Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26876 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7603/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso gli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente-
nonché contro COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8148/2019, depositato il 26/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Con delibera del 23 settembre 2014 RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha irrogato a NOME COGNOME la sanzione di euro 84.000 e a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la sanzione di euro 72.000 ciascuno, sanzioni inflitte per ‘carenze nei controlli da parte di componenti ed ex componenti il collegio sindacale e per omesse e inesatte segnalazioni all’organo di vigilanza da parte di componenti ed ex componenti del collegio sindacale’ nelle loro vesti, rispettivamente, di presidente e di componenti del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; gli addebiti, in particolare, hanno riguardato la mancata rilevazione RAGIONE_SOCIALEe diffuse carenze organizzative e RAGIONE_SOCIALEe rilevanti irregolarità gestionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, come pure il non avere portato, con la dovuta incisività, all’attenzione dei vertici aziendali le criticità riscontrate.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione al provvedimento sanzionatorio. La Corte d’appello di Roma, con decreto n. 8148/2019, ha respinto l’opposizione.
Avverso il decreto NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE d’Italia.
Gli intimati NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
Hanno depositato memoria i ricorrenti.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in sei motivi.
I primi quattro motivi sono tra loro strettamente collegati.
a) Il primo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost., 6 CEDU’, 24 legge 262/2005, 145, comma 1bis TUB’: con il primo motivo di opposizione i ricorrenti avevano dedotto la lesione del contraddittorio in violazione dei principi che governano i procedimenti volti a comminare sanzioni che, pur essendo amministrative, hanno comunque natura penale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo; i ricorrenti hanno ben presente l’orientamento negativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione in materia, tendenzialmente basato sulla non comparabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni bancarie e finanziarie alle sanzioni per abusi di mercato; tale orientamento però trascura il fatto che la Corte europea si è già pronunciata in materia di sanzioni bancarie e finanziarie applicando a tali sanzioni i principi del giusto processo ed è comunque necessario ad avviso dei ricorrenti sollevare la questione, essendo loro intenzione ricorrere a Strasburgo ove la Corte di cassazione non rivaluti come auspicato il proprio orientamento; nel 2015, tra l’altro, il legislatore italiano ha riformato le norme di cui agli artt. 144 e 145 TUB, disponendo l’applicazione di sanzioni ancora più gravi di quelle già in precedenza previste, sino a giungere anche alla previsione RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
b) Il secondo motivo lamenta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 24 legge 262/2005, 145, comma 1bis TUB, 11, 24, 25, 111 e 117 Cost., 6 CEDU, 41, comma 2, 47, commi 1 e 2, e 48 CDFUE’: la Corte d’appello ha ritenuto legittimo il procedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia e la sua applicazione al caso concreto nonostante non sia stato assicurato, come si è già detto nel primo motivo, il rispetto del principio del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALEa piena conoscenza degli atti istruttori e del diritto di difesa, così violando il diritto eurounitario e in particolare l’articolo 41 RAGIONE_SOCIALEa
Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘unione europea, nella parte in cui sancisce il ‘diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio’; la Corte d’appello invece ha ‘semplicisticamente affermato che l’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge 262 del 2005 non implica la necessità che gli incolpati siano ascoltati durante la discussione orale dinanzi all’organo decidente, ivi compreso così anche il direttorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia’.
c) Il terzo motivo contesta ‘violazione degli artt. 10 e 117 Cost., applicabilità RAGIONE_SOCIALEa lex mitior ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 CEDU e RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, par. 1 CDFUE; in subordine, l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 689/1981 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3 del d.lgs. 72/2015’: con l’entrata in vigore del nuovo art. 144 -ter TUB la persona fisica è passibile di sanzione solo a determinate condizioni che nel caso di specie non ricorrono; le sanzioni bancarie hanno coloritura penale o/o comunque carattere punitivo ai sensi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, come si è detto nei precedenti motivi, così che deve trovare applicazione la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte europea secondo cui la convenzione postula l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa legge più favorevole all’incolpato.
d) Il quarto motivo fa valere ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25 Cost., i provvedimenti sanzionatori devono essere puntualmente motivati a prescindere dalle qualità soggettive dei destinatari RAGIONE_SOCIALEe stesse, la non arbitrarietà di una sanzione non può dipendere dalle qualità soggettive del soggetto sanzionato’: la Corte d’appello ha poi errato laddove ha affermato che ‘l’esigenza di tipicità in effetti sancita dall’art. 25 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione a tutela RAGIONE_SOCIALEe sanzioni arbitrarie non operi con la stessa incidenza RAGIONE_SOCIALEa sanzione penale, posto che per l’appunto si tratta di prescrizioni rivolte non già a un ambito indifferenziato di soggetti, ma a degli operatori che, stante la loro specifica esperienza e professionalità,
si presumono in grado di apprezzarne comunque la portata precettiva’; ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello quindi un’esponente aziendale di banca non gode del principio di tassatività e tipicità in quanto sarebbe in grado di riconoscere un precetto e anche sul piano procedimentale l’incolpato nemmeno godrebbe di una indicazione analitica dei fatti oggetto di contestazione; il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato è leso dal tenore assolutamente generico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni richiamate nel provvedimento sanzionatorio e dall’assenza di indicazione puntuale dei fatti oggetto di contestazione; ritenere assolta l’autorità contestante dal dovere di contestazione specifica in ragione di un asserito requisito soggettivo del destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione si traduce in una manifesta violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, il tutto aggravato dalla coloritura penale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in questione.
I motivi non possono essere accolti: si basano infatti tutti e quattro su una premessa, la natura sostanzialmente penale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia bancaria (TUB), che -come riconoscono gli stessi ricorrenti -è negata dalla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 4923/2022, Cass. n. 17209/20, Cass. n. 16517/2020, Cass. n. 4/2019; Cass. pen. n. 12777/2018; Cass. n. 24723/2018; Cass. n. 21553/2018; Cass. n. 16720/2018; Cass. n. 19219/2016; Cass. n. 3656/2016), e d’altro canto non è stata affermata dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, essendo le pronunzie citate dai ricorrenti riferite a sanzioni in materia bancaria previste in altri paesi europei. Le contrarie osservazioni sollevate dai ricorrenti non adducono elementi ulteriori che portino il Collegio a dissentire da quanto già motivatamente affermato dai precedenti di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità. In particolare, non assumono rilievo le considerazioni svolte dai ricorrenti in relazione al trattamento sanzionatorio introdotto dal nostro legislatore nel
2015, trovando applicazione nel caso di specie il precedente sistema sanzionatorio che prevede unicamente sanzioni di tipo pecuniario.
Quanto alle denunciate illegittimità del procedimento sanzionatorio, va comunque ricordato che, come questa Corte ha più volte precisato (Cass. n. 770/2017 e Cass. 4923/2022, già menzionata), anche in relazione alle sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, le garanzie del giusto processo, ex art. 6 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, possono essere realizzate, alternativamente, nella fase amministrativa (nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria), ovvero mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio, adottato in assenza di tali garanzie, a un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva e attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, il quale non ha l’effetto di sanare alcuna illegittimità originaria RAGIONE_SOCIALEa fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa RAGIONE_SOCIALEe relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (si veda pure Cass. n. 16517/2020, secondo cui ‘il procedimento sanzionatorio davanti alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia non viola il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, atteso che, sebbene l’art. 24, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 262 del 2005 disponga che , è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l’incolpato può impugnare il
provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio’).
Lo specifico profilo RAGIONE_SOCIALEa retroattività RAGIONE_SOCIALEa lex mitior è anch’esso fondato sulla natura penale RAGIONE_SOCIALEe sanzioni bancarie e proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura non penale (nemmeno sostanzialmente) RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative di cui agli artt. 144 e 144ter TUB questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede la retroattività del principio RAGIONE_SOCIALEa lex mitior (si veda Cass. n. 17209/2020). Va poi sottolineata la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa linea difensiva dei ricorrenti che nel primo motivo sostengono la maggiore severità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni introdotte dal nostro legislatore con la riforma del 2015 e poi, nel terzo motivo, contestano la legittimità e conformità alla Costituzione RAGIONE_SOCIALEe medesime sanzioni in quanto più favorevoli ai ricorrenti.
2. Il quinto motivo denuncia ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 149 e 150 TUB, 14 e 19 d.lgs. 39/2010, circolari RAGIONE_SOCIALE d’Italia nn. 229/1999, 263/2006, disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario RAGIONE_SOCIALEe banche del 4 marzo 2008, i doveri dei sindaci non si estendono al controllo di ogni singolo atto o operazione compiuta da una banca di grandi dimensioni, a maggior ragione in assenza di segnali di anomalia da parte RAGIONE_SOCIALEe funzioni competenti, i sindaci non sono soggetti a responsabilità oggettiva, omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEe verifiche che avrebbero dovuto effettuare i sindaci per non incorrere in responsabilità’: nel ricorso in opposizione i ricorrenti avevano ampiamente argomentato in merito al ruolo RAGIONE_SOCIALE‘organo di controllo e all’adeguatezza e correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato del collegio sindacale; i ricorrenti avevano poi ampiamente illustrato in fatto le specifiche attività poste in essere dal collegio sindacale nel diligente
adempimento dei propri doveri e l’illustrazione era comprovata dalla copiosa documentazione allegata; la Corte d’appello non ha smentito in fatto tale ricostruzione e tuttavia ha ritenuto detta attività insufficiente sulla base di una evidente incomprensione dei doveri del collegio sindacale; la Corte d’appello si è limitata apoditticamente a richiamare i doveri del collegio sindacale senza esplicitare quali atti e/o attività il collegio sindacale avrebbe invece dovuto compiere; la Corte ha dunque travisato il ruolo e i compiti dei sindaci senza neppure specificare quali controlli o attività alternative rispetto a quelle documentate avrebbe dovuto effettuare il collegio sindacale.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha travisato il ruolo e i compiti dei sindaci, ma ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di questa Corte secondo cui, anche in materia di responsabilità amministrativa vale il principio di diritto già dettato in tema di responsabilità civile secondo cui ‘non è sufficiente ad esonerare i sindaci RAGIONE_SOCIALEa società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all’oscuro , qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri RAGIONE_SOCIALEa carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori’ (Cass. n. 24170/2022, già menzionata). Ciascuno dei componenti del collegio sindacale -ha affermato questa Corte in una pronuncia resa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe violazioni del TUF -in caso ‘di accertate carenze RAGIONE_SOCIALEe procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functionem , gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione
non soltanto RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe metodologie finalizzate al controllo interno RAGIONE_SOCIALEa società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare RAGIONE_SOCIALE, a garanzia degli investitori – e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia e alla RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 1602/2021).
La Corte d’appello, poi, non si è limitata ‘apoditticamente a richiamare i doveri del collegio sindacale’, ma ha accertato con accertamento in fatto non censurabile da parte di questa Corte di legittimità -l’esistenza di disfunzioni del sistema aziendale di controllo, con particolare riferimento all’attività RAGIONE_SOCIALE‘Internal Audit, ai criteri di classificazione RAGIONE_SOCIALEe poste in bilancio, all’acquisto dei titoli, alla determinazione del valore d’uso di una controllata, alla trasparenza dei processi operativi, sottolineando come le verifiche e i controlli effettuati si siano risolti ‘pressoché esclusivamente in semplici interlocuzioni con le funzioni aziendali’.
3. Il sesto motivo lamenta ‘nullità del decreto per violazione degli artt. 132 e 135 c.p.c., omessa motivazione o motivazione meramente apparente in relazione all’omessa e inesatta segnalazione all’organo di vigilanza’: la Corte ha concluso il decreto asserendo che ‘appare evidente del resto come tali inadempienze inducano a ravvisare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore addebito in punto di omessa e inesatta segnalazione all’organo di vigilanza’; dato che la Corte non spiega quali siano le inadempienze dei sindaci, appiattendosi sui rilievi generici svolti dalla vigilanza, la motivazione è in sostanza inesistente o comunque meramente apparente.
Il motivo è infondato. I ricorrenti riportano in modo incompleto la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. La Corte d’appello ha osservato che l’attività di indagine che il collegio sindacale era
obbligato a svolgere, attività pienamente rispondente ai poteri riconosciuti ai sindaci dall’art. 2403 c.c., avrebbe consentito di verificare le ‘macroscopiche carenze riscontrate dagli ispettori a livello di perdite latenti nel portafoglio creditizio’, carenze che era compito dei sindaci denunciare e che questi non hanno evidentemente denunciato, con conseguente fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘addebito relativo alla omessa e inesatta segnalazione all’organo di vigilanza. La motivazione, per quanto succinta, non è apparente e non determina pertanto la nullità del decreto impugnato.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa sezione