SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 53 2026 – N. R.G. 00000630 2023 DEPOSITO MINUTA 28 01 2026 PUBBLICAZIONE 28 01 2026
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliera
Dott. NOME COGNOME Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.630NUMERO_DOCUMENTO
Tra
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO e che intende ricevere le previste comunicazioni tramite l’indirizzo di posta certificata Appellante
E
in persona del Presidente pro-tempore ,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso il cui uffici siti in Perugia, INDIRIZZO, è come per legge domiciliata Appellata
nonche’
avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Perugia n.1541/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per :
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Perugia, contrariis rejectis, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Perugia del 13/10/2023, n. 35969/2023 accogliere la domanda di risarcimento dei danni come proposta in primo grado e, per l’effetto, condannare il al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme indicate in I° grado o a quelle maggiori o minori che riterrà equo accertare. Con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese e RAGIONE_SOCIALEe competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.’.
Per RAGIONE_SOCIALE:
‘ Si chiede che l’impugnazione avversaria venga respinta, con vittoria di spese.’
La causa, sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione agli atti non essendosi resa necessaria ulteriore attività istruttoria, veniva trattenuta per la decisione con ordinanza in data 17/9/25.
Dato atto che l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art.132 cpc non prevede più, quale contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all’illustrazione RAGIONE_SOCIALEe
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza n.1541/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALEa al risarcimento dei danni da lui subiti in ragione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa, per violazione RAGIONE_SOCIALEa legge italiana e RAGIONE_SOCIALEe norme UE, RAGIONE_SOCIALEe seguenti Autorità giudiziarie: il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n.1371/08; la Corte d’Appello di Roma (che aveva deciso sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE) con la sentenza n.8408/13; la Corte di Cassazione (adita con l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma) con la sentenza n.17362/2016; nuovamente la Corte di Cassazione con la sentenza n.5479/2019 pronunciata sul ricorso, da lui proposto, avente ad oggetto la revocazione RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza n.17362/2016.
Va premesso che l’appellante aveva dedotto sin dal I grado di essere stato nominato, con delibera in data 26/2/04, direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nomina in base alla quale aveva poi sottoscritto in data 16/3/04, con il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il corrispondente contratto di lavoro e ciò sulla base RAGIONE_SOCIALEa delibera in data 15/3/04 con cui il consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘Ente aveva approvato lo schema contenente le clausole di tale contratto; tuttavia, il successivo 22/3/04 il consiglio di amministrazione aveva annullato la delibera del 15/3/04 in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata convocazione di alcuni consiglieri e, nel pomeriggio, alla sua presenza, si erano discusse alcune modifiche allo schema contrattuale approvato nella delibera annullata ma, il giorno successivo e cioè il 23/3/04, il aveva ricevuto una comunicazione del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘ente nella quale si dava atto che, essendo venuta meno con efficacia ex tunc ogni decisione in ordine al contenuto del suo contratto, lo stesso doveva ritenersi inesistente. Ritenendo che il contratto di lavoro non fosse stato caducato ex tunc per effetti RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa delibera del 15/3/04, il era quindi ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del recesso RAGIONE_SOCIALE‘ dal rapporto di lavoro in questione con risarcimento in suo favore dei conseguenti danni, domanda che era stata accolta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, responsabile però a suo dire di non aver liquidato in suo favore anche la rivalutazione monetaria sull’importo riconosciutogli; la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE era stata però riformata dalla Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato integralmente la sua domanda, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza oggetto di successivo suo ricorso per revocazione, conclusosi con il rigetto RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Ebbene il aveva adito il Tribunale di Perugia per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità colposa di tutti i Magistrati che avevano pronunciato le sentenze su indicate deducendo, in particolare: la responsabilità del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per aver omesso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria sul risarcimento accordatogli, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma in primo luogo per travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove posto che, a suo dire, dopo la caducazione RAGIONE_SOCIALEa delibera del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘ del 15/3/04 il medesimo consiglio di amministrazione aveva deliberato un nuovo schema di contratto, che pertanto doveva ritenersi non caducato con la conseguenza che egli aveva subito un licenziamento illegittimo e, in secondo luogo, per violazione di legge laddove aveva ritenuto che l’ pur essendo un ente pubblico economico, non fosse integralmente assoggettato alla normativa RAGIONE_SOCIALEo Statuto dei lavoratori ma potesse agire in autotutela alla stregua di una pubblica amministrazione, tesi, queste, a suo dire aberranti e di cui si era resa responsabile anche la Corte di Cassazione, sia in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello sia in sede di revocazione RAGIONE_SOCIALEa propria decisione.
L’appellante dava altresì atto che innanzi al Tribunale si era costituita la
eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e la tardività RAGIONE_SOCIALEa sua domanda, deducendone comunque l’infondatezza nel merito.
Il si doleva, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dal Tribunale di Perugia che aveva così statuito: ‘ 1) rigetta la domanda proposte dall’attore; 2) condanna a corrispondere
alla
a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, la somma complessiva di euro 37.951,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.’.
L’appellante lamentava anzitutto che il Tribunale di Perugia aveva omesso ogni decisione in merito alla violazione, da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘art.429, ult. comma, cpc che prevede la liquidazione, sui danni, RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cpc avendo rilevato l’esistenza di un aliunde perceptum senza alcuna eccezione di controparte in merito, dolendosi altresì RAGIONE_SOCIALEa violazione di tutte le norme che prevedono il risarcimento dei danni a causa del licenziamento illegittimo.
Aggiungeva l’appellante che il primo Giudice, ‘ dopo aver costruito ad arte una serie di presupposti motivazionali per non giungere alla condanna di controparte al risarcimento dei danni ‘ aveva fatto finta di non accorgersi che in realtà la delibera del 15/3/04 non era affatto nulla avendo in quella sede lo stesso presidente del consiglio di amministrazione dichiarato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa convocazione e RAGIONE_SOCIALEa presenza dei consiglieri, salvo poi smentirsi nella delibera successiva. Il evidenziava poi che il Tribunale di Perugia aveva errato nell’affermare che nessuna violazione di legge era ravvisabile né nell’operato RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma né nell’operato RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione in quanto il consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, benché questo sia un ente pubblico economico che agisce jure privatorum, ben poteva annullare con efficacia ex tunc non solo la precedente delibera del 15/3/04 ma anche il contratto di lavoro che sulla base di essa era stato stipulato tra lui ed il presidente RAGIONE_SOCIALE‘ente, riconoscendo inammissibilmente, non conoscendo forse la differenza tra lavoro privato e pubblico (‘ O forse, il Tribunale di Perugia voleva essere istruito, non conoscendola, sulla differenza tra lavoro privato e lavoro pubblico ‘, ha specificato il COGNOME nell’atto di appello), un diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad agire in autotutela in realtà inesistente in quanto prerogativa solo RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni,
Dopo poi aver aggiunto, sempre con riguardo al precedente motivo di appello, che ‘ E’ su questo che principalmente è chiamata a giudicare questa Corte d’Appello, che probabilmente avrà anche il coraggio di rigettare l’appello affermando tali principi aberranti, forte del potere giurisdizionale e RAGIONE_SOCIALE‘impossibile applicazione in Italia RAGIONE_SOCIALEa legge 117/1988 che attribuisce ad un magistrato di sindacare le responsabilità di un altro magistrato che, tra l’altro, potrebbe essere un suo elettore in una candidatura al CSM. La sentenza impugnata non fa altro che confermare questa ipotesi ‘, l’odierno appellante censurava, ancora, tale sentenza osservando che in ogni caso nella riunione del consiglio di amministrazione del 22/3/04, alla quale lui si era unito nel pomeriggio, era stato approvato lo schema di un nuovo contratto di lavoro sicché la comunicazione (cfr. doc.7 di cui al fascicolo di I grado) pervenutagli il giorno successivo da parte del presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con la quale gli si rappresentava che il contratto di lavoro doveva ritenersi inesistente concretava a tutti gli effetti un licenziamento illegittimo: ne conseguiva a suo dire l’erroneità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni del Tribunale di Perugia laddove aveva negato tale tesi – senza peraltro motivare esaurientemente sul punto – sul rilievo per cui non vi era stata alcuna approvazione del nuovo schema di contratto ed il precedente contratto non poteva più considerarsi riferibile all’ente.
Dopo avere poi ripercorso taluni arresti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione in punto di natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE enti pubblici economici, che sarebbero assimilabili a meri imprenditori con conseguente qualificabilità in termini di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa posizione di coloro che, con tali enti, abbiano stipulato contratti di lavoro, il concludeva come sopra.
Si costituiva anche la deducendo che la sentenza impugnata era immune da vizi risultando condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Perugia laddove non aveva rilevato alcuna violazione di legge nell’operato RAGIONE_SOCIALEe varie Autorità giudiziarie che si erano occupate RAGIONE_SOCIALEa vicenda, che peraltro non si erano discostate da alcun precedente – condotta che sarebbe stata comunque lecita pur ove sussistente non essendo il Giudice, nell’ordinamento italiano, vincolato agli eventuali precedenti sulle questioni oggetto del suo esame – posto che la Suprema Corte si era occupata per la prima volta RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proprio con la sentenza del 2016 relativa alla vicenda del . Evidenziato che in ogni caso l’attività interpretativa svolta dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione era coperta dalla clausola di salvaguardia di cui all’art.2 RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/88 e che, con particolare riguardo al giudizio di revocazione, le questioni poste dall’appellante avevano costituito oggetto, nel giudizio principale, di contraddittorio fra le parti con il che è esclusa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione, concludeva quindi come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l’appello è infondato.
Quanto alla prima questione su indicata – la dedotta erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata laddove il Tribunale non aveva rilevato che sia la Corte d’Appello di Roma che la Corte di Cassazione avevano travisato i fatti di causa perché non avevano preso atto che la delibera del 15/3/04 era stata adottata in una seduta del consiglio di amministrazione rispetto alla quale lo stesso presidente aveva dichiarato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa convocazione e RAGIONE_SOCIALEa presenza dei consiglieri sicché quando poi il presidente RAGIONE_SOCIALE‘ente aveva sottoscritto il suo contratto di lavoro lo aveva fatto munito del corrispondente potere – si osserva che il Tribunale aveva (cfr. pag.21 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) affermato che ‘ Nel caso di specie il presidente del C.d.A. era privo di tale potere in quanto l’atto con cui l’organo deliberativo ha adottato lo schema contrattuale, conferendogli il mandato a sottoscrivere il contratto, era invalido ed è stato correttamente annullato in autotutela ‘, così rappresentando di avere esaminato ‘l’atto’, ossia la delibera con cui era stato conferito al presidente il mandato a sottoscrivere il contratto e di averne rilevato l’invalidità nonostante le iniziali dichiarazioni di regolare convocazione dei consiglieri rese in quella sede dal presidente. A fronte di tale affermazione del Tribunale, del resto, il in questa sede si è limitato a dedurre che invece la delibera del 15/3/04 era valida perché, appunto, il presidente aveva dichiarato la regolare convocazione RAGIONE_SOCIALEa relativa seduta, senza considerare che proprio tale valutazione di regolarità costituiva, per l’esattezza, l’errore di cui la successiva delibera del 22/3/04 aveva preso atto. Ed invero basta leggere il verbale RAGIONE_SOCIALEa seduta in data 22/3/04 (cfr. doc. 5 di cui al fascicolo di parte in I grado) per rilevare che in quella sede i consiglieri e avevano dichiarato di non aver ricevuto (il o di non aver ricevuto per tempo (il e l’ la convocazione per la riunione del 15/3/04: di qui l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera in pari data. Ebbene il non ha mai fornito nei pregressi giudizi alcuna prova in ordine al fatto che, invece, i tre predetti consiglieri avessero ritualmente ricevuto la convocazione in questione e che avessero reso false dichiarazioni nella riunione del C.d.A. del 22/3/04 al solo fine di ottenere la caducazione del contratto di lavoro stipulato dall’appellante il 16/3/04 sicché, non vedendosi sulla base di cosa la Corte d’Appello di Roma e la Corte di Cassazione avrebbero dovuto affermare che invece le convocazioni per il 15/3/04 erano state tutte ritualmente effettuate, non si vede nemmeno cosa il Tribunale di Perugia sarebbe colpevole di non aver rilevato. Venendo ora alla censura mossa dall’appellante avente ad oggetto quelle parti RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in cui il Tribunale aveva ritenuto corrette e/o comunque sostenibili le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione in punto di possibilità per l’RAGIONE_SOCIALE di fare ricorso all’autotutela al pari di una pubblica amministrazione e quindi di possibilità di caducare anche eventuali contratti di lavoro sottoscritti sulla base di proprie precedenti determinazioni si osserva quanto segue. Le tesi esposte nelle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Roma e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione circa la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘ente in questione si fondano non solo su principi sostenibili ma addirittura sulla legge – che, lungi dall’essere stata violata come ritenuto dal , risulta correttamente applicata – e, in particolare, sulla legge regionale del Lazio n.30 del 2002 la quale all’art.3 specifica che ‘ Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici RAGIONE_SOCIALE‘edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti gia’ di competenza RAGIONE_SOCIALE istituti autonomi case popolari ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, anche le seguenti attivita’: a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l’attuazione di interventi di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione edilizia ed urbanistica previsti dalla normativa vigente, nonche’ per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata; b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l’attuazione di opere pubbliche connesse all’edilizia residenziale pubblica e non rientranti nei programmi di cui alla lettera a); c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli previdenziali, non riservato alle formalita’
RAGIONE_SOCIALE‘edilizia residenziale pubblica nonche’ quello affidato da soggetti privati destinato all’edilizia agevolata; d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di moRAGIONE_SOCIALEi di architettura tradizionale con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densita’ abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai fini RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilita’ e valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche in collaborazione con universita’, istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali; e) studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia, manutentivo-gestionale e di assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di privati.’.
Non si ritiene necessario aggiungere altro a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di rilevanti interessi pubblici sottesi all’operatività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche, in particolare, quale ‘ supporto alla Regione ‘ come espressamente indicato nelle su riportate lett.b) e c) RAGIONE_SOCIALE‘art.3 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale in esame: ne consegue la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe censure del che così si esprime nell’atto di appello: ‘ Quindi oggi sarebbe esente da colpa l’aver accertato che un Ente pubblico economico che svolge attività imprenditoriale, come espressamente stabilito dalla legge, diventa per i magistrati un ente pubblico strumentale alla regione? Complimenti per la preparazione giuridica a che ne afferma la sostenibilità giuridica’: ed invero, come si è visto, non di un’affermazione dei magistrati si tratta, essendo addirittura la legge stessa che afferma che l’RAGIONE_SOCIALE è un ente di ‘ supporto alla regione ‘, il che significa, per l’appunto, anche strumentale alla regione. La doglianza secondo cui il Tribunale di Perugia non avrebbe rilevato la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, RAGIONE_SOCIALEe normative privatistiche, a cominciare dallo Statuto dei lavoratori, risulta dunque destituita di ogni fondamento rinvenendosi proprio nella legge, con particolare riguardo alla citata legge regionale n.30/02, il fondamento RAGIONE_SOCIALEe interpretazioni di tutte le Autorità giurisdizionali accusate dal in punto di configurabilità, in capo all’RAGIONE_SOCIALE, di un diritto al ritiro, in autotutela, di eventuali provvedimenti ritenuti invalidi corrispondente a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni e ciò, appunto, in ragione RAGIONE_SOCIALE interessi pubblici sottesi alla sua attività.
Sotto altro profilo si rileva poi quanto correttamente dedotto dalla circa il fatto che in ogni caso le conclusioni adottate dalla Corte d’Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione in ordine alla natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rientrano nell’attività di interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge e, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/88 ‘ nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove.’; in particolare si ricade nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia ogniqualvolta il Giudice, dovendo ricostruire il significato e le finalità RAGIONE_SOCIALEe norme sulla base di tutti i criteri ermeneutici utilizzabili e valutarne, nel contraddittorio tra opposte tesi, l’applicabilità al caso
concreto, si mantenga comunque nel solco di tutti i possibili significati attribuibili alla norma sulla base del suo contenuto letterale, esulando da tale ambito solo laddove adotti un’interpretazione in alcun modo riferibile a quel contenuto letterale; ciò perché ‘ In tema di responsabilità civile del magistrato, l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare – a pena di inammissibilità, ai sensi del successivo art. 5, terzo comma – i presupposti RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e RAGIONE_SOCIALEa prova. La clausola di salvaguardia, riconducibile a quest’ultima esclusione, non tollera letture riduttive, perché è giustificata dal carattere fortemente valutativo RAGIONE_SOCIALE‘attività giudiziaria ed attua l’indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio ‘ (cfr. Cass., n. 23979 del 27.12.2012).
Correttamente, quindi, il Tribunale di Perugia aveva applicato la clausola di salvaguardia di cui al citato art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n.117/88 giacché, come si è visto, era proprio la stessa legge (la legge regionale n.30/02) a sottolineare la natura e le finalità pubblicistiche sottese all’attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Né si rilevano erronee argomentazioni da parte del Tribunale di Perugia nelle parti RAGIONE_SOCIALEa motivazione in cui aveva evidenziato che nelle sentenze censurate dal i magistrati non avevano travisato alcunché, in particolare laddove avevano affermato che il contratto di lavoro firmato dal era venuto meno per effetto RAGIONE_SOCIALEa delibera del 22/3/04 che aveva annullato la precedente delibera del 15/3/04 e che nella riunione del 22 non era stato approvato alcun nuovo schema contrattuale. In primo luogo risulta, ancora una volta, correttamente applicata la legge regionale Lazio n.30 del 2003 la quale agli artt.5 e 6 elenca le competenze, rispettivamente, del presidente, che ha la rappresentanza istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘azienda e (a parte specifici atti riservati esclusivamente a lui) adotta gli atti espressamente delegatigli dal consiglio di amministrazione, e di quest’ultimo organo il quale, solo, è il responsabile ‘RAGIONE_SOCIALE‘attività complessiva RAGIONE_SOCIALE‘azienda’, meglio specificata in tutti i suoi aspetti alle successive lettera da a) ad m) del medesimo articolo, ed è quindi l’organo deputato a prendere tutte le decisioni e ad esprimere la volontà RAGIONE_SOCIALE‘ente in merito, volontà che il Presidente, in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘ente, è solo tenuto ad eseguire. Ne consegue che essendo venuta meno, con efficacia ex tunc, la delibera del 15/3/04 che aveva approvato lo schema di contratto, erano stati ovviamente travolti da tale decisione tutti gli atti successivi, compresi i contratti di lavoro sottoscritti, eventualmente posti in essere, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa delibera annullata, dal presidente, divenuto, in forza RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALEa delibera del 22/3/04, non più munito del potere di impegnare l’Ente sulla base di quello schema contrattuale. La sentenza impugnata, dunque, risulta incensurabile nella parte in cui ha evidenziato che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera del 15/3/04, correttamente le sentenze qui censurate avevano ritenuto che il contratto concluso il giorno dopo non era più ‘riferibile
all’azienda’: sul punto l’odierno appellante ha affermato che ‘ la sentenza impugnata evita accuratamente di indicare il soggetto a cui doveva essere invece riferito il contratto tra il e l’RAGIONE_SOCIALE anche perché accertando tale circostanza avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea ‘, senza considerare che, per le ragioni di cui sopra, il contratto stipulato il 16/3/04 non era riferibile né all’azienda né ad alcun altro soggetto.
Correttamente, ancora, il Tribunale di Perugia non aveva ravvisato alcun travisamento dei fatti laddove aveva ritenuto quanto meno sostenibile l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze oggetto di causa secondo cui, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera recante lo schema di contratto sottoscritto dall’appellante, nessun altro schema era stato approvato nella seduta del 22/3/04: sul punto il ha dedotto che invece, nel pomeriggio del 22/3/04, il consiglio di amministrazione aveva deliberato approvando un nuovo schema di contratto e che dunque, avendo egli in quella sede aderito alle modifiche proposte, si era così concretato, tramite la nuova proposta e la sua accettazione, l’incontro di volontà dal quale era sorto il nuovo contratto di lavoro. Orbene in realtà non si vede dove fosse il dedotto travisamento dei fatti. Nella predetta riunione pomeridiana i consiglieri di amministrazione avevano discusse talune modifiche al testo contrattuale e, in un primo tempo, si era deliberato di integrare il contratto, nella parte dispositiva, con la dizione ‘RAGIONE_SOCIALEo Statuto’ e poi, subito dopo, su richiesta del consigliere COGNOME, era stata deliberata l’ulteriore integrazione avente ad oggetto ‘la verifica con cadenza semestrale’ ai fini RAGIONE_SOCIALEa retribuzione variabile incentivante, dopodiché la seduta si era conclusa ‘attesa l’ora tarda’. Tutto ciò rappresentava però solo il momento deliberativo, riservato al consiglio di amministrazione, RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘ente, fase meramente interna all’RAGIONE_SOCIALE tanto che in quel contesto il , presente alla riunione pomeridiana, aveva solo potuto dare la propria ‘disponibilità’ alle modifiche individuate dall’ente, giacché perché le stesse potessero essere trasfuse in un contratto vincolante per le parti occorreva seguire il medesimo iter già seguito in precedenza, in relazione al quale avrebbe dovuto essere il presidente a sottoscrivere con il , in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa delibera del 22/3/04, il nuovo contratto, in assenza del quale nessun nuovo rapporto di lavoro poteva considerarsi già instaurato fra le parti.
Corretta, del resto, la decisione del Tribunale di Perugia anche in ordine al rilievo RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del dedotto travisamento dei fatti pure in relazione alla pretesa stipula del contratto di lavoro per facta concludentia: ove pure infatti ciò potesse ritenersi ammissibile non risultava agli atti del procedimento trattato dalla Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione alcuna prova circa il fatto che l’accesso, per alcuni giorni, del negli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o la nomina, da parte sua, di un collaboratore, fossero espressione di un preciso accordo intercorso di fatto con l’ente (con chi poi in concreto? Con il presidente? Con alcuni consiglieri di amministrazione? Con l’intero consiglio di amministrazione?) al fine di avviare il vero e proprio rapporto di lavoro indipendentemente dalla
sottoscrizione di un nuovo contratto scritto con il presidente. La realtà è che la stipula di tale contratto, unica attività che avrebbe avuto rilevanza esterna e che avrebbe quindi impegnato l’ente, non era più intervenuta sicché non è ravvisabile alcuna colpa grave nella, al contrario del tutto condivisibile, argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione e d’Appello di Roma, secondo cui non essendo stato più sottoscritto alcun contratto di lavoro non poteva configurarsi alcun licenziamento illegittimo, come osservato correttamente anche nella sentenza qui impugnata.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza per cui non era stata annullata invece la delibera del 26/2/04 con cui l’ente aveva deciso di nominare il direttore generale: correttamente, infatti, anche sotto tale profilo, la Corte d’Appello di Roma aveva evidenziato la natura di atto meramente interno di tale nomina, nessuna obbligazione potendo essere assunta nei confronti del direttore generale nominato se non a seguito RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del relativo contratto di lavoro (in assenza del quale, o venuto meno il quale, l’ente resta comunque libero di confermare o revocare una sua precedente decisione in ordine all’individuazione del soggetto cui conferire tale incarico dirigenziale).
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, del suo medio grado di complessità e RAGIONE_SOCIALE‘assenza in questa sede di attività istruttoria.
Nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, come si è visto, sono contenute plurime espressioni offensive rivolte dal sia nei confronti dei magistrati RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione sia nei confronti del Tribunale di Perugia sia di questa Corte d’Appello – tutti a suo parere accomunati, sembrerebbe di capire, dalla volontà di non condannare i magistrati autori RAGIONE_SOCIALEe sentenze da lui qui censurate in quanto colleghi – il cui contenuto si riepiloga qui di seguito:
-Nei confronti di questa Corte d’Appello di Perugia: ‘ E’ su questo che principalmente è chiamata a giudicare questa Corte d’Appello, che probabilmente avrà anche il coraggio di rigettare l’appello affermando tali principi aberranti, forte del potere giurisdizionale e RAGIONE_SOCIALE‘impossibile applicazione in Italia RAGIONE_SOCIALEa legge 117/1988 che attribuisce ad un magistrato di sindacare le responsabilità di un altro magistrato che, tra l’altro, potrebbe essere un suo elettore in una candidatura al RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata non fa altro che confermare questa ipotesi’
-Nei confronti del Tribunale di Perugia: ” dopo aver costruito ad arte una serie di presupposti motivazionali per non giungere alla condanna di controparte al risarcimento dei danni ‘ e ‘( O forse, il Tribunale di Perugia voleva essere istruito, non conoscendola, sulla differenza tra lavoro privato e lavoro pubblico)’ ed ancora ‘ la sentenza impugnata evita accuratamente
di indicare il soggetto a cui doveva essere invece riferito il contratto tra il e l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE anche perché accertando tale circostanza avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea ‘ e poi ‘ ha continuato ad avallare, anche in questa sede, le attività illecite dei soggetti coinvolti nella vicenda, facendo finta di non accorgersi che si è trattato di una manovra ad hoc ‘ ; con riferimento, poi, alla sua aspettativa di adesione del Tribunale a taluni precedenti da lui richiamati, affermava ‘ Aspettativa completamente disattesa alla luce RAGIONE_SOCIALEa necessaria decisione di non poter condannare i colleghi magistrati ‘;
-Nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma, RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione e del Tribunale di Perugia: ‘ Quindi oggi sarebbe esente da colpa l’aver accertato che un Ente pubblico economico che svolge attività imprenditoriale, come espressamente stabilito dalla legge, diventa per i magistrati un ente pubblico strumentale alla regione? Complimenti per la preparazione giuridica a che ne afferma la sostenibilità giuridica’.
In relazione a tutte le indicate espressioni sussiste la competenza, per le valutazioni disciplinari del caso, del RAGIONE_SOCIALE, cui il risulta iscritto (cfr. atto di appello) ed a cui pertanto gli atti andranno trasmessi per competenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
-Rigetta l’appello proposto da ;
-Condanna quest’ultimo alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dalla che si liquidano in euro 24.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
-Dispone, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa presente sentenza e RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello al RAGIONE_SOCIALE per le valutazioni disciplinari di competenza.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15/1/26.
La Consigliera rel. Il Presidente (dott. NOME. COGNOMECOGNOME (dott. S. COGNOME)