Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2193/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -resistente al ricorso principale-
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-resistente al ricorso principale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 589/2021 depositata il 22/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal
Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
In data 1° maggio 2012, in occasione di piogge abbondanti, il canale di raccolta delle acque piovane, denominato Capo d’Acqua, tracimava, allagando la proprietà di NOME COGNOME, che conveniva dinanzi al Tribunale di Perugia il RAGIONE_SOCIALE di Fossato di Vico e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti alla propria abitazione a seguito dell’esondazione del fosso.
Il RAGIONE_SOCIALE di Fossato di Vico, nel costituirsi: in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza per materia a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; in via principale, deduceva la carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda.
Si costituiva altresì RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Perugia, istruita la causa mediante CTU, con sentenza n. 673/2019: a) dichiarava infondata l’eccezione di incompetenza; b) condannava il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a corrispondere € 2.803,25 ciascuno a titolo di risarcimento del danno a favore del COGNOME; c) poneva le spese di CTU a carico dei convenuti, in solido tra loro; d) condannava il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a rifondere al COGNOME il 50% delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, la riduzione della propria quota di responsabilità. In particolare, censurava la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non aveva tenuto conto dell’abusività del fabbricato del COGNOME, da cui, in tesi difensiva, conseguiva la non risarcibilità del danno subito.
Si costituiva altresì RAGIONE_SOCIALE con appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto della domanda o, in subordine, con riduzione della propria quota di responsabilità.
Il COGNOME si costituiva e: in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE per carenza di notifica a sé medesimo; nel merito, chiedeva il rigetto di entrambi gli appelli e proponeva appello incidentale limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 589/2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) condannava il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE a pagare € 1.752,03 ciascuno, ripartendo la responsabilità per il 50% in capo al COGNOME, per il 25% in capo al RAGIONE_SOCIALE e per il 25% in capo all’RAGIONE_SOCIALE; b) compensava integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; c) condannava il COGNOME a restituire ad RAGIONE_SOCIALE le somme percepite in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME.
Hanno resistito con distinti controricorsi: il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fossato di Vico, nonché RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti resistenti hanno preliminarmente eccepito la irregolarità della notifica del ricorso e la nullità della procura speciale. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fossato di Vico ha anche proposto ricorso incidentale, rispetto al quale non è stato presentato alcun controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Essendo nelle more venuto a mancare il COGNOME, i di lui eredi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati da nuovo Difensore, hanno depositato atto di costituzione, nel quale hanno rinunciato al ricorso, chiedendo a questa
Corte di pronunciare l’estinzione del processo e controdeducendo, comunque, sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
Il Difensore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fossato di Vico ha depositato memoria, in cui: ha insistito nell’accoglimento delle eccezioni preliminari, nel rigetto del ricorso e nell’accoglimento del proprio ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte territoriale nella impugnata sentenza, argomentando sulle risultanze della consulenza effettuata in primo grado: da un lato, ha ritenuto provato che l’allagamento che aveva provocato i danni nella proprietà del COGNOME, era stato determinato da una pluralità di condotte, poste in essere: sia dal COGNOME (la mancata realizzazione, nella costruzione dell’accesso dalla strada alla sua proprietà, delle opere necessarie per evitare il rischio idrogeologico in una zona nella quale tale rischio era esistente stante il dislivello tra la strada stessa e la proprietà del predetto), che dal RAGIONE_SOCIALE (mancata realizzazione nel punto di immissione del tubo delle opere utili per evitare l’accumulo dei detriti) e dall’RAGIONE_SOCIALE (mancata manutenzione che ha favorito l’ostruzione del tubo mediante l’accumulo dei detriti); e, dall’altro, ha ritenuto non provato alcun evento tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso.
NOME COGNOME articola in ricorso tre motivi. Precisamente:
-con il primo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. in combinato disposto con l’art. 2051 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 4 – nullità della sentenza», nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito la responsabilità al COGNOME per il 50%, riconoscendo rilevanza causale all’irregolarità costruttiva del fabbricato di sua proprietà, in apodittica contraddizione delle risultanze della CTU e in violazione dell’art. 2051 cod. civ. Osserva al riguardo che l’art. 2051 cod. civ. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e, pertanto, ai fini della prova liberatoria non è rilevante
l’assenza di colpa in capo al custode, bensì esclusivamente il rapporto di custodia, intesa quale effettiva disponibilità della res da cui deriva il danno.
-con il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 3 – nullità della sentenza», nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a suo carico una quota prevalente di responsabilità, ravvisando nell’abusività edilizia dell’immobile danneggiato un fattore ostativo al risarcimento. Sostiene che la natura edilizia del fabbricato non incide sulla responsabilità oggettiva da custodia del bene pubblico, gravante sui convenuti, e che, in ogni caso, in base al principio del neminem laedere grava sulla pubblica amministrazione l’obbligo di adottare nella manutenzione delle strade gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai fondi privati.
-con il terzo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 e n. 4 c.p.c. – nullità dell’impugnato provvedimento», nella parte in cui la Corte di Appello non ha sufficientemente motivato in ordine alla ripartizione delle responsabilità, in particolare in ordine a se l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sarebbe stata in grado di evitare o di ridurre l’entità dei danni subiti dall’immobile del COGNOME. Invocando Cass. n. 26545/2014, deduce che la pioggia alluvionale non costituisce un evento di forza maggiore idoneo ad escludere la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, quale ente adibito alla manutenzione della strada, perciò obbligato alla tutela dell’incolumità dei cittadini.
Il ricorso principale va dichiarato estinto essendo intervenuta rinuncia da parte degli eredi dell’originario ricorrente, ritualmente costituitisi davanti a questa Corte.
Invero, come precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28675/2005), la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per
essere produttivo di effetti processuali). D’altronde, come pure precisato da questa Corte (cfr., SU n. 1923/1990, nonché, tra le tante, Cass. n. 4446/1986 e n. 23840/2008), la rinuncia stessa, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva ogni decisione sulle spese del giudizio e non applicandosi l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560/2015 e successive), versandosi in un caso di estinzione del giudizio.
Per effetto della rinuncia al ricorso principale restano assorbite le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti resistenti.
Il RAGIONE_SOCIALE di Fossato di Vico articola in ricorso incidentale quattro motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod.civ. in relazione all’art. 360 c.1, nn.3 e 5 c.p.c. – Violazione del principio per cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita», nella parte in cui la corte territoriale non ha ravvisato nella abusività del fabbricato la causa esclusiva dell’evento dannoso. Invocando precedenti di questa Corte (Cass. n. 4206/2011; Cass. n. 7758/2004; Cass. n. 2612/2006), afferma che l’abusività di un immobile rende non risarcibili i danni patiti dal suo proprietario, in base al principio per cui il proprietario di un immobile non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività antigiuridica.
con il secondo motivo denuncia: «Violazione degli artt. 915, 916 e 917 cod.civ. e dell’art. 12 R.D. 523/1904, in relazione all’art. 360 comma 1, nn.3 e 5 c.p.c. – Carenza di legittimazione passiva esclusiva del RAGIONE_SOCIALE», nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente qualificato la posizione del RAGIONE_SOCIALE come custode ex art. 2051 cod. civ., sebbene causa del danno è stata l’esondazione di un fosso privato
e, pertanto, esso può ritenersi esclusivamente imputabile a tutti i privati proprietari frontisti dello stesso.
-con il terzo motivo denuncia: «Violazione o falsa applicazione dell’art 41 c.p., dell’art.2051 cod.civ. nonché dell’art.132 c.2 n.4 c.p.c., in relazione all’art 360 co.1, nn.3 e 5 c.p.c. – Vizio della motivazione in ordine al contributo causale delle condotte del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE», nella parte in cui la corte territoriale non ha adeguatamente motivato sulla ripartizione della responsabilità, non tenendo in debita considerazione le risultanze della CTU, secondo cui causa determinante del danno è stata la mancata pulizia del tratto di fosso di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE. Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione della corte territoriale riguardo all’attribuzione della responsabilità concorrente in capo al RAGIONE_SOCIALE e l’illogicità dell’equivalenza di quest’ultima alla quota attribuita ad RAGIONE_SOCIALE.
-con il quarto motivo denuncia: «Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art 360 co.1, n.3 c.p.c. – Errata pronuncia di tema di spese di lite», nella parte in cui la corte territoriale non ha condannato il COGNOME alla rifusione integrale delle spese di lite, né le ha altrimenti ripartite tra le parti in proporzione delle rispettive quote di responsabilità.
Il ricorso incidentale – che, pur avendo natura di impugnazione incidentale tardiva, va deciso, non trovando applicazione l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 8925/2011) – non è fondato.
6.1. Inammissibili sono i primi tre motivi in quanto fattuali e generici.
In particolare, il primo motivo si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto storico e nella richiesta di attribuire all’abusività edilizia del fabbricato un’efficacia causale esclusiva, in contrasto con quanto accertato dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze della consulenza tecnica. Tale censura non denuncia un errore di diritto, ma mira a sostituire la valutazione del giudice di merito
con quella auspicata dal ricorrente, operazione preclusa in sede di legittimità. La doglianza non individua specifici errori interpretativi delle norme richiamate (artt. 2051 e 1227 cod. civ.), ma tende a sollecitare una diversa valutazione del contributo causale del danneggiato, estranea al sindacato di legittimità. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione di un vizio motivazionale non consente di riesaminare il merito, né di sostituire la valutazione del ricorrente a quella del giudice di appello (Cass. Sez. U., n. 8053/2014).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di norme sostanziali (artt. 915 ss. cod. civ. e R.D. 523/1904), si limita a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa ricostruzione della natura del fosso e del ruolo dei proprietari frontisti, senza indicare quale errore di diritto sarebbe stato commesso. La doglianza non si confronta con la ratio decidendi , che ha fondato la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE sulla realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, e si risolve in una critica generica e fattuale, non consentita in sede di legittimità (art. 360 cod. proc. civ.).
Inammissibile, infine, è il terzo motivo. La deduzione di un vizio motivazionale, peraltro formulata in modo generico, non è scrutinabile alla luce dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come novellato, che consente il sindacato solo su omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non su insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La censura, inoltre, tende a ottenere una nuova valutazione del contributo causale delle condotte delle parti e della ripartizione delle quote di responsabilità, attività riservata al giudice di merito e non consentita in questa sede (Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017).
6.2. Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
E’ infondato nella parte in cui il ricorrente incidentale denuncia la mancata motivazione, in quanto, contrariamente a quanto deduce parte ricorrente, la motivazione non è affatto mancata. La corte territoriale ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti con la reciproca soccombenza.
Ed è inammissibile nella parte in cui il ricorrente incidentale denuncia la misura della compensazione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14459/2021, n. 30952/2017) la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
La Corte – nell’esercizio del potere di cui al secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. -ritiene di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, tenuto conto della intervenuta rinuncia del ricorso principale, del rigetto del ricorso incidentale, nonché dell’assorbimento e comunque dell’infondatezza dell’eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il giudizio di cassazione in relazione al ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale al competente ufficio di merito,
dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME