Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32030 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22257/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 94/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifiche ispettive condotte tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016, la RAGIONE_SOCIALE ha contestato a vari componenti del
collegio sindacale di RAGIONE_SOCIALE – tra cui i ricorrenti insediatisi nel 2014 la violazione dell’art. 94 co. 2 TUF, per l’omessa rappresentazione, nel documento di registrazione 2014 e nei prospetti di base 2014 e 2015, di informazioni rilevanti sulla concessione di finanziamenti strumentali all’acquisto di azioni della B anca e sulle criticità già segnalate da RAGIONE_SOCIALE d’Italia. La procedura ha previsto accesso agli atti, deduzioni scritte, audizioni personali e controdeduzioni successive alla relazione dell’Ufficio sanzioni. Con delibera n. 20034 del 21/06/2017, rettificata con delibera n. 20058 del 06/07/2017, la RAGIONE_SOCIALE ha inflitto ai ricorrenti una sanzione di € 15.000 ciascuno. Gli interessati hanno proposto opposizione dinanzi alla Corte di appello di Venezia, chiedendo in via principale l’annullamento o la riforma della delibera impugnata e, in subordine, la riduzione della sanzione. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 94/2019, indicata in epigrafe, la Corte di appello ha rigettato parzialmente l’opposizione , riducendo l’ammontare della sanzione comminata, rideterminandola nella somma complessiva di € 1 0.000,00 per ciascun ricorrente, con compensazione delle spese processuali per un terzo e condannando gli opponenti alla corresponsione dei restanti due terzi.
Avverso la predetta decisione è proposto ricorso dagli originari opponenti, affidato a dieci motivi, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- -Il primo motivo di ricorso, p. 7, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co. 1 l. n. 262/2005, dell’art. 195 co. 2 TUF, dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990. Si fa valere la portata innovativa della normativa richiamata (con specifico riferimento all’art. 24 l. cit.), che impone il rispetto dei principi
della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione e della separazione tra funzioni istruttorie e decisorie. Secondo i ricorrenti, la procedura seguita dalla RAGIONE_SOCIALE ha violato tali principi, escludendo ogni possibilità di contraddittorio effettivo e impedendo così controdeduzioni piene ed effettive su tutti i profili della vicenda. Si citano a sostegno pronunce del Consiglio di Stato, che censura no l’impossibilità di instaurare un pieno contraddittorio di fronte alla RAGIONE_SOCIALE su tutti i punti rilevanti, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE potrebbe essere privata (o venire a conoscenza solo per il tramite della Relazione) di elementi informativi essenziali per la corretta decisione del caso. Inoltre, la motivazione della delibera sarebbe viziata perché espressa per relationem alla relazione dell’organo istruttorio, senza autonoma valutazione da parte della RAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 24 co. 2 della l. n. 262/2005.
Il primo motivo è da rigettare.
La doglianza relativa alla violazione dell’art. 24, comma 1, della legge n. 262 del 2005 e dell’art. 195, comma 2, del TUF, sotto il profilo della pretesa illegittimità della commistione tra funzioni istruttorie e decisorie nell’ambito del procedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE, è infondata. Questa Corte ha affermato (anche con riferimento a procedimenti analoghi disciplinati dal TUB), che il principio del contraddittorio e quello della distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie non implicano, ai sensi della legge n. 262 del 2005, la necessità di un’autonoma articolazione organica, né l’obbligo di audizione personale dell’interessato nella fase decisoria, essendo sufficiente la trasmissione all’organo deliberante delle controdeduzioni scritte e degli atti istruttori. In tal senso, si è esclusa l’illegittimità della decisione assunta sulla base della sola relazione istruttoria, quando le difese dell’incolpato siano state acquisite e considerate nel processo decisionale (Cass. n. 9517 del 2018).
Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, che trova garanzia nella fase giurisdizionale dell’opposizione innanzi alla Corte d’appello, la quale, dotata di piena giurisdizione, può riesaminare integralmente il merito del provvedimento impugnato (Cass. n. 13160 del 2023).
Quanto alla censura di motivazione per relationem, essa non integra vizio invalidante ove la delibera rinvii a un atto conoscibile e disponibile per il destinatario e l’organo decidente manifesti una consapevole adesione alla proposta dell’ufficio. È dunque necessario che dal provvedimento emergano elementi idonei a dimostrare che la RAGIONE_SOCIALE abbia fatto propri i contenuti della relazione istruttoria, evitando una mera delega valutativa priva di effettiva considerazione critica (Cass. n. 24648 del 2023).
2. -Il secondo motivo di ricorso, p. 24, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della l. n. 241/1990, dell’art. 4 co. 2 del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750/2013 e dell’art. 24 l. n. 262/2005. I ricorrenti lamentano che la RAGIONE_SOCIALE ha adottato il provvedimento sanzionatorio oltre il termine perentorio di 200 giorni previsto dal citato art. 4 co. 2 del proprio regolamento, termine che decorre dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della contestazione degli addebiti. Secondo i ricorrenti, tale termine, solennemente autoimposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, era ampiamente decorso al momento della notifica della delibera n. 20034 del 21/06/2017. Hanno considerato che la contestazione degli addebiti era stata notificata da parte della RAGIONE_SOCIALE in data 23 maggio 2016 e che, pertanto, il termine (30 gg) per la presentazione delle controdeduzioni decorreva dal 22 giugno 2016, per cui il termine di 200 giorni doveva ritenersi scaduto allorquando, in data 1 agosto 2017, era stato notificato il provvedimento sanzionatorio. Richiamano in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato che valorizza il rispetto dei termini procedimentali nei procedimenti sanzionatori in ragione
della loro incidenza sul diritto di difesa. Contestano, infine, la ricostruzione della Corte di appello, la quale ha escluso la perentorietà del termine ritenendolo privo di rilevanza giuridica.
Il secondo motivo va rigettato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in termini generali, che nei procedimenti sanzionatori amministrativi regolati dalla legge n. 689 del 1981 i termini stabiliti da regolamenti interni dell’autorità procedente non assumono rilievo decadenziale, trattandosi di termini di natura acceleratoria, destinati a regolare il corretto svolgimento interno dell’attività amministrativa senza incidere sulla validità degli atti adottati (Cass., Sez. Un., n. 20929 del 2009).
Il principio trova applicazione anche con riferimento all’art. 195 del TUF, che richiama espressamente la disciplina della legge n. 689 del 1981 per la fase amministrativa del procedimento. Non è quindi configurabile una decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio per il solo superamento del termine previsto dal regolamento RAGIONE_SOCIALE, in assenza di un’espressa previsione normativa in tal senso.
Deve altresì escludersi che la previsione regolamentare, ancorché proveniente dalla stessa Autorità, assuma natura vincolante tale da incidere sulla legittimità dell’atto finale. L’autovincolo organizzativo può assumere rilievo sul piano della responsabilità interna e della buona amministrazione, ma non si traduce, in difetto di una previsione legale, in un limite giuridico esterno all’esercizio del potere sanzionatorio.
Infine, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che il superamento del termine regolamentare abbia compromesso il diritto di difesa del ricorrente, né è stato allegato un pregiudizio derivante dalla maggiore durata del procedimento.
- Il terzo motivo di ricorso, p. 28, denuncia la violazione degli artt. 24 co. 1 l. n. 262/2005, 4 regolamento RAGIONE_SOCIALE n.
18750/2013, 14 l. n. 689/1981, dell’art. 97 Cost. e della l. n. 241/1990, per avere la Corte di appello mancato di eccepire la decadenza della RAGIONE_SOCIALE dalla potestà sanzionatoria in quanto quest’ultima era pienamente a conoscenza fin dal 25/11/2013 della situazione patrimoniale, gestoria e strategica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché delle problematiche relative al finanziamento per l’acquisto di azioni e della valutazione dell ‘ azione non adeguata, in quanto essa era stata destinataria della lettera della RAGIONE_SOCIALE d’Italia in pari data e di lettere successive.
Il terzo motivo va rigettato.
La Corte di appello ha correttamente escluso la dedotta decadenza della RAGIONE_SOCIALE dal potere sanzionatorio, rilevando che l’individuazione della responsabilità dei ricorrenti e l’accertamento delle violazioni imputate sono stati il risultato di un’attività istruttoria sviluppatasi nel corso delle verifiche ispettive avviate nel 2015 e concluse nel 2016. È infatti solo a seguito di tali accertamenti che è emersa, con sufficiente completezza, la sussistenza di omissioni informative nei prospetti e la riconducibilità delle stesse al comportamento omissivo dei sindaci subentrati nel 2014. Non rileva, pertanto, la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE avesse già ricevuto nel novembre 2013 una segnalazione dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, in quanto tale segnalazione si limitava a evidenziare profili di criticità sulla situazione patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE, ma non conteneva gli elementi concreti per promuovere la contestazione nei confronti dei ricorrenti, insediatisi successivamente.
Infatti, l ‘eventuale conoscenza parziale o generale di fatti di anomalia da parte dell’Autorità non è idonea, di per sé, a far decorrere un termine decadenziale per l’irrogazione della sanzione, se non è accompagnata dalla disponibilità di elementi specifici idonei a fondare la contestazione individuale. Né il regolamento RAGIONE_SOCIALE né la l. n. 689/1981 prevedono termini di decadenza diversi da quelli stabiliti dalla legge per la notifica dell’ordinanza
ingiunzione. È quindi legittimo che la contestazione sia intervenuta solo nel 2016, una volta concluso il procedimento ispettivo e definito il quadro delle responsabilità.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
-
- Il quarto motivo di ricorso, p. 45, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co. 1 della l. n. 262/2005 e del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750/2013, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché il travisamento della prova e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. I ricorrenti lamentano che il provvedimento sanzionatorio aveva fatto riferimento ad atti e documenti non conosciuti, comprese talune e-mail personali, risultando in tal modo il procedimento viziato, frutto di un travisamento dei fatti con riferimento al verbale di riunione del c.d.a. dell’8 aprile 2014 (precedente al giorno in cui i ricorrenti avevano assunto la carica, tranne il solo COGNOME, la cui posizione peraltro era stata anch’essa stralciata dalla Procura della Repubblica di Roma unitamente agli altri sindaci nel procedimento RG n. 60908/ 14 per il reato di aggiotaggio).
Il quinto motivo di ricorso, p. 49, denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 4 e 5 c.p.c. Le circostanze illustrate nel quarto motivo rilevano anche sotto tale profilo di censura, avendo la Corte completamente omesso di considerare il fatto che il verbale della riunione del c.d.a. della RAGIONE_SOCIALE dell’8 aprile 2014 è antecedente all’assunzione della carica da parte di COGNOME e di COGNOME.
Il quarto ed il quinto motivo -da trattare unitariamente per la connessione argomentativa che li avvince -sono da rigettare.
La Corte di appello ha correttamente rilevato che la doglianza relativa alla pretesa utilizzazione di documenti sconosciuti agli incolpati, ivi comprese alcune e-mail personali, non risultava fondata su alcuna concreta prova di lesione del diritto di difesa. La Corte ha accertato che i ricorrenti avevano ricevuto la comunicazione di addebiti e avevano avuto accesso agli atti del procedimento, potendo dunque esercitare pienamente il contraddittorio attraverso memorie scritte e richiesta di audizione, effettivamente svolta. Inoltre, ha rilevato che non era stata allegata, né tanto meno dimostrata, alcuna specifica circostanza atta a provare che il contenuto delle e-mail o dei documenti contestati fosse stato determinante ai fini della decisione e che ne fosse stata effettivamente negata la conoscenza.
Quanto al dedotto travisamento del fatto, con particolare riguardo al verbale del consiglio di amministrazione dell’8 aprile 2014, la Corte ha osservato che tale verbale conteneva informazioni rilevanti per la valutazione del contesto nel quale si erano collocati gli illeciti, ma non costituiva elemento decisivo né per la qualificazione giuridica della condotta né per l’attribuzione soggettiva delle responsabilità. Il riferimento al verbale non è stato utilizzato per fondare in via esclusiva l’imputazione delle omissioni informative ai ricorrenti. È stato altresì precisato che i sindaci, pur subentrati successivamente alla data del verbale, erano tenuti a vigilare sull’intero funzionamento dell’organo amministrativo e a intervenire anche su situazioni già in atto, ove ancora produttive di effetti, come nel caso delle informazioni omesse nei prospetti del 2014 e del 2015.
La motivazione della Corte di appello si sottrae alle censure di travisamento del fatto e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e risulta congrua, logicamente coerente e rispettosa dei parametri legali e costituzionali evocati.
- -Il sesto motivo di ricorso, p. 50, denuncia la violazione dell’art. 24 co. 1 della l. n. 262/2005, del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 18750/2013, degli artt. 24 e 97 Cost., della l. n. 241/1990 e dell’art. 8 della l. n. 689/1981. I ricorrenti lamentano l’illegittimità del procedimento sanzionatorio per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE ha avviato molteplici procedimenti paralleli nei confronti degli stessi soggetti e per fatti identici, con l’irrogazione di distinte sanzioni riferite a un medesimo interesse giuridico. In particolare, richiamano le delibere n. 20033, 20034 e 20035 del 2017, affermando che esse sanzionano condotte sostanzialmente identiche in violazione del principio di unicità dell’azione sanzionatoria e della non reiterabilità della punizione per il medesimo fatto. Denunciano inoltre l’eccesso di potere per sviamento della funzione e finalità sanzionatoria.
Il sesto motivo è da rigettare.
La Corte di appello ha espresso, in una motivazione irreprensibile in sede di legittimità, che i diversi procedimenti e le relative sanzioni avevano a oggetto distinte violazioni di legge, ciascuna fondata su elementi autonomi. Ha sottolineato che non vi era identità né sotto il profilo oggettivo né soggettivo tra le diverse contestazioni, e che la pluralità dei provvedimenti era giustificata dalla pluralità delle condotte illecite accertate. La Corte ha quindi escluso ogni violazione dei principi costituzionali invocati, ritenendo legittima la frammentazione sanzionatoria in relazione alla complessità di ciascuna delle violazioni.
6. – Il settimo motivo di ricorso, p. 54, denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia esaminato la questione dell’inesigibilità della condotta loro imputata, per effetto del fatto che al momento della loro nomina non vi era conoscenza delle operazioni di finanziamento contestate, e che tali operazioni si collocavano in un
arco temporale precedente alla loro entrata in carica. Affermano che la Corte ha omesso di valutare le attività di verifica e segnalazione da loro effettivamente svolte subito dopo l’insediamento, e che ciò avrebbe giustificato l’assenza di responsabilità o comunque una riduzione significativa della sanzione. La mancata valutazione di tali elementi costituirebbe un’omissione di pronuncia e un vizio per omesso esame di fatti decisivi.
Il settimo motivo va rigettato.
La Corte di appello ha esaminato l’addebito in capo agli amministratori e sindaci insediatisi il 10 aprile 2014 in relazione a condotte poste in essere in precedenza e, più in generale, la (in)esigibilità delle condotte omissive loro imputate. La Corte ha affermato che l’illecito contestato consisteva nell’aver omesso di esercitare i doveri di controllo e impulso rimessi agli organi societari una volta assunte le cariche. In particolare, ha osservato che l’obbligo di intervenire mediante segnalazioni agli organi di vigilanza nasceva da informazioni accessibili sin dal momento dell’insediamento. Ha a ggiunto che non risultavano provati comportamenti effettivamente incisivi in risposta alla situazione, da parte dei nuovi componenti degli organi di governo e controllo. Infatti, quanto alle attività di verifica e segnalazione, la sentenza ha rilevato che i ricorrenti avevano genericamente allegato di aver effettuato approfondimenti e sollecitazioni, ma che tali allegazioni non erano suffragate da documentazione idonea a dimostrare un’azione concreta e tempestiva al riguardo. Ha escluso che fossero state attivate iniziative di dissociazione o segnalazioni agli organi di vigilanza. Inoltre, la Corte ha negato che la circostanza della recente nomina potesse di per sé valere come causa di esonero da responsabilità, richiamando i doveri di verifica propri della funzione.
La motivazione della Corte territoriale è coerente, non affetta da omissione, e risponde puntualmente al nucleo della censura
proposta con il terzo motivo di opposizione: vi era un’esigibile obbligo di attivarsi in presenza di anomalie note e documentate. Non è risultata in atti la prova di una reazione effettiva e tempestiva da parte dei ricorrenti.
- -L’ottavo motivo di ricorso , p. 74, denuncia la violazione degli artt. 190 del TUF, 3 della l. n. 689/1981, 2407 c.c., 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la responsabilità degli odierni ricorrenti facendo riferimento ad un mero richiamo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità dei sindaci, senza cogliere le specificità del caso concreto, che sono delineate con l’indicazione di una serie di circostanze, a sostegno dell’ampia e incisiva attività del collegio sindacale. Si riportano poi ampi stralci della relazione tecninca del dr. COGNOME dai quali si ritraggono elementi faorevoli all’attività del collegio sindacale. Si segnala che il c.d.a. ha frapposto ostacoli al dispiegarsi delle attività di controllo del collegio sindacale. Si ricorda la nota del 18/5/2014 con le richieste rimaste inesaudite dei sindaci al c.d.a., richieste dirette a porre il collegio sindacale in condizione di svolgere i propri compiti. Si menziona che il collegio sindacale ha prontamente segnalato alle autorità di vigilanza tutti i fatti censurabili di maggior rilievo attinenti alla gestione della RAGIONE_SOCIALE (segnalazioni che vengono puntualmente elencate). Si ricorda la nota del 1/3/2015 con cui il collegio sindacale ha contestato al c.d.a. la grave situazione di governo in cui si trovava la RAGIONE_SOCIALE.
Anche l ‘ottavo motivo va rigettato.
La Corte di appello ha esaminato compiutamente la responsabilità dei componenti del collegio sindacale sulla base delle condotte omissive accertate, ricavandole da molteplici elementi istruttori e affrontando anche le allegazioni difensive degli opponenti. In particolare, ha dato atto che le carenze informative
relative al finanziamento per l’acquisto di azioni proprie, alle operazioni in conflitto di interesse e alla valutazione dell’adeguatezza degli investimenti risultavano già rilevabili nel momento in cui i ricorrenti hanno assunto le loro funzioni. Ha sottolineato che la vigilanza posta in essere dal collegio sindacale non è risultata tempestiva né adeguata, e che la documentazione prodotta a sostegno dell’attività svolta si limitava a iniziative interlocutorie prive di effettiva incidenza.
La Corte ha considerato anche la nota del 18/5/2014 e quella del 1/3/2015, rilevando che esse, pur evidenziando un atteggiamento critico nei confronti dell’organo amministrativo, non erano accompagnate da alcuna effettiva attivazione presso le autorità di vigilanza. È stato osservato che la segnalazione dei fatti censurabili alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e alla RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in ritardo e solo dopo la divulgazione delle criticità sui media o l’intervento ispettivo della vigilanza. In particolare, la Corte ha chiarito che, in presenza di elementi di evidente anomalia, era dovere del collegio sindacale agire senza indugio, segnalando formalmente alle autorità le irregolarità riscontrate, in conformità agli artt. 149 e 150 t.u.f. e 2403 ss. c.c.
Tale interpretazione è pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata, come ribadito da Cass. n. 25336 del 2023, secondo cui l’obbligo dei sindaci di comunicare senza indugio alla RAGIONE_SOCIALE le irregolarità riscontrate non è sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale di gravità o rilevanza e non ammette alcuna funzione di filtro: anche una sola omissione, qualora riconducibile a negligenza nell’esercizio dei doveri di vigilanza, giustifica l’applicazione della sanzione amministrativa.
Dietro le censure di violazione di norme di diritto e di motivazione apparente si scorge il tentativo della parte di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello che la Corte di
appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.
- Il nono motivo di ricorso, p. 94, denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello mancato di graduare la sanzione comminata con riguardo all’entità dell’infrazione accertata.
Il nono motivo è da rigettare.
Questa Corte ha chiarito che, anche nel giudizio di opposizione ex art. 195 TUF, la Corte di appello esercita un sindacato pieno sulla legittimità e congruità del provvedimento sanzionatorio, ivi compresa la valutazione sulla misura della sanzione amministrativa. Tuttavia, non è richiesto che il giudice motivi analiticamente su ciascun criterio di graduazione, essendo sufficiente che risulti dal complesso della motivazione un apprezzamento non manifestamente irragionevole o arbitrario (cfr. Cass. n. 18692 del 2021; Cass. n. 26283 del 2022).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato la commisurazione della sanzione pecuniaria, sottolineando che essa è stata determinata tenendo conto della gravità della condotta e degli altri parametri rilevanti. Ha chiarito che la sanzione non è stata computata sulla base di una responsabilità oggettiva o di posizione, ma sulla base del riscontro di condotte omissive specifiche da parte di ciascun componente del collegio sindacale. In particolare, la Corte ha rilevato che le attività di vigilanza risultavano inefficaci e tardive rispetto alle gravi anomalie operative e informative riscontrate nella gestione della RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione adottata soddisfa quindi i requisiti imposti dall’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e si sottrae alla censura di omessa pronuncia: il giudice ha infatti esaminato la questione della misura della sanzione, argomentandone la congruità alla luce degli elementi indicati.
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- Il decimo motivo di ricorso p. 98 denuncia la violazione dell’art. 195 co. 7 del TUF e degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi su una specifica censura riguardante la mancata audizione personale da parte della RAGIONE_SOCIALE, richiesta dagli interessati nel corso del procedimento sanzionatorio. Ritengono che tale omissione costituisca una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, come garantito dal citato art. 195 co. 7 TUF. La mancata audizione, unita all’omessa considerazione delle osservazioni presentate dagli interessati, avrebbe inficiato la validità del procedimento e reso la delibera affetta da nullità. La Corte, secondo i ricorrenti, non avrebbe né esaminato la questione né motivato il mancato riconoscimento di tale vizio.
Il decimo motivo va rigettato.
Questa Corte ha affermato che nel procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF non è prescritta l’audizione personale dell’interessato da parte della RAGIONE_SOCIALE, quando siano comunque assicurati il contraddittorio scritto e l’accesso a un rimedio giurisdizionale pieno. La mancanza di audizione non comporta dunque di per sé invalidità del procedimento (Cass. n. 24648 del 2023).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato che nel procedimento sanzionatorio dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE non vi è obbligo di audizione personale da parte della RAGIONE_SOCIALE. Ha affermato che il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di presentare controdeduzioni scritte e di richiedere l’audizione avanti all’Ufficio sanzioni amministrative, ritenendo non necessario prevedere ulteriori forme di interlocuzione diretta con l’organo deliberante . Ha inoltre osservato che le garanzie del giusto processo sono assicurate nella successiva fase giurisdizionale davanti al giudice,
dotato di piena giurisdizione, e ha escluso la nullità del procedimento per la mancata audizione.
- La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.000,oo oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 14/05/2025.
La Presidente
NOME COGNOME