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Responsabilità del committente in appalti pericolosi

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di danni a terzi derivanti da attività edilizie pericolose affidate in appalto, la responsabilità del committente è esclusa se non vi è stata ingerenza nell’esecuzione dei lavori. La Corte ha chiarito che l’art. 2050 c.c. si applica solo a chi esercita materialmente l’attività rischiosa, ovvero l’appaltatore, che agisce in piena autonomia organizzativa e gestionale, assumendosene i rischi. La responsabilità è quindi dell’appaltatore, a meno che non si provi una colpa specifica del committente, come l’aver impartito direttive vincolanti o aver scelto un’impresa inadeguata.

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Responsabilità del Committente: Chi Paga per i Danni in Appalti Pericolosi?

La realizzazione di grandi opere infrastrutturali, come gallerie e linee ad alta velocità, comporta inevitabilmente rischi per le proprietà circostanti. Ma quando si verificano dei danni, chi ne risponde? La recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sulla responsabilità del committente, distinguendo nettamente il suo ruolo da quello dell’appaltatore, soprattutto in contesti di attività edilizia pericolosa. L’analisi della Corte conferma un principio fondamentale: la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ricade su chi ha il controllo operativo e gestionale dei lavori, ossia l’appaltatore.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un gruppo di società commerciali. Le loro proprietà immobiliari avevano subito danni strutturali a seguito dei lavori di scavo per una galleria sotterranea destinata a una linea ferroviaria ad alta velocità. Le società danneggiate avevano citato in giudizio non solo l’impresa appaltatrice esecutrice dei lavori, ma anche la società committente (gestore della rete ferroviaria) e la società incaricata della progettazione e della direzione dei lavori.

La Decisione nei Gradi di Merito

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande contro la committente e la società di progettazione. Secondo i giudici di secondo grado, la responsabilità per i danni derivanti da un’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, doveva essere attribuita esclusivamente all’appaltatore. Questo perché la norma si riferisce a ‘chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa’, identificando tale soggetto in colui che esercita concretamente l’attività e ne ha il controllo, ovvero l’appaltatore. La Corte territoriale aveva inoltre accertato che il progetto non presentava difetti e che non vi era stata alcuna ingerenza da parte della committente nell’esecuzione delle opere, che si era svolta in piena autonomia da parte dell’impresa appaltatrice.

L’Analisi della Cassazione sulla Responsabilità del Committente

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d’appello, rigettando il ricorso delle società danneggiate e fornendo chiarimenti cruciali sulla delimitazione della responsabilità del committente. I giudici supremi hanno ribadito che l’affidamento di un’attività pericolosa a un appaltatore, che opera in piena autonomia organizzativa e gestionale, esclude di norma la responsabilità del committente. L’appaltatore è l’unico soggetto che ‘esercita’ l’attività e, pertanto, è su di lui che grava la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2050 c.c.

Quando Risponde il Committente?

La sentenza chiarisce che la responsabilità del committente non è del tutto esclusa, ma sorge solo in ipotesi eccezionali:
1. Culpa in eligendo: Se il committente ha affidato l’appalto a un’impresa palesemente inadeguata dal punto di vista tecnico e organizzativo.
2. Direttive vincolanti: Se il committente ha impartito all’appaltatore direttive specifiche e vincolanti che hanno limitato la sua autonomia, di fatto ingerendosi nell’esecuzione dell’opera e contribuendo a causare il danno.
3. Progetto difettoso: Se il danno è diretta conseguenza di un progetto palesemente errato fornito dal committente, che l’appaltatore non aveva l’obbligo di rilevare con la normale diligenza.
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era stata provata. Anzi, era emerso che il contratto d’appalto confermava la piena autonomia dell’impresa esecutrice.

Le Motivazioni

La Corte ha spiegato che la nozione di ‘esercizio di attività pericolosa’ non si estende alle attività ‘immateriali’ come la committenza o la progettazione. L’attività di progettazione, pur essendo prodromica, non ha quella connessione eziologica immediata con il danno che caratterizza l’attività materiale di scavo. Il rischio specifico deriva direttamente dall’esecuzione fisica dei lavori, controllata e gestita dall’appaltatore. La previsione nel progetto di ‘modesti danneggiamenti’ non implicava un’accettazione del danno da parte del committente, ma rappresentava un’opzione tecnica la cui gestione e riparazione rientrava negli obblighi dell’appaltatore. L’autonomia dell’appaltatore, sancita dall’art. 1655 c.c., implica che egli assume la gestione ‘a proprio rischio’, inclusa la responsabilità verso terzi per i danni derivanti dall’esecuzione.

Le Conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: nel contratto di appalto, la responsabilità per i danni a terzi causati da attività pericolose è, di regola, a carico esclusivo dell’appaltatore. Per poter invocare una responsabilità del committente, il danneggiato deve fornire la prova di una sua colpa specifica, dimostrando un’ingerenza attiva e determinante nella causazione del danno. In assenza di tale prova, il committente che si affida a un’impresa qualificata per la realizzazione di un’opera complessa è tutelato dal principio dell’autonomia dell’appaltatore.

Chi è responsabile per i danni a terzi causati da un’attività edilizia pericolosa, come lo scavo di una galleria?
Di regola, l’unico responsabile è l’impresa appaltatrice che esegue materialmente i lavori. L’art. 2050 c.c. si applica a chi ‘esercita’ l’attività pericolosa, e tale soggetto è l’appaltatore che agisce con autonomia organizzativa e gestionale.

Il committente di un’opera è sempre esente da responsabilità se affida i lavori a un’impresa appaltatrice?
No, non sempre. La responsabilità del committente può sorgere in via eccezionale se si dimostra una sua colpa specifica, come aver scelto un’impresa palesemente inadeguata (culpa in eligendo) o aver imposto direttive vincolanti che hanno ridotto l’autonomia dell’appaltatore e causato il danno.

La progettazione di un’opera che comporta rischi può essere considerata di per sé un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.?
No. La Corte ha chiarito che l’attività di progettazione è un’attività ‘immateriale’ e non ha quella connessione diretta con il danno che caratterizza l’attività materiale di esecuzione. La pericolosità è legata all’esecuzione dei lavori (es. scavo, movimentazione terra), non all’elaborazione del progetto, a meno che quest’ultimo non presenti errori macroscopici.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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