Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33013 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 33013 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 22606/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) in proprio e quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), tutti quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2375/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata in data 02/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME‘AVV_NOTAIO NOME ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e chiedendo l’accoglimento del secondo, quarto e quinto motivo del ricorso principale; il rigetto del primo, terzo e sesto; assorbito il settimo; il rigetto del ricorso incidentale; per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente, l’AVV_NOTAIO, con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
Decidendo sulla domanda di NOME COGNOME il Tribunale di Benevento, esclusa la responsabilità del Comune di Ariola, ritenne
unico responsabile dei danni procurati al fondo dell’attore da allagamenti e rigurgiti fognari la RAGIONE_SOCIALE di Benevento.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (tutti eredi del primigenio attore) proposero impugnazione avverso la sentenza di primo grado. La RAGIONE_SOCIALE di Benevento, oltre ad opporsi all’appello principale, avanzò, a sua volta, appello incidentale. Il Comune di Ariola resistette.
2.1. La Corte d’appello di Napoli rigettò entrambe le impugnazioni.
2.1.1. Si trae dalla decisione di secondo grado che l’appellante principale con i nove motivi esposti aveva prospettato:
che, errando, il Tribunale aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Comune, trattandosi, invece, di questione di titolarità, tardivamente eccepita;
-che avrebbe dovuto riconoscersi la responsabilità del Comune;
che contraddittoriamente la sentenza, pur avendo riconosciuto che il Comune aveva adeguato gli impianti fognari, ne aveva negato la responsabilità;
che era stata omessa la pronuncia a riguardo della domanda di rimozione del complesso fognario installato sulla proprietà degli appellanti;
che la stima del danno non aveva tenuto conto di quello alla salute ed era stata quantificata in misura ingiustamente ridotta per il danno patrimoniale;
che i parametri adottati per la liquidazione delle spese erano erronei.
L’appellante incidentale con i due motivi esposti si era doluta del mancato riconoscimento della responsabilità in capo al Comune,
preposto per legge (r.d. n. 1755/1933 e d. l. n. 383/1934) alla realizzazione e custodia degli impianti fognari, nonché della liquidazione del danno in assenza di prova dello stesso.
2.1.2. Per quel che ancora qui rileva, la Corte locale disattese entrambi gli strumenti impugnatori, sulla base, in sintesi, degli argomenti di cui appresso.
Esclusiva doveva reputarsi la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva realizzato lavori di sistemazione della INDIRIZZO Campizze con modalità imperite, che avevano modificato <>. Dal canto suo il Comune, <> (pag. 6). Circostanza, quest’ultima, non contestata dall’attore
Non assumeva rilievo la competenza comunale a riguardo degli impianti fognari, stante che le opere messe in atto dalla RAGIONE_SOCIALE non convogliavano le acque in un impianto fognario comunale, avendo la sola funzione di canalizzare le acque che in precedenza si raccoglievano in un fosso naturale. Si era trattato d’un intervento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE dietro sollecitazione di NOME COGNOME, così da porre fine ai frequenti allagamenti.
In ordine all’ ‘an’ e al ‘quantum’ del danno la sentenza precisa che correttamente il primo Giudice aveva ridotto la stima del c.t.u., apparendo, sul punto, la relazione di consulenza <>, inoltre, non era rimasta dimostrata la sussistenza di alcun danno non patrimoniale, in particolare alla salute.
Gli interessi dovevano decorrere solo dalla comunicazione del 12/8/1997.
Gli appellanti principali ricorrono avverso la sentenza della Corte di Napoli sulla base di sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE di Benevento in seno al controricorso propone ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Airola resiste con controricorso.
I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con controricorso e, all’approssimarsi dell’udienza, hanno depositato memoria illustrativa.
Il P.G., in persona della Sostituta NOME COGNOME, ha depositato le sue conclusioni scritte.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE .
Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione d’inammissibilità del controricorso del Comune, per essere stata rilasciata la procura dal Sindaco privo dell’autorizzazione della Giunta comunale a stare in giudizio, sollevata dai ricorrenti principali con la memoria.
Il Collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo di legittimità, da ultimo ribadito con la sentenza di questa Corte n. 34599, 30/12/2019, con la quale si specificato che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta
municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione, mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l’onere di produrre la relativa delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali -massima Rv. 656464 -(conf., Cass. nn. 4538/2019, 16459/2018, 5802/2016, 16457/2015). Indirizzo che ha ribaltato il più vecchio orientamento citato con la memoria anzidetta, inaugurato da S.U. n. 1326/1996 (conf. S.U. nn. 1924 e 1923 del 1996, Cass. nn. 286/1998, 1822/2000).
I ricorrenti principali con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., deducendo che la Corte locale aveva ignorato l’eccepita tardività della costituzione del Comune di Airola e, se ciò non avesse fatto, la documentazione tardiva prodotta dal convenuto non avrebbe potuto essere utilizzata, con la conseguenza che il predetto Comune avrebbe dovuto essere dichiarato concorrente in responsabilità.
Con il secondo motivo denunciano violazione degli artt. 100, 101, 128 e 129 d. lgs. n. 152/2006, 2051 e 2043 cod. civ.
Affermano i ricorrenti che la Corte locale, cadendo in palese illogicità e contraddizione, dopo avere sostenuto che nel canale di scolo venivano convogliate anche le acque luride provenienti dalle abitazioni vicine, aveva addebitato alla condotta delle acque piovane <>, invece che ai reflui di quella comunale. Tutto ciò, si soggiunge, in violazione degli artt. 28 e 129 del d. lgs. n. 152/2006.
Di conseguenza, avrebbe dovuto riconoscersi la responsabilità, per lo meno solidale, del Comune, il quale era venuto meno
all’obbligo di vigilanza e, comunque, aveva violato il principio del ‘neminem laedere’.
Con il terzo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
Ingiustamente, secondo la prospettazione, la sentenza non aveva esaminato <> e non aveva esaminato i fatti dibattuti e, in particolare la constatata presenza di liquami (accertata anche dal c.t.u.), che indirizzava verso l’ipotesi di sversamenti fognari provenienti dalle abitazioni. Aveva, inoltre disatteso le risultanze delle prove testimoniali.
In definitiva si era in presenza di motivazione apparente.
Con il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 1031 cod. civ. e degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte di Napoli reputato sussistere un diritto di servitù del canale fognario e affermato che le opere realizzate allo scopo sul fondo non potevano essere rimosse perché autorizzate dal proprietario.
Con il quinto motivo denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione degli artt. 132 e 115 cod. proc. civ., 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ.
La sentenza avrebbe dovuto, secondo l’assunto, riformare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva drasticamente ridotto il ‘quantum’ della liquidazione a titolo di risarcimento del danno, limitandosi a condividere l’errata motivazione del Tribunale, la quale si era basata su argomenti privi di oggettività e disancorati dall’accertato, attraverso i quali, senza la necessaria specificazione, era stata negata condivisione alle conclusioni del c.t.u.
Inoltre, in contrasto con l’art. 115 cod. proc. civ., non si era tenuto conto di fatti non contestati, quali la qualità di coltivatore
diretto del dante causa degli odierni ricorrenti, la coltivazione del fondo, la regolarità urbanistica degli immobili danneggiati.
Sotto altro profilo, non avrebbe dovuto considerare il danno alla salute in senso stretto, bensì estensivamente e con una prospettiva ‘de futuro’, il danno all’ambiente, che avrebbe meritato di essere risarcito in via equitativa.
Con il sesto motivo denunciano la violazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale aveva affermato che gli interessi non potevano riconoscersi con decorrenza anteriore al 1997, in assenza della prova dell’anteriorità del danno, risalendo la comunicazione al 12/8/1997; il ragionamento era erroneo, in via principale, in quanto non teneva conto del fatto che non era stato contestato che i danni risalivano al 1992 e in tal senso militava la prova per testi assunta; in via di subordine, accertato che la messa in mora risaliva al 12/8/1997, in ogni caso, la Corte d’appello avrebbe dovuto riformare quella di primo grado nella parte in cui fissava la decorrenza al dicembre 1997.
Con il settimo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, per essere stato liquidato un rimborso delle spese in misura inferiore al minimo tabellare, non essendosi considerato che oltre al risarcimento del danno era stata chiesta la rimozione delle opere.
Il primo motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità a cagione della sua invincibile aspecificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato, riprodotto, o, per lo meno, inequivocamente individuato topograficamente, i documenti non esaminati e la ragione della loro decisività.
9.1. Deve escludersi violazione della regola probatoria, siccome enunciata in ricorso, invero, la sentenza d’appello, ha tratto il convincimento decisorio sulla base della ricostruzione fattuale, di esclusivo dominio del giudice del merito.
L’evocazione della regola, assunta come violata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, necessario che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative della ricorrente, di talché la prospettata violazione non può ipotizzarsi (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018).
Il secondo motivo coglie nel segno e, pertanto, deve essere accolto, laddove lamenta violazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ.
10.1. La Corte d’appello alla pag. 6, come si è anticipato, afferma che il Comune <>.
Non è dubbio, di conseguenza, che la sentenza ha accertato circostanze decisive ai fini di vagliare la sussistenza della responsabilità (in concorso o meno è questione che può apprezzarsi solo nel vaglio di merito) del Comune, avuto riguardo agli artt. 128 e 129 del d. lgs. n. 152/2006, nonché alla norma generale che disciplina la responsabilità aquiliana (art. 2043 cod. civ.) e, ove ne ricorrano tutti i presupposti, alla responsabilità cd. aggravata del custode (art. 2051 cod. civ.).
È evidente che non si è in presenza di un’aporia motivazionale, in questa sede non censurabile, ma di una ricostruzione fattuale, alla quale non è conseguito il corretto inquadramento giuridico, quindi di una violazione di legge: dati i presupposti in fatto accertati dalla sentenza, questa avrebbe dovuto spiegare perché questi non andavano sussunti nella fattispecie astratta prevista dal combinato disposto delle norme richiamate.
11. Il terzo motivo è inammissibili poiché, trovando applicazione, come si è anticipato, ‘ratione temporis’, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
11.1. Inoltre, la denuncia di motivazione apparente è priva dei presupposti d’ammissibilità.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna delle ipotesi sopra richiamate, avendo la sentenza impugnata, con motivazione (opinabile, ma non inesistente) spiegato le ragioni per le quali ha reputato sussistere la sola responsabilità della RAGIONE_SOCIALE.
Ovviamente, ciò non significa che qualora l’opinamento contrasti con la legge non sussista il vizio di violazione o falsa applicazione di essa, come si è chiarito in relazione al secondo motivo.
12. Il quarto motivo è fondato.
I ricorrenti hanno riprodotto la domanda, avanzata in primo grado, di condanna dei convenuti alla rimozione della servitù fognaria e la cessazione degli sversamenti e la Corte d’appello, riassumendo il terzo motivo d’impugnazione, precisa che gli appellanti avevano lamentato l’omessa pronuncia in ordine alla chiesta rimozione delle opere fognarie insistenti sul proprio fondo. Rigetta, indi, la censura per due ordini di ragioni: le opere di canalizzazione erano state effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE in accordo col proprietario del fondo, al fine di porre rimedio agli allagamenti, non era <>.
Questa Corte ha chiarito che in tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza della pretesa
servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all’esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l’acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (Sez. 2, n. 27405, 29/12/2014, Rv. 634337 -01; conf. Cass. n. 19249/2021, non massimata e Cass. n. 3637/1982).
Or poiché, non risulta contestata la titolarità in capo al dante causa degli odierni ricorrenti, e le Amministrazioni convenute non hanno dedotto di avere acquisito il diritto di servitù sul fondo attraverso uno dei modi di cui all’art. 1031, la doglianza deve essere accolta.
Il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
13.1. Così come per il terzo, anche in questo caso si ha la preclusione da ‘doppia conforme’.
13.2. Si deve ulteriormente osservare che la ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora la doglianza venga sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite
in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).- per altro verso non viene spiegato dove e quando i documenti indicati siano stati discussi fra le parti, né basta allegarli all’atto introduttivo (Cass. nn. 13625/2019, 18506/2006). Qui, per vero, i ricorrenti censurano nel
merito, mostrandola di non condividere la motivazione con la quale la Corte d’appello, aderendo a quella di primo grado, ha ridimensionato la quantificazione del danno operata dal c.t.u. ed è ben noto come ciò rientri nei poteri incensurabili del giudice, e in specie di quello d’appello, il quale, salvo il dovere di rendere intellegibile motivazione, può dissentire in tutto o in parte dalle conclusioni del consulente d’ufficio, senza necessità di nominarne uno nuovo (cfr., ex multis, Cass. nn. 25569/2010, 20820/2006, 14849/2004).
13.3. Quanto alla determinazione equitativa va detto che, in genere, l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090, 15/03/2016, Rv. 639029).
Né qui può sostenersi che la Corte d’appello non abbia indicato i parametri attraverso i quali ha plasmato il giudizio equitativo, limitandosi a un mero insondabile asserto.
Invero, la sentenza ha puntualmente chiarito le ragioni per le quali la stima dei danni patrimoniali operata dal c.t.u. era stata dal Tribunale correttamente giudicata inattendibile per eccesso: il consulente non aveva fornito alcun criterio oggettivo ripercorribile, essendosi limitato a riferire della raccolta d’informazioni non meglio precisate e di <>, del pari insondabili, nel mentre i manufatti danneggiati erano risultati avere struttura precaria (lamiera, legno e tufo) e dei medesimi non se ne conosceva la regolarità urbanistica.
14. Il sesto motivo è inammissibile, non avendo i ricorrenti proposto una censura d’appello in ordine alla decorrenza degli
interessi e neppure dissentito specificamente dalla rassegna dei proposti motivi d’appello di cui in sentenza, dovendosi, quindi, concludere per la novità della censura.
Il settimo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, che impone la cassazione con rinvio della sentenza d’appello.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE di Benevento denuncia violazione degli artt. 100, 101, 128 e 129, d. lgs. n. 152/2006, 2051 2 2043 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Nella sostanza, il motivo, pur nella diversità espositiva, è sovrapponibile al secondo motivo del ricorso principale.
Per le medesime ragioni già enunciate la doglianza merita di essere accolta.
Ovviamente, è inammissibile, in presenza di ‘doppia conforme’ il dedotto omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., addebitando alla decisione di avere liquidato il risarcimento del danno patrimoniale in assenza di prova e sulla base di una c.t.u., che seppure percipiente, non esonerava la parte a provare il proprio asserito diritto, è inammissibile per le medesime ragioni esposte a riguardo del quinto motivo del ricorso principale, sia pure a parti invertite, ai §§ 13.1 e 13.2.
La censura, invero, mira a un improprio, simmetrico, riesame di merito.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. valgono gli argomenti sviluppati al § 9.1.
18. In relazione agli accolti motivi la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo di quello incidentale, dichiara inammissibile il terzo e il sesto, rigetta il quinto e dichiara assorbito il settimo motivo del ricorso principale e inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 9