SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3997 2025 – N. R.G. 00009783 2023 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9783/2023 r.g. promossa con atto di citazione notificato in data 10.07.2023, e vertente tra
,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sandrigo (VI), INDIRIZZO
-attore – contro
Rag.
,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia, San INDIRIZZO
-convenuto –
e con la chiamata in causa di
in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Venezia-Mestre, INDIRIZZO
-terza chiamata – avente ad oggetto: responsabilità professionale; conclusioni: come a verbale di udienza di udienza cartolare del 12.05.2025; per i seguenti motivi della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell’omonima società di idraulica, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale il rag. (con il quale ha allegato di aver avuto un lungo rapporto professionale, egli tenendone da anni la contabilità, emettendo le fatture etc…) per vederlo dichiarare tenuto e condannato, previo accertamento della sua responsabilità professionale ex artt. 1218 e 1176 co. 2 c.c., al pagamento a suo favore della somma complessiva pari ad € 36.282,02 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del suo inadempimento contrattuale in relazione all’assistenza per l’acquisto -perfezionatosi nel 2016- di un immobile di Venezia dal liquidatore giudiziale di una società in concordato preventivo (la e alla consulenza per la fiscalità conseguente; ha chiesto altresì di vederlo condannato al pagamento a suo favore a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in ragione della condotta del in fase di mediazione.
A sostegno della domanda risarcitoria, l’attore, per quanto qui rileva, ha dedotto in fatto: che il professionista convenuto gli aveva consigliato la costituzione di una immobiliare unipersonale da rendere intestataria del magazzino che avrebbe poi locato alla sua società RAGIONE_SOCIALE che, in esecuzione di quanto consigliato e a seguito delle consultazioni tra il e il notaio rogante e tra il primo e il liquidatore dott. nell’aprile 2016, la procedura aveva emesso la fattura di vendita n. 1/2016 di € 76.750,00 (doc 02), assoggettata al regime di cui all’art 17 co 6 DPR 633/72 cd ‘reverse charge’, ovvero senza IVA, in conformità al parere dell’odierno convenuto; che, successivamente, con avviso di accertamento n. T6301MV00374/2021 riferito all’annualità 2016, l’Agenzia Entrate gli aveva notificato un accertamento in materia IVA, con il quale veniva accertata una maggiore imposta IVA oltre a sanzioni ed interessi in relazione all’acquisto per l’importo di € 33.531,74 cui si era aggiunto l’importo sostenuto per l’inutile ravvedimento operoso; che, inoltre, la medesima gli aveva contestato l’omesso pagamento delle imposte IRPEF per l’anno 2018 come riportato nella cartella di pagamento NUMERO_CARTA per € 95,72.
L’attore ha essenzialmente imputato al convenuto di aver offerto consigli errati in materia di IVA nell’operazione immobiliare sopra descritta (stante la non detraibilità dell’IVA in acquisto della Immobiliare per aver operato sul lato attivo esclusivamente in regime di esenzione) e di aver omesso di contabilizzare la fattura di acquisto dopo aver addirittura intrattenuto i rapporti con il venditore, al quale aveva addirittura indicato il regime da applicare o, comunque, di aver omesso di richiedergli o di acquisire la fattura in questione ai fini della sua contabilizzazione. Sul punto, l’attore ha allegato la necessità di pagamento dell’imposta non versata poiché essa sarebbe stata detraibile se i) la fattura di acquisto fosse stata contabilizzata con la doppia annotazione -cosa non avvenuta- e se ii) le fatture di vendita fossero state emesse con IVA -cosa altrettanto non avvenuta- come peraltro sarebbe stato corretto fare, non essendo prestazioni occasionali. In altri termini, a suo dire, l’importo di € 33.531,74 non sarebbe stato dovuto se il rag. avesse adempiuto correttamente la propria prestazione con doppia registrazione della fattura di acquisto dalla e successiva emissione delle fatture di locazione alla RAGIONE_SOCIALE con IVA.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Più in dettaglio, il professionista, oltre a contestare di aver suggerito all’attore di costituire una società immobiliare per procedere all’acquisto (egli avendo suggerito un acquisto dell’immobile a titolo personale) e ad evidenziare che le scelte di merito e le operazioni d’acquisto erano state effettuate direttamente dall’attore (egli essendosi dedicato solo a profili marginali di dettaglio), ha allegato che il , nonostante le numerose richieste formulate oralmente dallo stesso e dalla sua impiegata
, non gli aveva mai consegnato la fattura emessa da e concordato preventivo nei confronti dell’allora ditta individuale così impedendogli di poter registrare la fattura e adempiere a tutti gli incombenti di annotazione formale ai fini della corretta gestione del regime di reverse charge: non a caso la fattura in questione non risultava né protocollata né dotata di numero progressivo. Egli ha sostenuto di aver avuto la fattura dopo la notifica al cliente dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, dopo l’acquisizione della stessa da parte del dal dott. (doc. 5 di parte convenuta), a conferma della diretta gestione del dell’intera operazione immobiliare.
Il ha altresì evidenziato che, in ogni caso, occorreva limitare l’importo ex adverso richiesto alle sole sanzioni già effettivamente saldate sino alla data del 24.1.2023, escludendo, quindi, gli importi imputati a titolo di imposte (in quanto non dovute) e, comunque, le eventuali sanzioni pagate
dopo il 24.1.2023 ovvero le eventuali sanzioni dovute prima di quella data ma non effettivamente pagate dal a seguito della dichiarazione integrativa depositata a rettifica degli errori.
Ad ogni modo, in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, il professionista ha chiesto di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice di cui ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla chiamata in causa a titolo di garanzia.
La compagnia assicuratrice costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, associandosi alle difese dell’assicurato. In subordine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di condanna del convenuto, ha chiesto limitarsi l’accoglimento della domanda di manleva nei limiti della somma ritenuta di giustizia, detratto, in ogni caso, l’importo di € 1.000,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale di polizza, con esclusione delle spese legali sostenute dall’assicurato.
Depositate le memorie, il GI ha proposto alle parti di conciliare la controversia mediante il pagamento da parte del convenuto e della terza chiamata a favore dell’attore della somma pari ad € 30.000. La proposta, accettata dall’attore, è stata invece rifiutata dalle controparti.
Espletata la prova orale offerta dal convenuto e la prova contraria dell’attore, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
La causa passa ora in decisione.
La domanda attorea è fondata nei termini di seguito indicati.
In primo luogo, va rilevato che il rapporto professionale tra attore -titolare della prima ancora che della costituita per l’acquisto del magazzino – e convenuto risulta pacifico, con conseguente dimostrazione, da parte dell’attore, del titolo contrattuale della sua pretesa. In particolare, per quanto qui rileva, deve ritenersi provato un rapporto professionale pluriennale contraddistinto, pur in assenza di formalità, dalla tenuta della contabilità della società e dall’elaborazione delle fatture a favore dell’attore da parte del professionista (la circostanza, invero, non è stata specificamente contestata da quest’ultimo e risulta implicitamente dal doc. 13 attoreo).
Alla luce degli elementi istruttori acquisiti deve altresì ritenersi dimostrato che, nell’ambito del rapporto professionale, al rag. fosse stato affidato effettivamente il compito di consulenza e assistenza nell’ambito dell’operazione di partecipazione, da parte del , alla vendita pubblicata dal liquidatore giudiziale della e concordato preventivo relativo al magazzino sito in Venezia Cannaregio, poi effettivamente acquistato dall’omonima immobiliare di nuova costituzione giusta fattura di vendita n. 1/2016 di € 76.750,00 (doc 02), assoggettata al regime di cui all’art 17 co 6 DPR 633/72 cd ‘reverse charge’.
Ciò emerge in maniera eloquente dal carteggio fra lo studio e il liquidatore dott. , nell’ambito del quale i professionisti discutevano della possibilità di emettere la fattura a soggetto costituito successivamente la celebrazione della procedura di vendita, i.e. la COGNOME immobiliare, (doc. 3 attoreo). Segnatamente, il oltre a chiedere dettagli delle spese notarili e di trasferimento, per ben due volte (mail del 15.04.2016 e 18.04.2016), aveva esplicitato che la fattura andava emessa senza iva (reverse charge), ottenendo riscontro dallo studio in data 18.04.2016 (un tanto, peraltro, dopo aver ricevuto la consulenza del notaio su questioni procedurali e sui benefici fiscali relativi alla vendita alla immobiliare derivanti da una novella legislativa del 2016, v. doc. 4 attoreo). Ancora, risulta dal doc. 13 di parte attrice, che il aveva richiesto l’atto di vendita al notaio rogante.
Alla luce di tale documentazione, si deve ritenere il pieno coinvolgimento del convenuto nell’affare nonché la piena consapevolezza non solo della fattura, ma anche delle modalità della sua
emissione. In altri termini, Il rag era a perfetta conoscenza dell’acquisto, era a conoscenza dell’importo pagato, aveva ricevuto l’atto di compravendita (dal notaio, a suo dire), era a conoscenza della fattura emessa dalla , aveva intrattenuto rapporti con il dott. dal quale aveva ricevuto i conteggi del saldo prezzo. Si può concludere che fosse il regista dell’operazione dal punto vista burocratico e fiscale.
Sotto il profilo del danno, oggetto della domanda risarcitoria, documentale è inoltre l’avviso di accertamento del 2021 riferito all’annualità 2016 a mezzo del quale l’Agenzia Entrate ha contestato una maggiore imposta IVA oltre a sanzioni ed interessi, per non avere la correttamente assolto agli incombenti previsti dalla normativa del reverse charge (doc 05) -invero tale imposta sarebbe stata fiscalmente neutra solo a condizione che la Immobiliare avesse esercitato l’opzione IVA sui fitti attivi, ma tale informazione e il relativo esercizio dell’opzione non erano stati esposti – con conseguente onere di pagamento di € 33.531,74 quale imposta, sanzioni ed interessi di cui oltre ad € 1.334,37 per inutile versamento in data 18/02/2022 di importi per ravvedimento operoso, tentato dal rag e recisamente rigettato dall’amministrazione finanziaria (doc. 24 e 28).
Ora, non è stato oggetto di contestazione nel presente giudizio la fondatezza, nel merito, dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, effettivamente, vi era stata un’inadeguata gestione della fiscalità in relazione all’acquisto della neo costituita società immobiliare , l’Agenzia delle Entrate avendo rilevato, nella dichiarazione Iva 2017, che il a) non aveva compilato il rigo VJ14 acquisti fabbricati secondo quanto previsto dall’art 17 co 6 lett a bis dpr 633/72 b) aveva dichiarato solo operazioni esenti per € 7.000,00 pari al 100% del volume d’affari cosicché c) risultava ammessa la detrazione d’imposta sugli acquisti per € 284 stante l’effettuazione di operazioni esenti in maniera occasionale.
Si deve per l’effetto rilevare che il convenuto abbia emesso fatture per fitti attivi dell’ in regime di esenzione IVA pur essendo operazioni evidentemente non occasionali, in mancanza di esercizio dell’opzione IVA, portando il meccanismo del pro rata a zero, cioè indetraibilità totale dell’IVA sugli acquisti, dal momento che la società svolgeva solo operazioni esenti. Egli, inoltre, risulta aver omesso di contabilizzare la fattura di acquisto da lui perfettamente conosciuta per aver intrattenuto i rapporti con il venditore, al quale aveva addirittura indicato il regime da applicare.
In tale contesto, pertanto, non assume né può assumere portata decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità professionale la circostanza relativa all’omessa consegna della fattura da parte dell’attore al convenuto.
In primo luogo, poiché, sebbene l’attore non abbia dimostrato di averla consegnata al professionista (l’assenza dell’apposizione del numero di protocollo ne è elemento presuntivo), per altro verso il convenuto, a mezzo della prova orale espletata, non ha dimostrato di avergliela specificamente richiesta numerose volte e, quindi, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In secondo luogo, perché il come detto perfettamente a conoscenza dei dettagli dell’operazione, aveva tutti gli strumenti per conoscere il contenuto della fattura indipendentemente dalla sua consegna da parte del , eventualmente anche acquisendola direttamente dal dott. con cui aveva già in precedenza intrattenuto corrispondenza proprio in ordine alle modalità di redazione di tale fattura, e, dunque, per contabilizzarla con la doppia annotazione e per l’emissione delle fatture di vendita con opzione IVA (doc. 6 attoreo).
Ne consegue la relazione causale tra l’inadempimento del e l’importo (a titolo di maggior imposta, sanzioni e interessi) addebitato dall’Agenzia delle Entrate al per € 33.531,74 -che, giova ricordarlo, non sarebbe stato dovuto in caso di doppia registrazione della fattura di acquisto dalla
ed emissione delle fatture di locazione alla con IVAoltre all’importo € 1.334,37 per inutile versamento in data 18/02/2022 di importi per ravvedimento operoso. Per l’effetto, il convenuto va dichiarato tenuto e condannato al pagamento nei confronti dell’attore della somma pari ad € 34.866,11 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Per contro nulla può essere condannato a risarcire all’attore il convenuto in relazione alla cartella di pagamento NUMERO_CARTA Agenzia Entrate Riscossione di Venezia avente ad oggetto l’omesso pagamento delle imposte IRPEF di anno 2018, trattandosi di imposta già sgravata in corso di causa, come documentato dallo stesso attore.
L’obbligo di pagamento, al netto della franchigia di € 1.000, va posto in via definitiva a carico della compagnia assicuratrice terza chiamata stante l’obbligo di manleva derivante dalla polizza per la rc professionale contratta dal professionista.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (valori medi per tutte le quattro fasi) in armonia al criterio del decisum.
Le spese di lite sostenute dal convenuto devono essere poste a carico della compagnia assicuratrice sia perché, prima della causa, vi erano state numerose interlocuzioni tra l’assicurato e la compagnia (invero il sinistro era stato immediatamente denunciato) sia perché le difese nel merito della compagnia hanno ripreso integralmente quelle dell’assicurato.
Da ultimo, non merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., non avendone il primo provato né a ben vedere allegato i presupposti. Invero, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Si è infatti chiarito che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
Quanto all’invocata applicazione della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che l’attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero con la coscienza dell’infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e senza adozione della normale diligenza per l’acquisizione della predetta consapevolezza (Cass. S.U. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
A) Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento a favore dell’attore di € 34.866,11, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale;
B) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell’attore che liquida in € 581 per esborsi e in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Accoglie la domanda di manleva del convenuto e, per l’effetto, pone in via definitiva a carico della compagnia assicuratrice terza chiamata il pagamento a favore dell’attore di quanto disposto a carico del convenuto al pt. A), al netto della franchigia di € 1.000 a carico del convenuto, e di quanto disposto al pt. B);
Condanna la terza chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto che liquida in € 7.616 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Venezia il 5.08.2025.
Il Giudice Dott. NOME COGNOME