Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32023 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32023 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9643/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO QUARRATA, in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
COMUNE QUARRATA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE d’APPELLO FIRENZE n. 239/2021 depositata il 02/02/2021
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE agì in giudizio, con rito sommario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Pistoia, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni per le infiltrazioni d’acqua in un complesso edilizio e segnatamente nella sua parte interrata, destinata ad autorimesse, edificato in pieno centro dell’abitato di RAGIONE_SOCIALE nell’area cd. ex Lenzi, affermando che i danni erano imputabili sia all’appaltatore che all’ente pubblico committente.
Il Tribunale di Pistoia, recepiti gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, accolse la domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE e, con ordinanza del 13/07 3/08/2017 condannò la sola parte privata al risarcimento dei danni, liquidandoli in oltre cinquantasettemila euro.
RAGIONE_SOCIALE impugnò l’ordinanza di primo grado e la Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 239 del 02/02/2021, ha confermato la statuizione di primo grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale ricorre per cassazione con tre motivi il RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Carrata.
Il RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/10/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il condominio RAGIONE_SOCIALE propone i seguenti motivi di ricorso:
I) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione alla mancata distinzione tra danni arrecati dall’attività dell’appaltatore e danni provocati dalla cosa oggetto dell’appalto;
II) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova) con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 cod. civ.; nel ripartire gli oneri probatori tra le parti del giudizio, la sentenza impugnata evidenzia come non sia stata offerta prova alcuna in ordine alla posizione del RAGIONE_SOCIALE; secondo il ricorrente invece, elemento necessario e sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ossia l’esistenza di un nesso eziologico, spetta, invece, al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito nel cui concetto si inserisce anche l’opera del terzo;
III) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’errata applicazione del principio del neminen laedere per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate; il ricorrente, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto che la responsabilità RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante non rientri nell’ipotesi dell’art. 2051 cod. civ., bensì nell’ambito del più generale principio del neminem laedere , rileva che nella sentenza impugnata è stato altresì omesso di considerare che il committente è sempre responsabile per i danni arrecati a terzi tutte le volte in cui è riscontrabile un vizio nel progetto fornito dal committente per avere ordinato l’esecuzione di un progetto malamente concepito.
L’eccezione di inammissibilità per intervenuta integrale soddisfazione RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria, mossa dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in controricorso, deve essere disattesa, posto che il RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto, in separato giudizio, la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto percepito, maggiorato di accessori e spese legali, come
allegato dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
La Corte territoriale – e prima di essa il Tribunale di Pistoia hanno ritenuto che la realizzazione dei manufatti, ossia delle opere edilizie di coibentazione RAGIONE_SOCIALE guaina e di pavimentazione RAGIONE_SOCIALE piazzetta sovrastante la parte dell’edificio interrata e destinata a garage, fosse stata eseguita esclusivamente dall’RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna ingerenza da parte degli uffici e dei tecnici del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che la stessa progettazione delle opere non era ascrivibile all’ente pubblico.
La Corte d’appello ha, inoltre, escluso che il riferimento al certificato di collaudo tecnico provvisorio in data 16/12/2003 costituisse prova dell’imputabilità dei vizi e dei difetti delle opere al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto la mancata rispondenza ai requisiti di buona tecnica costruttiva erano imputabili unicamente alla ditta appaltatrice ed ha, inoltre, escluso che la documentazione richiamata costituisse prova dell’avvenuta accettazione delle opere da parte dell’ente pubblico.
I detti approdi decisori non sono adeguatamente incisi dai motivi di ricorso, i quali non specificano adeguatamente dove e quando il tema RAGIONE_SOCIALE responsabilità per custodia fosse stato posto e non si confrontano con la dirimente circostanza fattuale che la RAGIONE_SOCIALE era titolare del diritto di superficie sull’area interrata, cosicché deve escludersi che il RAGIONE_SOCIALE avesse un potere di fatto sui beni immobili realizzati (Cass. n. 16029 del 07/07/2010 Rv. 614012 – 01) e potesse, dunque, essergli ascritta una qualsiasi signoria di fatto rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE richiamata norma, disciplinante una delle responsabilità cd. speciali.
La sentenza impugnata è, nel suo impianto motivazionale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (Cass. n. 12882 del 26/06/2020 Rv. 658296 -01, sia pure con riferimento all’ipotesi di progetto di dettaglio, che, nel caso all’esame manca invece del tutto).
Il tema dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ossia RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2697 cod. civ., risulta pure posto per la prima volta, o quantomeno non è adeguatamente specificato dove e quando esso è stato sollevato nelle fasi di merito; ed è, inoltre, correlato alla questione dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.: norma questa, RAGIONE_SOCIALE cui applicabilità concreta nel caso di specie si dubita, per le ragioni già esposte e relative all’insussistenza di un potere di fatto sulla cosa in capo al RAGIONE_SOCIALE.
La pronuncia richiamata dalla difesa del ricorrente (Cass. n. 23442 del 28/09/2018, non massimata, sebbene accolga uno dei motivi di ricorso e dunque enunci un principio di diritto) compie un’accurata disamina dei titoli in base ai quali possono essere chiamati a rispondere l’appaltatore o (e) il committente, ma non ha un’incidenza diretta con riferimento alla fattispecie concreta in esame, atteso che nel caso ivi deciso vi era la prova di un’ingerenza diretta del committente nell’esecuzione delle opere: la detta ordinanza, in motivazione, significativamente afferma, con riguardo alla posizione dell’appaltatore, che: « L’autonomia di quest’ultimo nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE sua attività – che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente in realtà riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e/o la custodia RAGIONE_SOCIALE cosa oggetto dei lavori ».
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE, nel concorso di ragioni di inammissibilità e di infondatezza, è infondato ed è, pertanto, rigettato.
Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del RAGIONE_SOCIALE ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore RAGIONE_SOCIALE controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
L’infondatezza dell’affermazione relativa all’avvenuta integrale soddisfazione del credito risarcitorio in favore del RAGIONE_SOCIALE rende insussistenti i presupposti per l’emanazione di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto non sono sussistenti mala fede o colpa grave nell’instaurazione RAGIONE_SOCIALE controversia in questa fase di legittimità.
Nulla per le spese nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
Il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di