Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31986 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Civile Ord. Sez. 3 Num. 31986 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME NOME
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Data pubblicazione: 09/12/2025
Oggetto:
DI
–
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere NOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
RESPONSABILITA’ CIVILE
GENERALE
–
DANNEGGIAMENTO
OLEODOTTO
–
SERVITÙ
–
RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE
–
SPESE
DI BONIFICA
–
ALLEGAZIONE
–
VALUTAZIONE
EQUITATIVA
ESCLUSIONE
Ad. 4/11/2025 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14036/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domiciliaizone telematica come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, che la rappresentata e dife sa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, BERETTA ALESSANDRO
– intimati – avverso LA SENTENZA della CORTE d’APPELLO di MILANO n. 240/2020 depositata il 23/01/2020.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4226/2025
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME. Numero di raccolta generale 31986/2025 Data pubblicazione 09/12/2025
FATTI DI CAUSA
1) La RAGIONE_SOCIALE quale titolare di una servitù di oleodotto sui terreni, in agro del Comune di Lacchiarella, della RAGIONE_SOCIALE (in seguito e attualmente RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la RAGIONE_SOCIALE a seguito del danno provocatole dalla lesione del tubo di condotta del petrolio derivato dall’effettua zione di operazioni di pulitura, con un escavatore dotato di benna, di un canale di raccolta delle acque, commissionate dalla detta società e effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE, segnatamente da NOME COGNOME, che pure venne convenuto in giudizio.
RAGIONE_SOCIALE si costituì in causa e chiese di essere autorizzata a chiamare in causa le compagnie assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e la Città metropolitana di Milano.
Il Tribunale autorizzò la chiamata in causa delle RAGIONE_SOCIALE compagnie assicuratrici.
A seguito del differimento dell’udienza si costituì in giudizio RAGIONE_SOCIALE, anche quale successore di RAGIONE_SOCIALE, eccependo con riferimento a detta seconda società l’inoperatività della polizza e chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
2) Il Tribunale, con la sentenza n. 1073 del 25/10/2017, accertò la responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e la condannò al risarcimento dei danni quantificati in euro 701.267,63 oltre rivalutazione e interessi, rigettò la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e accolse la domanda di manleva limitatamente alla polizza originaria di RAGIONE_SOCIALE limitata mente all’importo di cinquantamila euro.
Avverso la sentenza del Tribunale propose appello la RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE resistette all’impugnazione e propose appello incidentale. Numero di raccolta generale 31986/2025 Data pubblicazione 09/12/2025
La RAGIONE_SOCIALE pure si costituì dinanzi alla Corte d’appello mentre NOME COGNOME, già contumace in primo grado, restava tale anche in fase di impugnazione.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 240 del 23/01/2020, ha rigettato l’appello principale e ha accolto parzialmente l’appello incidentale, liquidando, in favore della RAGIONE_SOCIALE l’ulteriore somma di euro 37.214,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Risponde con controricorso, contenente ricorso incidentale su tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
La compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 4/11/2025, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE afferma violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1079 c.c. e 2043 c.c. e si incentra sull’avere la Corte territoriale, come già il Tribunale, ritenuto la responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE e non invece quella extracontrattuale, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio in favore di RAGIONE_SOCIALE, non onerata della prova del carattere doloso o colposo della condotta della danneggiante. La censura è basata su un precedente di questa Corte che, nella prospettazione della RAGIONE_SOCIALE, afferma la responsabilità extracontrattuale del proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio, cosicché l’onere della prova del fatto e del
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danno grava, in applicazione dell’art. 2043 c.c., sul soggetto in cui favore la servitù è costituita. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 09/12/2025
Il primo motivo è infondato: la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE è di tipo contrattuale in quanto la fonte della servitù di oleodotto è contrattuale, ossia la servitù è stata costituita con contratto, nell’anno 1963 , e il detto titolo costitutivo negoziale non è mai stato modificato. La Corte territoriale riportando la tesi del Tribunale, alla quale ha aderito con ampia motivazione, ha affermato, alla pag. 18, che dal negozio costitutivo della servitù di oleodotto risulta che il «predetto negozio, oltre ad individuare l’oggetto della servitù, prevede (art. 2) una serie di diritti in favore del proprietario dell’oleodotto (tra i quali quelli di ispezione, accesso, manutenzione, riparazione e sostituzione delle condutture, etc.) ed individua (art. 5), accanto al diritto della parte concedente di effettuare le normali coltivazioni sulla parte del fondo asservita, degli obblighi di non fare a carico della parte concedente, indicati mediante una elencazione generica e come tale meramente esemplificativa, individuabili attraverso la loro funzione, di evitare impedimenti o limitazioni all’esercizio della servitù. Dalle suddette pattuizioni, può pertanto evincersi un obbligo della concedente di astenersi dal compiere attività sul fondo, potenzialmente idonee a impedire l’esercizio della servitù, come non può non essere la pulitura del canale irriguo svolta con una ruspa di notevoli dimensioni dotata di una benna idonea a penetrare ad una certa profondità nel terreno.».
La motivazione della sentenza della Corte territoriale, nel senso della configurazione, quale contrattuale, della responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, è condotta nel rispetto del documento costitutivo della servitù di oleodotto ed è pienamente rispettosa del senso complessivo delle espressioni utilizzate che sono state interpretate nel senso dell’esclusione di attività anche solo potenzialmente impeditive del pieno esercizio della servitù.
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La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, nell’ipotesi in cui il proprietario del fondo servente ometta di adempiere agli obblighi derivanti dal titolo costitutivo della servitù, non si configura un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., bensì un inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem . In tal senso si vedano: Cass. n. 1131 del 24/02/1981, Cass. n. 775 del 28/01/1987 e Cass. n. 8313 del 16/08/1990 che hanno affermato che quando il proprietario del fondo servente, in violazione della obbligazione assunta con l’atto costitutivo della servitù, ometta di compiere le prestazioni accessorie occorrenti per consentire l’esercizio della servitù stessa al titolare del fondo dominante prestazioni formanti oggetto del rapporto obbligatorio propter rem distinto da quello di servitù -si verifica un’ipotesi di inadempimento e non di fatto illecito, in quanto tale omissione presuppone un preesistente vincolo obbligatorio a carico del soggetto determinato, a differenza dell’illecito, che costituisce violazione dell’obbligo generico del neminem laedere . Ne consegue che l’azione di risarcimento del danno per l’inadempimento delle dette prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c. Data pubblicazione 09/12/2025
Posto, dunque, che nella specie si tratta di responsabilità contrattuale, per il resto le censure sono inammissibili, perché intendono sovvertire il risultato dell’interpretazione del contratto di servitù effettuata dal giudice del merito senza neppure denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica negoziale e delle norme interpretative, di cui agli artt. 1362 -1367 c.c.
Sul punto è appena il caso di ribadire che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione
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della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra molte: Cass. n. 2465 del 10/02/2015) e che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure -nel vigore della novellato testo di detta norma -nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 14355 del 14/07/2016). Data pubblicazione 09/12/2025
La contraria prospettazione della RAGIONE_SOCIALE è basata su un solo, e per quanto consta rimasto isolato, precedente di questa Corte (Cass. n. 250 del 19/01/1986), che, peraltro non sembra avere ad oggetto un caso concreto effettivamente simile a quello oggetto delle fasi di merito.
II) Il secondo motivo del ricorso principale pone censura di erronea e (o) di mancata applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. e dell’art. 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale, come già il Tribunale, ritenuto sussistente un concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE quale soggetto danneggiato, pur risultando verosimilmente imputabile alla detta società una condotta incauta in ordine alla segnalazione del percorso dell’oleodotto .
Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
La Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, ha ampiamente motivato sull’insussistenza di un concorso colposo del danneggiato, atteso che la RAGIONE_SOCIALE sulla base della mappa del tracciato dell’oleodotto allegata al contratto costitutivo della servitù, e rimasto immutato dall’anno 1963, era a conoscenza dello stato dei luoghi e, peraltro, la conduttura era segnalata sul terreno
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da apposite paline ( come risultante dal verbale dei Carabinieri della Stazione di Lacchiarella), pur non essendovi alcun obbligo, a carico del titolare della servitù di elettrodotto di provvedere alla detta segnalazione. Il comportamento della RAGIONE_SOCIALE, peraltro, doveva essere improntato alla massima diligenza posto che essa era ben a conoscenza della profondità di RAGIONE_SOCIALE poche decine di centimetri alla quale era ubicata la conduttura dell’oleodotto e il suo incaricato COGNOME stava operando con un escavatore di notevoli dimensioni e munito di benna e quindi di per sé suscettibile di penetrare in profondità nel terreno sul cui insisteva la servitù di oleodotto. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 09/12/2025
Sul punto occorre ribadire che il concorso del fatto colposo del danneggiato non può prescindere dall’individuazione di una sua specifica condotta di sposizione a rischio (Cass. n. 1295 del 19/01/2017), che nel caso di specie non risulta in alcun modo riscontrabile né specificamente evidenziata dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE
Le censure svolte con il motivo in esame si risolvono, dunque, in una mera richiesta di riesame del merito della controversia e non già prospettano una denuncia di falsa applicazione di norme di diritto.
III) Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.
IV) Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE
IV.1) Primo motivo: nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Si deduce che la C orte d’ Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno futuro relativo alle spese di bonifica ambientale da sostenersi a seguito della rottura dell’oleodotto. La C orte territoriale avrebbe ritenuto la domanda carente sotto il profilo dell’allegazione e della specificazione, disattendendola senza un reale esame del merito e incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia, in violazione de ll’art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
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Dalla motivazione risulta che la C orte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi, ma ha effettivamente deciso la questione, aderendo al ragionamento del Tribunale (pp. 34-35 sentenza). Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 09/12/2025
In primo luogo, occorre ribadire che il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice ometta completamente di provvedere su una domanda o un’eccezione, mentre non ricorre quando la decisione adottata, anche implicitamente, comporti necessariamente il rigetto della pretesa (Cass. n. 2153 del 30/01/2020).
Inoltre -e in via dirimente -, occorre rilevare che le allegazioni di RAGIONE_SOCIALE, riportate in ricorso (pp. 33 e 34) e ribadite con la memoria (pp. 12-15), non sono affatto specifiche come correttamente ritenuto dalla C orte d’appello . Tali allegazioni, infatti, omettevano di distinguere adeguatamente quali fossero le voci di danno effettivamente imputabili alle spese di bonifica del terreno, giacché nell’originaria prospettazione della RAGIONE_SOCIALE vi era un indistinto riferimento a spese a detto fine necessario e che erano state riconosciute dal Tribunale, cosicché la successiva allegazione in fase d’impugnazione non era dotata di adeguata analiticità e ricomprendeva in un’unica richiesta voci già oggetto di pronuncia, con conseguente rischio di duplicazioni risarcitorie.
IV.2) Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza per omessa pronuncia, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, pri mo comma, n. 4 c.p.c. Il motivo contesta la decisione della Corte d’appello di non ammettere i documenti che RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di produrre in appello con riferimento al danno futuro. In particolare, la ricorrente incidentale afferma che la Corte territoriale è incorsa in un errore avendo ritenuto che i detti documenti si riferissero a circostanze diverse da quelle specificamente allegate in primo grado e mirassero all’introduzione di ulteriori temi d’indagine in appello. Viceversa, i documenti dei quali era stata chiesta l’ammissione si
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erano formati successivamente al decorso dei termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. Data pubblicazione 09/12/2025
Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato in quanto, una volta accertato -alla luce dello scrutinio sul primo motivo -che le allegazioni originarie di RAGIONE_SOCIALE sul danno futuro erano generiche, risulta corretta la decisione della Corte territoriale -che non ha affatto omesso di pronunciarsi sul punto -di ritenere inammissibile la produzione documentale perché introduceva in appello fatti nuovi e segnatamente circostanze in ordine a spese e voci di spese che non risultavano essere state specificamente allegate sin dalla citazione introduttiva del giudizio in primo grado.
IV.3) Terzo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1223 e (o) 2056 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo contesta la mancata considerazione del danno da sversamento del prodotto petrolifero, come danno destinato necessariamente destinato a svilupparsi nel futuro e come comportante la necessità di bonifica del sito in cui lo sversamento si era verificato e afferma che la possibilità di ulteriori allegazioni su detto danno si era concretizzata dopo la chiusura dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Viene censurata, altresì, la mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio e denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la C orte d’appello avrebbe erroneamente negato il risarcimento del danno futuro relativo alle spese di bonifica ambientale. In particolare, la ricorrente ha dedotto che la C orte d’Appello , pur riconoscendo in via generale la risarcibilità del danno patrimoniale futuro, avrebbe errato nel non trarre da tale principio le dovute conseguenze, avendo trascurato la documentazione versata in atti dalla quale sarebbe emersa la prova che la necessità di ulteriori interventi di bonifica costituiva una
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conseguenza naturale e prevedibile del sinistro, e che pertanto dovuto riconoscere il danno futuro come risarcibile ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 09/12/2025
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Anzitutto, la Corte territoriale si è attenuta al principio (sul quale si veda Cass. Sez. 3, 27/04/2010, n. 10072) per cui: «Il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.»
La Corte territoriale ha, quindi, motivato (pag. 34 sentenza) richiamandosi anzitutto alle argomentazioni del Tribunale circa la carenza di allegazione e specificazione. La C orte d’ appello ha, poi, evidenziato che, nell’atto di citazione di primo grado, RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad indicare genericamente la somma di euro 310.000,00 quale costo per completare la bonifica senza ulteriori precisazioni. La C orte d’appello ha, pertanto, rilevato che «parte attrice non solo non ha specificato come i due documenti dovrebbero coordinarsi nell’ambito dell’onere di allegazione, prima ancora che di prova, dei danni dei quali si chiede il ristoro, ma alcune di queste voci corrispondevano a danni emergenti già riconosciuti dalla sentenza». La Corte territoriale ha, quindi, concluso che «il pregiudizio può essere futuro, ma non possono essere indeterminate, e per così dire ‘ future ‘ , le allegazioni che lo sostengono, che non possono introdursi nel processo, come pretenderebbe l’appellante incidentale, in modo
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del tutto svincolato dai termini assertivi ed istruttori, e finanche dalle preclusioni del giudizio di appello». Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 09/12/2025
Alla luce di tale motivazione, non risulta alcuna violazione né dell’art. 1223 né dell’art. 2056 c.c. L’art. 1223 prevede che siano risarcibili solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso. La Corte d’Appello ha escluso che le spese di bonifica prospettate da NOME fossero provate come danno certo o anche solo altamente probabile, in quanto mancavano dati concreti per affermare un nesso causale immediato e, in concreto, ha rigettato la domanda per difetto prova dell’esis tenza di un pregiudizio futuro compiendo una tipica valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
In ordine alla mancata effettuazione di una valutazione equitativa da parte della Corte d’appello, della quale pure si duole la RAGIONE_SOCIALE, occorre ribadire che, prima di procedere alla valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi di prova possibili, anche se non precisi, in ordine all’ammontare del danno e deve ricorrere all’equità soltanto per integrare gli elementi raccolti (Cass. n. 2818 del 4/9/1952, seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità). Ciò in quanto l’attore deve allegare gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nel percorso della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. n. 16202 del 18/11/2002). Come accertato dal giudice del merito, in base ad apprezzamento ad esso riservato, la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di fornire adeguati elementi al fine di dimostrare che il danno ulteriore, da spese di bonifica, potesse essere provato nel suo preciso ammontare e, comunque, di fornire idonei elementi fattuali che potessero fungere da parametro, posto che le ulteriori allegazioni
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non consentivano di dissipare i dubbi circa le spese già effettuate e quelle ancora, prevedibilmente, da effettuare Data pubblicazione 09/12/2025
Il ricorso incidentale è, pertanto, rigettato.
L’esito della lite, di soccombenza di entrambe le parti, consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite d el giudizio di legittimità.
Nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, rimasti intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in favore del competente Ufficio di merito, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e rispettivamente per ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME