Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1076 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18199/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE tutte in persona della loro legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO.INDIRIZZO COGNOME EMANUELE INDIRIZZO, nINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( )
che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ( );
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOME ) che la rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett.te domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOMECOGNOME ) che la rappresenta e difende;
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 1196/2022, depositata il 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
– RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio RAGIONE_SOCIALEodierna RAGIONE_SOCIALE; di seguito anche solo R.F.I.), quale committente dei lavori, RAGIONE_SOCIALE quale appaltatrice dei lavori, e RAGIONE_SOCIALE in qualità di progettista e direzione lavori per conto del committente, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in occasione dei lavori di realizzazione della galleria sotterranea della linea Alta Velocità del nodo di Bologna.
1.1. -L ‘ adito Tribunale di Bologna, accertati danni strutturali agli immobili di RAGIONE_SOCIALE e danni alle attività commerciali delle società del gruppo, dichiarò parzialmente fondate le pretese attoree condannando le parti convenute, ritenute responsabili in solido tra loro ai sensi dell ‘ art. 2050 c.c., a rifondere alle società attrici i danni da queste ultime subiti, così come quantificati in giudizio.
– Impugnata la sentenza in via principale dalle società attrici e in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE la Corte di appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 20
maggio 2022, in accoglimento degli appelli incidentali e in parziale riforma della pronuncia gravata, rigettava le domande proposte dalle società attrici nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE condannando le stesse alla rifusione in favore delle appellanti incidentali delle spese del doppio grado di giudizio, e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria in relazione ai rapporti delle parti attrici con RAGIONE_SOCIALE
2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a ) era insussistente la responsabilità, anche concorrente, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e ciò in quanto: a.1 ) non rilevava, nei loro confronti, la fattispecie di cui all ‘ art. 2050 c.c., non essendo l ‘ attività del committente e del progettista qualificabile come esercizio di attività pericolosa, riferendosi la norma solo a chi esercita una tale attività e, dunque, all ‘ appaltatore (Cass. n. 7499/2004); a.2 ) in ragione del principio per cui dei danni a terzi derivati da esecuzione di opere appaltate risponde solo l ‘ appaltatore, salva l ‘ ipotesi di responsabilità esclusiva del committente per culpa in eligendo o per aver impartito direttive vincolanti e salva l ‘ ipotesi di responsabilità concorrente di entrambi in caso di direttive del committente che abbiano solo ridotto l ‘ autonomia dell ‘ appaltatore : a.2.1 ) da un lato, ‘alcun difetto di progettazione’ era stato rilevato dalle c.t.u. espletate in corso di giudizio; a.2.2 ) dall ‘altro lato, non era stata ‘accertata alcuna ingerenza da parte della committente nella esecuzione delle opere affidate all ‘appaltatore’; b ) inoltre, il fatto che, in base alla c.t.u. redatta dall ‘ing. COGNOME ‘si sia messo in conto l’ eventualità di modesti danneggiamenti ai fabbricati in superficie e si sia ritenuta questa soluzione meno onerosa rispetto ad opere di presidio preventivo degli stessi immobili, non consent(iva) di imputare a tutte le società la responsabilità per i danni effettivamente prodotti e non eliminati, in quanto la opzione ipotizzata dal C.T.U. non escludeva la riparazione dei modesti danneggiamenti, il cui obbligo
ovviamente incombeva a carico dell ‘impresa appaltatrice’; b.1. ) tanto era confermato dalle disposizioni del contratto d ‘ appalto (artt. 12, 16 e 21), le quali venivano in rilievo ‘non già per essere opposta alle società danneggiate, terze rispetto al contratto, bensì a dimostrazione della piena autonomia con cui l ‘ impresa appaltatrice ha operato’; c ) andava, invece, confermata -in forza di ritenuto dal primo giudice – la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 2050 c.c., non avendo la fornito in giudizio la prova liberatoria.
-Per la cassazione di tale sentenza ricorrono RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE affidando le sorti dell ‘ impugnazione a sei motivi di ricorso.
Resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1. – Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione di legge: dell ‘ art. 2050 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la ‘pericolosità’ dell’ attività edilizia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, concretizzatasi nella committenza e progettazione di opera comportante rilevanti lavori di scavi e movimentazione del terreno, accettando il rischio di recare danni a terzi che il progetto contemplava comunque; dell ‘ art. 1372, comma secondo, c.c., per avere la Corte erroneamente fatto dipendere la sussistenza della responsabilità civile verso terzi da un contratto cui essi sono rimasti estranei in violazione del principio di relatività degli effetti del contratto; del combinato disposto degli artt. 2050 e 2055, c.c., per avere il secondo giudice erroneamente ritenuto insussistente la responsabilità di COGNOME che, in qualità di direttore dei lavori, ha attivamente contribuito all ‘ esecuzione dei lavori e, dunque,
all ‘ esercizio dell ‘ attività pericolosa svolta da RAGIONE_SOCIALE
– Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2043 e 1372, c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE a tale titolo.
– Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1655 e 2043, c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato il citato art. 1655 – escludendo conseguentemente la responsabilità solidale di R.F.I. e di RAGIONE_SOCIALE, discostandosi dal principio secondo cui, nell ‘ appalto pubblico, l ‘ autonomia dell ‘ appaltatore non esonera il committente dalla responsabilità per danni a terzi derivati dall ‘ esecuzione dell ‘ opera ove, segnatamente, i danni siano conseguenza di esecuzione di un progetto redatto e/o approvato dal committente.
– Con il quarto mezzo è prospettato, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la circostanza relativa al ‘ruolo di direzione dei lavori assunto e concretamente svolto’ da RAGIONE_SOCIALE così da dover provvedere alla sorveglianza dell ‘ esecuzione dei lavori; omissione, questa, che ha impedito di concludere per la concorrente responsabilità di detta società.
– Con il quinto mezzo è dedotta, ai seni dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2051 c.c., per avere la Corte territoriale errato nel non applicare, ai fini della sussistenza della responsabilità di R.T.I., la disciplina derivante dalla responsabilità dei danni da cose in custodia nonostante la stessa società fosse titolare di un diritto di servitù di dominio sotterraneo dell ‘ area interessata dai lavori, da cui sono
derivati i danni alle società attrici, e, quindi, avesse di detta area un obbligo di custodia, la cui configurabilità non era esclusa dal fatto che trattavasi di appalto pubblico.
– Con il sesto mezzo è denunciata, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all ‘ art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata dalle parti attrici, in entrambi i gradi di giudizio, di accertamento della responsabilità di R.F.RAGIONE_SOCIALE. e RAGIONE_SOCIALE anche ai sensi dell ‘ art. 2051 c.c.
-Il primo motivo di ricorso pone la questione di diritto che attiene alla riconducibilità, o meno, dell ‘ attività di progettazione di opera pubblica (nella specie, realizzazione della galleria sotterranea della linea Alta Velocità del nodo di Bologna) nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 2050 c.c. in quanto configura bile come attività pericolosa.
Trattasi di questione di diritto a rilevanza nomofilattica che rende opportuno disporne la trattazione in udienza pubblica (art. 375 c.p.c.) , ossia nel ‘luogo’ privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni, per l ‘ appunto, aventi particolare rilievo nomofilattico (Cass. n. 19115/2017; Cass., S.U., n. 14437/2018).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Terza