Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8943/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Salerno n. 152/2021, pubblicata in data 10 febbraio 2021 e notificata in data 11 febbraio
2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la società RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti all’immobile di sua proprietà.
1.1. Esponeva, in fatto, che tra il 25 ed il 27 dicembre 2004 il compendio immobiliare sito in Scafati aveva subito un allagamento, che aveva riguardato il terreno, le cantine ed il piano terra, causato dalla fuoriuscita di acqua dalla fognatura comunale, la quale non era riuscita a contenere le acque meteoriche a causa della mancanza di manutenzione da parte della società convenuta, alla quale il Comune di Scafati aveva affidato la gestione del sistema idrico comunale.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che l’intera provincia di Salerno, tra il 26 ed il 28 dicembre 2004, era stata interessata da piogge alluvionali, tanto che era stato dichiarato lo stato di calamità di carattere eccezionale con decreto del 26 aprile 2005, e che non poteva, conseguentemente, essere ritenuta responsabile dei danni lamentati dall’attore , dovendo ravvisarsi il caso fortuito nella causazione degli stessi.
Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando, sulla base della relazione redatta dai Vigili del fuoco intervenuti presso l’abitazione dell’attore, che la causa dell’allagamento era da ricollegare agli eventi metereologici, integranti caso fortuito, circostanza che imponeva di escludere la responsabilità della società convenuta, non risultando provata l’omessa manutenzione della rete fogn aria.
1.2. All’esito dell’interposto gravame, la Corte d’appello di Salerno
confermava la sentenza di primo grado, osservando che il Tribunale aveva proceduto ad un approfondito esame delle risultanze istruttorie, dando rilievo al rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, e ponendo in evidenza che la consulenza tecnica d’ufficio, disposta a distanza di anni dall’evento dannoso, si limitava ad affermare in modo apodittico che non vi era stata manutenzione della fognatura, senza avere preventivamente effettuato accertamenti tecnici a riscontro di tale affermazione.
Rammentando che costituiva caso fortuito tutto ciò che rappresentava una eccezione alla normale sequenza causale, la Corte territoriale ha osservato che suoi luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità, come emergeva anche dalle fotografie prodotte dallo stesso COGNOME, per cui il Tribunale aveva correttamente ritenuto interrotto da caso fortuito il nesso di causalità tra la res in custodia e l’ evento dannoso; ha poi aggiunto che, anche laddove fosse stato accertato il nesso di causalità tra l’omessa manutenzione della rete fognaria ed i danni, comunque di essi non avrebbe potuto rispondere la RAGIONE_SOCIALE, la quale, per il Regolamento d’Ambito Sarnese Vesuviano, era esclusa dalle competenze e conseguenti responsabilità relative alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche, che avevano dato luogo ai danni lamentati.
1.3. NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; a seguito di rinvio a nuovo ruolo, è stata nuovamente fissata l’adunanza camerale ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‹‹ errata e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., sostenendo l’erroneità dell’impugnata sentenza perché il giudice d’appello, con una motivazione illogica e confliggente con i fatti accertati in giudizio aveva escluso la responsabilità da cose in custodia in capo alla convenuta società RAGIONE_SOCIALE Motivazione insufficiente e contraddittoria ›› .
Sostiene che, essendo la fattispecie in esame sussumibile nella disciplina dell’art. 2051 cod. civ., che individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, aveva provveduto, a mezzo della prova testimoniale e della consulenza di parte, confortata anche dalla c.t.u., a dimostrare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.
2. Con il secondo motivo, deducendo l’errata e falsa app licazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2967 cod. civ. e illogicità della motivazione, il ricorrente rimarca che la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. incide direttamente sul regime dell’onere probatorio, nel senso che, mentre il danneggiato deve dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, il danneggiante per andare esente da responsabilità -deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso, che presenti il carattere del fortuito. I danni subiti erano stati provocati dalla mancata manutenzione che aveva fatto sì che la tubatura si riducesse di diametro per accumulo di fango e detriti, tanto che la sola sua abitazione, posta in adiacenza al tratto fognario ostruito, aveva subito ingenti danni; la società RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto l’onere sulla
stessa incombente di avere curato la manutenzione delle fognature nel tratto di strada in cui era posta l’abitazione del ricorrente, né risultava provato il caso fortuito.
Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹ errata e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5, in relazione all’art. 2051 c.c. Violazione e falsa applicazione del r.d. 02.08.1938, n. 1464. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ›› , il ricorrente addebita alla Corte di merito di avere erroneamente affermato che la c.t.u. espletata non forniva elementi di prova circa la mancanza di manutenzione del tratto di rete fognaria oggetto di indagine; ribadisce che non era intervenuto un fattore esterno eccezionale qualificabile come caso fortuito e che il custode non aveva dimostrato di avere mantenuto una condotta diligente con particolare riferimento alla manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.
Soggiunge che l’esimente del caso fortuito libera da responsabilità il soggetto tenuto alla manutenzione e custodia del sistema di raccolta delle acque meteoriche solo se costui dimostra che le piogge sono state intense (e quindi eccezionali) e che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pur se vi fosse stata scrupolosa manutenzione e pulizia; la RAGIONE_SOCIALE -prosegue il ricorrente -non aveva tuttavia dimostrato di avere espletato le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni di legge e del principio generale del neminem laedere. Evidenzia pure che il Tribunale aveva ritenuto che i danni fossero conseguenza di eventi atmosferici eccezionali, sebbene non fosse intervenuta dichiarazione di calamità naturale da parte di alcun ente pubblico, e che in ogni caso, in caso di incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che lo stesso derivava dalla cosa, la responsabilità non poteva che
ricadere sul custode, in quanto il fatto ignoto non era idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la corte di merito riformato la sentenza di primo grado in punto di spese di lite in assenza di adeguata motivazione.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e sono fondati nei termini che di seguito si precisano.
5.1. Varrà premettere che le critiche rivolte alla sentenza impugnata si incentrano sostanzialmente su un contestato malgoverno dei criteri che governano la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in ragione della qualità in capo alla società odierna controricorrente di custode della rete fognaria e dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.
5.2. Prendendo le mosse dalla natura oggettiva della responsabilità del custode, questa Corte, anche con recenti pronunce, ha spiegato che ‹‹presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia››, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., che devono essere provati dal danneggiato (Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142; Cass., sez. 3, 08/07/2024, n. 18518); e che incombe, invece, sul custode ‹‹la prova (liberatoria) della sussistenza del ‘caso fortuito’, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita››, da intendersi quale ‹‹fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res ›› (così, Cass., n. 26142/2023, cit.).
Già con le decisioni nn. 2477-2483, rese pubbliche in data 1/02/2018, si è avuto modo di precisare che: ‹‹In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro››.
Tale orientamento ha trovato conferma nella decisione delle Sezioni Unite n. 20943 del 30/06/2022 -seguita anche da Cass. n. 11152 del 2023 -con la quale si è ribadito che «La responsabilità di cui all’art. 2051 c od. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte, nel
richiamare i medesimi principi (Cass., sez. 6 -3, 30/10/2018, n. 27724 e Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675), li ha compendiati statuendo che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva -in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass., sez. 3, 20/07/2023, n. 21675, cit.; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole. Ne discende che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass., sez. 3, 07/09/2023, n. 26142, cit.; Cass., n. 18518/2024, cit.).
5.3. Con specifico riferimento all’ipotesi che qui viene in rilievo -in cui l’evento dannoso abbia avuto origine da precipitazioni atmosferiche, questa Corte, già a partire dalla sentenza n. 2482 del 2018, ha avuto modo di individuare i criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento meteorico in termini di caso fortuito,
sottolineando in sintesi che:
-la riconducibilità all’ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e della imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
-per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;
-al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., «la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma -in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno -presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso» (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché «il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»;
-in tale ottica, dunque, l’accertamento del «fortuito», rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia; -all’ambito di tale indagine rimangono estranei profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio allo scopo; sicché, l’allegazione dello «stato» del sistema di smaltimento di dette acque, nella sua effettiva consistenza attualizzata al momento del sinistro, viene ad assumere rilievo unicamente ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la «cosa» medesima e l’evento lesivo.
5.4. Al principio enunciato dalla pronuncia sopra citata, dal quale non si è discostata la successiva giurisprudenza (Cass., sez. 3, 11/02/2022, n. 4588; Cass., sez. U., 14/01/2019, n. 616; Cass., sez. U, 26/02/2021, n. 5422; Cass., sez. U, 04/06/2021, n. 15574; Cass., sez. 3, 25/11/2021, n. 36715; Cass., sez. 3, 13/12/2018, n. 32223; Cass., sez. 3, 10/07/2018, n. 18075; Cass., sez. 6 -3, 16/12/2019, n. 33243; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31066; Cass., sez. 3, 22/11/2019, n. 30521; Cass., sez. 3, 31/05/2019, n. 14861; Cass., sez. 6 -3, 28/05/2019, n. 14571), non si è attenuta la sentenza qui impugnata.
Difatti, la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, ha ritenuto sussistente l’esimente del caso fortuito sulla base di criteri non conformi a quelli espressi dagli arresti sopra richiamati. Si è, invero, limitata ad affermare che ‹‹ il Tribunale ha accertato in fatto che sui luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensità ›› , ponendo a fondamento di tale assunto le fotografie allegate e la
consulenza tecnica disposta in primo grado, e che il nesso causale tra res ed evento dannoso fosse stato reciso da un ‹‹ evento accertato come eccezionalmente avverso ›› , ‹‹ tale da superare la regolarità causale afferente alla intensità di una precipitazione atmosferica ›› , esprimendo in tal modo una valutazione del tutto apodittica.
Nel verificare se l’evento atmosferico fosse stato o meno ‘eccezionale’ ed ‘imprevedibile’, essa avrebbe dovuto fare ricorso non a criteri o parametri generici e sostanzialmente soggettivi e non verificabili, bensì a «dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia»: sempre che, naturalmente, tali dati fossero stati acquisiti in giudizio nel rispetto del criterio di riparto del relativo onere, nella specie gravante sul custode.
La valutazione condotta dai giudici d’appello non considera, invece, alcuno di tali elementi e si limita a ritenere corretto l’apprezzamento delle risultanze probatorie svolto dal Tribunale ed a sottolineare che la c.t.u. espletata non avrebbe potuto giungere alla conclusione di affermare che vi era stata mancanza di manutenzione delle condutture fognarie, in difetto di riscontri tecnici oggettivi e specifici.
Poiché la verifica, come già detto, andava limitata alla eccezionalità e imprevedibilità dell’evento naturale , da operarsi sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale più ampio, è evidente che devono ritenersi fondati i motivi in disamina nella parte in cui si denuncia la violazione dell’art. 2051 cod. civ.
L’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi tre motivi di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti profili di doglianza fatti valere con i medesimi motivi e del quarto motivo di ricorso ed impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
d’appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame in conformità ai superiori principi.
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo, il secondo ed il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti profili di doglianza ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione