella perdita dei fascicoli di studio.
Il motivo è inammissibile.
Esso è rivolto verso una parte della motivazione che in realtà non contiene la ratio decidendi su quel tipo di danno, che, invece, è contenuta al punto 19 della pagina 31, dove la sentenza impugnata esclude il risarcimento per la perdita dei guadagni in quanto non provati, ed in cui si assume che, a fronte del difetto di prova da parte della ricorrente della contrazione dei guadagni, v’è la prova contraria degli appellati COGNOME che hanno invece documentato un incremento dell’attività professionale dopo il 2008.
In sostanza la ratio decidendi sulla questione della contrazione dell’attività, dovuta alla perdita della clientela, non è quella denunciata con questo motivo, ma sta altrove e correttamente definisce il danno da perdita di avviamento per quello che è: fermo restando che l’accertamento circa la prova di questo tipo di danno è questione di fatto, qui non censurabile se non per difetto di motivazione, la quale tuttavia, al punto 19 di pagina 31, risulta sufficiente a sorreggere la decisione.
3.8.-L’ottavo motivo prospetta violazione dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
La questione è la seguente: nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente aveva raggiunto, secondo la sua prospettazione, un accordo con il direttore dei lavori, architetto COGNOME, in base al quale costui accettava l’estromissione dal giudizio con compensazione delle spese.
Il giudice di primo grado avrebbe preso atto di questo accordo, disponendo, per l’appunto, che le spese fra queste due parti venissero compensate.
Tuttavia, l’architetto COGNOME ha proposto appello, asserendo che l’accordo sull’estromissione non si era perfezionato e che, di conseguenza, essendo la ricorrente soccombente nei suoi confronti, andava condannata alle spese, in riforma quindi della decisione di primo grado.
Questa censura è stata accolta dal giudice d’appello, che ha ritenuto non perfezionato l’accordo di estromissione, e dunque ha ritenuto che le domande originarie della ricorrente nei confronti dell’architetto COGNOME, fossero rimaste in piedi, ed essendo infondate, dando luogo a soccombenza, giustificavano la condanna alle spese.
Secondo la ricorrente, si tratta di una ricostruzione infondata in quanto, per come emergeva chiaramente nel corso del giudizio di primo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla
estromissione, e solo in subordine, nell’ipotesi in cui l’architetto non fosse stato estromesso, venivano reiterate nei suoi confronti le domande inizialmente proposte.
Oltre a questa censura il motivo ne contiene un’altra, che pare essere in subordine a questa, e cioè che la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi comunque sulla responsabilità dell’architetto, in concorso con il geometra, responsabilità dovuta alla colpa di costoro nella determinazione dell’evento.
Il motivo è infondato.
Quella che le parti chiamano estromissione in realtà altro non è che una rinuncia agli atti di una parte verso l’altra, essendo l’estromissione non un istituto di generale applicazione, bensì un rimedio previsto in ipotesi determinate (artt. 108, 109, 111 c.p.c.; 1586 e 1777 c.c.).
Dunque, la questione è se effettivamente ci sia stata rinuncia alla domanda da parte della ricorrente: l’interpretazione della volontà delle parti è attività riservata al giudice di merito, ed è incensurabile in cassazione (da ultimo Cass. 27181/ 2023).
Va da sé, peraltro, che una tale interpretazione è stata effettuata dai giudici di appello tenendo conto del comportamento processuale complessivo delle parti, e della circostanza che esse avevano poi concluso in un senso incompatibile con la rinuncia.
Anche ad ammettere che si tratti di una ipotesi di estromissione -volontaria – di una parte, allora era necessario il consenso delle altre, che pure avrebbero avuto interesse a che invece l’architetto direttore dei lavori restasse in giudizio, considerata la sua condotta concorrente e la posizione di garanzia da costui assunta rispetto ai lavori affidati all’RAGIONE_SOCIALE.
Infondata deve poi dirsi la censura nella parte in cui contesta al giudice di merito di non avere deciso sulla questione della responsabilità del direttore lavori e del responsabile sicurezza, posto che una tale decisione invece risulta chiaramente dalla
motivazione al punto 15 (p. 26), e posto che dalla stessa motivazione risulta che la responsabilità è attribuita esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE, con implicito esonero di tutti gli altri.
3.9.- Anche i l nono motivo prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c. ma sotto diverso profilo.
La tesi della ricorrente è che le spese di lite sono state calcolate sullo scaglione errato, in quanto la causa doveva ritenersi di valore indeterminato, per via proprio della clausola finale che richiedeva una ‘somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa’.
Il motivo è assorbito, posto, che, a seguito di rinvio al giudice di merito, a quest’ultimo è rimessa nuovamente la decisione sulle spese.
Vanno dunque accolti il quinto e il sesto motivo, va dichiarato assorbito il nono e vanno disattesi gli altri motivi, come sopra precisato. La decisione va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, dichiara assorbito il nono, disattende gli altri motivi.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.