Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Oggetto
Responsabiltà civile -Danni al fondo agricolo da omessa manutenzione delle sponde di corso d’acqua (Fosso di Cancelliera) -Responsabilità dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -Presupposti – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22607/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
avverso la sentenza della Corte d’appello di pubblicata il 22 novembre 2019;
nonché sul ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente e ricorrente incidentale -Roma, n. 7225/2019, NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata:
EMAIL), con domicilio eletto in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 2727/2022, pubblicata il 22 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2006, davanti al Tribunale di Roma, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE.
Espose di essere proprietario di un complesso agricolo aziendale ubicato in parte in Roma e in parte in Albano Laziale, composto da fondi confinanti con un corso d’acqua denominato Fosso di Cancelliera nei due versanti di Roma e di Albano Laziale, rientranti nei perimetri di contribuenza, da un lato, del RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche RAGIONE_SOCIALE) e , dall’altro, del RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche RAGIONE_SOCIALE) .
Ciò premesso, dedusse l’inadempimento dei due consorzi agli obblighi di salvaguardia e manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nei rispettivi comprensori (quanto in particolare alla ripulitura degli argini e dell’alveo del Fosso di Cancelliera) e chiese, pertanto, dichiararsi legittima la sospensione del pagamento dei pretesi contributi consorziali, la condanna degli enti alla restituzione di quelli già versati e al risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova per testi ed espletata c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3640 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative alla debenza dei
contributi consortili ed alla loro ripetizione e rigettò la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che il corso d’acqua non rientrasse in quelli individuati ai sensi degli artt. 31 e 34 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998.
Con sentenza n. 7225/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dal COGNOME e lo ha condannato alle spese del grado.
In motivazione sono svolte le considerazioni qui di seguito sintetizzate, e in parte anche riportate testualmente, per quanto ancora rileva nella presente sede:
─ anche se il Fosso di Cancelliera non rientra nell’elenco dei corsi d’acqua contemplati dagli artt. 31 e 34 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998 il RAGIONE_SOCIALE è comunque tenuto alla sua manutenzione, nel tratto a confine con la proprietà dell’appellante, essendo stato provato che l’ente aveva preso in carico tale compito, almeno per quanto concerne la sponda sinistra idraulica: « va, quindi, dichiarato, in riforma della decisione di primo grado, che il RAGIONE_SOCIALE è tenuto alla manutenzione del Fosso di Cancelliera nel tratto a confine con la proprietà dell’appellante anche se il detto corso d’acqua non rientra nell’elenco dei corsi d’acqua di cui al combinato disposto dagli artt. 31 e 34 della legge regionale 53/98 »;
─ analoga prova non è stata invece offerta con riferimento all’altro RAGIONE_SOCIALE;
─ le sentenze delle Commissioni Tributarie versate in atti non producono effetto di giudicato vincolante nel giudizio, afferendo esse ad impugnazioni di cartelle di pagamento relative al pagamento di tributi consortili e da esse non potendosi ricavare, neppure indirettamente, alcun elemento per affermare l’obbligo di manutenzione del corso d’acqua e l’eventuale obbligo risarcitorio dei consorzi per omesso adempimento della pulizia del canale;
─ la dedotta violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. introduce
inammissibilmente una domanda nuova;
─ « per quanto attiene alla posizione del RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto dell’accertata assenza di obblighi di manutenzione del Fosso di Cancelliera, va confermata la valutazione del Tribunale circa l’assenza di nesso eziologico tra evento e danno »;
─ in ordine alla posizione del RAGIONE_SOCIALE « va osservato che, pur riconoscendosi l’inadempimento dell’obbligo di manutenzione del corso d’acqua, deve comunque essere respinta la domanda per omessa allegazione probatoria (la perizia prodotta sub 18 in appello è da ritenersi tardivamente prodotta) in relazione al danno subito dall’appellante, né può invocarsi la liquidazione in via equitativa giacché la prova poteva agevolmente essere fornita con una tempestiva relazione peritale ».
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto:
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con due controricorsi: il primo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE; con questo secondo atto detto ente ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico mezzo;
ricorso per revocazione ex art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2727/2022, pubblicata il 22 aprile 2022.
Avverso quest’ultima sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione iscritto al n. 27865/2022 R.G. basato su cinque motivi, cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche CBLN) con due controricorsi: il primo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE; il secondo, quale ente successore per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE.
In entrambi i procedimenti (n. 22607/2020 e n. 27865/2022 R.G.) parte ricorrente ha depositato « istanza di riunione » degli stessi. Con successive istanze analoga richiesta è stata avanzata con riferimento ai procedimenti iscritti ai nn. R.G. 3383/2015, 10725/2017 e 14185/2017, tutti relativi a ricorsi avverso decisioni di giudici tributari vertenti sulla debenza dei contributi da versare ai RAGIONE_SOCIALE, ciò sul rilievo della asserita decisività, in ciascuno di essi, della questione relativa all’esistenza di giudicati vincolanti.
Chiamato il primo ricorso (n. 22607/2020 R.G.) nell’adunanza del 6 dicembre 2023, in vista della quale le parti avevano depositato memorie, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1078/2024 del 10/01/2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G..
Per la trattazione di entrambi i ricorsi è stata quindi fissata l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. con decreti dei quali è stata data comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie in entrambi i procedimenti.
In data 29 marzo 2024 il ricorrente ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza o in subordine di rinvio ad altra adunanza camerale, motivata anche dalla necessità di esaminare la memoria di controparte, eccessivamente prolissa (40 pagine), ragione per la quale ha chiesto comunque che la stessa sia -in quanto inosservante del requisito di sinteticità dettato dalla nuova formulazione dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. e in contrasto con il punto 1.3. (pagina 4) del Protocollo siglato il 01/03/2023 tra Corte Suprema di Cassazione/Procura Generale della Corte di Cassazione/CNF/Avvocatura dello Stato -ritenuta inammissibile con ogni conseguente pronuncia e determinazione sul carico delle spese
processuali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che con separata ordinanza, adottata all’esito dell’odierna adunanza camerale, è stata preliminarmente disposta la riunione al giudizio iscritto al n. 22607 del 2020 R.G., di quello iscritto al n. 27865 del 2022 R.G..
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’11/06/1998, Rv. 516392).
È stata invece respinta in quanto priva di fondamento la seconda istanza di riunione, riferita ai tre ricorsi del 2015 e del 2017 proposti avverso decisioni di Commissioni tributarie.
Tale statuizione va qui condivisa e riaffermata sul rilievo che le analoghe istanze proposte nell’ambito dei relativi procedimenti sono già state respinte dalle ordinanze della Sezione Tributaria pronunciate in
ciascuno di quei procedimenti (Cass., Sez. 5, ord. interl. n. 14494 del 2023; ord. interl. n. 14496 del 2023; ord. n. 14712 del 2023); è dunque assorbente il rilievo che si tratta di procedimenti non più pendenti.
Occorre ancora, in via preliminare rileva re l’inammissibilità dei controricorsi depositati, sia nell’uno che nell’altro procedimento, da l RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo universale per effetto di fusione del RAGIONE_SOCIALE, successivamente al primo depositato, in entrambi, allo stesso CBLN, quale successore a titolo universale del RAGIONE_SOCIALE.
Come a breve tornerà a dirsi a proposito dei primi due motivi del ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G. (v. infra § 11.2), il fatto che CBLN sia il nuovo soggetto societario nato dalla fusione di tre preesistenti Consorsi tra i quali quelli (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) originariamente convenuti dal COGNOME, non toglie che esso si identifichi in unico ente e costituisca, dunque, sul piano processuale una sola parte. Una volta operata la fusione, la distinzione delle ragioni del contendere, in quanto riferite ai distinti enti successivamente fusi, può riflettersi solo sulle linee e strategie difensive percorribili dall’ente successore, ma non anche rappresentare ragione di un inconcepibile sdoppiamento dello stesso soggetto processuale, divenuto unico dopo la fusione.
Ciò si riflette, come detto, sulla ammissibilità -che va esclusa- dei controricorsi depositati dal CBLN, in entrambi i procedimenti, successivamente ai primi e, di conseguenza, anche del ricorso incidentale che, nel primo procedimento, detta parte ha depositato con lo stesso atto contenente il secondo controricorso.
Va fatto in tal senso applicazione del principio per il quale, a norma dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato (anche a modifica o ad integrazione del primo), sia per quel che concerne
l’indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, sia se esso ha lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (v. ex plurimis Cass. Sez. U., 11/11/1994, n. 9409).
Tale principio deve ritenersi esteso anche al controricorso, stante l’identità di ratio .
Come è stato condivisibilmente osservato, infatti, il potere di compiere l’atto difensivo va infatti riferito al diritto della parte di difendersi e di contraddire nel giudizio, che, esercitabile a mezzo della difensore, è e rimane unico a prescindere dalla circostanza che essa sia assistita da più avvocati (cfr . Cass. n. 21472 del 2012); ne deriva che l’avvenuto deposito del controricorso da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata dall’altro Avvocato, ciò anche a tutela del diritto di difesa della controparte dal momento che, prevedendo la legge il deposito di un solo controricorso per ciascuna parte costituita, potrebbe ben venire compromesso dalla legittima convinzione che l’avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con il primo controricorso e che ad esso solo si debba contraddire con le memorie ex art. 380 bis c.p.c. (così Cass. 30/10/2018, n. 27616; v. anche, conf., Cass. del 03/03/2015, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Ancora in via preliminare va disattesa l’istanza di rinvio a nuovo ruolo e di fissazione dell’udienza pubblica ex art. 375 cod. proc. civ..
4.1. All’esito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art. 391quater cod. proc. civ. e in quelli di particolare rilevanza della questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio ex art. 380bis.1 c.p.c., « in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza » (art. 375, secondo comma, n. 4quater ).
La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondo cui i ricorsi sono « normalmente » destinati ad essere definiti nel rispetto delle forme previste dall’art. 380 -bis.1 c.p.c., ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375 c.p.c., la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del potere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolare rilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questione medesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, ma anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata ad enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, sia pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversità rispetto a quelle già vagliate (v., in termini, Cass. Sez. U. 19/02/2024, nn. 4331, 4340 – 4341, 4371 e 4383; 22/02/2024, n. 4800; 15/03/2024, n. 7049; ma si veda anche, con riferimento al previgente testo dell’art. 375 c.p.c., Cass. Sez. U. 05/06/2018, n. 14437, Rv. 649623, la quale già rimarcava come la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante).
Quest’ultima evenienza è quella che ricorre nel caso di specie, prospettando il ricorso argomenti di critica in relazione ai quali la pronuncia da rendere non presenta i requisiti richiesti dal richiamato primo comma dell’art. 375 c.p.c..
4.2. L’alternativa richiesta di rinvio ad altra adunanza non trova alcun fondamento nel sistema e contrasta anzi con i principi di concentrazione e celerità che connotano il giudizio di cassazione; non può comunque essere giustificata dalla dedotta ampiezza della memoria depositata da controparte, atteso la funzione ad essa attribuita meramente illustrativa di difese già svolte.
4.3. Quanto poi al requisito di sinteticità, lo stesso va pur sempre parametrato al numero ed alla complessità delle questioni dibattute (nella specie conseguenti anche al riferimento della memoria a due procedimenti connessi e destinati, come detto a trattazione unitaria); fermo restando che la sua eventuale violazione, nella specie non ravvisabile per le ragioni dette, non trova nella norma alcuna sanzione di inammissibilità, né potendo essa ricavarsi dal menzionato protocollo, a cui puntuale osservanza non è comunque assistita -come del resto precisato nel pt.1, par. 1.6 ( Note a chiarimento ), dell’atto medesimo -da alcuna sanzione processuale, fin quando almeno non si traduca anche nella violazione dei requisiti dettati dal codice di rito.
In ragione di quanto testé evidenziato (§ 1) deve darsi priorità all’esame del ricorso proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma, nel giudizio promosso dalla ricorrente ex art. 395 cod. proc. civ., atteso il rilievo preliminare e potenzialmente assorbente che lo stesso riveste.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 78 e 182 c.p.c. e all’art. 2504bis c.c. in punto di dichiarata regolarità formale e sostanziale della costituzione in giudizio del CBLN in rappresentanza dei RAGIONE_SOCIALE estinti ».
6.1. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione opposta dal COGNOME, attore in revocazione, di inammissibilità della costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE con separate comparse (l’una riferita alla posizione de ll’ex RAGIONE_SOCIALE , l’altra all’ex RAGIONE_SOCIALE ).
Sul punto ha osservato la Corte d’appello che :
─ « visto il tenore complessivo della delibera e poi della procura alle liti, è evidente che le due posizioni (anche contabili) sono state
tenute distinte per il profilo difensivo al fine di evitare un conflitto di interessi che avrebbe comportato l’applicazione dell’art. 78 cod. proc. civ. con i conseguenti adempimenti (v. sul punto Cass. n. 1143/20) »;
─ « a seguito della soppressione per incorporazione/fusione dei due ex consorzi (originarie parti processuali convenute dal COGNOME), si è verificata una successione universale con gli effetti processuali di cui all’art. 110 cod. proc. civ. e non ex art. 111 cod. proc. civ. »;
─ « la fusione ha certamente comportato l’incorporazione dei due ex consorzi (ormai inesistenti) nell’unico RAGIONE_SOCIALE, ma non per questo non era possibile -soprattutto sotto il profilo processuale- tenere distinte le linee difensive »;
─ « è necessario tenere distinta la legittimazione processuale del nuovo RAGIONE_SOCIALE rispetto alla questione della legittimazione sostanziale e, quindi, delle diverse posizioni debitorie/creditorie tra gli ex RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME, in particolar modo per quello che riguarda l’imputazione contabile della posizione passiva dei distinti enti che pure il nuovo RAGIONE_SOCIALE ha ereditato »;
─ « tali considerazioni … non consentono di certo di giungere al convincimento che vi sia una sorta di ‘confusione’ tra i due enti, tali da renderli entrambi (per trasmissione della obbligazione in capo al RAGIONE_SOCIALE anche a carico dell’ex RAGIONE_SOCIALE) tenuti alla invocata manutenzione ».
6.2. Con il motivo in esame il ricorrente:
critica il primo argomento, osservando che il conflitto di interessi assume rilievo solo quando sussiste tra il rappresentante e il rappresentato, il che non si verifica nel caso di specie, in cui tra i consorzi estinti e quello di nuova istituzione non esiste rapporto di rappresentanza bensì di successione, con la conseguenza che non è più possibile discernere nel CBLN le vecchie compagini consortili da cui è sorto, le quali hanno cessato di esistere;
b) critica poi l’argomento rappresentato dalla esigenza di tenere separate le gestioni contabili dei due estinti consorzi osservando che la gestione contabile dei rapporti facenti capo al CBLN non costituisce un fatto idoneo a incidere sul processo e che in tal senso non vi è alcuna norma sostanziale e di rito che supporti un simile assunto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 110 e 111 c.p.c. in punto di dichiarata regolarità formale e sostanziale della costituzione in giudizio del CBLN in rappresentanza dei RAGIONE_SOCIALE estinti ».
Il motivo investe ancora la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto giustificata la duplicata costituzione in giudizio del CBLN, sia quale successore dell’ex RAGIONE_SOCIALE sia quale successore dell’ex RAGIONE_SOCIALE, criticando in particolare l’affermazione secondo cui il verificatosi fenomeno successorio ex art. 110 cod. proc. civ. non impedisce ─ soprattutto sotto il profilo processuale ─ di tenere distinte le linee difensive.
Osserva che « nel caso di specie non si verte in ipotesi di fusione per incorporazione bensì di fusione mediante costituzione di un nuovo ente (c.d. fusione propria), il quale è tenuto a proseguire in tutti i rapporti anteriori alla fusione; però ciò avviene in nome proprio e non in nome e per conto degli enti preesistenti perché ormai estinti ».
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia « nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in riferimento all’art. 395 n. 4 c.p.c. in punto di dichiarata insussistenza degli errori di fatto denunciati in revocazione », lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto che quelli dedotti con il primo motivo fossero errori di giudizio e non revocatori.
Ciò in particolare con riferimento, precisa:
─ al contenuto dell’art. 5 dello statuto depositato dal RAGIONE_SOCIALE nel
quale si legge che tra le finalità del RAGIONE_SOCIALE vi è proprio quella di proteggere il suolo e salvaguardare l’ambiente;
─ alla perizia di stima espletata in primo grado, dalla quale ricavare la localizzazione del fondo e delle sponde del Fosso.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia « nullità della sentenza (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in riferimento all’art. 395 n. 5 c.p.c. in punto di dichiarata insussistenza della contrarietà della sentenza oggetto di revocazione a precedenti giudicati ».
9.1. Il motivo investe la sentenza nella parte in cui ha ritenuto « palesemente inammissibile » il secondo motivo di revocazione (dedotto con riferimento all’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 395) sul rilievo che, nel giudizio concluso con la sentenza di cui si chiedeva la revocazione, l’eccezione di giudicato esterno era stata proposta e anche delibata dalla Corte di appello che, nel valutarla, aveva interpretato le sentenze in materia tributaria, ritenendole ─ per la causa petendi ed il petitum ─ non idonee a supportare, quale giudicato né tanto meno quale antecedente logico, la tesi del COGNOME.
9.2. Osserva il ricorrente che la decisione della Corte di Appello si fonda su due argomenti: la presunta inesistenza dell’eccezione di giudicato in sede di appello e comunque la delibazione con esito negativo della stessa operata dal giudice di appello; l’insussistenza dei presupposti di cui al numero 5 dell’art. 395 c.p.c..
Con riferimento al primo di essi rileva di avere « richiamato e prodotto la copiosa giurisprudenza intercorsa con i predetti enti, avente autorità di cosa giudicata sull’inadempimento dell’obbligo di manutenzione quale causa impeditiva dell’imposizione del contributo a carico del proprietario del fondo, seppure inserito nel perimetro di competenza dell’ente di RAGIONE_SOCIALE »; « dunque -osservanon
corrisponde alla verità processuale quanto affermato dal giudice della revocazione, secondo cui l’eccezione di giudicato non sarebbe stata proposta ».
Quanto al secondo argomento, osserva che i giudicati invocati « hanno riguardato tutti l’affermazione secondo cui il contributo non è dovuto al RAGIONE_SOCIALE in assenza di opere di manutenzione e tale affermazione può essere sostenuta solo ritenendo che il presunto creditore abbia riconosciuto il proprio obbligo manutentivo quale presupposto della pretesa di pagamento ».
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.) in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di duplicata liquidazione delle spese processuali in favore della stessa parte processuale », dolendosi della ingiustificata duplicazione della condanna alle spese, data l’unicità del soggetto costituito in giudizio per resistere all’istanza di revocazione e considerato che, in ragione di ciò, la regola da applicare sarebbe stata semmai quella dell’aumento (e non della duplicazione) della liquidazione, ricavabile in via analogica dall’art. 4 co. 2 del Decreto Ministeriale n. 55/2014 vigente ratione temporis .
I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono parzialmente fondati, nei termini appresso esposti.
11.1. Del tutto infondatamente è evocato in sentenza il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la difesa in giudizio a mezzo dello stesso procuratore, e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio (Cass. 25/09/2018, n. 22772; del 20/01/2020, n. 1143; 20/01/2023, n. 1765; 18/09/2023, n. 26769).
Tale principio, secondo i giudici a quibus , giustificherebbe la
doppia costituzione nel giudizio di revocazione dello stesso soggetto (CBLN) e la correlativa separazione delle linee difensive distintamente riferite all’uno e all’altro dei consorzi preesistenti, in quanto volte per l’appunto ad evitare che lo stesso difensore difendesse in giudizio enti in (asserita) posizione di conflitto di interessi.
In realtà, una tale ipotesi ─ postulat a, in termini sostanzialmente apodittici, dalla Corte di merito ─ non è configurabile tra il nuovo ente sorto a seguito della fusione e i due preesistenti consorzi fusi (insieme con un terzo in origine estraneo alla controversia), determinando la fusione una vicenda estintivo-successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale tra persone fisiche (v., da ultimo, Cass., Sez. 1, Ord. 18/05/2023, n. 13685) e, sul piano processuale, come rilevato anche in sentenza, la successione ex art. 110 cod. proc. civ. del nuovo soggetto societario ai consorzi preesistenti, estinti a seguito della fusione. Per effetto di tale successione il nuovo ente è subentrato nella posizione e nei rapporti di debito credito che facevano capo a quelli preesistenti, con la ovvia conseguenza che, quand’anche tra l’uno e l’altro dei soggetti preesistenti sussistessero contrapposte ragioni di debito-credito, le stesse avrebbero dovuto considerarsi estinte per confusione (art. 1253 cod. civ.).
È appena il caso di soggiungere che, peraltro, le pretese azionate dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei consorzi preesistenti erano riferite a fatti lesivi specificamente imputati singolarmente ora all’uno ora all’altro di essi e non ne lasciavano ipotizzare un neppure potenziale reciproco coinvolgimento, né risultano proposte domande di rivalsa dall’uno nei confronti dell’altro.
11.2. Escluso, dunque, che la duplicata costituzione nel giudizio di revocazione possa ritenersi giustificata per le ragioni addotte in sentenza, deve nondimeno rilevarsi che tale duplicazione non può considerarsi motivo di radicale inammissibilità di entrambe le
costituzioni in giudizio, ma solo della seconda.
È stato condivisibilmente osservato che, in via di principio, « la ‘duplicazione’ di un atto non comporta di per sé sempre la inammissibilità dell’atto ‘duplicato’, dovendosi sempre verificare caso per caso se vi sia una compromissione delle facoltà difensive della controparte e se vi sia una effettiva irreversibile consumazione del potere processuale della stessa » .
Un siffatto limite alla ammissibilità della duplicazione, dato dalla compromissione delle facoltà difensive della controparte, è però stato costantemente ravvisato nella giurisprudenza di questa Corte:
nel caso di atti relativi ad una impugnazione, per essi imponendosi effettivamente che le relative facoltà siano esercitate una tantum in modo da cristallizzare l’ambito del gravame e di fissarne il rapporto con la decisione oggetto dell’impugnazione (v. Cass. n. 27616 del 2018, cit.; Cass. n. 4249 del 2015, entrambe,
come già visto, sulla inammissibilità di un secondo controricorso);
b) con riferimento all’ipotesi in cui una parte sia assistita da più difensori i quali depositino distinti atti difensivi, in tal modo duplicando l’attività difensiva in modo da precludere all’altra parte del giudizio di individuare quale, tra i due, sia l’atto in relazione al quale essa deve prendere specifica posizione (Cass. n. 27616 del 30/10/2018; n. 21472 del 30/11/2012)
Ebbene, è evidente che nella specie ricorrano entrambe dette ipotesi: ad essere ‘duplicata’ è la comparsa di costituzione in un giudizio di impugnazione; le due comparse sono sottoscritte da due diversi difensori, ciascuno munito di distinta procura.
Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360bis n. 1 cod. proc. civ., avendo il giudice a quo conformato la propria valutazione ai criteri dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
Al riguardo occorre rammentare che l’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.:
consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti (v. e pluribus Cass. 10/01/2018, n. 367; 19/05/2017, n. 12726; 08/03/2016, n. 4521; 26/03/2015, n. 6175);
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (v., tra le tante, Cass. 19/05/2017, n. 12726; 13/05/2016, n. 9819; 07/03/2016, n. 4375; 21/10/2014, n. 22286);
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; si deve, cioè, trattare di un errore meramente percettivo, frutto di una errata
supposizione, e non di valutazione o di giudizio basati su di una esatta rappresentazione (v. ex multis Cass. 08/02/2000, n. 1373; 04/09/1999, n. 9394; 12/01/1999, n. 226): l’errore, dunque, non può cadere: i) sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (tra le tante, Cass. 21/07/2017, n. 18137; 13/01/2017, n. 791; 13/05/2016, n. 9835); (ii) sull’interpretazione della domanda (v. ex plurimis Cass. 08/08/2017, n. 19715; 18/02/2014, n. 3771; 21/06/2013, n. 15734; 10/03/1992, n. 2884); (iii) sull’interpretazione di un contratto ( ex multis , Cass. 24/02/1998, n. 2002; 13/08/1990, n. 8421); (iv) sulla soluzione data dal giudice in ipotesi di contrasto tra documenti di causa; v) sull’interpretazione e valutazione dei fatti di causa e su asserite violazioni o false applicazioni di norme giuridiche (v., tra le tante, Cass. 30/01/2018, n. 2281; 17/01/2018, n. 1046; 03/02/2017, n. 2921); non configura vizio revocatorio l’omesso esame di domande, eccezioni o motivi di gravame, che non si fondi sull’affermazione della loro mancata formulazione, o l’omesso esame di atti processuali ove la parte affermi essere state svolte argomentazioni giuridiche non considerate (v. ex multis Cass. 25/01/2018, n. 1855; 18/01/2018, n. 1239; 16/11/2017, n. 27167), né il semplice inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (v. Cass. 19/01/2018, n. 1464; 23/10/2017, n. 24960; Cass. Sez. U. 15/11/2000, n. 1178);
d) deve trattarsi di errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso (Cass. 25/01/2017, n. 1972; 03/11/2016, n. 22177; 25/10/2016, n. 21452; Sez. U. 23/01/2009, n. 1666).
Nella specie è del tutto evidente che, anche per la varietà degli elementi cui si fa riferimento, peraltro, con inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza imposti dall’art. 366 n. 6 (essendo indicata, degli atti e documenti richiamati, solo la localizzazione ma non anche, neppure in via di adeguata sintesi, il contenuto), ciò che si denunciava
con il ricorso revocatorio contro la sentenza di appello non erano errori di percezione , bensì l’erronea valutazione dell’efficacia probatoria delle informazioni traibili da quegli elementi, valutazione che, del tutto inammissibilmente, nella sostanza si richiede al giudice della revocazione di compiere nuovamente.
13. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
Il ricorrente travisa palesemente la motivazione resa dalla Corte d’appello a fondamento della ritenuta palese inammissibilità del secondo motivo di revocazione. Non è vero, infatti, che abbia detto inesistente l’eccezione di giudicato, al contrario avendo evidenziato che proprio perché una tale eccezione era stata proposta ed era stata anche espressamente delibata dal giudice dell’appello, la denuncia dell’errore revocatorio ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ. non era ammissibile, per il limite di deducibilità dettato dall’ultimo inciso di detta disposizione.
14. Il quinto motivo è invece fondato.
Del tutto illegittimamente la Corte d’appello ha operato una seconda liquidazione dei compensi spettanti alla parte resistente (CBLN). Ciò non solo per le considerazioni svolte con riferimento ai primi due motivi (v. supra § 11 .2) circa l’inammissibilità, nel caso di specie, del deposito di una seconda comparsa di costituzione, ma prima ancora e in via assorbente per la riferibilità di tali comparse, comunque, alla medesima parte processuale. Anche qualora la seconda comparsa avesse potuto considerarsi ammissibile, non sarebbe mutata la valutazione di illegittimità della doppia liquidazione degli onorari, trattando di atti difensivi, comunque, riferibili alla stessa unica parte.
15. In parziale accoglimento del ricorso iscritto al n. 27865/2022 R.G., la sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata nella parte in cui ha liquidato una seconda volta i compensi spettanti al RAGIONE_SOCIALE appellato, liquidazione che, decidendo nel merito, va eliminata; esito,
questo, che giustifica anche la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione (in quanto, ovviamente, riferito alla sentenza sulla revocazione).
Le esposte conclusioni, incidendo solo sul regolamento delle spese, ma non toccando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la proposta revocazione, fanno sì che debba procedersi all’esame del ricorso proposto avverso la sentenza stessa di cui si è chiesta, con l’esito testé detto, la revocazione .
Con il primo motivo del ricorso principale NOME COGNOME denuncia « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.): a) in riferimento all’art. 115 c.p.c. per omessa motivazione su fatti non contestati; b) in riferimento all’art. 116 c.p.c. per omessa motivazione sulle risultanze istruttorie ».
17.1. Con la prima sub-censura lamenta che la Corte di appello non abbia correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, se l’allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto manca o è generica, l’attore è sollevato dall’onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati; sostiene, quindi, che erroneamente, nella specie, la Corte capitolina ha ritenuto che la mera negazione del RAGIONE_SOCIALE e il contenuto dello statuto dell’ente (di cui in atti vi è solo uno stralcio) valessero a escludere l’obbligo di manutenzione.
17.2. Con la seconda sub-censura deduce, in subordine, « erronea applicazione del principio di diritto secondo cui se anche l’allegazione del convenuto è specifica, al pari di quella dell’attore, il giudice di merito ha l’obbligo di motivare la ritenuta irrilevanza o infondatezza delle prove offerte dall’attore ».
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 2909 c.c. e all’art. 327 c.p.c. per violazione di precedenti pronunce rese tra le parti e aventi autorità di cosa
giudicata ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’a ppello abbia ritenuto non decisiva la portata dei giudicati esterni derivanti dalle sentenze tributarie rese tra le parti in causa.
Rileva che l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, il quale costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215 del 1933 e che, pertanto, l’ente impositore che non contesti l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza è tenuto a svolgere opere di manutenzione da cui possano promanare benefici al comprensorio, spettando al contribuente di dare la prova dell’assenza del beneficio.
Ciò premesso elenca, alle pagg. 16 -19 del ricorso, una serie di pronunce di Commissioni Tributarie che, affermando il descritto fondamento dell’obbligo contribut ivo, costituirebbero, in thesi , altrettanti giudicati esterni vincolanti nel presente giudizio.
In altre parole, il giudicato formatosi sulle sentenze tributarie che individuano l’inadempimento dell’obbligo di manutenzione come causa impeditiva dell’imposizione del contributo a carico del proprietario del fondo, inserito nel perimetro di competenza dell’ente di RAGIONE_SOCIALE, sortirebbe effetto vincolante anche nel presente giudizio nella definizione del quale non avrebbe pertanto potuto negarsi la sussistenza dell’inadempimento.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 31 – 34 L. R. Lazio n. 53/1998 circa la mancata insorgenza dell’obbligo di manutenzione del corso d’acqua a carico del RAGIONE_SOCIALE rispetto all’obbligo sancito dagli artt. 862 c.c. e 54 r.d. 215/1933 ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia escluso che
sussistesse in capo al RAGIONE_SOCIALE un obbligo di manutenzione per non essere il Fosso di Cancelliera compreso nell’elenco dei corsi d’acqua individuati nelle delibere regionali n. 4938/1999 e n. 5079/1999.
Sostiene infatti che, avendo il Fosso di Cancelliera natura demaniale, la normale manutenzione affidata ai frontisti ai sensi dell’art. 31 legge reg. Lazio n. 53 del 1998 non è idonea a escludere l’adempimento di obblighi legali e statutari imposti ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che, ai sensi del r.d. n. 215 del 1933, spetta per legge ai consorzi di RAGIONE_SOCIALE «… la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città; l’irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi; la difesa del suolo nei territori di collina e montagna; la vigilanza sul territorio; la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale », rileva che tali finalità di interesse pubblico non possono ritenersi derogate dalla normativa regionale.
Osserva dunque che, se è vero che spetta alla Giunta Regionale individuare i corsi d’acqua che devono essere attenzionati mediante un servizio pubblico di manutenzione ovvero uno specifico servizio di piena, ciò però non esclude il generale obbligo di manutenzione gravante sul RAGIONE_SOCIALE per tutto il territorio di competenza, visto che l’art. 34 co. 2 legge reg. Lazio n. 53 del 1998 afferma espressamente che « i consorzi di RAGIONE_SOCIALE provvedono altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di RAGIONE_SOCIALE non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell’articolo 4, comma l, lettera a) ».
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia « nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.) in riferimento all’art. 112 c.p.c. circa la qualificazione giuridica operata dal giudice di
appello rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità dei RAGIONE_SOCIALE intimati per i danni subiti dal ricorrente ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda proposta sulla base degli artt. 2043 e 2051 c.c. ritenendola domanda nuova, dal momento che si trattava solo della prospettazione di una nuova qualificazione giuridica degli stessi immutati fatti dedotti con l’atto introduttivo .
Con il quinto motivo egli denuncia poi « nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.) in riferimento all’art. 116 c.p.c. per motivazione apparente sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto mancare la prova del nesso causale e della quantificazione del danno.
Sostiene che tale prova avrebbe dovuto trarsi dalle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME e che, inoltre, erroneamente la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione della perizia di parte in appello, omettendo di considerare che la stessa era già stata prodotta nel giudizio di primo grado sub n. 12 della memoria ex art. 184 c.p.c. del 29 settembre 2008.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia « nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 co. l n. 4 c.p.c.) in riferimento all’art. 210 c.p.c. per motivazione apparente sul mancato accoglimento dell’istanza di esibizione documentale proposta dal ricorrente a carico dei RAGIONE_SOCIALE intimati ».
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, infine, « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. l n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 91 c.p.c. circa la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in violazione del principio di soccombenza e in relazione e agli artt. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014 per erronea liquidazione rispetto al valore della lite ».
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia pronunciato condanna nei suoi confronti alla rifusione delle spese del grado in favore degli enti appellati, sebbene egli fosse risultato parzialmente vittorioso in punto di accertamento a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’obbligo di manutenzione del Fosso di Cancelliera.
Il primo motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure in cui esso si articola.
24.1. La violazione del principio di non contestazione è dedotto in termini inosservanti degli oneri di specificità al riguardo richiesti.
Deve rammentarsi che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. ex multis Cass. 22/05/2017, n. 12840).
24.2 . La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non rispetta i criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, e ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis , da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, risolvendosi nella specie nella sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti per come ricostruita dal giudice di merito, attraverso una rivalutazione del materiale istruttorio.
Va ricordato che, come è pacifico in giurisprudenza, il principio del libero convincimento, ex art. 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia, pertanto, di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. solo apparentemente veicola un vizio di error in procedendo , traducendosi,
invece, nella denuncia di « un errore di fatto » che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n. 19064; 20/06/2006, n.14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004, n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).
25. Il secondo motivo è inammissibile.
Come questa Corte ha più volte chiarito, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multis Cass. 23/06/2017, n. 15737; 31/05/2018, n. 13988; 22/01/2021, n. 1398).
Tale onere -tanto più rilevante nella specie a fronte del rilievo svolto in sentenza secondo cui dalle sentenza richiamate « non si ricava, neppure indirettamente, alcun elemento per affermare l’obbligo di manutenzione del corso d’acqua oggetto del giudizio e l’eventuale obbligo risarcitorio dei consorzi per omesso adempimento della pulizia del canale » ─ non risulta assolto, essendosi limitato il ricorrente a indicare gli estremi delle sentenze asseritamente fonte di giudicato vincolante e solo per alcune a testualmente riportare brevi stralci della motivazione nei quali però non si fa alcuna menzione del corso d’acqua in questione.
26. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.
A norma dell’art. 31, commi 1 e 2, legge reg. Lazio 11 dicembre
1998, n. 53 (recante « Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 »), « 1. La manutenzione dei corsi d’acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati/ 2. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le Autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, … i corsi d’acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali organizzare uno specifico servizio di piena ».
Dispone poi l’art. 34, comma 1 : « Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di RAGIONE_SOCIALE, secondo le modalità previste dall’articolo 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo: … c) manutenzione dei corsi d’acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell’articolo 31 ».
Dal combinato delle due disposizioni si ricava chiaramente che un obbligo di manutenzione dei corsi d’acqua demaniali (peraltro in capo alle province che provvedono mediante affidamento ai consorzi) sussiste solo per quelli individuati con delibera della Giunta regionale.
Essendo pacifico in causa che il Fosso di Cancelliera non è compreso nell’elenco dei corsi d’acqua individuati dalla Regione, correttamente i giudici di merito hanno escluso che il detto obbligo potesse farsi discendere dalle norme menzionate, che anzi ne giustificano l’esclusione.
Con il motivo in esame il ricorrente non contesta tale esegesi ma prospetta, dell’obbligo in questione, alternativi fondamenti normativi.
26.1. L’assunto, però, è anzitutto inammissibile per il suo
carattere di novità rispetto ai temi che risultano trattati nel giudizio di merito.
Deve rammentarsi al riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430 del 2018).
Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino -come nella specie -indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196 del 2018).
Nella sentenza impugnata non risulta che sia stata dedotta, né comunque esaminata, nel giudizio di merito, la questione di diritto in questa sede prospettata e il ricorrente non ha neppure allegato di aver introdotto siffatta questione nel giudizio di merito o che, comunque, la stessa ne sia stata oggetto.
26.2. L’assunto, in ogni caso, è anche infondato.
Né il riferimento, peraltro assai generico, ai compiti dei consorzi di RAGIONE_SOCIALE quali asseritamente ricavabili dal r.d. n. 215 del 1933, né quello all’art. 34 co. 2 legge reg. Lazio n. 53 del 1998, offrono adeguato supporto alla tesi del ricorrente, in nessuno di essi facendosi menzione di specifici obblighi di manutenzione di corsi d’acqua quale quello per cui è causa .
27. Il quarto motivo è inammissibile.
Deve certamente ribadirsi, in conformità a più recente e condiviso orientamento, che la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto dell’attività qualificatoria rimessa al giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la res o l’utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice; con la conseguenza che se i «fatti materiali», come ritualmente allegati hinc et inde , rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (v. Cass. 29/03/2022, n. 10049).
La censura, però, con la quale si contesti -come nella specie- il mancato assolvimento da parte del giudice di tale potere/dovere di autonoma qualificazione della domanda (in astratto integrante violazione non dell’art. 112 ma dell’art. 345 c.p.c. ) presuppone ovviamente la specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 c.p.c., dei termini nei quali il fatto costitutivo del diritto azionato era stato dedotto nell’atto introduttivo .
Tale onere non è stato assolto, nella specie, dal ricorrente.
Può comunque soggiungersi che da ciò che in ricorso è detto quanto al contenuto della domanda introduttiva [ in proposito così si legge alle pagg. 3-4 del ricorso: « L’istante ha imputato ai due consorzi l’inadempimento dell’obbligo istituzionale di manutenzione del fosso, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nei rispettivi comprensori;
nello specifico, dal mese di luglio 2004 il sig. COGNOME ha sollecitato l’intervento di ripulitura degli argini e dell’alveo del Fosso di Cancelliera, rovinato anche per i riporti di terreno e lo scarico di detriti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE (proprietaria di un fondo sito in Comune di Roma a confine con la proprietà dell’attore), che in aggiunta alle piogge intervenute nel corso del tempo hanno creato ostruzioni in molti punti del corso d’acqua. Su tali presupposti, il sig. COGNOME ha agito in giudizio per ottenere, previa declaratoria di inadempimento degli enti intimati, il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo di contribuzione periodico nonché la restituzione dei contributi versati ai RAGIONE_SOCIALE e il risarcimento dei danni originariamente quantificati in € 100.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale »; non essendo stata la causa iscritta a ruolo, con successivo atto di riassunzione, « confermate tutte le ulteriori deduzioni, l’attore ha insistito per l’accoglimento delle spiegate conclusioni, chiedendo di essere risarcito anche per i danni subiti in conseguenza dell’incendio propagatosi dal Fosso di Cancelliera verso i propri fondi il 25/07/2007 per l’importo di € 9.873,30 (come da quantificazione a cura del consulente di parte AVV_NOTAIO del 29/09/2008) e limitando la domanda risarcitoria originariamente proposta all’importo di € 25.000,00 a titolo di danno emergente, lucro cessante, danno ambientale ed esistenziale ») ] non è dato ricavare alcun riferimento fattuale idoneo a consentire l’accesso officioso alle diverse prospettive qualificatorie indicate: non vi è, infatti, indicazione di una condotta commissiva o omissiva colposa ascrivibile ai RAGIONE_SOCIALE convenuti causalmente correlata ai danni lamentati, né di ragioni fattuali dalle quali poter desumere un potere di custodia dei luoghi da parte degli enti medesimi, diverse dall’ipotizzato obbligo legale di manutenzione posto a base del fondamento contrattuale esplicitamente dedotto a base della domanda.
28. Il quinto motivo è inammissibile.
Anche per esso l ‘art. 116 cod. proc. civ. è evocato malamente, in termini estranei a quelli nei quali la pacifica giurisprudenza di questa
Corte ne ammette la deduzione (« in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione »: Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, cit.).
La sentenza sul punto (v. pagg. 7-8) non è certamente tacciabile di motivazione apparente, tanto meno un tale vizio potendo predicarsi in relazione ad elementi esterni ad essa (« La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione »: Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 01).
Il motivo sollecita una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
Là dove poi con esso si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la produzione della perizia di parte perché prodotta tardivamente, in disparte la patente inosservanza degli oneri di specificità e autosufficienza nel richiamare tale documento, sembrerebbe in realtà prospettarsi un errore revocatorio (che non risulta dedotto nell’istanza di revocazione di cui al separato procedimento).
29. Il sesto motivo è inammissibile.
La valutazione concernente la ricorrenza dei presupposti per l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. 12/05/2022, n. 15167; 07/01/2021, n. 52; 07/07/2011, n. 14968; 24/04/2004, n. 7855; 19/09/2002, n. 13721).
Nella specie, peraltro, la censura nemmeno si confronta con la giustificazione addotta in sentenza a fondamento del rigetto della istanza, rappresentata dal rilievo della sua implicita rinuncia in primo grado a motivo della mancata iterazione dell’istanza in sede di precisazione delle conclusioni.
30. Il settimo motivo, sulle spese, è infondato.
È bensì vero che in motivazione la Corte d’appello afferma che sussiste l’obbligo manutentivo in capo a RAGIONE_SOCIALE e arriva pure a dire che, sul punto, la sentenza di primo grado va riformata, ma tale preannunciato esito non trova poi conferma nel dispositivo, che è di rigetto integrale dell’appello; e lo è peraltro correttamente dal momento che quanto affermato in motivazione circa la sussistenza dell’obbligo manutentivo in capo a RAGIONE_SOCIALE attiene solo ad uno degli
elementi del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria ed è come tale inidoneo a portare, in mancanza degli altri, ad un diverso esito del giudizio, non risultando fosse stata avanzata anche domanda di accertamento sul punto.
Ai fini del regolamento delle spese, la soccombenza è determinata dall’esito finale del giudizio quale fissato nel dispositivo, ed alla luce di questo tale soccombenza è risultata piena ed ha pertanto giustificato la condanna alle spese del grado.
La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.
Il primo dei ricorsi riuniti (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) deve dunque, in conclusione, essere rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. È appena il caso di ribadire che il controricorrente è uno solo e unica, dunque, deve essere la liquidazione delle spese.
34. Va dato atto della sussistenza, con riferimento però solo al primo dei ricorsi qui trattati unitariamente (n. 22607/2020 R.G.), dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dà atto che con separata ordinanza è stata disposta la riunione al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso iscritto al
n. 27865/2022 R.G., nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il terzo e il quarto; dichiara inammissibile il secondo controricorso depositato in tale procedimento dal RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza nella parte in cui ha liquidato una seconda volta i compensi spettanti al RAGIONE_SOCIALE predetto, liquidazione che, decidendo nel merito, elimina;
rigetta il ricorso iscritto al n. 22607/2020 R.G.; dichiara inammissibile il secondo controricorso e il contestuale ricorso incidentale condizionato proposto dal RAGIONE_SOCIALE;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità relativo al primo dei ricorsi riuniti (n. 22607/2020 R.G.) liquidate in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità relative al secondo dei procedimenti riuniti (n. 27865/2022 R.G.).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, con riferimento al primo dei ricorsi riuniti, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ciascuno dei ricorsi a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza