Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25421 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 905/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 29/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con nota del 19 gennaio 2017, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestò a ventinove esponenti aziendali di RAGIONE_SOCIALE (BIM), la violazione:
dell’art. 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 e dell’art. 29 del Regolamento Congiunto RAGIONE_SOCIALE d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e di tenere – per tutti i servizi e tutte le operazioni – registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel l’interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007 che disciplinano la «profilatura» del cliente e la valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti;
dell’art. 21, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 e dell’art. 29 del Regolamento c ongiunto, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento RAGIONE_SOCIALE che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella trasmissione e nella gestione degli ordini dei clienti;
dell’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 58 del 1998, in riferimento alla concessione di finanziamenti strumentali all’acquisto
delle azioni della capogruppo e ai rapporti con il cliente RAGIONE_SOCIALE.
A NOME COGNOME, tra i ventinove, fu inflitta, quale responsabile della funzione compliance della banca dal 1/9/2013 alla data della lettera di contestazioni, una sanzione complessiva, ex art. 190 t.u.f., di Euro 25.000,00, pari alla sanzione di Euro 15.00,00 per la violazione n. 1, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 6.000,00 per la violazione n. 2 e di Euro 4.000,00 per la violazione n. 3.
Con sentenza n.905/2019, la Corte d’appello di Torino accolse l’opposizione di NOME COGNOME, annullando la sanzione, per erronea applicazione dell’art. 190 t.u.f. in relazione alle violazioni contestate.
Per quel che ancora qui rileva, la Corte ritenne che non potesse essere sanzionato ex art. 190 t.u.f. un soggetto che con BIM non aveva alcun rapporto né organico, né di dipendenza, né vi svolgeva funzioni di controllo quale sindaco, ma era dipendente di società diversa, cioè RAGIONE_SOCIALE e aveva svolto attività in BIM in forza di regolare contratto di outsourcing.
Avverso questa sentenza, Consob ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; NOME COGNOME si è difeso con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, Consob ha denunciato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 190, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 58 del 1998: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la sanzione a NOME COGNOME perché ha svolto in BIM la funzione di controllo di conformità in forza di contratto di outsourcing e non quale componente del collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE e in quanto dipendente di altra società, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato.
In riferimento alla data di accadimento delle condotte contestate, è applicabile alla fattispecie, ratione temporis , l’art. 190 nella formulazione precedente le modifiche apportate alla parte V del t.u.f. dal d.lgs. n. 72 del 2015, come disposto dall’art. 6 dello stesso decreto.
Questa Corte ha già statuito che l’art. 190 t.u.f., in quella formulazione, sanzionando, al primo comma, le violazioni poste in essere dai «soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati» aveva già indicato un criterio di responsabilità effettiva dei soggetti che agiscono nell’ambito dell’organizzazione dell’intermediario, in considerazione della funzione effettivamente svolta, sì da essere applicabile in ogni caso in cui il soggetto fosse inserito all’interno della struttura aziendale, senza rilievo discriminante della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico: in particolare, la norma segue un criterio di imputazione oggettiva fondato sull’attività in concreto esercitata, sicché il requisito della dipendenza deve essere inteso non in riferimento alla ricorrenza di provvedimenti formali tipici riconducibili alla sola ipotesi di lavoro subordinato, ma soltanto all’inserimento del soggetto all’interno dell’organizzazione dell’ente (così Cass. Sez. 2, n. 16323 del 18/06/2019).
Quanto all’esercizio della funzione di cosiddetta compliance svolta da NOME COGNOME, (le funzioni, cioè, di controllo dirette a prevenire la violazione delle leggi, dei regolamenti, dei codici di condotta e dei codici etici che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria), questa interpretazione trova conferma nella formulazione del comma terzo, in cui più esplicitamente era sancita l’applicabilità delle sanzioni previste non soltanto ai componenti degli organi statutari di controllo, ma, in generale, ai «soggetti che svolgano funzioni di controllo nelle società»: la chiara lettera della legge non consente di restringere l’individuazione di questa categoria del comma terzo ai soli
«dipendenti» della società, perché inequivocabilmente ha inteso dare rilievo al solo criterio dello svolgimento effettivo della funzione di controllo, senza individuare restrizioni conseguenti ad un rapporto di lavoro subordinato o a un collegamento di tipo organico con la società controllata.
In conseguenza, in accoglimento della censura, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, perché provveda al riesame della opposizione in applicazione dei principi suesposti.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda