Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28785/2022 R.G. proposto da
C.C. 31/3/2022
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrente contro
CONDOMINO COGNOME DI NOME COGNOME (AO), rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege – controricorrente – e contro
SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Torino n. 875 del 2/8/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
lette le memorie delle parti;
Ad. 10/6/2025 CC
R.G.N. 28785/2022
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, proprietario di due appartamenti siti nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) e facenti parte del Condominio RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio il predetto Condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una copiosa perdita d ‘ acqua nell ‘ alloggio al piano terreno, che si propagava anche a quello sottostante, danneggiando arredi e impianti; sosteneva che la perdita era dovuta al congelamento dell ‘ acqua nella tubazione condominiale, che aveva provocato la rottura nel tratto privato, in corrispondenza di un gomito della conduttura;
-il Condominio, costituendosi in giudizio, chiamava in causa la RAGIONE_SOCIALE, compagnia assicuratrice della responsabilità per i danni derivanti dalle parti comuni condominiali;
-il Tribunale di Aosta, con la sentenza n. 206 del 25/6/2021, accoglieva la domanda risarcitoria del COGNOME;
-il Condominio COGNOME proponeva appello, al quale aderiva, con impugnazione incidentale tardiva, la Società Cattolica di Assicurazione;
-la Corte d ‘ appello di Torino, con la sentenza n. 875 del 2/8/2022, considerato ammissibile l ‘ appello incidentale tardivo, riformava la decisione di primo grado e respingeva la domanda risarcitoria;
-la Corte di merito riteneva non assolto l ‘ onere probatorio richiesto dall ‘ art. 2051 c.c. e incombente sull ‘ attore, non essendo emersa con certezza la causa dell ‘ evento, né la natura condominiale del tratto di impianto interessato dalla rottura; in particolare, nella motivazione si legge quanto segue: «Il CTU, infatti, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza di primo grado, non appare aver accertato affatto la causa degli sversamenti e, a ben vedere, neppure la provenienza effettiva degli stessi e la loro riferibilità all ‘ impianto condominiale, presupposto indispensabile questo per l ‘ applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata dal COGNOME. … ritiene questa Corte che la condanna del Condominio e, di
conseguenza, della Compagnia di Assicurazione, si fondi su una ipotesi -la natura condominiale dell ‘ impianto da cui sono derivate le infiltrazioni non basata su un sufficiente supporto probatorio. … la CTU esperita non appare aver accertato le cause delle infiltrazioni e, a ben vedere, neppure la parte dell ‘ impianto interessata e/o causa delle stesse. … ‘ Il sottoscritto intende precisare che l ‘ indicazione del motivo del danno sopra riportato deriva da quanto indicato negli atti di causa e da quanto emerso nel sopralluogo del 15/12/2020 in quanto il sottoscritto alla situazione attuale non è in possesso e non ha altri elementi ufficiali, quali per esempio documentazione fotografica od altra documentazione, che provino e che diano la certezza di cosa sia effettivamente accaduto e di cosa sia effettivamente la ragione che ha scaturito gli eventi oggetto di causa oltremodo non può indicare se l ‘ eventuale danneggiamento della tubazione sia dovuto a gelo oppure ad altre cause. ‘ . Dunque, il CTU nega di aver raggiunto ‘ la certezza di cosa sia effettivamente accaduto ‘ e tale inequivoca affermazione non consente di poter ritenere dimostrata, né la causa, né la natura condominiale dell ‘impianto. … la ricostruzione operata in sede di CTU appare confermare la natura privata dell ‘ impianto, quanto meno nella parte investita dalla rottura.»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-resistevano con distinti controricorsi il Condominio RAGIONE_SOCIALE e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «Violazione artt. 62 d.l. 21.6.2013 n. 69 e 158 cpc»; il ricorrente contesta la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della Corte d ‘ appello di Torino, in violazione del principio costituzionale secondo cui i giudici onorari possono esercitare solo funzioni monocratiche; la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2021 avrebbe limitato l ‘ uso dei giudici ausiliari ai soli procedimenti arretrati, mentre il caso in esame riguardava un procedimento recente, pendente in una Corte di merito non gravata da arretrato;
-il motivo è manifestamente infondato;
-come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con l ‘ ordinanza n. 12603 del 12/5/2021, «Il motivo -che prospetta un vizio di costituzione del giudice- è infondato alla luce della sentenza n. 41/2021 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituito e disciplinato l ‘ impiego della figura del giudice ausiliario d ‘ appello «nella parte in cui non prevedono che si applichino fino a quando sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall ‘ art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017»; tale pronuncia, che ha dichiarato di operare una reductio ad legitimitatem secondo la tecnica della pronuncia additiva (inserendo nella normativa censurata un termine finale entro e non oltre il quale il legislatore è chiamato ad intervenire, individuato nel 31.10.2025), comporta il riconoscimento della legittimità medio tempore – dell ‘ impiego dei giudici ausiliari d ‘ appello, con conseguente esclusione della configurabilità del denunciato vizio di costituzione del giudice.»;
-nello stesso senso, in seguito, anche Cass. Sez. 6, 5/11/2021, n. 32065, Rv. 662813-01: «A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella
n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo ‘ status ‘ di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell ‘ attuale assetto è volta ad evitare l ‘ annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l ‘ arretrato nelle cause civili.»;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «Violazione o falsa applicazione art. 334 cpc», perché la Società Cattolica di Assicurazione, pur essendo soccombente in primo grado, non aveva proposto tempestivo appello e solo con appello incidentale tardivo aveva aderito all ‘ impugnazione del Condominio; ad avviso del ricorrente, l ‘ appello incidentale tardivo è ammesso solo per le parti contro cui è stata proposta l ‘ impugnazione principale, condizione non ricorrente nel caso di specie;
-il motivo è infondato;
-difatti, in base a quanto statuito da Cass. Sez. U., 28/03/2024, n. 8486, Rv. 670662-01 -che si pone in continuità con Cass. Sez. U., 27/11/2007, n. 24627, Rv. 600589-01 -«L ‘ impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell ‘ impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell ‘ impugnazione principale, in ragione del fatto che l ‘ interesse alla sua proposizione può sorgere dall ‘ impugnazione principale o da un ‘ impugnazione incidentale tardiva» (nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, 9/12/2024, n. 31679, Rv. 673174-01);
-col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «Violazione o falsa applicazione art. 2051 c.c.», per avere la Corte d ‘ appello invertito l ‘ onere della prova, richiedendo al
danneggiato di dimostrare la causa del danno e la natura condominiale dell ‘ impianto, mentre sarebbe spettato al Condominio dimostrare il caso fortuito; inoltre, la responsabilità del condominio era stata confermata da elementi documentali e peritali non contestati;
-col quarto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cpc»: secondo il ricorrente, il giudice d ‘ appello avrebbe ignorato fatti pacifici e non contestati, come l ‘ accensione del riscaldamento nei giorni precedenti il sinistro e la copertura assicurativa anche per i tratti privati dell ‘ impianto; avrebbe inoltre travisato le dichiarazioni dell ‘ attore e le risultanze della CTU;
-i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché attengono ai medesimi punti della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per molteplici ragioni;
-in primis , si osserva che entrambe le censure contrastano l ‘ accertamento compiuto dal giudice di merito e mirano, inammissibilmente, a dimostrare che le circostanze dedotte dal ricorrente erano state provate, anche a mezzo di non contestazione;
-p ur prescindendo dall ‘ evidente violazione dell ‘ art. 366 c.p.c. (difatti, in base a Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058, Rv. 671191-01, «Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell ‘ atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c.»; le lacune del ricorso sono manifeste a pag. 15, dove la parte di limita ad asserire che «le controparti non hanno svolto specifiche contestazioni dei fatti dedotti»), si rileva che il principio di non-contestazione non
può riguardare i documenti, come invece sostiene il ricorrente («I documenti nn. 11 e 12 versati in causa, evidenzianti il pozzetto esterno condominiale, il primo tratto di tubazione idrica condominiale ed il tratto nella proprietà COGNOME, non hanno ricevuto la minima contestazione in causa.»); infatti, «Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall ‘ esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l ‘ onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.» ( ex multis , Cass. Sez. 2, 03/04/2025, n. 8900, Rv. 674005-01);
-in secondo luogo, sono inammissibili in questa sede le apodittiche asserzioni del ricorrente circa l ‘ avvenuta prova di circostanze fattuali che il giudice di merito ha, invece, ritenuto indimostrate, né può essere sottoposto a questa Corte il materiale probatorio per una sua nuova valutazione;
-al contrario, in plurimi passaggi dell ‘ atto introduttivo la parte ricorrente non cela l ‘ intento di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito volto ad un nuovo apprezzamento delle prove (ad esempio: «Quindi il succitato assunto della Corte a pg. 8 della sentenza avrebbe dovuto dalla stessa ricevere la conseguente conclusione della sussistenza di allegazione da parte dell ‘ attore e prova in causa (per non contestazione, rectius ammissione, e fatto notorio, essendo ovviamente i tratti esterni delle tubazioni maggiormente esposti al gelo di quelli interni alle abitazioni) di nesso causale fra cosa condominiale in custodia ed evento dannoso. Quanto al succitato assunto di cui a pg. 10 della sentenza, secondo cui non risulterebbe dimostrata in causa ‘ la natura condominiale dell ‘ impianto ‘ , trattasi di
asserzione che cozza in primis col chiaro dettato dell ‘ art. 1117 n. 3) c.c., in forza del quale gli impianti idrici sono, sino al punto di diramazione o di utenza, beni condominiali in quanto parti comuni dell ‘ edificio. Secondariamente l ‘ assunto cozza con chiare risultanze di causa, posto che, del tutto incontestate descrizioni operate dal CTU ben evidenziano l ‘ esistenza dell ‘ impianto idrico condominiale, nel tratto esterno a partire dal pozzetto ed in quello interno sino ad ove intercetta il contatore (cosiddetto ‘ nodo 1 ‘ succitato). … la Corte ha sovvertito l ‘ inappuntabile, poiché giuridicamente corretta, decisione di primo grado, sebbene non fosse stata ex adverso fornita prova alcuna che il processo di congelamento non abbia avuto inizio nel tratto esterno condominiale e nell ‘ impianto tutto idrico condominiale in genere. Anzi la Corte non solo ha assunto detta decisione in assenza della prova del fortuito richiesta dall ‘ art. 2051 c.c., ma in presenza di espressa ammissione da parte della Cattolica Ass.ni che l ‘ evento è scaturito da congelamento, fenomeno evidentemente originatosi all ‘ esterno, ove le temperature sono ben più rigide, con caduta di ghiaccio in tratto sottostante della tubatura e rottura della stessa in punto delicato e sensibile, ovvero ove, nei pressi del sottoscala (si veda la foto a pg. 31 della relazione del CTU) la tubazione si piega a gomito per giungere al boiler del piano primo. … Il Giudice del gravame non pare affatto aver compiuto buon governo della regola del prudente apprezzamento delle risultanze di causa e non ha posto a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. … Con tutto questo quadro di risultanze pare del tutto immotivato che la Corte si sia interrogata (su circostanza peraltro ovvia e pacifica, in quanto dedotta ab initio dallo stesso attore, in conformità agli eventi) sulla natura, privata o condominiale della tubazione nel punto di rottura, per rispondersi nel senso della natura privata (pg.12), concludendo arbitrariamente, con sillogismo totalmente errato, che va pertanto denegato il risarcimento»);
-infine, e soprattutto, le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata: sarebbe spettato all ‘ attore dimostrare che la cosa produttiva dei danni era del Condominio e tale dimostrazione è mancata: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è stata alcuna inversione dell ‘ onere probatorio, atteso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che l ‘ attore dimostri che il danno è prodotto da una cosa in custodia del convenuto; pertanto, COGNOME avrebbe dovuto provare che la rottura aveva riguardato le parti comuni condominiali, mentre tale circostanza è rimasta incerta;
-col quinto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti», consistente nell ‘ indennizzabilità del danno in base alla polizza assicurativa, la quale prevedeva copertura sia per danni da gelo che per rotture accidentali, indipendentemente dalla natura condominiale o privata della tubazione;
-anche il quinto motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-innanzitutto, non può essere dedotto come fatto omesso «che, secondo quanto pacifico in causa per essere stato oggetto di discussione fra le parti, il diritto risarcitorio compete in ogni caso al COGNOME» (così a pag. 17 del ricorso);
-né integra una circostanza fattuale il rilievo «che la polizza assicurativa indennizza i danni derivanti dagli impianti idrici indipendentemente dalla tipologia/caratterizzazione dei danni medesimi, fatte salve le cause di esclusione di polizza»;
-ad ogni buon conto, la censura è inconcludente, posto che la polizza assicurativa copre la responsabilità del Condominio, in radice esclusa per non essersi configurata una fattispecie risarcitoria ex art. 2051 c.c.;
-in conclusione, il ricorso va respinto;
-consegue al rigetto la condanna del ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente RAGIONE_SOCIALE COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente Società Cattolica RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione