Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 484/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME con domicilio telematico all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE COGNOME, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BRESCIA n. 1266/2022 depositata il 27/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2016 NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, il Comune di Calcinato, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 3.2.2014, sulla scorta delle valutazioni rese dal consulente di parte e degli accertamenti emergenti dalla consulenza tecnica resa nel procedimento di ATP.
A fondamento della domanda, il Lazri deduceva che, mentre transitava con la vettura di sua proprietà presso la INDIRIZZO, nel Comune di Calcinato (BS), perdeva il controllo del veicolo a causa dell ‘ allagamento presente sul manto stradale. Quest ‘ ultimo, infatti, avrebbe comportato l ‘ innesco di un fenomeno di aquaplaning, favorendo la collisione dell ‘ autovettura contro il guardrail posto sulla corsia di marcia inversa.
Costituitosi in giudizio, il Comune contestava le pretese attoree, sostenendo che, all ‘ epoca dei fatti, la sede stradale fosse bensì bagnata, ma priva di veri e propri accumuli d ‘ acqua, come attestato dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 390/2021, ripartiva le reciproche responsabilità delle parti nella causazione del sinistro nella misura del 75% a carico dell ‘ attore e del 25% a carico del Comune; per l ‘ effetto, condannava il Comune di Calcinato al pagamento di Euro 346.250,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di parte attrice. Di poi, liquidava le spese di lite in misura proporzionale all ‘ accertata quota di responsabilità.
In tal senso, il Giudice di prime cure riconosceva: da un lato, la condotta colposa del conducente, che procedeva a velocità eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e luogo, con autovettura avente pneumatici usurati, a scapito della segnaletica di banchina cedevole; dall ‘ altro lato, la verosimiglianza della presenza di un
accumulo d ‘ acqua sulla sede stradale il giorno del sinistro, così come rilevato dal c.t.u.
Avverso la decisione del Giudice di primo grado proponeva appello il Comune di Calcinato, chiedendo il rigetto della domanda; proponeva appello incidentale il Lazri, instando per la riforma della gravata sentenza nella parte in cui era stata accertata la sua prevalente responsabilità nella causazione dell ‘ evento dannoso.
Con la sentenza n. 1266/2022 del 27 ottobre 2022, la Corte d ‘ appello di Brescia riformava integralmente la sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame interposto dal Comune.
Riteneva la Corte territoriale che la presenza di accumuli d ‘ acqua sulla carreggiata fosse circostanza che l ‘ attore-appellante incidentale neppure aveva dedotto come causa e/o concausa dell ‘ evento dannoso, e di cui i Carabinieri non avevano dato atto nel rapporto di incidente stradale, peraltro mai contestato dalla difesa del Lazri.
Per la cassazione della sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando quattro motivi di censura.
3.1. Il Comune di Calcinato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli art. 99, 112, 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all ‘ art. 360 n.4 c.p.c., per aver ritenuto la radicale omessa/mancata allegazione da parte del ricorrente, fin dal proprio primo atto introduttivo del giudizio (atto di citazione di primo grado), della presenza di un anomalo
ristagno/accumulo di acqua sulla carreggiata percorsa, come causa/concausa del sinistro».
4.2. Con il secondo motivo il Lazri lamenta la «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell ‘ art. 111 Cost. e dell ‘ art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n.4 c.p.c., in quanto contenente una motivazione apparente e/o includente affermazioni manifestamente ed irriducibilmente contraddittorie e/o contrastanti e/o perplesse, laddove da una parte il Giudice d ‘ appello ha riportato che il CTU riscontrava che in presenza di forti precipitazioni, l ‘ inclinazione della sede stradale portava: ‘…all’ accumulo di acqua all ‘interno della carreggiata’ e che ‘…20 metri prima del luogo di accadimento vi era una considerevole quantità di acqua all ‘interno della carreggiata’, dall’ altra che la circostanza di accumulo d ‘ acqua sulla careggiata risultava essere circostanza fattuale ‘…neppure provata’».
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ove la Corte d ‘ Appello di Brescia non ha considerato le conclusioni del CTU (perizia disposta nel corso del procedimento di ATP, R.G. n.812/2016 acquisito nel corso del primo grado) nella parte in cui il perito ha ricostruito la plausibile dinamica del sinistro in termini di verosimiglianza (più probabile che non) secondo il seguente sviluppo dinamico: ‘Negli istanti precedenti l’ evento, il sig. COGNOME alla guida del proprio veicolo Smart, si trovava a percorrere il suddetto tratto di strada con direzione MontichiariCalcinato quando, giunto in prossimità dell ‘ intersezione stradale con la INDIRIZZO di Sotto, avrebbe perso il controllo della propria autovettura, a causa, verosimilmente, di un accumulo d ‘ acqua che avrebbe comportato l ‘ innesco di un fenomeno di acquaplaning, il quale lo avrebbe condotto in rotazione all ‘ altezza dell ‘ inizio della lama del guardrail in oggetto con la fiancata
destra’. Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 61, 62, 115, 116 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n.4 c.p.c. per errore di percezione e/o grave travisamento delle affermazioni della consulenza tecnica d ‘ ufficio (perizia disposta nel corso del procedimento di ATP, R.G. n.812/2016 acquisito nel corso del primo grado), nella parte in cui la Corte d ‘ Appello di Brescia ha ricostruito il sinistro secondo un sviluppo dinamico alternativo ed ulteriore rispetto alla plausibile dinamica del sinistro proposta dal Ctu in termini di verosimiglianza (più probabile che non)».
4.4. Con il quarto motivo si prospetta «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c. per errore di percezione dell ‘ informazione probatoria e/o grave travisamento delle affermazioni della consulenza tecnica d ‘ ufficio (disposta nel corso del procedimento di ATP, R.G. n. 812/2016 acquisito nel corso del primo grado), nella parte in cui la Corte d ‘ Appello affermava che la Ctu avrebbe fatto riferimento alle fotografie allegate al ‘ rapporto ‘ (intendendosi quello dei Carabinieri), mentre il CTU per dimostrare la presenza di un accumulo d ‘ acqua al momento del sinistro richiamava non le fotografie allegate nel rapporto dei Carabinieri, ma bensì delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e incluse nella perizia stessa». – congiuntamente esaminati, data la loro connessione – sono fondati e, in quanto tali,
Il primo e il quarto motivo di ricorso assorbono l ‘ esame delle ulteriori censure dedotte.
Venendo, infatti, all ‘ esame della fattispecie, l ‘ error in procedendo denunciato dal ricorrente consiste nella totale elusione da parte della Corte territoriale delle allegazioni svolte dal Lazri stesso in ordine alla presenza di un anomalo ristagno/accumulo d ‘ acqua sulla carreggiata, come causa/concausa del sinistro, ai fini della denunciata responsabilità da custodia del Comune di Calcinato ex art. 2051 c.c.
In tal guisa, a questa Suprema Corte, quale giudice del ‘fatto processuale’ (cfr. già Sez. U, Sentenza n. 3195 del 1969; Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 1988), è attribuito – una volta correttamente veicolata tale censura – il potere-dovere di esame diretto degli atti processuali da cui emerge il denunciato error in procedendo ; atti che, nella specie, il ricorrente non soltanto ha compiutamente indicato -non essendo legittimata la Corte di Cassazione a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex multis , Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019) -ma dei quali ha puntualmente riprodotto il contenuto all ‘ interno del ricorso, così scongiurando la dichiarazione di inammissibilità del mezzo ai sensi dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.
Nel dettaglio, oggetto di specifica censura è la seguente argomentazione della sentenza gravata: «nel caso di specie, la difesa di COGNOME NOMECOGNOME nell ‘ atto introduttivo del giudizio, allegava che l ‘incidente si era verificato ‘mentre era in atto un forte temporale e la strada era bagnata’; per la descrizione del luogo l’ attore si limitava a rimandare al rapporto redatto dai Carabinieri Sulla base dei fatti allegati ed acquisiti deve pertanto concludersi che la presenza di accumuli di acqua sulla carreggiata è circostanza che neppure l ‘ attore-appellante incidentale aveva dedotto come causa e/o concausa dell ‘ evento dannoso, e di cui i Carabinieri non avevano dato atto nel rapporto di incidente stradale – nel quale il luogo del sinistro veniva compiutamente descritto – mai contestato da parte della difesa del Lazri. Trattandosi di circostanza non allegata e neppure provata, deve escludersi che la perdita di controllo del mezzo fu causata dalla presenza di un accumulo di acqua e ciò a prescindere dalle caratteristiche della carreggiata e dalla possibilità che tali caratteristiche avrebbero potuto -ma nel
caso di specie ciò non è stato provato -portare alla formazione di accumuli di acqua» (così a pagg. 8-9 della sentenza impugnata).
Con tale mezzo il ricorrente non promuove una inammissibile contestazione del prudente apprezzamento delle prove, come tale riservato al giudice del merito, bensì denuncia una violazione delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, per l ‘ omesso esame da parte della Corte territoriale di specifiche allegazioni puntualmente invece svolte sin dall ‘ atto di citazione in primo grado, poi ulteriormente reiterate nella comparsa di costituzione e appello incidentale in secondo grado.
Segnatamente, nella citazione di primo grado espressamente veniva prospettato dal Lazri che: a) «le circostanze esposte dal rapporto dei Carabinieri non sono corrette, e solo parzialmente riportano la realtà dei fatti omettendo di rappresentare parte della dinamica (che presupporrebbe qualità culturali scientifiche ed esperienza specifica più profonde come emerge dalla relazione del CTP Ing. COGNOME)» (pag. 2, punto 6, dell ‘ atto di citazione di primo grado fasc. R.G. n. 18012/2016), con richiamo alle valutazioni del proprio consulente di parte; b) «al momento del sinistro e fino al momento della perizia la banchina era inerbita e priva di caditoie indispensabili per il deflusso di acque meteoriche» (pag.3, punto 9, lett. a, dell ‘ atto di citazione di primo grado); c) «la strada presenta una pendenza a sinistra…durante le giornate di pioggia la corsia di sinistra viene parzialmente allagata creandosi una sorta di rigagnolo di acqua esteso longitudinalmente sulla corsia di destra a cavallo della linea di mezzeria della larghezza di circa 80-100 cm nel tratto che precede di circa 15 metri la zona di uscita della Smart … In buona sostanza e semplificando, essendo la strada bagnata in modo diversificato per le ruote di sinistra e di destra realizza il fenomeno ‘ dell ‘ acquaplaning ‘ ed il veicolo risulta incontrollabile» (pag. 3 punto 9 lett. b dell ‘ atto di citazione di primo
grado); d) «il fondo stradale era bagnato, ma vi era verosimilmente, oltre la corsia opposta allagata, circostanza ritenuta significativa, un rigagnolo d ‘ acqua esteso longitudinalmente sulla destra della linea di mezzeria, della larghezza di circa 80/100 cm., nel tratto che precede la zona di uscita di strada della smart» (pag. 8 dell ‘ atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 15° rigo); e) «il ristagno d ‘acqua… si crea per l’ assenza sulla banchina di sinistra, di caditoie drenanti verso il fossato -campo, indispensabili al deflusso dell ‘ acqua dalla carreggiata verso il fossato che appare, così come la banchina inerbito e non mantenuto» (pag. 8 dell ‘ atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 20°rigo); f) «la smart è entrata in testacoda mentre marciava sulla propria corsia, verosimilmente all ‘ ingresso, sulla zona di ristagno d ‘ acqua, con le ruote di sinistra. Destabilizzata, é sconfinata sulla corsia opposta ruotando per circa 180° in senso antiorario, in rototraslazione all ‘ indietro, ha parzialmente scarrocciato sulla banchina di sinistra con le due ruote di destra, producendo due tracce sula stessa prima di collidere con la sua fiancata destra, l ‘ estremità del guardrail» (pag. 8-9 dell ‘ atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 30° rigo); g) «È evidente come nel contesto di fondo stradale asfaltato, diversamente bagnato, dichiarato dai Verbalizzanti, non sia distinguibile, con i proiettori, in ora notturna, la diversità tra fondo bagnato, piuttosto che allagato. Fattispecie che è condizione di pericolo e insidia poiché dà luogo al fenomeno dell ‘ acquaplaning» (pag. 9 dell ‘ atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 13° rigo); h) «il ristagno d ‘ acqua sia conseguito e consegue a due cause concorrenti: topografia della carreggiata con pendenza verso sinistra e l ‘ assenza di caditoie sulla
banchina relativa, peraltro inerbita» (pag. 9 dell ‘ atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 17° rigo).
Sovrapponibili e altrettanto specifiche allegazioni venivano, poi, replicate in secondo grado nell ‘ atto di comparsa di costituzione con appello incidentale – segnatamente alle pagg. 19-20 – anch ‘ esse riprodotte dal Lazri a pag. 22 del ricorso.
Orbene, è appena il caso di osservare che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all ‘ art. 132, n. 4, c.p.c., che costui esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ”iter’ argomentativo seguito devono ritenersi per implicito disattesi (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020).
Epperò, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale, più che non occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, seppure nei limiti sopra descritti, ha di contro negato in toto che l ‘ attore avesse svolto qualsivoglia allegazione concernente la presenza di un anomalo ristagno/accumulo d ‘ acqua sulla carreggiata percorsa, da porsi quale causa/concausa del sinistro; ciò che il Giudice d ‘ appello riteneva per converso necessario ai fini della corretta prospettazione della responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.
La Corte di merito ha così – non correttamente – realizzato una tangibile riduzione, risultante ex actis , del campo di allegazione perimetrato dall ‘ appellante incidentale, ritenendo che le sue allegazioni si limitassero all ‘ affermazione che l ‘ incidente si era verificato mentre era in atto un forte temporale e la strada era
bagnata, con un mero rimando al rapporto redatto dai Carabinieri, peraltro pure espressamente confutato, nella correttezza delle circostanze esposte, dal COGNOME.
Risulta, per vero, dalla sentenza impugnata che la Corte bresciana abbia dichiarato soltanto, in aggiunta a quanto già sopra riprodotto (nella parte della motivazione immediatamente successiva a quella censurata dal ricorrente), che «iò che invece è provato è che il fondo stradale era bagnato; circostanza rispetto alla quale i difetti costruttivi della strada non possono assumere alcuna rilevanza causale. Così come è provato che il battistrada del veicolo condotto dal COGNOME era gravemente usurato, come ben evidenziato nelle fotografie allegate alla relazione del Ctu, a nulla rilevando le misurazioni ‘a spanne’ di cui vorrebbe giovarsi la difesa COGNOME».
Così dichiarando, il Giudice d ‘ appello non soltanto ha eluso le allegazioni svolte dal Lazri negli allegati atti processuali (come risulta dalla porzione della sentenza censurata dal ricorrente), ma (nella porzione immediatamente successiva) ha, più in generale, confuso allegazioni meramente assertorie e asseverazioni, cui si è indistintamente riferito, realizzando una sovrapposizione tra piani distinti. Di talché, in ogni caso, superflua risulta la considerazione per cui la parte non avrebbe (poi) provato quanto (precipuamente, sul piano logico) non allegato, secondo la erronea valutazione del giudice d ‘ appello.
Un simile error in procedendo , invariabilmente iterato anche sul (successivo) piano dell ‘ apprezzamento delle risultanze probatorie, nella conclusione (pur fattuale) della mancanza di prova sull ‘ accumulo d ‘ acqua, è ulteriormente dovuto al travisamento del contenuto oggettivo della c.t.u. da parte della Corte territoriale, denunziato dal ricorrente col quarto mezzo, e puntualmente illustrato attraverso la indicazione e la riproduzione degli atti processuali e del corredo fotografico allegato dal consulente, da cui
emergerebbe il vizio censurato (pagg. 33-34 del ricorso), di nuovo nel rispetto delle prescrizioni – la cui violazione sarebbe altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo – di cui all ‘ art. 366, n. 6, c.p.c.
Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato, con la Sentenza n. 5792 del 2024, che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell ‘ informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell ‘ impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell ‘ art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Nel caso di specie, come evidenzia il ricorrente, la Corte d ‘ appello ha mal compreso il fatto probatorio in sé, poiché non ha compreso quale fosse l ‘ effettivo supporto fotografico richiamato nella consulenza cinematica, ritenendo che questo fosse da identificarsi nelle immagini allegate nel verbale dei Carabinieri, laddove si evidenziava sì l ‘ assenza di accumuli d ‘ acqua, ma con riferimento a zona e tempo diversi, seppur contigui, da quello invece positivamente allegato dal ricorrente in prime e in seconde cure.
In tal guisa, egli fa riferimento ad una circostanza di fatto – la presenza/assenza di un ristagno d ‘ acqua sulla sede stradale del sinistro – ritenuta assolutamente decisiva dalla Corte di merito, che ha fondato la sua decisione proprio sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie sul punto controverso.
Del resto, va più in generale ribadito ad abundantiam – che, in subiecta materia , secondo i principi nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, tali da delineare lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., resta del tutto estranea all ‘ onere di allegazione e di asseverazione gravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita, volta che l ‘ art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l ‘ evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla (sola) stregua di canone interpretativo della ratio legis , cioè come strumento di spiegazione di ‘un effetto giuridico che sta a prescindere da essi’. In altre parole, l ‘ intento di responsabilizzare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall ‘ ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l ‘ obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l ‘ obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023; Sez. U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 24772483 del 01/02/2018).
Le particolari condizioni della strada, cui parte attrice ha ascritto causalmente la verificazione del sinistro, non solo – quindi – erano state puntualmente allegate, ma sono state escluse dalla corte territoriale in base ad una lettura travisata delle univoche risultanze degli elementi istruttori valorizzati.
Sulla scorta delle esposte considerazioni, rilevata la fondatezza del primo e del quarto motivo di ricorso, dev ‘ essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Brescia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
L ‘ accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso esime dall ‘ analisi delle censure formulate nei restanti motivi di ricorso, rimanendo essi assorbiti.
Va inoltre disposto che, ai sensi dell ‘ art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone l ‘ oscuramento dei dati come in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza